ASSENZA

di Gianfranco Dosi
I La scomparsa di una persona e la natura solo eventuale delle procedure civilistiche che ne conseguono
Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Interno il numero delle persone che scompaiono in Italia è sempre in aumento: nel 2017 le denunce di scomparsa sono state 211.219 (22.109 in più rispetto al 2016) mentre le persone rintracciate sono state 158.229. Quindi non si sono avute più notizie di 52.990 persone scomparse (nel 75% uomini e nel 25% donne). Il dato comprende anche le denunce di stranieri scomparsi.
A scomparire possono essere persone (maggiorenni o minori) che volontariamente decidono di far perdere le loro tracce oppure persone incapaci di intendere o di volere che si perdono senza fare rientro nel luogo in cui abitavano, oppure ancora che vengono per esempio rapite o sequestrate o che partecipano ad operazioni militari o di protezione civile restando vittime di qualche evento che ne fa perdere le tracce.
Scomparire vuol dire, insomma, “non comparire più nel luogo dell’ultimo domicilio senza che vi siano notizie circa il luogo in cui la persona scomparsa si trova” (concetto lucidamente espresso nell’art. 48 c.c.). La legge non indica il periodo minimo di tempo per potersi parlare di scomparsa, ma è evidente che deve trascorrere un tempo sufficiente o devono sussistere elementi di fatto – valutate tutte le circostanze del caso – per rendere ragionevole l’ipotesi della scomparsa.
Ugualmente non deve essere trascorso un tempo tale da lasciar presumere che lo scomparso sia addirittura morto. Così per esempio Trib. Monza, 24 novembre 1987 ha in passato affermato che quando risulti che una persona, per il trascorrere degli anni, sia certamente deceduta, non si può far luogo alla nomina di un curatore allo scomparso. E d’altro canto la scomparsa non deve essersi verificata da troppo tempo tanto da far presumere che lo scomparsi sia morto (Cass. civ. Sez. II, 6 luglio 1972, n. 2247).
Che succede quando una persona scompare?
A questo problema danno risposta sia il codice civile (dall’art. 48 all’art. 57 nell’ambito in titolo IV del primo libro, appositamente riservato all’assenza e alla dichiarazione di morte presunta) sia il codice di procedura civile (dall’art. 721 all’art. 731).
Si prevedono procedure civilistiche di conservazione e di amministrazione del dei beni dello scomparso che sono procedure non necessitate ma solo eventuali.
Va, infatti, chiarito che tutte le procedure in questione e tutti gli adempimenti successivi alla scomparsa non sono previsti come obbligatori. Se vi sono particolari esigenze di tutela e di protezione del patrimonio dello scomparso, gli interessati o il pubblico ministero possono senz’altro richiedere l’attivazione delle procedure che saranno tra breve illustrate. Se queste esigenze di tutela non vi sono – per esempio per l’assenza di un patrimonio dello scomparso o per altre ragioni – non si farà luogo a queste procedure.
La scomparsa di una persona non determina quindi necessariamente né l’attivazione delle misure di natura cautelare a tutela del patrimonio dello scomparso, né l’attivazione dello stesso procedimento che si conclude con la dichiarazione di assenza, tanto è vero che alla dichiarazione di morte presunta1 si può giungere “anche se sia mancata la dichiarazione di assenza” (art. 58, ult. Co, c.c.).
Proprio perché la scomparsa determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, l’obbligo per esempio dell’I.N.A.I.L. di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario (Cass. civ. Sez. lavoro, 21/01/2005, n. 1253).
II La scomparsa di una persona e gli eventuali adempimenti di conservazione del suo patrimonio
a) La nomina del curatore
L’effetto principale – oltre a quello di far decorrere dal momento della scomparsa il tempo per la eventuale dichiarazione di assenza di cui si parlerà più oltre – è quello di rendere possibile “agli interessati o al pubblico ministero” di richiedere al tribunale dell’ultima residenza della persona scomparsa la nomina di un curatore ove vi siano esigenze di conservazione del patrimonio di cui è titolare lo scomparso (art. 48 c.c.).
