La convalida del testamento o della donazione invalidi da parte degli eredi del donante esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità

Cass. civ. Sez. II, 12 aprile 2018, n. 9091
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 16731/2013 R.G. proposto da:
M.M.C., M.R., rappresentati e difesi dagli avv. Matteo Savio e Roberto Ponchione in forza di procura speciale autenticata nelle firme dal notaio G.P. di (OMISSIS) il (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma, via Premuda 6, presso lo studio dell’avv. Salvatore Amatore;
– ricorrenti –
contro
V.O., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Luigi A. Florio, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre 26, presso lo studio del difensore;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 1004, depositata il 13 maggio 2013;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 dicembre 2017 dal Consigliere Giuseppe
Tedesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avv. Roberto Ponchione per i ricorrenti e Luigi Florio per la controricorrente.
Svolgimento del processo
1. V.O. chiamava in giudizio dinanzi al tribunale di Asti gli eredi di M.G.F., deducendo che il defunto, cui era stata legata sentimentalmente, aveva prima di morire assunto la determinazione di donarle la somma di Euro 120.000,00. Precisava che gli eredi, resi edotti della volontà del defunto, vi avevano prontamente dato parziale attuazione, versando la somma di Euro 50.200,00, formalizzando poi, con lettera del 10 marzo 2006, l’impegno a pagare la differenza. Essendo poi mancato l’adempimento spontaneo, la V. ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di Euro 69.200,00.
2. Il tribunale rigettava la domanda. In particolare rilevava che la pretesa della V. non poteva fondarsi sull’applicabilitàdell’art. 799 c.c., che prevede la conferma di donazione nulla ex art. 799, ad opera degli eredi del donante, dovendosi nel contempo escludere la fattispecie dell’adempimento di obbligazione naturale. Condannava pertanto la V. a restituire quanto ricevuto.
3. Sull’appello della V. la corte d’appello accoglieva la domanda, condannando gli eredi a pagare la differenza rispetto a quanto in un primo tempo spontaneamente versato in esecuzione della volontà del loro congiunto. In primo luogo la corte distrettuale rimarcava come fosse nella specie pacifica l’esistenza di una donazione orale fatta dal defunto in favore della V.. Posta tale premessa riteneva che la donazione fosse stata confermata dagli eredi ai sensidell’art. 799 c.c., in quanto costoro, con la coscienza della causa di nullità, dapprima avevano dato alla donazione parziale esecuzione, confermandola poi espressamente con una dichiarazione scritta in cui erano presenti tutti i requisiti richiestidall’art. 1444 c.c., norma, quest’ultima, che la corte d’appello riteneva applicabile anche al caso di convalidazione di donazione nulla. La corte distrettuale, inoltre, poiché la sentenza riformata era stata parzialmente eseguita dalla V., condannava gli eredi a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado oggetto di riforma.
4. Per la cassazione della sentenza M.M.C. e M.R. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
L’intimata ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 799 c.c.in relazioneall’art. 1344 c.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Il motivo contiene una pluralità di censure:
a) la corte d’appello non aveva tenuto conto che la conferma previstadall’art. 799 c.c., tanto se attuata tramite dichiarazione negoziale, quanto se attuata mediante esecuzione, deve essere fatta volontariamente, mentre nel caso in esame tale requisito non sussisteva, in quanto agli eredi era stato fatto credere che il defunto avesse disposto validamente a favore della V.;
b) la lettera degli eredi del 10 marzo 2006 non esprimeva univocamente una volontà di conferma dell’atto di disposizione invalido del defunto, quanto piuttosto la decisione personale degli stessi eredi di porre in essere una donazione in ricordo del fratello.
Insomma non si è in presenza di convalidazione di una donazione nulla, ma di un atto di autonomo di disposizione posto in essere dagli eredi, incoercibile in quanto privo dei requisiti di forma;
c) i ricorrenti sostengono infine che non era prova che gli eredi sapessero che la donazione fosse parzialmente nulla anche per violazionedell’art. 771 c.c.: al momento di apertura della successione non c’era nell’asse ereditario l’intero importo di Euro 120.000,00, ma la minore somma di Euro 50.200,00.
