Azione risarcitoria: la qualità di erede della parte convenuta in giudizio va provata.

Tribunale di Avezzano, sentenza del 28 gennaio 2025, n. 47
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato agli appellati costituiti in date [omissis] e [omissis]
A. A. […] ha proposto appello avverso la sentenza n. 243/21 depositata in data
17.9.2021 e notificata in data [omissis] con cui il Giudice di Pace di Avezzano ha
rigettato le domande risarcitorie proposte dall’odierna appellante ritenendo maturata
la prescrizione quinquennale in relazione alle stesse.
L’appellante ha chiesto l’integrale riforma della sentenza appellata, con accoglimento
delle domande risarcitorie già proposte in primo grado e condanna alle spese del
doppio grado.
2. Si sono costituite B. B., C. C. e D. D. nelle qualità in epigrafe indicate, le quali
hanno chiesto il rigetto del gravame.
3. Si è altresì costituito E. E. deducendo di essere del tutto privo di legittimazione
passiva e di essere stato erroneamente citato quale erede di F. F. a cui non sarebbe
legato da alcun vincolo di parentela come evincibile dal certificato integrale di stato di
famiglia originario del 18.11.2022 prodotto unitamente alla comparsa di costituzione.
4. Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata quindi
riservata in decisione sulle conclusioni precisate all’udienza del 16.9.2024.
5. Stante l’articolata evoluzione della presente vicenda processuale occorre
premettere:
che l’odierna appellante introdusse un primo giudizio risarcitorio dinanzi al Giudice di
Pace di Tagliacozzo nel [omissis] nei confronti di F. F. e di G. G., chiedendo il
risarcimento dei danni subiti a causa del taglio di alberi non autorizzato sul proprio
fondo e dall’uso di un caterpillar sempre sul proprio fondo (giudizio nel quale, su
istanza di F. F. […], è stato chiamato H. H. quale proprietario del fondo confinante che
avrebbe incaricato F. F. del taglio degli alberi);
che tale giudizio, in cui si è costituito F. F. mentre sono rimasti contumaci G. G. […] e
H. H., si è concluso con sentenza n. 88/13 di condanna: a) di H. H. al pagamento
dell’importo di € 2.000,00 a titolo risarcitorio per il taglio non autorizzato di alberi
(importo corrisposto dalle eredi di costui nelle more della proposizione dell’appello); b)
di G. G. e di F. F. in solido al pagamento dell’importo di € 500,00 per i danni arrecati al
terreno;
che proposto appello avverso tale sentenza dalle sole eredi di H. H. (L. L., B. B., D. D.
e I. I.), nel giudizio di appello si è costituita l’originaria attrice A. A., mentre sono
rimasti contumaci F. F. e G. G.;
con sentenza n. 90/19 del Tribunale di Avezzano, depositata in data 13.2.2019 e
notificata in data [omissis], la sentenza di primo grado n. 88/13 è stata dichiarata
nulla stante la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti di H.
H.;
è stato quindi notificato un primo atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di
Avezzano da parte dell’odierna appellante in data 19.3.2019 (in epigrafe denominato
“atto di citazione in riassunzione ex artt. 353 e 354 c.p.c.” ed in cui viene chiesto di
riassumere il giudizio celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo),
pacificamente non seguito da iscrizione a ruolo della causa;
è stato poi notificato un successivo atto di citazione in data [omissis] (in epigrafe
denominato “atto di citazione” ed in cui viene dato atto della mancata iscrizione a
ruolo dell’atto di citazione sopra menzionato), cui ha fatto seguito il giudizio che si è
concluso con la sentenza appellata, giudizio nel quale si sono costituite B. B. , D. D. e
I. I. (sempre quali eredi di H. H. ed anche quali eredi di L. L.), mentre sono rimasti
contumaci F. F. e G. G. ;
con la sentenza il primo giudice ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale
della pretesa risarcitoria, potendosi avere riguardo solo all’effetto interruttivo della
prescrizione prodottosi nel [omissis] per effetto della notifica dell’atto introduttivo del
primo giudizio coltivato dall’odierna appellante dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo
per essersi tale giudizio ormai estinto in ragione della tardività della riassunzione a
seguito della sentenza n. 90/19 del Tribunale di Avezzano;
sempre con tale sentenza il primo giudice ha altresì dichiarato comunque maturata la
prescrizione nei confronti delle eredi di H. H. essendo stata dichiarata nulla con la
suindicata sentenza di appello n. 90/19 la notifica della chiamata in causa del de cuius
nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 88/13 del Giudice di Pace di Tagliacozzo e
non ricorrendo validi atti interruttivi della prescrizione anteriormente alla citazione
introduttiva del giudizio conclusosi con la sentenza in questa sede appellata.
6. Avverso la sentenza n. 243/21 in questa sede appellata A. A. ha formulato un unico
articolato motivo di gravame, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata in
quanto il giudizio originariamente coltivato nel [omissis] non poteva ritenersi estinto
posto che il primo atto di citazione in riassunzione era stato tempestivamente
notificato nei termini normativamente previsti, irrilevante restando il profilo della
mancata iscrizione a ruolo.
