Che rilevanza assume la pornografia domestica?
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 05 aprile 2024, n. 13822
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
In data 15 febbraio 2023, la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato la sentenza emessa
dal GUP del Tribunale della medesima città, datata 21 gennaio 2021, il quale, in esito a giudizio
celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di A.A. in ordine
ai reati di cui agli artt. 609-quater, comma 1, n. 2, e 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., condannandolo,
ritenute le circostanze attenuanti generiche, considerati i reati contestati affasciati dal vincolo della
continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, alla pena di anni 3 di reclusione ed
euro 12.000,00, oltre agli accessori, assolvendo l’imputato dal reato di atti sessuali con soggetto
minore contestato al capo A) di imputazione e confermando, invece, la condanna per il residuo reato
in contestazione, di cui all’art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen.
Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del
proprio difensore, formulando tre motivi di doglianza.
Il primo ed il secondo motivo attengono all’integrazione ritenuta dalla Corte di appello, degli elementi
costitutivi della fattispecie ex art. 600-ter cod. pen. – segnatamente l'”utilizzazione” del minore per la
produzione di materiale pornografico – anziché di quelli della fattispecie prevista dall’art. 600-quater
cod. pen.
Il giudice di secondo grado avrebbe infatti ritenuto, con motivazione ad avviso del ricorrente,
manifestamente illogica e/o contraddittoria, che la trasmissione da parte della persona offesa,
all’epoca dei fatti appena quattordicenne, all’imputato di fotografie dalla medesima realizzate, sarebbe
avvenuta nel contesto di una relazione sentimentale non paritaria tra i due e quindi di un
condizionamento in tal senso della minore.
Ciò in quanto nei giudizi di merito sarebbe emerso come la persona offesa, nel complesso della
vicenda in esame, non era stata oggetto di condizionamenti o coercizioni; in particolare, avrebbero
deposto in tal senso il tenore dei messaggi intercorsi tra l’imputato e la minore, le valutazioni espresse
da quest’ultima sulla propria relazione sentimentale con il A.A. ed il comportamento tenuto
dall’imputato.
Inoltre, simile ricostruzione avrebbe condotto all’assoluzione dell’imputato per il reato di cui al capo
A) di imputazione da parte della stessa Corte territoriale e, prima ancora, allo scioglimento da parte
del giudice di primo grado dell’alternativa imputazione, di cui al medesimo capo, a favore del reato
ex art. 609-quater cod. pen., anziché di quello ex art. 609-bis; cosicché, ad avviso della difesa,
motivando la conferma della condanna per il reato di cui al capo B) di imputazione solo sul rilievo
della differenza di età tra i soggetti coinvolti nel fatto, il giudice di secondo grado sarebbe anche
incorso nella erronea applicazione dell’art. 600-ter cod. pen.
Con il terzo motivo di doglianza, il ricorrente ha censurato la mancanza, contraddittorietà o comunque
manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto all’assoluzione
dell’imputato per il reato di cui al capo A) di imputazione non sarebbe seguita alcuna riduzione
dell’entità del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile nel giudizio di primo grado;
riduzione sulla quale il giudice dell’appello avrebbe avuto obbligo di provvedere, anche in assenza di
uno specifico motivo di gravame sul punto, ai sensi dell’art. 574 cod. proc. pen., come peraltro
precisato dalla giurisprudenza di legittimità.
La parte civile costituita ha presentato memoria, tramite il proprio difensore, con la quale sostiene la
correttezza in diritto della sentenza impugnata e ne chiede la conferma, oltre alla liquidazione delle
spese legali sostenute a favore dello Stato; per la denegata ipotesi in cui fosse accolto il terzo motivo
del ricorso dell’imputato, evidenzia che la conseguente riduzione dell’entità del risarcimento dovrebbe
contenersi nella decima parte della somma liquidata in primo grado, così mantenendosi la
proporzionalità tra pena e danno risarcibile.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto nei termini qui di seguito precisati.