Non si tratta di una evenienza obbligatoria ma solo eventuale. Lo scomparso potrebbe, infatti, non avere beni o un patrimonio di cui si renda necessaria l’amministrazione o potrebbe non esservi una consistenza patrimoniale che renda necessario l’intervento di un curatore. Potrebbero non essere in corso procedimenti che rendano necessaria la rappresentanza dello scomparso. E’ comunque sempre necessaria l’istanza degli interessati o del pubblico ministero.
L’esigenza della nomina può porsi anche nel corso di un giudizio in cui una parte scompaia. In tal caso sarò lo stesso giudice a segnalare al pubblico ministero il fatto affinché possa essere azionata, ove ritenuta opportuna, la procedura di nomina del curatore (Corte cost. 16 ottobre 1986, n. 320).
Tutte queste circostanze sono sintetizzate nel codice civile all’art. 48 (curatore dello scomparso): “Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell’ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell’ultimo domicilio o dell’ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso”.
Il secondo comma precisa, come si è detto, che “Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore”.
La nomina di un curatore allo scomparso non produce, di per sé, alcuna conseguenza sulla legittimazione passiva del soggetto, ovvero sulla sua capacità processuale, ove, pertanto, la nomina del curatore non sia comunicata a colui il quale agisce in giudizio nei riguardi dello scomparso, la domanda giudiziale deve ritenersi del tutto legittimamente proposta essendo onere del curatore rendere noto il proprio potere di rappresentanza e costituirsi in giudizio al suo posto (Cass. civ., 19 aprile 1983, n. 2672; App. Palermo Sez. II, 18 giugno 2013).
Ugualmente la scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento (Cass. civ. Sez. II, 4 luglio 1991, n. 7364).
b) I poteri del curatore
Il curatore “rappresenta, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata” (art. 48 c.c.) e proprio per questo motivo se lo scomparso è persona minore o interdetta con un proprio rappresentante non è necessaria la nomina di un curatore. Sarà lo stesso rappresentante dell’incapace scomparso a rappresentarlo negli atti indicati.
L’attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l’assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso (Cass. civ. Sez. II, 20 febbraio 2014, n. 4081) e può implicare la gestione di attività economiche complesse, quali per esempio la gestione della società facente capo allo scomparso.
E’ stato precisato che previa autorizzazione del tribunale competente, il curatore dello scomparso può conferire ad una terza persona procura ad amministrare i beni, siti all’estero, alla persona scomparsa intestati e bisognevoli di adeguata amministrazione (Trib. Isernia, 8 ottobre 1997) ed inoltre che il curatore può essere autorizzato anche all’alienazione di immobili di proprietà dello scomparso (App. Bari, 22 gennaio 1997).
Il curatore, in quanto abilitato alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti (Cass. civ. Sez. lavoro, 24 ottobre 1989, n. 4338).
Il curatore è legittimato a provvedere, ovviamente, alla tutela degli interessi dello scomparso anche se, decorso il termine di due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di costui, non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza (Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 1963, n. 692).
c) La procedura
La procedura per la nomina del curatore è camerale. Trattasi di atti di volontaria giurisdizione. L’art. 721 c.p.c. (Provvedimenti conservativi nell’interesse dello scomparso) prescrive che “I provvedimenti indicati nell’articolo 48 del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero”. L’impugnazione si propone entro dieci giorni dalla comunicazione alla corte d’appello sempre con ricorso e il provvedimento della corte d’appello, pronunciato in camera di consiglio, non è altrimenti impugnabile (art. 739 c.p.c.).
d) I casi in cui non va nominato il curatore
Come sopra anticipato il secondo comma dell’art. 48 c.c. precisa che “Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore”.
Quindi, se lo scomparso è un incapace (un minore oppure – come spesso avviene, una persona interdetta) non si procede alla nomina di un curatore (art. 48, cpv, c.c.): saranno rispettivamente i genitori o il tutore a rappresentare l’incapace. Il curatore ugualmente non sarà nominato in caso di scomparsa del beneficiario di amministrazione di sostegno in quanto all’amministratore di sostegno sono quasi sempre attribuiti poteri pieni di rappresentanza negoziale del beneficiario.
