La mancata nomina del curatore speciale comporta la nullità dell’intero processo
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 marzo 2024, n. 7331
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1.- Il Tribunale di Pavia, con la sentenza n.362/2022 emessa nel giudizio di separazione personale dei
coniugi A.A. e B.B., dalla cui unione era nata, in data (omissis), la figlia C.C., ebbe a disporre, tra
l’altro, l’affido della minore al Comune di V. con il compito, attraverso i Servizi Sociali, di monitorare
il nucleo familiare e di attuare interventi meglio precisati in sentenza per regolamentare gli incontri
padre-figlia, e la collocazione prevalente della minore presso l’abitazione materna.
La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 222/2023, pubblicata il 24/1/2023, ha parzialmente
accolto l’appello di B.B.
Innanzi tutto, la Corte di appello ha affermato di non ravvisare la necessità della nomina di un curatore
speciale per la minore in quanto non erano contestati in causa né l’affido, né il collocamento della
bambina.
Quindi, in parziale accoglimento del gravame proposto da B.B., ha disposto lo svolgimento degli
incontri padre-figlia in modalità protetta; ha, inoltre, incaricato il Comune di V. di monitorare il nucleo
familiare, di proseguire con gli interventi di supporto e di adottare ogni ulteriore opportuno intervento
nell’interesse della minore; ha disposto, infine, la trasmissione degli atti al Giudice tutelare
competente per territorio onerando l’ente affidatario di far pervenire ivi una relazione con cadenza
semestrale.
A.A. ha proposto ricorso con cinque mezzi ed ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata. B.B.
ha replicato con controricorso e memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.- Il ricorso è articolato nei seguenti cinque motivi:
I) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360
n. 4 c.p.c.: a parere del ricorrente, la Corte d’Appello ha modificato il regime di incontri padre-figlia
dalla forma libera a quella protetta sulla base di dichiarazioni di parte appellante, omettendo di
esaminare fatti decisivi documentati ed accertati in sede di CTU e disattendendo l’esito di
quest’ultima, senza sostituirla con altra valutazione tecnico-scientifica.
II) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360
n. 5 c.p.c.: a parere del ricorrente, nella sentenza di secondo grado non sono motivate le ragioni per
cui la Corte territoriale ha deciso d’ignorare le conclusioni del CTU.
III) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 5 c.p.c.: secondo il ricorrente, la Corte d’Appello ha omesso l’esame di fatti decisivi per il
giudizio (perizia del 29/09/2020, certificazioni mediche di parte resistente, relazioni servizi sociali).
IV) Nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art.
360 n. 4 c.p.c.: nella sentenza di secondo grado, secondo il ricorrente, sarebbe stata omessa la
pronuncia sulla domanda di parte appellante di affido esclusivo della minore.
V) Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.: la Corte
d’Appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di pronunciarsi con riferimento alla domanda
dell’appellante di riforma della parte di sentenza di primo grado che aveva previsto la condanna di
B.B. a rifondere le spese di lite relative ai procedimenti incidentali n. 1 e n. 2.
3.- Preliminarmente va esaminata la regolarità della rappresentanza processuale della minore.
Normalmente il minore è rappresentato processualmente da entrambi i genitori ma, qualora ricorra
un conflitto di interessi deve essere rappresentato da un curatore speciale e, ove la nomina del curatore
speciale sia stata omessa, il procedimento è nullo, non avendo potuto il minore esercitare il suo diritto
al contraddittorio su tutti gli atti processuali che hanno costituito il presupposto per la decisione del
giudice di merito.
Nel caso in esame, la decisione della Corte di appello di non provvedere alla nomina del curatore
speciale, sulla quale non si è formato alcun giudicato, risulta errata ed impone la cassazione della
sentenza impugnata.
4.- In proposito va richiamato quanto affermato da questa Corte con la recentissima ordinanza n.
32290/2023, e ribadito con l’ordinanza n. 33185/2023, in ordine alle diverse ipotesi che possono
rientrare sotto la comune “condizione” dell’affidamento del minore ai Servizi sociali, che il giudice,
in corso di causa o a conclusione della stessa, può disporre nell’ambito dei provvedimenti tipici e
atipici a tutela del minore.