Per economia dei mezzi processuali si reputa opportuno esaminare prioritariamente il terzo dei motivi
di impugnazione proposti dalla difesa dell’imputato con il quale questi ha avversato la sentenza
impugnata, affermando che la stessa fosse affetta da vizio di motivazione, nella parte in cui, pur
avendo la Corte di merito, in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Gup del Tribunale di
Trieste, assolto per la insussistenza del fatto l’imputato quanto alla imputazione connessa alla
violazione dell’art. 609-quater cod. pen. non aveva in alcun modo, così integralmente confermandole,
provveduto in ordine alle statuizioni civili di carattere risarcitorio connesse al ristoro del danno patito
dalla costituita parte civile a cagione anche del reato ritenuto insussistente.
Una siffatta statuizione è palesemente frutto di un errore, peraltro privo di qualsivoglia giustificazione
motivazionale (dovendo, in tale modo, ritenersi fondato il motivo di impugnazione che, in realtà, ha
censurato la sentenza impugnata non sotto il profilo della violazione di legge ma sotto quello, assai
più sfumato, dell’omessa o contraddittoria motivazione), in cui è incorsa la Corte giuliana.
Invero, secondo quanto previsto dall’art. 538 cod. proc. pen., la statuizione giudiziaria in ordine alla
domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno proposta, ai sensi degli artt. 74 e ss. cod. proc.
pen., in seno al giudizio penale presuppone necessariamente che sia stata pronunziata una sentenza
di condanna; tale pronunzia si deve intendere, peraltro, espressamente riferita alla condotta
generatrice del ritenuto danno risarcibile.
Si vuole con ciò precisare che ai fini della attivazione del potere del giudice penale di provvedere non
solo sugli effetti penale del comportamento tenuto dall’imputato ma, ricorrendone le condizioni
processuali e sostanziali, anche in relazione agli eventuali effetti civili di tale comportamento, non è
sufficiente che il giudice accerti la commissione da parte dell’imputato di un qualsiasi fatto costituente
reato, ma è, in linea di principio, necessario sia che per tale fatto egli pronunzi una condanna rilevante
sotto il profilo penale (si veda, tuttavia, per una ipotesi eccezionale di ristoro del danno svincolata
dalla pronunzia di una condanna penale: Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2022, con la quale
è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’art. 538 cod. proc. pen. nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di proscioglimento per la particolare tenuità del
fatto, ai sensi dell’art. 131 -bis cod. pen., decida anche sulla domanda per le restituzioni e il
risarcimento del danno proposta dalla parte civile, a norma degli artt. 74 e seguenti cod. proc. pen.)
sia che il fatto oggetto di accertamento e, quindi, di condanna sia quello da cui è scaturito il danno
del cui ristoro si tratta, e non, invece, un fatto diverso, sebbene penalmente rilevante e pur esso
generatore di un altro distinto danno a carico della parte civile costituita.
Nel caso che interessa la parte civile aveva chiesto il risarcimento del danno da lei patito sia a cagione
della violazione della sua libertà sessuale sia a cagione dell’essere stata la stessa effigiata dal
prevenuto in immagini aventi contenuto pornografico.
Questo era stato complessivamente liquidato dal giudice di primo grado, nella misura di euri
20.000,00.
Il fatto che in relazione al primo dei due reati contestati il A.A. sia stato assolto, peraltro con la formula
della insussistenza del fatto, e sia stata conseguentemente rideterminata la pena cui lo stesso è stato
condannato -essendo questa riferita alla sola ipotesi di produzione di materiale pedopornografìco –
avrebbe dovuto imporre alla Corte territoriale la conseguente riduzione dell’importo liquidato a titolo
di risarcimento del danno, limitando questo alla sola monetizzazione del pregiudizio riveniente a
carico della persona offesa per effetto del secondo dei due reati contestati.
La circostanza che, invece, la Corte – pur esclusa, come detto, la responsabilità penale del prevenuto
quanto alla violazione dell’art. 609-quater cod. pen. commessa in danno della parte civile costituita e
ridotta di conseguenza la pena a carico di quello irrogata – abbia, poi, statuito, nel senso della
conferma nel resto della sentenza appellata, dovendo, intendersi in tale resto confermate, in termini,
oltre che di illegittimità per violazione di legge, anche di evidente contraddittorietà, anche le
statuizioni civile precedentemente assunte dal Gup di Trieste, rende palese sul punto il denunziato
vizio e comporta, stante la definitività, per mancata impugnazione, del capo di sentenza affermativo
della assoluzione del A.A. quanto al reato di cui alla lettera A) dell’imputazione, l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata, quanto alla condanna dell’imputato al risarcimento del danno in
favore della costituita parte civile in relazione alla condotta di cui al capo A) della imputazione.