Il potere di rappresentanza può anche essere stato attribuito dallo scomparso. Se quindi lo scomparso abbia in precedenza nominato un procuratore generale per la cura dei propri affari, non si farà luogo alla nomina del curatore, sempre che il potere di rappresentanza non sia esteso a tutto l’ambito di attività ricompreso nei poteri attribuiti dalla legge al curatore.
III La sentenza dichiarativa dell’assenza
Se la scomparsa si protrae oltre due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, “i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui”, può chiedere al tribunale dell’ultimo domicilio dello scomparso una formale dichiarazione di assenza.
La cerchia dei soggetti legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza è quindi più ristretta rispetto a quella di coloro che possono chiedere la nomina del curatore dello scomparso. Il pubblico ministero non è, per esempio, compreso tar i legittimati a chiedere la dichiarazione di assenza. Secondo la dottrina tra i soggetti legittimati sarebbero inclusi anche coloro che ritengono di essere eredi testamentari o presunti legatati, così come anche i titolari di un diritto di usufrutto o il nudo proprietario.
Anche in questo caso non si tratta di una procedura necessita. Se qualcuno dei soggetti legittimati lo richiede si farà luogo al procedimento, altrimenti non si procede in alcun modo.
Il procedimento è disciplinato in modo semplificato. La domanda va proposta con ricorso, nel quale debbono essere indicate le generalità e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale (art. 722 c.p.c.). Il presidente del tribunale fissa con decreto l’udienza per la comparizione del ricorrente e di tutte le persone indicate nel ricorso, potendo anche ordinare che il decreto sia pubblicato in uno o più giornali. Il decreto è comunicato al pubblico ministero (art. 723 c.p.c.) affinché possa intervenire (art. 70, n. 5 c.p.c.). All’udienza il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti, assume, quando occorre, ulteriori informazioni e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che pronuncia con sentenza (art. 724 c.p.c.).
La procedura ha natura camerale contenziosa nel senso che il rito seguito è quello camerale ma la procedura si conclude con sentenza, avverso la quale sono esperibili gli ordinari mezzi di impugnazione con ricorso da notificare entro trenta giorni dal deposito della sentenza a tutti coloro che sono stati indicati nell’atto introduttivo. La corte d’appello decide con sentenza ricorribile per cassazione (Cass. civ. Sez. I, 20 giugno 1962, n. 1588).
IV La pubblicazione della sentenza
L’art. 729 c.p.c. prescrive che la sentenza che dichiara l’assenza (o la morte presunta) deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale e “pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia” (art 37, comma 18 lett. b del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111). L’inserzione vale come notificazione anche se il tribunale può sempre disporre ulteriori mezzi di pubblicità, quali per esempio, la pubblicazione su determinati giornali.
Copia della Gazzetta ufficiale (ed eventualmente anche dei giornali sui quali il tribunale avesse disposto la pubblicazione) andrà poi depositata dagli interessati nella cancelleria del tribunale la quale provvederà all’annotazione dell’adempimento nell’originale della sentenza.
V L’esecutività della sentenza e la comunicazione all’ufficio di stato civile
La sentenza che dichiara l’assenza ha natura dichiarativa e non è, conseguentemente, provvisoriamente esecutiva. L’art. 282 c.p.c. sulla provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado non è applicabile alle sentenze costitutive e dichiarative.
Espressamente l’art. 730 c.p.c. prescrive che la sentenze dichiarativa dell’assenza (e della morte presunta) “non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l’annotazione” sull’originale della sentenza degli adempimenti relativi alle modalità di pubblicizzazione sopra indicate.
Al momento del passaggio in giudicato il cancelliere deve dare notizia della sentenza all’ufficio di stato civile competente (cioè a quello in cui è avvenuta la nascita) per l’annotazione a margine dell’atto di nascita (art. 731 c.p.c. e art. 49, lett. f del DPR 396/2000, Ordinamento di stato civile).