Il motivo è complessivamente infondato.
a.1) La convalida del testamento (art. 590 c.c.) o della donazione (art. 799 c.c.) invalidi da parte degli eredi del donante esige la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità; la manifestazione di tale volontà e scienza non comporta la adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita nell’esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante; tuttavia, se la convalida avviene mediante atto formale, quest’atto deve contenere i requisiti previstidall’art. 1444 c.c., per la convalida dell’atto annullabile, cioè l’indicazione del negozio invalido e della causa d’invalidità nonché la dichiarazione che si intende convalidarlo (Cass. 1545/1974; n. 17392/2017).
È vero pertanto che la conferma deve essere fatta volontariamente, ossia nulla iure cogente, ma la sentenza impugnata non dice nulla di diverso, per cui è chiaro che i ricorrenti, sotto lo schermo della violazione di legge, censurano la ricostruzione dei fatti data dai giudici di merito, per avere ritenuto volontaria esecuzione un comportamento che tale non era.
b.1) In linea di principio per aversi donazione nulla che possa formare oggetto di conferma o esecuzione volontaria, occorre la presenza di un accordo tra donante e donatario diretto a procurare al donatario un arricchimento per spirito di liberalità, in conformità alla nozione legale di donazione (art. 769 c.c.).Se mancano questi presupposti (per esempio in presenza di un mero proponimento di donare che non si sia concretato in una manifestazione di volontà precisa, sebbene inidonea a produrre l’effetto giuridico avuto di mira), l’atto compiuto dall’erede non è che atto di disposizione autonomo e indipendente: in tal caso bisogna osservare le disposizioni di forma e di sostanza che valgono per gli atti di disposizione rispetto all’erede o avente causa, e la liberalità si intende fatta, a tutti gli effetti, dall’erede piuttosto che dal defunto (invece, in presenza di convalidazione vera e propria, sono retroattivamente attribuiti effetti giuridici a una donazione nulla, con la conseguenza che la liberalità si considera fatta dal donante defunto: quindi valgono tutti i divieti che valgono in suo confronto; è soggetta a collazione e riduzione rispetto al defunto).
b.2) La corte d’appello, nel trattare della convalida, incomincia la propria analisi, rilevando: “E’ pacifica fra le parti la donazione verbale fatta dal defunto alla V. per l’importo di Euro 200.000,00, enunciata da parte appellante in primo grado e riferita da parti appellate in memoria costitutiva (…)”.
Tale essenziale premessa della decisione, costituita dal positivo riscontro di una fattispecie negoziale conforme alla nozione legale di donazione (art. 769 c.c.), salvo il difetto di forma, non ha costituito oggetto di censura, né sotto il profilo della identificazione del “fatto storico” dato per “pacifico”, né sotto quello della sua qualificazione giuridica quale donazione nulla per difetto di forma.
Stando così le cose è chiaro che la censura non pone il problema della corretta individuazione dei requisiti richiesti perché l’atto dell’erede possa ritenersi convalidazione di donazione nulla exart. 799 c.c., piuttosto che atto di disposizione autonomo, ma di interpretazione della volontà espressa dagli eredi nella lettera del 10 marzo 2006. Si sostiene che tale volontà non era diretta a convalidare la donazione, ma enunciava l’intendimento degli eredi di porre in essere un atto di disposizione autonomo e indipendente, in ricordo del fratello.
In questo senso, però, la censura si esaurisce nel proporre una diversa interpretazione della scrittura, in contrasto con il principio che l’interpretazione del negozio data dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cuiall’art. 1362 c.c.e ss., applicabili nei limiti della compatibilità anche ai negozi unilaterali (Cass. n. 9127/2015). “Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità” (Cass. n. 17168/2012; conf. n. 13242/2010; n. 9054/2013).
c.1) La concorrenza della causa di nullità exart. 771 c.c., non è minimamente considerata dalla sentenza impugnata, nella quale non si rinviene alcuna affermazione intesa a sostenere che, in presenza di una donazione di beni futuri fatta oralmente, la convalida che menzioni solo il difetto di forma sana il contratto anche per il diverso vizio (il che sarebbe stata certamente affermazione errata).
La decisione, pertanto, andava censurata non per violazione di legge, ma per omissione di pronuncia, con onere dei ricorrenti di indicare dove e in che termini la questione che la liberalità aveva oggetto anche beni futuri fu sottoposta all’esame della corte d’appello, al fine di “consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., S.U. n. 15781/2005; n. 5344/2013).
2. Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione degliartt. 799 e 1444 c.c..
Si rimprovera alla corte d’appello di avere dato per pacifica l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma, mentre avrebbe dovuto piuttosto rilevare l’inesistenza materiale del negozio in presenza della sola dichiarazione orale.
2.1. Il motivo è infondato.L’art. 799 c.c., consente la convalidazione della donazione nulla “da qualsiasi causa dipenda”. Se il donante abbia manifestato la precisa volontà di donare un determinato bene e il donatario abbia accettato, è convalidabile non solo la donazione non per atto pubblico o per atto pubblico nullo come tale, ma anche la donazione puramente orale.
3. Il terzo motivo denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e violazione degli artt. 1429 e 1439, in relazioneall’art. 799 c.c., eart. 118 disp. att. c.p.c..
Il senso della censura è che gli eredi erano stati indotti a dare esecuzione alla volontà del defunto, accreditando la somma, sulla base di una inesatta percezione della realtà dei fatti, determinata dal dolo del terzo. Si sostiene che, benché l’eccezione fosse stata sollevata, essa non è stata in alcun modo trattata e affrontata dalla corte d’Appello di Torino, che nulla ha motivato sul punto.
3.1. Il motivo è inammissibile. È chiaro infatti che non si deduce né un vizio di motivazione (del resto nella specie neanche proponibile in baseall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis), né una violazione delle norme in tema di vizi della volontà negoziale, ma piuttosto un’omissione di pronuncia su una specifica eccezione, per cui la sentenza andava censurata sotto questo diverso profilo. In ogni caso il motivo incorre in un vizio di autosufficienza, in quanto non indica dove e in che termini l’eccezione fu portata all’attenzione del giudice d’appello (v. supra).
4. Il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente contraddittoria motivazione e violazione degli art. 1429 e 1439, in relazioneall’art. 799 c.c., eart. 118 disp. att. c.p.c..
Gli eredi avevano eccepito la novità della deduzione di controparte fondata sull’applicazionedell’art. 799 c.c..La sentenza ha replicato che non si tratta di eccezione, ma di una argomentazione giuridica, considerata dalla sentenza di primo grado e comunque proponibile dal giudice in sede di qualificazione della domanda. Si legge nella sentenza d’appello: “D’altro canto, l’intera esposizione fattuale della vicenda – sopra ampiamente riferita – svolta in citazione di primo grado prospetta, pur non qualificandola, la fattispecie anzidetta. Il che significa che i fatti erano stati dedotti, restando sempre riservata al giudice ogni loro qualificazione”.
Sostengono i ricorrenti che, in applicazione del medesimo criterio, la corte d’appello avrebbe dovuto rilevare la nullità della donazione per violazionedell’art. 771 c.c..Dagli atti di causa risultava infatti che, al momento della morte del disponente, nel suo patrimonio ereditario esisteva solo la somma di Euro 50.200,00, prontamente accreditata alla controparte.
4.1. Il motivo incorre nel medesimo profilo di inammissibilità (difetto di autosufficienza) riscontrato nell’esame del primo motivo, quando la questione fu considerata sotto il profilo della mancata coscienza della (supposta) diversa causa che invalidava il negozio.
Si può aggiungere che l’eventuale violazione del divieto postodall’art. 771 c.c., va riscontrata con riferimento al momento dell’atto di disposizione da parte del donante, mentre i ricorrenti considerano la situazione esistente al momento della morte.
In questi termini, pertanto, il fatto di cui si lamenta la mancata considerazione non è neanche decisivo.
5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 354 c.p.c., per avere rilevato d’ufficio la eccezione exart 799 c.c..
5.1. Il motivo è infondato. La corte d’appello ha chiarito di avere fatto opera di qualificazione giuridica della domanda sulla base dei fatti dedotti (v. supra). E si sa che l’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivata in maniera congrua e adeguata (Cass. n. 12944/2012; 21208/2005). Analogamente, in tema di eccezioni in senso stretto, è stato precisato che per la loro proposizione non sono richieste formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall’insieme delle sue difese, secondo un’interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 20870/2009; n. 11728/2002).
6. In conclusione il ricorso va interamente rigettato.
Avuto riguardo alla particolare complessità delle questioni si ritiene di disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater del testo unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; dichiara interamente compensate le spese del presente giudizio.
Dichiara ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2018