Riprendendo, a questo punto, l’esame degli altri motivi di impugnazione, afferenti all’avvenuto rigetto
dei motivi di appello tendenti alla esclusione della penale responsabilità del A.A. in ordine al reato di
produzione di materiale pedopornografico, osserva il Collegio come fondato sia il primo di essi, con
derivante assorbimento del secondo.
Deve, infatti, osservarsi che a carico del A.A. era stata in origine elevata una (invero singolare)
imputazione ancipite riferita, in relazione non a condotte aventi una loro diversità naturalistica ma ad
una medesima tipologia di atti, sia alla violazione dell’art. 609-bis che a quella dell’art. 609-guater
cod. pen.; ora, al di là della discutibile formulazione del capo di imputazione, va chiarito che fin dalla
sentenza di primo grado la alternativa accusatoria era stata sciolta, ritenendo il prevenuto responsabile
del solo reato di cui all’art. 609-quater cod. pen., essendo stata esclusa sia la coartazione della volontà
della minore persona offesa sia la abusiva induzione della stessa al compimento di atti sessuali.
Dal Gup del Tribunale di Trieste la responsabilità dell’imputato era stata, pertanto, ravvisata, ai sensi
dell’art. 609-quater cod. pen., nell’aver compiuto il prevenuto atti sessuali con un soggetto minorenne
(nella specie infrasedicenne ma in ogni caso ultraquattordicenne) che era stato a lui affidato dai
genitori per ragioni di vigilanza e custodia.
La Corte di appello ha, a sua volta, tuttavia escluso anche la ascrivibilità a carico dell’imputato del
reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. in quanto, trattandosi di soggetto ultraquattordicenne, avente,
pertanto, la piena disponibilità della propria autonomia sessuale, gli elementi conoscitivi emersi nel
corso del giudizio – i quali avevano confermato il fatto che fra l’imputato e la persona offesa B.B.
erano intercorsi plurimi atti consensuali di sicura rilevanza sessuale – non consentivano di ravvisare
in capo al A.A. quella relazione di affidamento custodiate che, in ragione della espressa previsione di
cui al citato art. 609-quater, comma primo, n. 2, cod. pen., rende penalmente rilevante la loro
commissione ove la persona offesa si trovi in un’età compresa fra i 14 ed i 16 anni.
Ha, infatti, precisato la Corte territoriale che la ragazza non era stata mai affidata dai genitori
all’imputato e la stessa, sebbene potesse nutrire una maggiore fiducia verso il A.A. rispetto a quella
che poteva avere verso un estraneo, non per questo poteva essere ritenuta non libera di
autodeterminarsi in relazione alle scelte da lei operate rispetto alla disponibilità della sua sfera
sessuale.
Ragione questa per la quale la Corte giuliana ha riformato la sentenza del giudice di primo grado
mandando assolto il prevenuto quanto al reato di cui all’art. 609-quater cod. pen.
Ritiene, a questo punto, il Collegio che la successiva statuizione assunta dalla predetta Corte –
afferente alla conferma, invece, della condanna per il reato di cui all’art. 600-ter cod. pen., in relazione
cioè all’avvenuta produzione da parte dell’imputato di materiale pedopornografico attraverso la
ripresa fotografica da lui eseguita, col consapevole consenso della minore, dell’effige della minore
priva di abiti ovvero attraverso la sollecitazione dell’invio di immagini aventi il medesimo contenuto
riprese dalla medesima – sia in contrasto con le indicazioni che questa Corte ha formulato in tema di
cosiddetta pedoponografia domestica.
Ed invero, come più volte è stato ritenuto in sede di giurisdizione di legittimità, esula rispetto al fuoco
sanzionatorio dell’art. 600-ter cod. pen. la produzione di materiale astrattamente riconducibile alla
categoria della pedopornografia, per come delineata dall’ultimo comma dell’art. 600-ter cod. pen.,
laddove questo sia il frutto non della utilizzazione del corpo del minore ma consista nella
realizzazione di immagini che abbiano per oggetto la vita privata sessuale di un minore, che abbia
raggiunto l’età del consenso sessuale, nell’ambito di un rapporto che, valutate le circostanze del caso,
non sia caratterizzato da condizionamenti derivanti dalla posizione dell’autore, sicché la stesse siano
frutto di una libera scelta e destinate ad un uso strettamente privato (Corte di cassazione, Sezioni unite
penali, 15 novembre 2018, n. 51815).
