Il fondo patrimoniale determina un vincolo di destinazione sui beni in esso confluiti senza incidere sulla titolarità dei beni stessi, né creando diritti soggettivi in favore dei singoli componenti del nucleo familiare

Cass. civ. Sez. I, 14 febbraio 2018, n. 3641
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12190/2013 proposto da:
T.U., Z.R.A., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli n.47, presso lo studio dell’avvocato Corti Pio, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato Granata Sergio, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Intesa San Paolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo Magno n.3, presso lo studio dell’avvocato Gianni Saverio, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Marelli Fausto, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 345/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. – Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2004 San Paolo IMI s.p.a. proponeva, nei confronti di T.U. e Z.R.A., domanda revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., con riguardo alla costituzione, da parte del primo dei nominati convenuti, di un fondo patrimoniale avente ad oggetto l’immobile di sua proprietà sito in (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS). T. e Z. si costituivano in giudizio e in questo interveniva pure Italfondiario s.p.a., in qualità di procuratrice di Castello Finance s.r.l., la quale chiedeva che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale venisse dichiarato inefficace anche nei confronti della propria mandante.
Il Tribunale di Varese negava che dovesse integrarsi il contraddittorio nei confronti di T.N. e F.M., figli dei convenuti e, nel merito, ritenuto che l’atto dispositivo impugnato costituisse una liberalità e che esso avesse arrecato un pregiudizio alle ragioni di credito dell’attrice, riducendo la garanzia patrimoniale cui questa poteva fare affidamento, accoglieva la domanda San Paolo Imi (non anche quella di Italfondiario, ma tale ultimo profilo in questa sede più non rileva).
2. – In sede di gravame la Corte di appello di Milano, con sentenza del 24 gennaio 2013 rigettava l’impugnazione proposta dai coniugi T.: in particolare il giudice distrettuale escludeva dovesse farsi luogo ad integrazione del contraddittorio nei confronti dei figli degli attori e riteneva suscettibile di revocatoria l’atto costitutivo di beni in fondo patrimoniale.
3. – La pronuncia è oggetto del ricorso per cassazione proposto da T.U. e da Z.R.A., il quale è affidato a due motivi. Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., società nata dalla fusione per incorporazione di San Paolo IMI e Banca Intesa.
Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte a norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, domandando il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
1. – Il primo motivo lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e conseguente nullità della sentenza o del procedimento. La censura investe la statuizione nella sentenza impugnata che ha escluso l’integrazione del contraddittorio: sul punto, assumono i ricorrenti che ai figli dei soggetti che hanno costituito un fondo patrimoniale sarebbe attribuita legittimazione attiva quantomeno con riguardo alle azioni volte alla salvaguardia dei beni del fondo.
1.1. – Il motivo non merita accoglimento.
Va data continuità al principio per cui la costituzione del fondo patrimoniale determina soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo stesso, affinché, con i loro frutti, sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, ma non incide sulla titolarità dei beni in questione, né implica l’insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti del nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità (Cass. 15 maggio 2014, n. 10641; Cass. 29 novembre 2000, n. 15297): in conseguenza, i figli del debitore non sono litisconsorti necessari nel giudizio promosso dal creditore per sentire dichiarare l’inefficacia dell’atto con il quale il primo abbia costituito alcuni beni di sua proprietà in fondo patrimoniale (cfr. sul punto le sentenze citate, con particolare riferimento all’ipotesi dei figli minori; in tema, cfr. pure Cass. 17 marzo 2004, n. 5402, secondo cui i figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l’inefficacia di tale costituzione, giacché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, com’è confermato dal fatto che esso cessa con l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell’art. 171 c.c.).
2. – Col secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 2901 e 167 c.c.. Assumono gli istanti che l’atto tra vivi di costituzione di beni in fondo patrimoniale vada compreso tra gli atti soggetti a revocatoria quando, oltre alla destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, con la creazione di un patrimonio separato, l’operazione comporti anche il trasferimento dei beni dal terzo ai coniugi o da un coniuge all’altro; insuscettibili di formare oggetto dell’actio pauliana risulterebbe essere, invece, gli atti di destinazione che non si traducano in trasferimenti di beni o ricchezza. Nella fattispecie, mancando un atto di acquisto non sarebbe del resto possibile la qualificazione dell’operazione in termini di onerosità o di gratuità del titolo. Peraltro, la gratuità dell’atto, nel caso in esame, dovrebbe escludersi: infatti il fondo patrimoniale era stato costituito in attuazione del dovere di contribuzione ai bisogni familiari, e più specificamente al bisogno primario essenziale di garantire un’abitazione alla famiglia. In altri termini, il fondo patrimoniale rappresenterebbe, nella presente circostanza, la concreta modalità per garantire il sostentamento familiare e il perseguimento degli obiettivi di crescita morale e culturale della famiglia stessa; la costituzione di esso dovrebbe quindi considerarsi atto solutorio e non già mera liberalità.
2.1. – Nemmeno tale censura è fondata.
Pure sul punto la giurisprudenza di legittimità è consolidata e il Collegio non ha motivo di discostarsene. Infatti, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., comma 1, n. 1, (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2530; sempre sulla esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale: Cass. 18 ottobre 2011, n. 21492; Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757; nel senso che, in tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell’atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori: Cass. 8 agosto 2007, n. 17418; in materia di revocatoria fallimentare dell’atto istitutivo del fondo: Cass. 8 agosto 2013, n. 19029; Cass. 23 marzo 2005, n. 6267; Cass. 8 settembre 2004, n. 18065; Cass. 20 giugno 2000, n. 8379). Va qui considerato che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, l’adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.
3. – Il ricorso è quindi respinto.
4. – Segue, in base al principio di soccombenza, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidandole in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.