Sempre secondo l’appellante da tale vizio della sentenza appellata conseguirebbe
l’erroneità della stessa quanto al conseguente accertamento della maturazione della
prescrizione in relazione alla domanda risarcitoria formulata, domanda da accogliere
nel merito sulla base degli elementi acquisiti.
7. L’appello proposto deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte
rigettato nel merito.
7.1. In primo luogo non può ritenersi validamente introdotto e deve dunque essere
dichiarato inammissibile l’appello svolto nei confronti di F. F. .
Ed infatti, avendo l’appellante dato atto all’udienza del 23.5.2022 del decesso di F. F.
anteriormente alla notifica dell’appello avverso la suindicata sentenza n. 243/21
(segnatamente, in data [omissis] stando al certificato di morte in atti), è stato
concesso termine sino al [omissis] per l’effettuazione della notifica, personalmente,
agli eredi.
Alla successiva udienza del 23.1.2023, si è costituito E. E. che, come sopra esposto,
ha contestato la propria qualità non solo di erede ma anche di mero chiamato
all’eredità di F. F., producendo allo scopo certificato integrale di stato di famiglia
originario.
A tale udienza le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, come
anche alla successiva udienza del 13.11.2023, rinviata quindi al 16.9.2024.
Alcuna documentazione ulteriore sul punto è stata depositata successivamente alla
costituzione di E. E. né la questione in esame risulta oggetto di specifiche deduzioni
negli scritti conclusionali.
Orbene è noto che, a fronte di specifica contestazione, la parte che ha evocato in
giudizio i chiamati all’eredità è gravata dell’onere di provare la qualità di erede e non
solo di mero chiamato all’eredità (cfr., Cass., sent. n. 25885/20, Cass., sent. n.
21436/18).
E’ parimenti noto che il rapporto di parentela con il de cuius deve essere provato
tramite gli atti dello stato civile, salva la possibilità di darne prova con qualsiasi mezzo
nel caso in cui gli atti dello stato civile manchino o siano andati distrutti od omettano
la registrazione di un atto (cfr., Cass., ord. n. 22192/20).
Tale onere non può tuttavia ritenersi assolto dall’appellante nel caso di specie.
Ed infatti, se è vero che parte appellante ha prodotto un certificato di stato di famiglia
storico di F. F. da cui emergeva l’esistenza di un nucleo familiare composto dal de
cuius e da E. E. nato a [omissis] il [omissis], è parimenti vero che E. E. , pur nato in
tale data e comune, ha prodotto come detto il certificato integrale di stato di famiglia
originario da cui non emerge alcun rapporto di parentela con il de cuius.
In ogni caso, successivamente a tale produzione, non è stato specificamente dedotto
quale eventualmente fosse il rapporto di parentela in ragione del quale E. E. potrebbe
essere ritenuto anche solo un chiamato all’eredità di F. F. ex art. 565 c.c. (rapporto
comunque da dimostrarsi nei termini sopra indicati, come anche avrebbe dovuto
dimostrarsi l’effettiva assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o
tacita dell’eredità).
Da tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di F. F.
non essendo stato notificato l’appello nei confronti degli eredi del predetto F. F. ma nei
confronti di un soggetto privo di tale qualità, senza che da ciò consegua
l’inammissibilità dell’intero gravame non ricorrendo, con riguardo all’impugnazione
proposta nei confronti delle altre appellate costituite, un’ipotesi di cause inscindibili.
7.2 Del pari inammissibile risulta il gravame proposto nei confronti delle altre
appellate costituite, B. B., C. C. e D. D.
Al riguardo risulta dirimente evidenziare che con riferimento alla posizione degli eredi
di H. H. l’appellante non ha censurato tutte le rationes decidendi della decisione
impugnata.
Non risulta segnatamente oggetto di specifici motivi di gravame la motivazione con cui
il primo giudice ha affermato che, in ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione in
relazione alla pretesa risarcitoria nei confronti delle eredi di H. H. in ragione
dell’accertata nullità della notifica della citazione eseguita nei confronti di costui nel
corso del primo giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo e dell’assenza di
ulteriori validi atti interruttivi anteriormente alla maturazione della prescrizione.
Ebbene in assenza di puntuali doglianze sul punto (vuoi con riguardo all’individuazione
degli atti interruttivi vuoi con riguardo all’eventuale rilevanza della formulazione di una
richiesta di condanna in solido) tale motivazione risulta di per sé sufficiente a
giustificare la decisione adottata nei confronti delle eredi di H. H..
Dalla mancata specifica impugnazione di tale motivazione discende quindi, in accordo
con la giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità del gravame nei confronti delle
suindicate appellate (cfr., Cass., sent. n. 13880/20, Cass., sent. n. 18641/17).
7.3 Con riguardo infine all’appello proposto nei confronti di G. G. lo stesso deve essere
rigettato, potendosi confermare la sentenza appellata seppur con diversa motivazione
in relazione alla questione, devoluta in sede di gravame e dibattuta nel corso del
primo grado, dell’estinzione del primo giudizio coltivato dall’odierna appellante (cfr.,
Cass., sent. n. 4889/16).