Nella prima ordinanza, si è osservato che, qualora i genitori si rivelino in tutto o in parte inadeguati,
gli interventi in favore del minore possono essere distinti in due gruppi: a) interventi di sostegno e
supporto alla famiglia, ampliativi di quelle che sono le risorse destinate al benessere del minore, in
quanto il giudice “affianca ai genitori un soggetto terzo, con la finalità di supportarli ed assisterli nello
svolgimento dei loro compiti (sia pure nel rispetto del diritto di autodeterminazione, sul punto v. Cass.
n. 17903 del 22/06/2023), nonché con la finalità di supportare ed assistere il minore, e per esercitare
una funzione di vigilanza”, ipotesi nella quale “nulla viene tolto a quell’insieme di poteri e doveri che
costituiscono la responsabilità genitoriale, e si procede per accrescimento o addizione delle risorse
dirette ad assicurare il best interest of the child”; b) interventi in tutto o in parte ablativi, allorché,
rilevata l’incapacità totale o parziale del genitore ad assolvere i suoi compiti, si dichiara la decadenza
dalla responsabilità genitoriale o le si impongono limiti e, in quest’ultimo caso, alla sfera delle
funzioni genitoriali (poteri e doveri) vengono sottratte alcune competenze e il compito di esercitare
le funzioni tolte ai genitori (e le correlate responsabilità) viene demandato a terzi, procedendosi quindi
per sottrazione e non per addizione.
Qualora sia disposto l’affidamento del minore ai Servizi sociali, occorre pertanto distinguere, anche
nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del 1983, art. 5-bis “l’affidamento con
compiti di vigilanza, supporto ed assistenza senza limitazione di responsabilità genitoriale (c.d.
mandato di vigilanza e di supporto), dall’affidamento conseguente ad un provvedimento limitativo
della responsabilità genitoriale”, in quanto: a) “nel primo caso, si tratta del conferimento da parte del
giudice di un mandato con la individuazione di compiti specifici per assicurare la menzionata
funzione di supporto ed assistenza ai genitori ed ai figli e per vigliare sulla corretta attuazione
dell’interesse del minore”, tipologia di “affidamento” ai servizi, che “è più corretto definire mandato
di vigilanza e supporto, non incidendo per sottrazione sulla responsabilità genitoriale”, né essendo
richiesta, nella fase processuale che precede la sua adozione, la nomina di un curatore speciale, salvo
che il giudice non ravvisi comunque, in concreto, un conflitto di interessi, e non essendo escluso che
i Servizi possano attuare anche altri interventi di sostegno rientranti nei loro compiti istituzionali,
occorrendo tuttavia che “il provvedimento del giudice sia sufficientemente dettagliato sui compiti
demandati – con esclusione di poteri decisori – e che siano definiti i tempi della loro attuazione, che
devono essere il più rapidi possibili”; b) nel secondo caso, invece, “il provvedimento di affidamento
consegue ad un provvedimento limitativo (anche provvisorio) della responsabilità genitoriale” e
“costituisce una ingerenza nella vita privata e familiare (similmente all’affidamento familiare, sul
punto v. Cass. n. 16569 del 11/06/2021)”, cosicché “deve essere giustificato dalla necessità di non
potersi provvedere diversamente alla attuazione degli interessi morali e materiali del minore, non
avendo sortito effetto i programmi di supporto e sostegno già svolti in favore della genitorialità”,
presupponendo l’adozione di questo provvedimento “la sua discussione nel contraddittorio, esteso
anche al minore, i cui interessi devono essere imparzialmente rappresentati da un curatore speciale”
e dovendo i contenuti del provvedimento “essere conformati al principio di proporzionalità tra la
misura adottata e l’obiettivo perseguito”, con adeguata vigilanza sull’operato dei Servizi da parte del
giudice e conseguente necessità, anche nel regime previgente alla entrata in vigore della L. n. 184 del
1983, art. 5-bis che “i compiti dei Servizi siano specificamente descritti nel provvedimento, in
relazione a quelli che sono i doveri e i poteri sottratti dall’ambito della responsabilità genitoriale e
distinti dai compiti che sono eventualmente demandati al soggetto collocatario se questi è persona
diversa da i genitori”, oltre che di nomina, nella fase processuale che precede la sua adozione, di un
curatore speciale del minore, i cui compiti vanno pure precisati.
