Godimento di un fondo per mera permissio e animus possidendi

TRIBUNALE DI BRINDISI
sezione civile
Il giudice,
letto il ricorso per reintegra nel possesso depositato in data 24.1.2020 nell’interesse di
Antonio;
sentite le parti, esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui al verbale del 22/6/2021,
osserva:
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La espletata attività istruttoria ha invero confermato che la resistente ha avuto la disponibilità ed il
godimento del terreno oggetto del diritto di enfiteusi del ricorrente per mera permissio del
possessore.
Dall’ascolto degli informatori è invero emerso che Antonio, che vive a Paderno
Dugnano (Mi) da molti anni, ha affidato alla sorella Grazia la coltivazione e
manutenzione del suo terreno, ma senza la volontà di dismettere la propria signoria di fatto e di
diritto dal momento che, durante i suoi rientri a ha continuato a recarsi presso il suo
fondo e a comportarsi uti dominus.
È incontestato che la resistente e il di lei marito Rocco hanno provveduto nel corso degli
anni alla coltivazione e potatura degli alberi insistenti sul terreno di che trattasi, nonchè alla
raccolta dei relativi frutti, ma è altresì provato che tanto è avvenuto con il consenso del ricorrente
il quale, emigrato nel milanese negli anni ’80 e non potendosi occupare personalmente del suo
cespite, ne ha affidato la cura alla sorella e al cognato, proprietari del confinante fondo.
E che il ricorrente non abbia inteso abdicare al possesso del proprio terreno emerge dalle
dichiarazioni rese dai testi Caliandro Giuseppe e Ammirabile Pantaleo.
Il primo ha riferito che “era Rocco (n.d.r. marito della resistente) a tenere informato il
ricorrente in ordine ai lavori eseguiti …Un anno ricordo che Rocco consegnò ad
Antonio 10 litri di olio dicendo che quello era il frutto di quell’anno”.
Ammirabile Pantaleo, dopo aver confermato che è sempre stato Rocco ad occuparsi
della manutenzione e coltivazione degli alberi esistenti nel fondo del ricorrente, ha riferito che,
sebbene si fosse relazionato sempre con Rocco per ogni questione di carattere ordinario
attinente al predetto terreno, ha precisato altresì che in una circostanza, in occasione del crollo del
muro posto al confine tra la sua proprietà e quella del ricorrente, si relazionò direttamente con
Antonio per il ripristino dello status quo.

Questo episodio, risalente al settembre 2018, appare sintomatico del fatto che il ricorrente
apparisse anche di fronte ai terzi come il reale dominus della res.
Il fatto che la resistente e il di lei marito informassero Antonio dei lavori straordinari
inerenti il terreno per cui è causa e rendessero a lui conto del raccolto sono elementi indicativi del
fatto che la resistente fosse ben consapevole dell’appartenenza di quel fondo al ricorrente, e che la
disponibilità della cosa da parte della resistente era dovuta alla mera permissio del fratello, il
quale, in occasione dei suoi rientri in Puglia, aveva tuttavia la possibilità di ripristinare la sua
signoria, accedendo liberamente al suo fondo.
Deve pertanto ritenersi accertato che alla resistente sia stato permesso di fare uso del terreno del
fratello e di percepirne i relativi frutti, secondo un’usanza comune, proprio in virtù del vincolo
parentale con il ricorrente il quale, pur impossibilitato a occuparsene stabilmente di persona in
quanto emigrato nel nord Italia, non mai inteso né manifestato la volontà di rinunciare al proprio
possesso in favore della sorella.
Peraltro la resistente non ha neppure allegato di avere contribuito nel corso degli anni, a titolo
esemplificativo, al pagamento delle spese di manutenzione inerenti l’immobile di che trattasi,
ovvero al pagamento delle tasse e delle imposte; il che rappresenta ulteriore conferma della
assenza in capo alla resistente dell’animus possidendi, ossia della volontà di disporre
dell’immobile come se fosse proprio.
Gli informatori Daria Maria e Giuseppe hanno inoltre fatto emergere che nel
settembre 2018 la resistente ha apposto – all’insaputa del ricorrente – una recinzione metallica di
colore verde, in continuità con quella esistente sul suo fondo confinante, così impedendogli il
libero accesso nel suo terreno. Prima dell’apposizione di detta recinzione l’ingresso nel fondo era
invece libero in quanto esercitato attraverso un cancelletto in metallo leggero, facilmente
amovibile.
Orbene, per quanto sopra esposto, non vi è dubbio che un siffatto comportamento integri gli
estremi dello spoglio violento, che consiste nella privazione totale o parziale del possesso contro
la volontà espressa o presunta del possessore.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.T.M.
-1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina a Grazia di reintegrare Antonio
nel possesso del terreno ubicato in
) mediante il ripristino
dell’originario stato dei luoghi;
-2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi
euro 1.580,00, di cui euro 80,00 per spese, euro 1.500,00 per competenze, oltre spese generali,
IVA e Cpa come per legge;
-3) pone le spese di ctu definitivamente a carico della resistente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Brindisi, 2 agosto 2021
Il Giudice
dott.ssa Gabriella Del Mastro