Ai fini della individuazione del giudice competente nel giudizio di divorzio, il certificato anagrafico non fa prova sulla residenza del coniuge convenuto

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 luglio 2018, n. 17294
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 27890/2017 R.G., sollevato da:
Tribunale di Udine con ordinanza in data 21 novembre 2017 nel procedimento vertente tra M.G., da una parte, e A.A., qui rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelo Giuseppe Pitrolo, con domicilio eletto in Roma, via Aulo Plauzio, n. 5, presso lo studio dello Avv. Rosario Cunsolo, dall’altra, ed iscritto al n. 1731/2017 R.G. di quell’Ufficio;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 aprile 2018 dal Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha chiesto la dichiarazione di competenza del Tribunale di Gela.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza del 24 gennaio 2017, il Tribunale di Gela ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da M.G. nei confronti di A.A., rilevando che quest’ultima ha la sua residenza anagrafica in Udine.
2. A seguito della riassunzione del giudizio, il Tribunale di Udine, dichiarato competente dalla predetta ordinanza, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con ordinanza del 21 novembre 2017, escludendo che, al di là delle formali risultanze anagrafiche, la A. dimori abitualmente in Udine.
Premesso infatti che il certificato di residenza anagrafica ha un valore meramente presuntivo in ordine al luogo dell’effettiva dimora abituale, accertabile con ogni mezzo, il Tribunale ha rilevato che all’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale la A., pur dichiarando di risiedere ad Udine, ha affermato di avervi mantenuto la residenza soltanto in funzione dell’iscrizione nelle liste di collocamento, nella speranza di trovarvi un lavoro, ed ha riconosciuto di recarvisi soltanto una volta al mese, per sottoporsi a controlli sanitari, e di fare poi ritorno a (OMISSIS), dove vivono i suoi figli. Precisato che l’effettuazione dei predetti controlli è rimasta priva di riscontro, non essendo state allegate precise circostanze al riguardo, mentre risulta provata la regolare frequentazione di una scuola in (OMISSIS) da parte del figlio minore E., ha aggiunto che l’esistenza di un legame territoriale effettivo soltanto con la città natale emerge anche dalla dichiarazione della A., secondo cui la presenza in (OMISSIS) è legata alla necessità di prestare assistenza al padre malato. Considerato infine che la speranza di trovare lavoro in (OMISSIS) non si è concretizzata, ha ritenuto irrilevanti, oltre che generici, i capitoli di prova testimoniale articolati dalla convenuta in ordine alla collocazione della dimora nella predetta città, reputando altresì superflua l’audizione del figlio, ed evidenziando infine l’opportunità di un coinvolgimento dei Servizi Sociali del luogo di effettiva residenza o dell’espletamento di una c.t.u., ai fini della decisione in ordine all’affidamento del minore.
3. La A. ha resistito con memorie.
Il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.
Motivi della decisione
1. Ai sensi dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.4, come modificato da ultimo dalD.L. 14 marzo 2005, n. 35,art.2, comma 3bis, convertito con modificazioni dallaL. 14 maggio 2005, n. 80, nel testo risultante dalla dichiarazione d’illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 169 del 2008, la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone dinanzi al tribunale del luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio, salva l’applicazione degli ulteriori criteri previsti in via subordinata dalla medesima disposizione (cfr. Cass., Sez. VI, 3/07/2014, n. 15186).