Giova in particolare premettere che non viene in questa sede contestata la decisione
del primo giudice nella parte in cui, ritenuto estinto il primo giudizio originariamente
incardinato dall’odierna appellante dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo, ha
ritenuto maturata la prescrizione della pretesa risarcitoria nei confronti di F. F. e G. G.
(non potendosi evidentemente produrre l’effetto sospensivo della prescrizione ove si
abbia riguardo al solo secondo atto di citazione del [omissis]).
Di contro è oggetto di contestazione la possibilità di ritenere effettivamente estinto
tale primo giudizio risarcitorio in considerazione della mancata tempestiva
riassunzione nel termine di legge a seguito della declaratoria di nullità della sentenza
n. 88/13, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto necessaria allo scopo
anche l’iscrizione a ruolo a seguito della notifica del primo atto di citazione in
riassunzione nel [omissis].
Ed infatti, pur potendosi accedere alla ricostruzione di parte appellante in ordine agli
effetti derivanti dalla mancata iscrizione a ruolo del primo atto di riassunzione
notificato nel [omissis] (cfr., Cass., sent. n. 1950/16), deve rilevarsi:
i) che dalla documentazione prodotta non emerge che l’iscrizione a ruolo del giudizio
conclusosi con la sentenza in questa sede appellata sia avvenuta nel termine di cui
all’art. 307 comma primo c.p.c. avuto riguardo, quanto alla relativa decorrenza, ai
termini di legge in relazione alla data di prima comparizione indicata nella citazione
del [omissis];
ii) che in ogni caso non emerge neanche una piena coincidenza delle conclusioni
formulate nei due atti di citazione notificati nel marzo e nel [omissis] (quanto alla
conferma o non della sentenza n. 88/13 ed all’indicazione dei soggetti di cui viene
chiesta la condanna), atti connotati peraltro, come sopra indicato, anche dalle diverse
intestazioni riportate in epigrafe ed anche da diverse indicazioni circa l’espressa
volontà di riattivare l’originario giudizio.
Non può dunque ritenersi che l’appellante abbia dimostrato la tempestività della
riassunzione e può conseguentemente confermarsi la decisione del primo giudice in
ordine alla ritenuta estinzione del primo giudizio risarcitorio coltivato.
Le argomentazioni che precedono giustificano dunque il rigetto dell’appello, rendendo
superflua un’attenta disamina sia del profilo relativo alla scindibilità anche delle cause
originariamente proposte nei confronti di G. G. e di F. F. (evocati in giudizio quali
titolare dell’impresa che aveva eseguito le attività contestate e quale collaboratore di
tale impresa) sia dell’idoneità del materiale istruttorio acquisito a fondare la
responsabilità a titolo risarcitorio dei singoli appellati e, segnatamente, di G. G..
8. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado si ritiene che tali
spese: i) debbano essere poste a carico dell’appellante in ragione della soccombenza
nei confronti delle appellate B. B., C. C. e D. D. ; ii) possano essere compensate nella
misura di ½ e seguano invece la soccombenza nella restante misura di ½ nei confronti
di E. E. , tenuto conto della significativa peculiarità della controversia ed avuto in
particolare riguardo alle risultanze dei certificati da ambo le parti prodotti.
Tali spese sono liquidate d’ufficio come in dispositivo, secondo i parametri minimi del
relativo scaglione tariffario (€ 1.101,00/€ 5.200,00) in ragione della ridotta
complessità della controversia e, quanto a E. E., con distrazione in favore del
procuratore dichiaratosi antistatario.
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all’epoca dell’introduzione del presente
giudizio d’appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da
parte dell’appellante a titolo di contributo unificato dovuto per l’impugnazione ai sensi
all’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 (cfr., in caso di appellante ammesso
al patrocinio a spese dello Stato, Cass., ord. n. 8982/24, con cui è stato chiarito come
nel caso di rigetto, inammissibilità ovvero improcedibilità del gravame il giudice
attesta l’obbligo di versare tale importo da parte dell’appellante, ancorché ammesso in
via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, rilevando a tal fine
soltanto l’elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il
presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella
loro specifica esistenza e permanenza, a cura della Cancelleria al momento
dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1597 del
ruolo generale per gli affari contenziosi per l’anno 2021 così provvede:
DICHIARA inammissibile l’appello proposto da A. A. nei confronti di F. F. […], nonché
nei confronti di B. B. , C. C. e D. D. (nelle qualità in epigrafe indicate);
RIGETTA l’appello proposto da A. A. nei confronti di G. G ;
COMPENSA le spese di lite del presente grado tra A. A. e E. E. nella misura di ½;
CONDANNA A. A. al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di E. E.
nella restante misura di 1/2, che liquida in complessivi € 639,00, oltre spese generali,
I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario;
CONDANNA A. A. al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di B.
B., C. C. e D. D., che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali, I.V.A. e
cassa come per legge;
DA’ atto delle condizioni di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei
riguardi dell’appellante A. A..