L’aspra conflittualità tra i genitori per questioni riguardanti i figli giustifica l’affidamento esclusivo.

Cass. civ., Sez. I, Ord., 17/06/2025, n. 16274
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ACIERNO Maria – Presidente Dott. LAURA Tricomi – Consigliera Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Dott. CASADONTE Annamaria – Relatrice Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliera ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13277/2024 R.G. proposto da: A.A., rappresentata e difesa dall’avvocata M. R. I. (…) che la rappresenta e difende con domicilio digitale (…) – ricorrente – contro B.B., rappresentato e difeso dell’avvocato G. A. con domicilio digitale (…); – controricorrente – nonché contro C.C., D.D. – intimati – avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 3329/2023 depositata il 23/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dalla consigliera Annamaria Casadonte. Svolgimento del processo 1. Con la sentenza n.3329 del 2023 la Corte d’Appello di Milano accogliendo parzialmente il gravame proposto da B.B. contro la sentenza di divorzio da A.A. resa dal Tribunale di Milano, rideterminava il contributo di mantenimento dei figli della coppia, C.C. (n. il (…) ed al tempo ancora minore) e D.D. (n. il (…)), a carico del padre nella minor misura di Euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie, mentre il residuo 30% era a posto a carico della madre. 2. Inoltre la Corte d’Appello revocava l’assegno di divorzio in favore della A.A. a far data dal passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio. 3. La corte territoriale ricostruiva la vicenda processuale che aveva portato alle statuizioni del primo giudice sullo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in Buenos Aires nel 2004 e già oggetto della separazione pronunciata dal Tribunale di Milano nel 2018. 4. Inizialmente entrambe le parti avevano chiesto, con i rispettivi atti, la conferma dell’affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione alla medesima della ex casa familiare. 5. Le conclusioni delle parti divergevano, invece, sull’assegno di mantenimento per la moglie che era stato riconosciuto in sede di separazione e di cui il B.B. introducendo il giudizio di divorzio aveva chiesto la revoca, mentre la A.A. aveva proposto domanda di aumento dell’importo ad Euro 2.000,00 mensili. 6. Allo stesso tempo la madre chiedeva, in via principale, l’aumento del contributo di mantenimento dei figli nella misura mensile di Euro 2.000,00 (e cioè Euro 1.000 per ciascun figlio), mentre il padre ne chiedeva la quantificazione nella misura di Euro 600,00 mensili per ciascun figlio oltre alle spese straordinarie. 7. Nel corso dell’udienza presidenziale le parti prospettavano la possibilità di trovare un accordo e intraprendevano un progetto di coordinazione genitoriale. 8. Pronunciata la sentenza di scioglimento del vincolo in data 15.11.2019 con successivo ricorso ex art. 709 , quarto comma, cod. proc. civ., il B.B. chiedeva la modifica dei provvedimenti provvisori allegando la necessità che venisse disposto il collocamento dei minori presso di sé in ragione delle numerose assenze da scuola accumulate dal figlio C.C. e, altresì, in ragione della sintomatologia che lo stesso accusava quando si trovava con la madre e cioè del dolore allo stomaco di natura psicosomatica. 9. All’esito del sub-procedimento instaurato con detto ricorso le parti raggiungevano un ulteriore accordo circa i tempi di permanenza presso ciascun genitore e gli interventi di sostegno psicologico a favore del figlio C.C.. 10. Successivamente con altro ricorso ex art. 709 ter cod. proc. civ. il B.B. adiva d’urgenza il Tribunale chiedendo di essere autorizzato ad iscrivere la figlia D.D. alla scuola secondaria di primo grado dalla stessa già frequentata per la primaria, dal momento che la madre non acconsentiva ed infatti chiedeva il rigetto del ricorso paterno e che la figlia venisse iscritta ad altra scuola. 11. Autorizzata l’iscrizione alla scuola già frequentata dalla minore D.D., con sentenza pubblicata il 29 giugno 2022 il Tribunale milanese definiva il processo disponendo l’affidamento dei figli minori in via esclusiva al padre con collocamento presso lo stesso ed esercizio in via esclusiva ex art. 337 quater comma cod. civ. della responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggior interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (cd. affido rafforzato o super esclusivo). Il Tribunale stabiliva pure i tempi di visita con la madre, alla quale confermava l’assegnazione della casa coniugale. Inoltre poneva a carico del padre il contributo per il mantenimento indiretto dei figli nella misura di Euro 600,00 per ciascun figlio e poneva a carico del medesimo l’obbligo di corrispondere alla A.A. l’assegno divorzile mensile di Euro 1000,00, con decorrenza dalla mensilità del passaggio in giudicato della sentenza parziale di divorzio già pronunciata. 