Chiesti gli alimenti, è inammissibile la domanda di mantenimento
Cass. Civ. Sez. I, sent. 30 gennaio 2024, n. 2710
Fatti di causa
1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, P. G. (n. 15/10/1966) convenne in giudizio, dinanzi
al Tribunale di Roma, i genitori P. GI. (n. nel OMISSIS) e S. M. (n. nel OMISSIS) affinché, accertato e
dichiarato il suo stato di bisogno e la sua impossibilità di provvedere al proprio mantenimento,
questi venissero condannati a corrispondergli a titolo di alimenti la somma di euro 1.200,00= o
quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, purché superiore all’importo di euro 700,00=
mensili già dagli stessi corrisposto spontaneamente. Chiese, inoltre, che venisse ordinato alla
madre, che gli aveva concesso in comodato gratuito l’abitazione nella quale egli viveva con il
proprio nucleo familiare composto da moglie e figlio, di autorizzare il trasferimento della propria
residenza nell’abitazione.
I convenuti P. GI. e S. M. chiesero preliminarmente di dichiarare l’inammissibilità delle domande, in
quanto già respinte: con decreto n. 9345/2006 e con sentenza n. 21407/2013; nel merito chiesero,
in via principale, il rigetto della domanda e la condanna della controparte per lite temeraria; in via
riconvenzionale, chiesero che fosse dichiarato non dovuto, da parte loro, alcun contributo poiché il
figlio aveva dichiarato nei precedenti giudizi di lavorare saltuariamente, e confermato l’importo già
dagli stessi versato, considerato che gli avevano messo a disposizione la casa e provvedevano a
pagare le utenze (ed altro).
Il Giudice, dichiarata la decadenza della parte attrice dalla prova testimoniale per mancata
comparizione dei testi, introitò la causa a sentenza.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n.1647/2020, rigettò le domande attoree; accolse la domanda
avanzata in riconvenzionale dalle parti convenute e stabilì in euro 700,00= mensili la somma
dovuta dal padre in favore del figlio a titolo di alimenti, dichiarando compensate per metà, tra le
parti, le spese del giudizio.
L’appello proposto da P. G. è stato rigettato dalla Corte di appello di Roma, con condanna alla
parziale rifusione delle spese di giudizio.
P. G. ha proposto ricorso con due mezzi, chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe
indicata. P. GI. e S. M. hanno replicato con controricorso.
È stata disposta la trattazione in pubblica udienza.
Il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in
subordine, il rigetto.
I difensori delle parti costituite hanno confermato le conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.
Ragioni della decisione
2.1. – Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione
dell’art. 345 c.p.c. in materia di domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello, ai sensi
dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
Secondo il ricorrente, la Corte di Appello di Roma erroneamente avrebbe dichiarato inammissibili
le domande del ricorrente volte ad ottenere la condanna di S. M. a far eseguire lavori di
riparazione dell’immobile concessogli in comodato d’uso e a consentirgli di indicare la sua
residenza nell’immobile in questione, in quanto sarebbero state formulate dal ricorrente, per la
prima volta, nel giudizio di appello.
2.2.- Il primo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
2.3.- Il motivo difetta di autosufficienza, poiché il ricorrente avrebbe dovuto indicare, a fronte della
espressa statuizione nella sentenza di appello circa la novità delle suddette domande, in quale atto
del giudizio di primo grado tali domande, nella loro esatta consistenza, erano state svolte, per
consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (Cass. n. 23420/2011).
2.4.- Va aggiunto, sia pure per la sola domanda di autorizzazione al trasferimento della residenza –
che la stessa sentenza appellata (fol. 2, righe 3-6) afferma essere stata proposta in primo grado
(salvo poi a considerarla nuova e tardiva) – che essa, come condivisibilmente osservato dal P.G., si
presenta ictu oculi infondata e tale infondatezza può essere affermata anche in questa sede (Cass.
n. 21272/2015), non essendo necessari accertamenti in fatto, al riguardo.
Appare, infatti, evidente che il trasferimento della residenza in un determinato immobile, nel quale
il richiedente è autorizzato dal proprietario a dimorare abitualmente, non può essere oggetto né di
consenso, né di dissenso da parte di quest’ultimo. Il riconoscimento della residenza in un
determinato luogo, infatti, dipende esclusivamente dalla ricorrenza delle condizioni fattuali di cui
all’art. 43, comma 2, c.c. ed è oggetto di un apposito procedimento amministrativo di
accertamento regolato dalla l. 24.12.1954, n. 1228 e dal d.p.r. 30.5.1989, n. 223, rispetto al quale il
consenso del proprietario non è rilevante. La domanda di condanna del proprietario alla
prestazione del consenso al trasferimento della residenza anagrafica è carente, pertanto, di quella
condizione dell’azione che va sotto il nome di possibilità giuridica.
3.1- Con il secondo motivo si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione tra le parti.
La censura concerne la statuizione con cui la Corte di appello ha affermato che «deve ritenersi che
l’importo dell’assegno alimentare riconosciuto dal Tribunale sia del tutto adeguato a sopperire alle
esigenze personali di vita dell’appellante, in ragione dell’assenza di spese abitative (delle quali si
fanno carico le controparti) e della percezione della pensione di invalidità; esso non appare
eccessivo, tenuto conto della perdita del potere d’acquisto subito nel tempo dall’importo
continuativamente versato dai genitori e delle disponibilità economiche di questi ultimi».