VI Lo scioglimento della comunione legale e gli altri effetti di diritto di famiglia
L’effetto immediato della dichiarazione di assenza è lo scioglimento della comunione legale della persona a cui si riferisce. L’art. 191 c.c. prevede tra i casi di scioglimento della comunione legale la dichiarazione di assenza. Pertanto il giudicato (e l’annotazione) della sentenza di assenza comportano il passaggio automatico al regime di separazione dei beni.
L’art. 117 c.c. prevede i casi in cui può essere impugnato il matrimonio contratto in violazione degli articoli 84 (minore età), 86 (libertà di stato), 87 (rapporti di parentela), 88 (delitto). In tutti questi anche gli ascendenti o il pubblico ministero ovvero chi ha un interesse legittimo e attuale può impugnare il matrimonio contratto in violazione appunto di quelle norme. Ebbene, il terzo comma dell’art. 117 c.c. precisa che “il matrimonio contratto dal coniuge dell’assente non può essere impugnato finché dura l’assenza”.
L’art. 317 c.c. prevede che in caso di “impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro”. Ciò significa che la dichiarazione di assenza di un genitore concentra sull’altro, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale.
Infine può certamente essere nominato un tutore al minore in caso di dichiarazione di assenza di entrambi i genitori o di quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale. L’apertura della tutela, secondo l’art. 343 c.c. avviene, infatti, non solo quando entrambi i genitori sono morti ma anche quando “per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale”.
In passato Cass. civ. Sez. lav. 15 novembre 1988, n. 6168 ha affermato che la moglie di persona assente ha diritto all’erogazione pro quota dei ratei pensionistici spettanti all’assente a titolo di pensione di reversibilità. Di contrario avviso era stata in precedenza Cass. civ. Sez. lav. 14 gennaio 1983, n. 299 secondo cui il coniuge di assicurato presso l’Enpam dichiarato assente con sentenza divenuta esecutiva non avrebbe diritto alla pensione di riversibilità in quanto la disciplina dell’immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell’ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall’art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso, riguarda esclusivamente il patrimonio dell’assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi (quali l’Empam) con l’introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell’assente.
VII L’immissione nel possesso temporaneo dei beni
L’immissione nel possesso temporaneo dei beni è il provvedimento che, divenuta eseguibile la sentenza di assenza consente al tribunale – ai sensi dell’art. 50 c.c. – “su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero” l’adozione di un provvedimento che “attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni” (art. 53 c.c. Effetti della immissione nel possesso temporaneo).
L’immissione nel possesso die beni si protrae fino all’accertamento della morte o alla dichiarazione di morte presunta.
Art. 50 c.c. (Immissione nel possesso temporaneo dei beni)
Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l’assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l’apertura degli atti di ultima volontà dell’assente, se vi sono.
Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l’assente fosse morto nel giorno a cui risale l’ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l’immissione nel possesso temporaneo dei beni.
I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell’assente possono domandare di essere ammessi all’esercizio temporaneo di questi diritti.
Coloro che per effetto della morte dell’assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall’adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall’articolo 434.
Per ottenere l’immissione nel possesso, l’esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l’assente.
In virtù di quanto stabilito nell’art. 52 c.c. (Effetti della immissione nel possesso temporaneo) l’immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell’inventario dei beni e attribuisce a coloro che l’ottengono e ai loro successori l’amministrazione dei beni dell’assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dall’art. 53 (Godimento dei beni) secondo il quale gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite mentre tutti gli altri soggetti devono riservare all’assente il terzo delle rendite.
Coloro che hanno ottenuto l’immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale il quale, nell’autorizzare questi atti dispone circa l’uso e l’impiego delle somme ricavate (art. 54).
Quindi l’immissione nel possesso dei beni attribuisce il potere di amministrazione e di godimento ma non di disposizione (Cass. civ. sez. I, 24 gennaio 1981, n. 536).
Non è escluso che altre persone possano successivamente richiedere l’immissione nel possesso temporaneo die beni dell’assente. Come chiarisce infatti l’art. 55 c.c. (Immissione di altri nel possesso temporaneo), se durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l’ultima notizia dell’assente, un diritto prevalente o uguale a quello del possessore, può escludere questo dal possesso o farvisi associare; ma non ha diritto ai frutti se non dal giorno della domanda giudiziale.