Le nozioni di domicilio e residenza, anche ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla domanda di divorzio, vanno desuntedall’art. 43 c.c., e s’identificano quindi, rispettivamente, con il luogo in cui il coniuge convenuto ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi e con quello in cui ha la sua dimora abituale, da determinarsi in entrambi i casi sulla base di un duplice elemento, oggettivo e soggettivo: nel caso del domicilio, occorre infatti, oltre all’effettiva identificazione di un determinato luogo come centro di riferimento del complesso dei rapporti della persona (da intendersi non solo in senso economico e patrimoniale, ma anche morale, sociale e familiare), l’effettiva volontà di collocarvelo, indipendentemente dalla dimora o dalla concreta presenza in quel determinato luogo (cfr. Cass., Sez. VI, 15/10/2011, n. 21370; Cass., Sez. III, 8/03/2005, n. 5006), mentre nel caso della residenza si richiedono la permanenza della dimora in un determinato luogo e l’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni familiari e sociali (cfr. Cass., Sez. I, 5/08/2005, n. 16525; 8/11/1989, n. 4705). Ai fini dell’individuazione della residenza, poi, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le indicazioni emergenti dalle risultanze anagrafiche danno luogo ad una mera presunzione, superabile alla stregua di altri elementi, ivi compresi quelli forniti da atti e dichiarazioni della stessa parte, tali da evidenziare in concreto la diversa ubicazione di detta dimora (cfr. Cass., Sez. VI, 28/04/2014, n. 9373; Cass., Sez. I, 1/12/2011, n. 25726; Cass., Sez. II, 16/11/2006, n. 24422).
Sulla base di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, non merita consenso la decisione del Tribunale di Gela, il quale, nel dichiarare la propria incompetenza in ordine alla domanda di divorzio proposta dal M. nei confronti della A., si è limitato a dare atto dell’avvenuta produzione in giudizio di un certificato anagrafico, da cui risultava l’avvenuto trasferimento della residenza della convenuta ad (OMISSIS), senza tener conto degli elementi addotti dal ricorrente, da cui emergeva, in contrasto con la predetta indicazione, la permanenza in Niscemi della dimora abituale e, al tempo stesso, del centro degl’interessi e delle relazioni della A.. In sede di comparizione personale dinanzi al Presidente del Tribunale, quest’ultima ha d’altronde espressamente confermato di continuare a trascorrere la maggior parte del proprio tempo nel Comune di origine, dove risiedono i suoi genitori ed il figlio minore collocato presso di lei dalla sentenza di separazione, avendo riferito di dedicarsi all’assistenza del padre, gravemente ammalato, ed alla cura del figlio, il quale continua a frequentare la scuola nel predetto Comune. Particolare rilievo, in tale contesto, assume l’ulteriore precisazione della convenuta, secondo cui, pur avendo preso in affitto un appartamento in Udine (peraltro in condivisione con terzi), ella si recherebbe in quella città soltanto una volta al mese per sottoporsi a controlli sanitari, avendovi trasferito la residenza anagrafica nella speranza di trovarvi lavoro, ed avendo per tale motivo richiesto l’iscrizione nelle liste di collocamento. Anche a voler ritenere provati i predetti spostamenti (risultanti dalla produzione in giudizio di un unico documento attestante lo svolgimento di esami medici) e a voler attribuire agli stessi una frequenza regolare, la natura tutt’altro che continuativa della presenza della convenuta in Udine consente di escludere la sussistenza dell’elemento oggettivo della residenza e del domicilio, inducendo quindi a concludere per la conservazione degli stessi in (OMISSIS); nessuna rilevanza può a sua volta assumere, sotto il profilo soggettivo, la volontà, manifestata dalla A., di stabilire nella prima città la sede della propria attività lavorativa (e con essa, verosimilmente, il centro della propria vita sociale e magari familiare), non essendo ella ancora riuscita a concretizzare il proprio intento, ma essendosi soltanto attivata per realizzarlo in futuro.
In quanto subordinata al reperimento di una stabile occupazione, allo stato non conseguita, l’intenzione di trasferirsi definitivamente ad Udine è rimasta infatti finora allo stato di mera aspirazione, e come tale deve considerarsi inidonea ad integrare il presupposto di fatto necessario per l’individuazione della residenza o del domicilio, con la conseguenza che la competenza in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va riconosciuta al Tribunale di Gela, nel cui circondario è situato il Comune di (OMISSIS).
2. La proposizione d’ufficio del regolamento di competenza esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Gela, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
Motivazione semplificata.