Il genitore è litisconsorte necessario nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione od ablazione della responsabilità genitoriale con conseguente irrilevanza della formula con la quale si è qualificato come parte nella proposizione del reclamo

Cass. civ. Sez. I, 20 febbraio 2018, n. 4099
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3917/2017 proposto da:
D.B.G., nella qualità di padre del minore D.B.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n.42, presso lo studio dell’avvocato Malacarne Angela, rappresentato e difeso dall’avvocato Ripullone Vito, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.A., nella qualità di curatore speciale e M.N., nella qualità di tutore del minore D.B.A., D.A.R.P., D.M.A., Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari, S.P.G.;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il 27/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2017 dal cons. ACIERNO MARIA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il Tribunale per i minorenni di Bari ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale D.B.G. per aver negato al figlio minore A. la continuità affettiva con la famiglia materna, dopo la morte della madre, così arrecandogli grave pregiudizio psichico.
La Corte d’Appello di Bari, decidendo sul reclamo proposto da D.B.G. ed iscritto al numero di R.G. n. 550/16, con decreto depositato il 27/12/2016, ne ha dichiarato l’inammissibilità.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha rilevato che il reclamante non ha agito in proprio ma in qualità di legale rappresentante del minore pur essendo già decaduto dalla responsabilità genitoriale in virtù del provvedimento di primo grado provvisoriamente esecutivo.
Avverso tale decisione è stato proposto da D.B.G. ricorso per cassazione. A pag. 26 del ricorso è specificamente prospettata la censura relativa alla illegittimità del rilevato difetto di legittimazione passiva.
Preliminarmente il ricorrente ha richiesto la rimessione alle Sezioni Unite del ricorso sul profilo attinente all’ammissibilità del ricorso per cassazione in ordine ai provvedimenti cd. de potestate.
Al riguardo si è affermato di recente un orientamento favorevole all’ammissibilità di tali ricorsi (Cass. 23633 del 2016) dal quale il Collegio non intende discostarsi con conseguente rigetto, non ravvisandosene la necessità, dell’istanza di rimessione alle Sezioni Unite.
La censura proposta è manifestamente fondata dal momento che il D.B. è litisconsorte necessario nei giudizi aventi ad oggetto la limitazione od ablazione della responsabilità genitoriale con conseguente irrilevanza della formula con la quale si è qualificato come parte nella proposizione del reclamo.
Il giudizio sulla responsabilità genitoriale non può che svolgersi con i genitori o il genitore superstite nella qualità di parte in quanto titolare ex lege, in virtù dello status filiationis, del complesso di diritti e doveri di cui essa si compone. Senza la partecipazione del genitore il giudizio sulla responsabilità genitoriale è tamquam non esset non essendo costituito validamente il contraddittorio. Il provvedimento di primo grado ancorché provvisoriamente esecutivo, è privo di definitività se tempestivamente impugnato e, conseguentemente, è del tutto inidoneo a far perdere al genitore la titolarità della legittimazione ad agire nel giudizio in cui si mette in discussione il proprio esclusivo diritto-dovere di conservare la titolarità e di esercitare la responsabilità genitoriale sul figlio non ancora maggiorenne.
I principi sopra esposti sono, peraltro, sostenuti dal costante orientamento di questa Corte che ne ha esteso l’applicabilità anche alle impugnazioni dei provvedimenti di adozione in casi particolari. Al riguardo con la sentenza n. 6051 del 2012 è stato affermato:
“Il genitore è legittimato ad impugnare il provvedimento di adozione in casi particolari, ancorché decaduto dall’esercizio della potestà genitoriale, permanendo la sua qualità di parte nel relativo procedimento”.
Incontestato infine il litisconsorzio necessario dei genitori nei giudizi rivolti alla dichiarazione di adottabilità. Il principio è stato di recente confermato dalla pronuncia n. 15369 del 2015 di cui si riproduce la massima ufficiale:
“In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, i genitori dell’adottando, ove esistenti, sono le sole parti necessarie e formali dell’intero procedimento e quindi litisconsorti necessari anche nel giudizio di appello, quand’anche in primo grado non si siano costituiti, nonché unici soggetti a dover essere obbligatoriamente sentiti”.
Gli orientamenti illustrati costituiscono lo sviluppo logico del principio secondo il quale i provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale possono essere assunti soltanto in un giudizio nel quale i genitori siano parti necessarie, peraltro munite del pieno potere di agire, contraddire ed impugnare le decisioni che producano effetti provvisori o definitivi sulla titolarità o sull’ esercizio della responsabilità genitoriale.
Tale diritto non è limitato al giudizio relativo alla dichiarazione di adottabilità nel quale è in discussione la conservazione dello status filiationis ma si estende a tutti gli altri giudizi che possono incidere sulla responsabilità genitoriale fino ad escluderla, anche se non diretti ad esiti convergenti verso la dichiarazione di adottabilità.
In conclusione il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di bari in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2017.