Si è poi evidenziato che “ciò tuttavia non esclude che si possano varare, stante il potere-dovere del
giudice di adottare provvedimenti atipici a tutela del minore, altre misure che, sia pure denominate di
affidamento ai servizi sociali, non presuppongono la limitazione della responsabilità genitoriale;
questo genere di provvedimenti tuttavia andrebbero distinti, non solo contenutisticamente ma anche
quanto al nome, dai provvedimenti di affidamento ai servizi fondati su pronunce limitative della
responsabilità genitoriale”, apparendo più corretto “utilizzare il termine affidamento solo quando i
compiti del servizio sociale sono sostitutivi delle attribuzioni genitoriali e non anche integrative o
additive delle stesse potendosi in questo ultimo caso più appropriatamente parlare di mandato di
vigilanza e di supporto”.
5.- Pertanto, tenuto conto dei principi sopra illustrati, nella specie, va considerato che il
provvedimento di affidamento del minore al Comune di V. venne adottato dal Tribunale di Pavia per
la rilevantissima conflittualità esistente tra i due genitori, con affidamento della minore al Comune e
con la previsione di interventi domiciliari in entrambi i contesti genitoriali, per il tramite dei Servizi
Sociali più volte ostacolati dalla madre, di avvio della minore ad un percorso psicologico e di
predisposizione di incontri protetti tra la minore e il padre da avviare ad una progressiva
liberalizzazione, di guisa che: da un lato, emerge un carattere limitativo della responsabilità
genitoriale, stante gli ampi poteri attribuiti all’Ente affidatario per il tramite dei Servizi Sociali nella
gestione dei rapporti tra le parti; e, dall’altro, una esasperata conflittualità in ragione delle quali il
giudice avrebbe dovuto procedere alla decisione del conflitto previa nomina del curatore speciale a
tutela della minore.
Infatti, in tema di procedimenti per la regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale,
l’emersione nel giudizio di comportamenti dei genitori pregiudizievoli al figlio, rilevanti ex art. 333
c.c., pone in capo al giudice il dovere di nominare un curatore speciale al minore, in ragione del
sopravvenuto conflitto di interessi con i genitori, la cui inottemperanza determina la nullità del
giudizio di impugnazione e, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio alla Corte d’appello,
dovendo escludersi il rinvio al primo giudice, perché contrario al principio fondamentale della
ragionevole durata del processo (espresso dall’art. 111 Cost., comma 2, e dall’art. 6 CEDU), di
particolare rilievo per i procedimenti riguardanti i minori, e comunque precluso dalla natura tassativa
delle ipotesi di cui agli artt. 353,354 e 383 c.p.c., comma 3, (Cass. n. 2829/2023; Cass. n. 33185/2023;
Cass. n. 12020/2019).
6.- Pertanto, decidendo sul ricorso proposto dal genitore avverso la sentenza di appello, in quanto
svoltosi senza la nomina del curatore speciale della minore, va dichiarata la nullità dell’intero
processo.
La causa va però rinviata al giudice di appello, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato e a
cui va data in questa sede ulteriore continuità, in considerazione della ragionevole durata che occorre
assicurare al procedimento (onde – se non altro – impedire che i diritti della minore si estinguano con
il raggiungimento della sua maggiore età) previa acquisizione della nomina del curatore speciale della
stessa. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato, con
rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, che si atterrà a quanto prescritto, decidendo della
controversia e regolando anche le spese del grado di legittimità.
P.Q.M.
La Corte decidendo sul ricorso, cassa il provvedimento impugnato, e rinvia la causa alla Corte
d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del grado di legittimità.