12. B.B. appellava la sentenza al fine di ottenere la revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla A.A., non affidataria né collocataria dei figli minori, oltre alla rideterminazione del contributo paterno al mantenimento dei minori e la revoca dell’assegno divorzile in favore dell’appellata. 13. A sostegno dell’impugnazione affermava che l’assegno divorzile disposto dal Tribunale era privo di fondamento sia sotto il profilo della componente perequativa-compensativa perché risultava indimostrato il sacrificio della carriera della moglie per la famiglia, sia sotto il profilo assistenziale atteso che la stessa aveva dato prova di riuscire a procurarsi un reddito, avendo trovato, sul finire del giudizio divorzile e dopo essere rimasta colpevolmente inattiva nella ricerca di occupazione per circa 8 anni, una collocazione lavorativa. 14. Peraltro, sempre ad avviso dell’appellante, la A.A. aveva omesso di dichiarare di aver ricevuto in eredità un’immobile in Argentina in seguito alla morte del padre nel settembre 2016. 15. In subordine chiedeva la rideterminazione dell’importo in Euro 500 mensili. 16. Nel giudizio di appello si costituiva il curatore speciale dei minori che si opponeva alla richiesta di revoca dell’assegnazione della casa familiare in quanto rispondente all’interesse dei minori per i tempi che trascorrevano con la madre. 17. Si costituiva altresì l’appellata A.A. proponendo a sua volta appello incidentale e chiedendo, previo ascolto dei minori, l’affido condiviso dei medesimi ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé unitamente all’incremento del contributo paterno al loro mantenimento dei figli ad Euro 3.000 complessivi e l’incremento dell’assegno divorzile ad Euro 2000,00 mensili; la stessa formulava altresì domande subordinate. 18. La Corte d’Appello milanese, dopo aver disposto l’ascolto dei minori con l’ausilio di un esperto ed aver escluso la necessità di ulteriore istruttoria od integrazione CTU in quanto ritenute superflue, decideva confermando l’assegnazione della casa familiare alla madre, al fine di consentire ai figli minori di continuare a frequentare la casa, e il contesto sociale in cui erano nati e cresciuti, durante il tempo di permanenza presso la madre. Inoltre la corte territoriale confermava l’affidamento esclusivo al padre attesa la comprovata ed elevatissima conflittualità fra i genitori, incapaci di trovare soluzioni condivise nell’interesse dei minori. 19. In tale contesto il giudice di secondo grado argomentava che la CTU aveva evidenziato le ricadute sui minori di tale conflittualità, con la conseguenza che non vi erano margini di modifica dell’affidamento e neppure del collocamento e della regolamentazione del diritto di visita materno. 20.Veniva comunque ribadito dalla Corte d’Appello l’invito alle parti ad intraprendere un nuovo percorso di coordinamento genitoriale che le potesse coadiuvare, nell’interesse, dei figli a modificare l’attuale assetto dei rapporti reciproci. A tal fine il giudice d’appello incaricava i Servizi sociali competenti di verificare l’opportunità di rimodulare tempi e modalità del percorso psicoterapeutico della figlia D.D., attesa la rilevata netta chiusura e resistenza che la stessa aveva manifestato in occasione dell’audizione. 21. Con riguardo al contributo paterno al mantenimento dei figli la Corte d’Appello rilevato, da una parte, che il padre godeva di una posizione economica di sicuro rilievo, caratterizzata dalla proprietà di svariate quote di immobili e redditi mensili di oltre Euro 10.000,00 e dall’altra, che la madre aveva intrapreso la nuova attività di insegnante supplente con redditi mensili di circa Euro 800,00 e ritenuto che la stessa disponeva di ulteriori capacità occupazionali oltre a non sostenere oneri abitativi beneficiando dell’assegnazione della casa coniugale, accoglieva il relativo gravame e rideterminava in Euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio) il contributo indiretto mensile a carico del padre. 22. Inoltre la Corte d’Appello accoglieva il gravame principale in ordine alla percentuale di partecipazione del padre alle spese straordinarie riducendolo dal 100% al 70%, e ponendo il residuo 30% a carico della madre. 23. In punto di assegno divorzile richiesto dalla A.A. la corte milanese dopo avere richiamato i principi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla funzione dell’assegno divorzile, concludeva per l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stesso sia con riguardo alla sua funzione perequativo-compensativa che a quella assistenziale. 24. Era, ad avviso della corte di merito, rimasto sguarnito di prova l’assunto dell’appellata secondo cui il marito aveva ostacolato le sue aspettative professionali, relegandola ai compiti domestici di accudimento e cura del nucleo familiare. 