Non costituisce pregiudizio per il creditore la donazione indiretta successiva all’atto di disposizione compiuto se, a tale momento, il patrimonio residuo del debitore soddisfaceva le sue ragioni
Cass. civ. sez. VI – 3, 4 aprile 2018, n. 8345
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29243/2016 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO SARZI SARTORI;
– ricorrente –
contro
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato ARTURO ANTONUCCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO VASSALLE, FRANCESCA VIRGILI;
– controricorrente –
contro
B.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1172/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/02/2018 dal Consigliere Dott. SESTINI DANILO;
Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
la Corte di Appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda exart. 2901 c.c., proposta dalla MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. nei confronti di B.P. e del figlio A., in relazione ad una donazione indiretta compiuta dal primo (mediante il pagamento del prezzo di un immobile acquistato dal secondo);
la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale che aveva escluso la ricorrenza dell’eventus damni in quanto, al momento in venne compiuto l’atto revocando, il residuo patrimonio di B.P., costituito anche da un “considerevole patrimonio immobiliare”, era “ampiamente superiore al debito dello stesso nei confronti della banca (…) ed era per gran parte vincolato a garanzia dell’esposizione debitoria conseguente all’apertura di credito”;
ha proposto ricorso per cassazione la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (incorporante la MPS Gestione Crediti Banca), affidandosi ad un unico motivo; ha resistito B.P. con controricorso.
Considerato che:
con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato la violazione e la falsa applicazionedell’art. 2901 c.c., evidenziando che il pregiudizio rilevante ai fini dell’azione revocatoria ordinaria “non include il mero danno attuale, ma anche il danno potenziale” e che, con la donazione indiretta in favore del figlio, il B. aveva comunque determinato una “scarto di garanzia”, ossia una considerevole riduzione della differenza fra l’esposizione debitoria e le garanzie patrimoniali;
il motivo è infondato giacché:
la Corte ha correttamente verificato la sussistenza dell’eventus damni all’epoca in cui venne compiuto l’atto di disposizione dedotto in giudizio, costituente il momento in cui doveva apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore fosse tale da soddisfare le ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 23743/2011, che ha anche precisato come restino invece “assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all’atto di disposizione”);
rispetto a tale momento, la Corte ha accertato che il residuo patrimonio del B. era – come detto – “ampiamente superiore al debito dello stesso nei confronti della banca”, sulla base di dati che non erano “stati specificamente contestati da MPS”, con la conseguenza che non appariva configurabile alcun pregiudizio per il creditore, neppure in termini di maggiore difficoltà di realizzare il proprio credito;
a fronte di tale apprezzamento – riservato al giudice di merito e non censurato sotto il profilo dell’irriducibile anomalia motivazionale – la decisione impugnata risulta dunque conforme a diritto per avere rigettato la domanda in difetto del requisito dell’eventus damni;
le spese di lite seguono la soccombenza;
trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, sussistono le condizioni per l’applicazione delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.