VIII L’assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente
L’art. 51 c.c. (Assegno alimentare a favore del coniuge dell’assente) prescrive che “Il coniuge dell’assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente”.
Il testo della disposizione richiama un po’ il contenuto dell’art. 9-bis della legge sul divorzio che in caso di morte dell’ex coniuge che erogava un assegno divorzile consente all’ex coniuge superstite di poter chiedere un assegno alimentare a carico dell’eredità.
Naturalmente l’assegno alimentare, da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente, si protrae fino all’accertamento della morte o alla dichiarazione di morte presunta dell’assente. Quando di dovessero verificare queste circostanze il coniuge dell’assente avrà la piena attribuzione dei diritti successori e cesserà l’attribuzione dell’assegno alimentare.
Il tribunale deve determinare sia i soggetti tenuti all’adempimento sia la ripartizione tra gli stessi dell’importo.
Si ritengono applicabili gli altri principi contenuti nella normativa sugli alimenti e tra questi quello di cui all’art. 440 c.c. che consente la riduzione o la revoca dell’assegno al sopraggiungere di circostanze che modificano, in peggio o in meglio, lo stato di bisogno dell’avente diritto.
La domanda (che è autonoma rispetto al procedimento finalizzato alla dichiarazione dell’assenza) è rivolta al tribunale dell’ultimo domicilio dell’assente in contraddittorio con gli eredi immessi nel possesso temporaneo dei beni che dovranno provvedere all’erogazione dell’assegno.
Il rito processuale è sostanzialmente quello previsto per gli alimenti e quindi il rito a cognizione ordinaria che si conclude con sentenza.
Ha precisato Cass. civ. Sez. lavoro, 19 marzo 1992, n. 3405 che l’Inps è passivamente legittimato in ordine alla pretesa concernente l’attribuzione, a titolo di assegno alimentare ai sensi dell’art. 51 c. c., di una quota della pensione dell’assente.
IX Il ritorno dell’assente o la prova della sua esistenza
All’eventualità che l’assente ritorni o se ne provi l’esistenza fa riferimento l’art. 56 c.c. scondo il quale “Se durante il possesso temporaneo l’assente ritorna o è provata la sua esistenza cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l’adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio a norma dell’articolo 48.
I possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 e 53, e gli atti compiuti ai sensi dell’articolo 54 restano irrevocabili.
Se l’assenza è stata volontaria e non è giustificata, l’assente perde il diritto di farsi restituire le rendite riservategli dalla norma dell’articolo 53”.
X La prova della morte dell’assente
Se durante il possesso temporaneo è provata la morte dell’assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari (art. 57 c.c.). Ugualmente avverrà (secondo il richiamo contenuto nell’art. 63 c.c.) in caso di dichiarazione di morte presunta.
Troveranno applicazione anche in questo caso le disposizionI del secondo comma dell’art. 56 sopra viste e cioè i possessori temporanei dei beni devono restituirli; ma fino al giorno della loro costituzione in mora continuano a godere i vantaggi attribuiti dagli articoli 52 (Effetti della immissione nel possesso temporaneo) e 53 (Godimento dei beni) e gli atti di alienazione autorizzati dal tribunale restano irrevocabili.

Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II, 20 febbraio 2014, n. 4081 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’attività svolta dal curatore dello scomparso, ai sensi dell’art. 48 c.c., consiste nell’approntare gli strumenti necessari alla “conservazione del patrimonio” verificandosi con la scomparsa una situazione di quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, senza immissione neppure temporanea degli eredi nel possesso dei beni, né liberazione o sospensione delle obbligazioni assunte nei confronti dello scomparso. La conservazione del patrimonio si realizza attraverso l’assunzione di tutte le misure necessarie ad evitare la distruzione della ricchezza, in conseguenza dello stato di incertezza che si determina nei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso. L’attività svolta dal curatore ha sostanzialmente scopo conservativo del patrimonio dello scomparso essendo finalizzata ad evitare che il patrimonio di questi non subisca pregiudizio per effetto della momentanea assenza del titolare.