Una tale indicazione giurisprudenziale, sebbene sia stata successivamente meglio precisata dal
medesimo consesso, massimo custode della nomofilachia
– essendo stato chiarito, in tale seconda occasione, che, in primo luogo, deve essere ritenuta lecita la
sola produzione di materiale pornografico realizzato senza la “utilizzazione” del minore e con il
consenso espresso di colui che abbia raggiunto l’età per manifestarlo, e, in secondo luogo, che si ha
“utilizzazione” del minore allorquando, all’esito di un accertamento complessivo che tenga conto del
contesto di riferimento, dell’età, maturità, esperienza, stato di dipendenza del minore, si appalesino
forme di coercizione o di condizionamento della volontà del minore stesso, restando escluse dalla
rilevanza penale del fatto solo le condotte realmente prive di offensività rispetto all’integrità psico-
fisica dello stesso (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 9 febbraio 2022, n. 4616)
– non consente di considerare, alla luce della motivazione sviluppata dalla Corte di Trieste, che sia
stata dimostrata l’avvenuta integrazione neppure della residua ipotesi di reato contestata al A.A., posto
che, considerata pacifica la mancata diffusione delie immagini in questione e la loro destinazione a
rimanere private, non appare corretto – proprio in ragione del complessivo accertamento che il giudice
del merito è tenuto ad operare ai fini della verifica della effettiva intima autonomia della scelta del
minore di essere rappresentato (poco importa se si tratta di immagini autoprodotte o eteroprodotte) in
guisa tale da costituire tale rappresentazione un’immagine pornografiche – ancorare tale valutazione
– come invece ha fatto la Corte di Trieste laddove ha enfatizzato il fatto che la ragazza fosse poco più
che quattordicenne mentre l’imputato aveva 39 anni, al solo differenziale anagrafico esistente fra i
due soggetti del rapporto iconico – trascurando ogni altro elemento di giudizio.
Ciò tanto più appare insoddisfacente sotto il profilo della esaustività argomentativa, in quanto la Corte
territoriale, attraverso la assoluzione del A.A. in ordine all’altro reato originariamente a lui contestato,
ha escluso ogni forma di condizionamento della volontà della ragazza quanto al ripetuto compimento
di atti sessuali consensuali intervenuti fra la stessa B.B. e l’imputato.
Apparirebbe, invero, singolare, in assenza di un’adeguata spiegazione, ritenere che, mentre è stata
esclusa la strumentalizzazione della ragazza e della sua volontà quanto all’avvenuta traditio corporis,
sulla base del solo dato costituito dalla differenza di età fra l’uomo e la donna, debba postularsi la
esistenza di una forma di condizionamento o persino di coercizione della volontà della stessa rispetto
al compimento di atti indubbiamente meno invasivi della sfera di riservatezza personale che, di
regola, connota gli aspetti connessi alla intimità sessuale degli individui.
La sentenza impugnata – la cui motivazione presenta, alla luce di quanto esposto, profili di manifesta
illogicità, stante l’illustrata contraddittorietà argomentativa, oltre che di violazione di legge, essendo
stati in essa non coerentemente applicati i principi ermeneutici formulati da questa Corte regolatrice
quanto alla ricorrenza del reato di cui all’art. 600-ter cod. pen. -deve essere annullata, questa volta
con rinvio alla Corte di appello di Venezia, la quale verificherà, alla luce delle indicazioni dianzi
esposte, la ricorrenza o meno della colpevolezza dell’imputato in relazione al reato sub B) del capo
di imputazione, provvedendo, altresì, anche in relazione al regolamento delle spese riguardante il
presente grado di giudizio fra ricorrente e parte civile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al risarcimento del danno in relazione al
reato di cui al capo A) ed elimina la relativa statuizione, e con rinvio per nuovo giudizio sul capo B) alla Corte di appello di Venezia.