25. Risultava dalle allegazioni e dalle risultanze che le parti si erano conosciute nel 2003 ad un convegno in Junin, Argentina; al tempo il B.B. era già professore universitario che svolgeva saltuariamente anche la professione di avvocato, mentre la A.A., era avvocata ed assistente di diritto di famiglia presso l’Università di Buenos Aires. Risulta provato che il progetto condiviso della coppia, sposatasi dopo una breve frequentazione nell’aprile 2004, era che la moglie conseguisse l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati anche in Italia previo superamento della prova attitudinale. Tuttavia, nonostante il corso di preparazione frequentato, i cui costi di iscrizione era stati sostenuti dal marito, la A.A. non superò l’esame sostenuto nel 2012. La famiglia beneficiava, inoltre, dell’aiuto di una collaboratrice domestica per cinque ore dal lunedì al venerdì, circostanza che, secondo la corte milanese, poteva consentire alla A.A. di dedicarsi a coltivare le proprie competenze professionali. 26. Parimente insussistenti erano le necessità assistenziali a giustificazione del riconoscimento dell’assegno divorzile, dal momento che la A.A. dalla fine del 2021 lavorava come insegnante di sostegno con una retribuzione mensile di Euro 800,00 con contratti a tempo determinato ancora in essere nel 2023 come insegnante supplente. Dal curriculum la stessa risultava iscritta dal 21.4.2009 come traduttrice e interprete presso il Tribunale di Milano e nel registro della Camera di commercio di Milano. La stessa attestava di svolgere attività anche come consulente progetti esteri aziendali. 27. Sulla scorta di tali emergenze probatorie la Corte d’Appello ha ritenuto presuntivamente dimostrate per la A.A. entrate superiori a quelle risultanti dalle certificazioni in atti, tali da consentirle di procurarsi i mezzi necessari a condurre un’esistenza dignitosa. 28. A.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello affidato a quattro motivi cui resiste con controricorso B.B.. 28.1. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. 29.Sono rimasti intimati C.C., D.D. Motivi della decisione 30. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt. 337-ter e quater cod. civ. con riferimento al disposto affidamento cd. super-esclusivo dei figli al padre in assenza dei presupposti. 31. Con il secondo motivo la ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 , comma 6, legge div. (n. 898/1970 e sue successive modificazioni) in relazione alla corretta applicazione dei criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile 32. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 , co.1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo del giudizio, con riferimento al rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla controricorrente. 33. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 147 , 315 bis , 316 bis e 337 ter cod. civ. per avere la Corte d’Appello ridotto il contributo indiretto dovuto dal padre. 34. Il primo motivo è infondato. 34.1. Premesso che la questione dell’affidamento riguarda nell’attualità ormai la sola figlia minore D.D., dal momento che C.C. è divenuto maggiorenne il 24.7.2024, le disposizioni dell’art. 337 ter e quater cod. civ. che disciplinano l’affidamento esclusivo, prevedono che ai fini della scelta il giudicante debba avere riguardo al solo interesse psico-fisico dei minori, al fine di evitare situazioni dannose o disagevoli agli stessi. 34.2. Tale giudizio va formulato in base ad elementi concreti relativi al modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti ed alle rispettive capacità di relazione affettiva; l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, pertanto, “dovrà essere sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sull’inidoneità educativa ovvero sulla manifesta carenza dell’altro” (Cass., 26.06.2018, n. 16738 ). 34.3. Il giudice deve privilegiare quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. Più recentemente è stato ribadito che “Nei procedimenti previsti dall’art. 337- bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter cod. civ., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare (Cass. 1486/2025 ). 34.4. Ebbene, la Corte d’Appello di Milano si è nel concreto attenuta a questi criteri e nel dare atto della persistente conflittualità fra i genitori ha rilevato come tale dinamica, manifestatasi sin dal processo di prime cure come impossibilità di condividere scelte riguardanti la vita dei minori, era persistente e aveva ricadute pregiudizievoli sulla condizione dei minori che erano chiaramente emerse durante l’ascolto disposto nel corso del giudice di secondo grado. In altri termini, si trattava di una conflittualità limitata alla relazione personale fra gli ex coniugi ma involgeva direttamente le questioni riguardanti i figli rispetto alle quali le parti continuavano ad assumere posizioni antitetiche (come anche segnalato nell’aggiornata relazione del 2023 redatta dai servizi sociali incaricati della vigilanza).In tale contesto l’affido condiviso era sconsigliato anche dalla ctu così come la modifica della collocazione della minore D.D. che, si legge nella sentenza impugnata, aveva ritenuto preferibile il mantenimento del collocamento presso il padre. 