Non sono ricorribili per cassazione i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13501/2017 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n. 23/A, presso lo studio dell’avvocato Comandè Carlo (Studio Legale Proia & Partners), rappresentata e difesa dagli avvocati Figone Alberto, Mirto Caterina, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico n. 197, presso lo studio dell’avvocato D’Amico Felicia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il 11/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/05/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
È proposto ricorso avverso il decreto della Corte d’appello di Palermo che ha parzialmente modificato il provvedimento del Tribunale, stabilendo che la signora P.G. incontri e tenga con sé i minori, figli dell’ex partner, un pomeriggio a settimana e due fine-settimana al mese.
L’intimata ha depositato il controricorso.
Le parti hanno, altresì, depositato la memoria di cuiall’art. 380-bis c.p.c., comma 1.
Motivi della decisione
1. – Con il primo motivo, la ricorrente censura la violazionedell’art. 336 c.c.,art. 337-ter c.c., comma 1 eart. 38 disp. att. c.c., in quanto controparte aveva agito exart. 337-ter c.c., pur non essendovi legittimata in quanto non parente della minore, mentre avrebbe solo potuto rivolgersi al P.M. per instaurare un procedimento exart. 336 c.p.c., ma dinanzi al giudice minorile, come previsto dall’art. 38 cit..
Con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazionedell’art. 336 c.p.c., comma 1 eartt. 69, 70, 72 c.p.c., in quanto il P.M. non aveva potere di azione all’interno dell’originario procedimento intrapreso exart. 337-ter c.c., nel quale egli era intervenuto.
Con il terzo motivo, lamenta la violazionedell’art. 338 c.c.e art. 38 att. c.c., con violazione delle norme sulla competenza, in quanto la domanda avrebbe dovuto essere proposta innanzi al Tribunale per i minorenni.
Con il quarto motivo, deduce l’omesso esame di fatto decisivo, per non avere la corte del merito ammesso altri mezzi istruttori.
Con il quinto motivo, censura la violazione e falsa applicazionedell’art. 337-ter c.c., delle Convenzioni di New York e di Strasburgo e dell’art. 8 Cedu, in quanto i c.t.u. non hanno valutato i fatti all’attualità.
2. – Il ricorso è inammissibile.
2.1. – I provvedimenti di c.d. giurisdizione camerale o volontaria o non contenziosa mirano ad adeguare costantemente la realtà giuridica a quella di fatto. In aderenza al mutamento delle condizioni concrete, ed al fine di operare un regolamento degli interessi quanto più aderente alle esigenze materiali, l’ordinamento in taluni casi consente la riconsiderazione della situazione, ad opera dello stesso giudice che abbia provveduto o di un giudice superiore.
Sono le ipotesi in cui il soggetto, ove mutino le circostanze, ha il potere (ma potrebbe darsi anche il dovere) di ricorrere nuovamente al giudice, per chiedere la revoca, la modifica o l’integrazione del precedente provvedimento, che non si adatta più a regolare al meglio la mutata situazione di fatto.
Nel contempo, quindi, tali provvedimenti ammettono – mediante il reclamo exart. 739 c.p.c.- di adire il giudice superiore per ottenere una decisione diversa, pur sulla base delle medesime risultanze processuali; ammettono altresì di instare per la revoca o la modifica del provvedimento exart. 742 c.p.c..
Vi sono, infine, talune situazioni in cui il legislatore ha escluso persino questa non definitiva stabilità, non richiedendo neppure un mutamento delle circostanze per rimettere in discussione un dato regolamento giudiziale degli interessi: sono i casi in cui la scelta è stata quella, ispirata alla particolare delicatezza delle situazioni coinvolte, della continua ed aperta possibilità di riconsiderazione anche allo stato degli atti, sovente ad istanza del pubblico ministero.
Nel settore dei rapporti familiari, è particolarmente sentita l’esigenza dell’adeguamento della regolamentazione giuridica alla situazione di fatto.
In particolare, ai sensidell’art. 333 c.c., ove la condotta di un genitore sia pregiudizievole al figlio, il giudice “secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti” che “sono revocabili in qualsiasi momento”.
Tale amplissima possibilità conferma quanto si andava dicendo circa l’intenzione dell’ordinamento di offrire gli strumenti giudiziari di intervento nel merito, in qualsiasi momento si renda opportuno.
Ne deriva che nei provvedimenti in esame la definitività, in particolare, certamente manca.
Questa Corte ha già sancito, con principio dal quale non vi è ragione di discostarsi, che “(i) provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degliartt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsionedell’art. 111 Cost.e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione” (Cass. 22 settembre 2016, n. 18562; Cass. 31 luglio 2015, n. 16227; Cass. 17 giugno 2009, n. 14091; Cass. 5 febbraio 2008, n. 2756; Cass. 5 marzo 2008, n. 5953; Cass. 23 gennaio 2007, n. 1480).
Difettando, invero, secondo i concetti elaborati dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, i requisiti di decisorietà e definitività, non sono ricorribili ai sensidell’art. 111 Cost., i provvedimenti adottati in sede di reclamo nell’interesse del minore.
2.3. – Nella specie, si verte in tema di visita delle minori alla persona che aveva precedente rapporto affettivo con la loro madre e con le minori medesime, secondo gli apprezzamenti compiuti dai giudici di merito.
Il procedimento rientra, quindi, nella giurisdizione non contenziosa, in quanto non è volto a risolvere un conflitto tra diritti del genitore e di altra persona adulta, posti su un piano paritario, bensì preordinato all’esigenza prioritaria di tutela degli interessi del minore, mentre, sul piano processuale, il provvedimento soggetto alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dagliartt. 333 e 336 c.c., come tale inidoneo ad acquistare autorità di giudicato, neppure rebus sic stantibus, perché modificabile e revocabile non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, sulla base di un riesame di merito o di legittimità delle originarie risultanze processuali.
Nel casodell’art. 333 c.c., come esposto, il legislatore richiede ancora meno del mutamento delle circostanze, perché il giudice del merito possa tornare sul caso: anche riesaminando il precedente decisum.
Trattandosi di un provvedimento che difetta della definitività, pertanto, esso non è impugnabile, ai sensidell’art. 111 Cost., con ricorso straordinario per cassazione.
2.4. – In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto:
“Il decreto con cui l’autorità giudiziaria assume i “provvedimenti convenienti” per l’interesse del minore, ai sensidell’art. 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degliartt. 739 e 742 c.p.c.e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensidell’art. 111 Cost., comma 7″.
3. – Le spese di lite vengono interamente compensate per la natura della controversia.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