Il ricorrente si duole che la Corte di merito non abbia tenuto conto dell’irrisorietà della pensione di
invalidità, ammontante ad euro 299,00 – ed ha dedotto l’insufficienza del complessivo importo di
euro 1.000,00 – a garantire una vita dignitosa a lui ed alla sua famiglia.
Deduce che il proprio nucleo familiare è composto dalla moglie L. C., priva di occupazione e affetta
da stato ansioso depressivo e gastrite recidivante, e dal figlio, soggetto con problemi di disturbo
dell’umore, ovvero depressione a marcata componente ansiosa e ossessivo fobica. Riferisce di
essere affetto lui stesso da disturbo bipolare di tipo I, diagnosticatogli all’età di venti anni, con
diversi ricoveri ospedalieri in regime di T.S.O., in ragione del quale gli è stata riconosciuta la
inabilità al lavoro al 100% e la pensione di invalidità.
Invoca l’applicazione del principio secondo il quale la posizione dei figli maggiorenni portatori di
handicap grave è equiparata a quella dei figli minori ex art. 337-septies c.c.
Deduce, inoltre di avere chiesto la verifica della reale situazione reddituale di P. GI., elemento
ritenuto rilevante ai fini della corretta determinazione dell’assegno di mantenimento in suo favore,
per il quale ha proposto domanda di incremento.
3.2.- Il secondo motivo è inammissibile perché non considera e non censura che la complessiva
ratio decidendi.
3.3.- La sentenza impugnata ha affermato «nel merito, come è noto, presupposto per il
riconoscimento del diritto agli alimenti è lo stato di bisogno del beneficiario che si realizza quando
questi non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.). Gli alimenti devono
essere determinati in proporzione dello stato di bisogno del richiedente e delle condizioni
economiche dell’onerato, dovendo essere la loro misura circoscritta a quanto necessario per la vita
dell’alimentando (art. 438 c.c.). Ai sensi dell’art. 433 c.c., in mancanza di coniuge e figli, i genitori
sono tenuti all’obbligo di prestare alimenti a favore dei figli. Condizione dell’azione alimentare
proposta contro persone obbligate in un grado determinato è, pertanto, la mancanza di obbligati di
grado anteriore o la loro incapacità di prestare gli alimenti; inoltre, se più persone sono obbligate
nello stesso grado, può essere accolta l’azione proposta contro solo alcuni di essi nel caso in cui gli
altri risultino incapaci di sostenere la prestazione alimentare. Anche se non è necessario che tutti
gli obbligati incapaci economicamente siano presenti nel giudizio, grava sempre sull’alimentando
l’onere della prova delle suddette circostanze, sia pure nei confronti dei soli chiamati in giudizio,
quale presupposto per l’accoglimento di una domanda volta ad ottenere gli alimenti da obbligati in
un grado ulteriore o da una parte sola dei coobbligati nello stesso grado, tra i quali la prestazione
dovrebbe essere ripartita».
Invero, il ricorrente, unico originario attore, non tiene in conto e non censura la complessiva
decisione che ha riconosciuto gli alimenti in suo favore e ha escluso di dover considerare le
esigenze della moglie e del figlio (maggiorenne), precisando che questi, avrebbero dovuto
autonomamente agire secondo le loro proprie legittimazioni rispetto ai loro obbligati, secondo
l’ordine previsto dall’art.433 c.c. e, in relazione a questa perimetrazione della domanda, ha
proceduto alla comparazione delle condizioni economiche, con motivazione sicuramente
sufficiente.
3.4.- Quanto alla prospettazione di un titolo al mantenimento in qualità di figlio maggiorenne
handicappato, svolta da P. G. con riferimento a sé medesimo, va osservato che la questione è di
nuova introduzione in quanto non assistita dalla dovuta specificità; non è stata articolata come
violazione di legge – atteso che il motivo è svolto come omessa motivazione – e sembra piuttosto
volta a sollecitare una maggiore quantificazione dell’assegno rispetto all’importo riconosciuto,
inammissibile in sede di legittimità.
3.5.- Va aggiunto che il motivo, così come formulato, introduce surrettiziamente un inammissibile
ampliamento della domanda originaria.
L’ assegno di natura alimentare non può essere equiparato all’assegno di mantenimento per i figli,
essendo diverse sia la natura e sia le finalità proprie dei due tipi di assegno, solo in minima parte
potendo coincidere le due provvidenze. Invero, l’assegno di mantenimento può comprende anche
la quota alimentare e non presuppone necessariamente lo stato di bisogno, su cui il ricorrente
ampiamente ha insistito, dimostrando di avere qualificato la domanda originaria proprio come
domanda per alimenti, così come ritenuto dai giudici di merito in primo e secondo grado.
In ogni caso, la domanda di assegno alimentare costituisce, comunque, un minus rispetto alla
domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne portatore di
handicap grave e richiede la ricorrenza di un più stringente presupposto, costituito dallo stato di
bisogno.
3.6.- Ne consegue che la domanda di mantenimento, ove venga formulata per la prima volta in
appello in un giudizio alimentare promosso ex art.433 c.c., diversamente che nel caso inverso, è
inammissibile e va qualificata come domanda nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., atteso che la
diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia
giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del
giusto processo.
Questo principio non induce alcun contrasto con il principio di ammissibilità affermato da questa
Corte in relazione all’opposta fattispecie in cui, proposta in primo grado la domanda di assegno di
mantenimento, la stessa venga rimodulata “al ribasso” come domanda di alimenti in secondo
grado (Cass. n. 27768/2022; Cass. n. 27695/2017).
4.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
I profili sostanziali sottostanti e la particolare situazione di tutte le parti induce alla compensazione
delle spese del giudizio di legittimità.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