34.5. Risulta, pertanto, che la Corte d’Appello abbia ampiamente e complessivamente valutato la situazione concreta secondo il criterio della soluzione maggiormente rispondente all’interesse dei minori. 34.6. A fronte di ciò la ricorrente lamenta l’eccezionalità dell’affido esclusivo e la necessità della valutazione del pregiudizio concretamente patito, entrambi i profili che, però, come visto, sono stati tenuti presenti dal giudice del merito, sicché la censura attinge la valutazione di fatto senza peraltro confrontarsi con l’esito della ctu e l’ascolto dei figli che hanno evidenziano l’impossibilità oggettiva di un affido condiviso per la radicale incapacità di adottare decisioni comuni da parte dei genitori. 35. Il secondo motivo che lamenta la mancata applicazione del criterio perequativo-compensativo deve essere pure respinto. 35.1.Come è noto l’assegno divorzile, disciplinato dall’art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 , ha subìto nel tempo una significativa evoluzione interpretativa. In origine, la giurisprudenza attribuiva all’assegno una funzione prevalentemente assistenziale, finalizzata a garantire al coniuge economicamente più debole un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Tuttavia, con la sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ridefinito la natura dell’assegno divorzile, riconoscendogli una triplice funzione: perequativa, compensativa e assistenziale. 35.2. Il riconoscimento dell’assegno richiede di valutare il contributo fornito dal coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, tenendo conto della durata del matrimonio e dell’età dell’avente diritto. Questo approccio mira a compensare gli eventuali sacrifici professionali e personali compiuti dal coniuge richiedente durante la vita matrimoniale. A tal fine è stato stabilito che il coniuge richiedente deve fornire prova del contributo offerto alla comunione familiare, delle eventuali rinunce ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio e dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge. Non è necessario che il sacrificio lavorativo sia totale; è sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l’attività lavorativa o occasioni di carriera per dedicarsi maggiormente alla famiglia. 35.3. In tale prospettiva deve, però, essere considerato che la Corte d’Appello ha argomentato che la A.A. è stata sostenuta anche economicamente per il mantenimento della sua professionalità ed in casa non era oberata delle incombenze domestiche. A fronte di ciò la ricorrente oppone una diversa valutazione dei fatti, che, tuttavia, non sono stati contestati, rendendo insuperabile l’accertamento di fatto proprio sulla radicale mancanza del contributo prevalente nella cura della famiglia e nella perdita delle occasioni professionali. 36. Il terzo motivo che censura l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive è, invece, fondato. 36.1. La valutazione sulla capacita reddituale della A.A. e sulla sua autosufficienza economica in relazione ad una esistenza dignitosa correlata alle sue esigenze non è fondata su circostanze di fatto quanto sulla presunzione del celamento di capacità economiche meramente affermate. 36.2. Risulta, per converso, dalla sentenza che la A.A. è precaria ed ha un reddito accertato molto basso di Euro 800,00 mensili con il quale dovrebbe pure contribuire al 30% delle spese straordinarie dei figli. 36.3. La sentenza impugnata peraltro nulla argomenta rispetto al diverso accertamento che in primo grado avevano giustificato il riconoscimento dell’assegno divorzile nella misura di Euro 1000,00 Orbene, poiché l’assegno di divorzio può giustificarsi anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive (Cass. 26520/2024 ), la domanda della A.A. va rivalutata alla stregua del requisito assistenziale del richiesto assegno. 37. La decisione sul quarto motivo di ricorso, che attiene alla riduzione del contributo indiretto per il mantenimento dei figli, è assorbita nell’accoglimento del terzo motivo dal momento che la questione cui inerisce la censura dovrà essere riesaminata, alla stregua del principio di proporzionalità, una volta accertata l’effettiva capacità reddituale della madre rispetto al contributo di mantenimento sotto la forma della partecipazione alle spese straordinarie come fissata dal giudice d’appello e logicamente correlata con il riconoscimento o meno del richiesto assegno divorzile. 38. In definitiva, la sentenza è cassata in relazione al terzo motivo accolto ed al quarto motivo assorbito, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione per nuovo esame. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, assorbito il quarto, respinge il primo ed il secondo, cassa in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell’art. 52 , comma 2, D.Lgs. 196/2003 . Conclusione Così deciso in Roma, l’1 aprile 2025. Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2025.