La “conservazione del patrimonio dello scomparso”, ai sensi dell’art. 48 cod. civ., pur non configurandosi come intrinsecamente dinamica, può implicare la gestione di attività economiche complesse, affinché non subiscano pregiudizio per la momentanea assenza del titolare, sicché il giudice può autorizzare il curatore dell’imprenditore scomparso a gestire le società a lui facenti capo. (Cassa con rinvio, Trib. Piacenza, 09/10/2007)
App. Palermo Sez. II, 18 giugno 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Ai sensi dell’art. 48 c.c., in seguito all’allontanamento della persona dall’ultimo domicilio e dall’ultima residenza senza che vi faccia rientro o dia proprie notizie, può procedersi alla nomina di un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio o in determinati negozi o operazioni necessarie alla conservazione del suo patrimonio. La nomina di un curatore allo scomparso non produce, di per sé, alcuna conseguenza sulla legittimazione passiva del soggetto, ovvero sulla sua capacità processuale. Ove la nomina del curatore dello scomparso non sia comunicata a colui il quale agisce in giudizio nei riguardi dello stesso, la domanda giudiziale deve ritenersi legittimamente proposta nei riguardi dello scomparso, essendo onere del curatore rendere noto il proprio potere di rappresentanza e costituirsi in giudizio al suo posto.
Cass. civ. Sez. lavoro, 21 gennaio 2005, n. 1253 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo dell’I.N.A.I.L. di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 c.c. e ss., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all’uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.
Trib. Isernia, 8 ottobre 1997 (Dir. Famiglia, 1999, 163 nota di FUCCILLO)
Previa autorizzazione del tribunale competente, il curatore dello scomparso può conferire ad una terza persona procura ad amministrare i beni, siti all’estero, alla persona scomparsa intestati e bisognevoli di adeguata amministrazione.
App. Bari, 22 gennaio 1997 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore dello scomparso, nominato ai sensi dell’art. 48 c.c., può essere autorizzato ad alienare un immobile appartenente al patrimonio dello scomparso, al fine di provvedere al pagamento di debiti maturati e maturandi cui non sia possibile far fronte col normale attivo della gestione del detto patrimonio, giacchè tale alienazione può considerarsi rientrante nella finalità di conservazione e gestione del patrimonio stesso.
Cass. civ. Sez. lavoro, 19 marzo 1992, n. 3405 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di azione (di accertamento) di un coniuge, volta alla dichiarazione di assenza dell’altro coniuge ed al regolamento interinale del patrimonio dello scomparso, l’Inps è passivamente legittimato in ordine alla pretesa dell’attore concernente l’attribuzione, a titolo di assegno alimentare ai sensi dell’art. 51 c. c., di una quota della pensione dell’assente.
Cass. civ. Sez. II, 4 luglio 1991, n. 7364 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La scomparsa del creditore, con la nomina di un curatore speciale ( art. 48 c. c.), non implica di per sé che il debitore debba eseguire od offrire la prestazione a detto curatore, tenendo conto che tale evento non incide sulla capacità o sullo status del soggetto (a differenza di quanto si verifica nei casi di dichiarazione di assenza o di morte presunta), e che è onere del curatore medesimo di dare notizia della sua nomina, indicando luogo, tempo e modalità dell’adempimento.
Cass. civ. Sez. lavoro, 24 ottobre 1989, n. 4338 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dell’art. 48 c. c., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione sia di ostacolo la mancata prova dell’esistenza in vita del pensionato ai sensi dell’art. 69 c. c. essendo tale norma inapplicabile alla specie per l’indubitabile anteriorità dell’insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare.
Cass. civ. Sez. lav. 15 novembre 1988, n. 6168 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La moglie di persona assente ha diritto all’erogazione pro quota dei ratei pensionistici spettanti all’assente a titolo di pensione di reversibilità.
Trib. Monza, 24 novembre 1987 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando risulti che una persona, per il trascorrere degli anni, sia certamente deceduta, non si può far luogo alla nomina di un curatore allo scomparso.
Poiché la nomina del curatore allo scomparso presuppone una situazione di incertezza circa l’esistenza in vita ed il domicilio attuale della persona, ad essa non può procedersi qualora sia da ritenere certo, in relazione all’epoca assai lontana cui risalgono la nascita e le ultime notizie della persona stessa, il suo avvenuto decesso.
Cass. civ. Sez. I, 19 aprile 1983, n. 2672 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nel nostro ordinamento la semplice scomparsa, definita dall’art. 48 c.c. come l’allontanarsi della persona dall’ultimo domicilio e dall’ultima residenza senza che vi faccia ritorno o dia proprie notizie, consente di nominare un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio ovvero in determinati negozi od operazioni e di impartire altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio, ma, a differenza di quanto si verifica in conseguenza della dichiarazione di assenza o di morte presunta, non incide sulla capacità o sugli status del soggetto, e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo, unitariamente considerati; essa, pertanto, non produce, di per sé, conseguenze sulla legittimazione passiva del soggetto ovvero sulla sua capacità processuale, con la conseguenza che, anche quando sia stato nominato un curatore allo scomparso, se tale nomina non sia stata formalmente comunicata a colui che agisce, legittimamente la domanda viene proposta nei confronti dello scomparso, essendo onere del curatore rendere noto il potere di rappresentanza e costituirsi al suo posto.
Cass. civ. Sez. I, 14 gennaio 1983, n. 299 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il coniuge di assicurato presso l’Enpam dichiarato assente con sentenza divenuta esecutiva non ha diritto alla pensione di riversibilità.
La disciplina dell’immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell’ammissione all’esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall’art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio dell’assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l’introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell’assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire, sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali (nella specie, ENPAM).
Cass. civ. Sez. I, 24 gennaio 1981, n. 536 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il negozio dispositivo di beni della persona dichiarata assente posto in essere dal suo presunto erede, sebbene inficiato dalla carenza di legittimazione di quest’ultimo, il quale, ancorché immesso nel possesso di tali beni, non ha il potere di disporne (artt. 52 e 54 c.c.), non rimane caducato quando – dichiarata la morte presunta dell’assente e verificatasi conseguentemente, alla stregua degli artt. 58 e 456 c.c., l’apertura della successione al medesimo al momento dell’ultima sua notizia – risulti che detto erede, allora non legittimato, era effettivamente titolare del diritto oggetto del negozio, poiché, per effetto del postumo riconoscimento in capo a lui di siffatta titolarità, si determina il consolidamento della stessa e della correlativa legittimazione. Ne consegue che colui che si accolla le obbligazioni di un concordato fallimentare (assuntore), dietro corrispettivo della cessione dei beni dell’attivo, si sostituisce al fallito anche nella titolarità di quelli di tali beni che il medesimo abbia acquistato come erede dell’assente di cui sia stata dichiarata la morte presunta in epoca antecedente al concordato.
Cass. civ. Sez. II, 6 luglio 1972, n. 2247 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
l curatore, nominato dal Tribunale per la rappresentanza in giudizio di una persona scomparsa, è legittimato a tutelarne gli interessi anche quando siano decorsi due anni dall’ultima notizia e non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza. Dopo tale dichiarazione la rappresentanza spetta ai presunti successori mortis causa dell’assente che vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni.
Cass. civ. Sez. I, 21 marzo 1963, n. 692 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il curatore è legittimato a provvedere alla tutela degli interessi dello scomparso anche se, decorso il termine di due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia di costui, non sia stato promosso il procedimento per la dichiarazione di assenza.
Cass. civ. Sez. I, 20/06/1962, n. 1588 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Attribuito dal codice di rito ai provvedimenti relativi all’ assenza ed alla dichiarazione di morte presunta forma, contenuto ed effetti di sentenza, compresa la forza di giudicato, nel quadro del carattere sostanzialmente contenzioso del giudizio, deve ritenersi l’impugnabilità dei provvedimenti stessi in appello ed in cassazione.