Legittimazione ad agire per richiedere l’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne
Cass. Civ., Sez. I, ord. 18 marzo 2024, n. 7162 – Pres. Genovese, Cons. Rel. Reggiani
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso n. …/2022
promosso da
A.A., elettivamente domiciliato in Ragusa, …, presso lo studio dell’avv. …che lo rappresenta e
difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliata in Roma, piazza Adriana 11, presso lo studio dell’avv. …e dell’avv…,
che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. …/2022, pubblicata il 07/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2023 dal Consigliere
ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1235/2022, pubblicata il 07/06/2022, la Corte di appello di Catania, a seguito di
cassazione con rinvio di precedente sentenza (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18135 del 10/07/2018),
risolte alcune questioni pregiudiziali, statuiva sulle residue domande formulate nel giudizio di
divorzio di A.A. e B.B., i quali, coniugati dal 1985, avevano avuto due figli – la prima, C.C., nata nel
1985, e il secondo, D.D., nato nel 1988.
In particolare, la Corte d’appello ha statuito come segue: “Rigetta la domanda di attribuzione della
metà delle quote della Elettrica Srl e del patrimonio immobiliare e mobiliare del A.A. proposta ex
art. 177 c.c. dalla B.B.; Pone a carico del A.A. l’obbligo di corrispondere un assegno di divorzio in
favore della B.B. di euro 5.000,00 mensili, con la decorrenza stabilita in motivazione, da rivalutarsi
annualmente secondo gli indici Istat; Pone a carico del A.A. l’obbligo di corrispondere alla B.B. un
assegno di euro 5.000,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di
mantenimento della figlia C.C., limitatamente al periodo che va dalla data della domanda sino al
dicembre 2009; Dichiara inammissibile ogni altra domanda; Compensa integralmente tra le parti le
spese del giudizio di secondo grado, ivi comprese quelle della fase cautelare, del giudizio di
cassazione e di questo grado del procedimento, e pone definitivamente a carico di A.A. le spese ed
i compensi di CTU già liquidati nella misura di euro 12.484,96.”
Avverso tale statuizione A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi di
impugnazione.
L’intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria difensiva.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, l.
n. 898 del 1970 e degli artt. 2, 3, e 29 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con riferimento
al giudizio prognostico, asseritamente erroneo della Corte d’appello, circa la capacità della
richiedente l’assegno divorzile di procurarsi i mezzi adeguati, poiché – in considerazione del
revirement giurisprudenziale in tema di assegno divorzile, ed in forza del valorizzato principio di
autoresponsabilità, ai fini della valutazione circa la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro
del coniuge richiedente l’assegno (nell’ottica del giudizio circa l’an e il quantum dell’assegno
divorzile) – la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto della età della richiedente al momento
della presentazione della pronunzia di scioglimento del matrimonio (2006), e non già al tempo della
delibazione della sentenza, pronunciata a seguito di cassazione con rinvio (2022).
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6,
l. n. 898 del 1970 e degli artt. 2, 3, e 29 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con
riferimento all’omesso utilizzo da parte della Corte d’Appello del “parametro delle eventuali
aspettative professionali ed economiche sacrificate” dalla richiedente l’assegno divorzile, ai fini del
giudizio circa l’an e il quantum dell’assegno, in considerazione della funzione perequativo-
compensativa che l’assegno pure contiene.
Con il terzo motivo di ricorso di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5,
comma 6, l. n. 898 del 1970 e degli artt. 2, 3, e 29 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
per avere la Corte d’appello omesso di utilizzare il “parametro dell’eventuale contributo personale
e/o economico” reso dalla richiedente l’assegno divorzile alla formazione dell’altrui patrimonio o a
quello comune, ancora nell’ottica del giudizio circa l’an e il quantum dell’assegno divorzile con
riguardo all’anzidetta funzione perequativo-compensativa dell’assegno.
Con il quarto motivo di ricorso di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5,
comma 6, l. n. 898 del 1970 e degli artt. 2, 3, e 29 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
per avere la Corte d’appello usato erroneamente del “parametro delle condizioni dei coniugi”,
considerando le condizioni patrimoniali del A.A. successive alla pronunzia di divorzio e non,
piuttosto, coeve alla stessa.
Con il quinto motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello finito per esonerare, di fatto,
dal rispettivo onere di allegazione e di prova (riguardo i fatti costitutivi la pretesa) la richiedente
l’assegno divorzile, pretendendo, per converso, esclusivamente dal A.A. un assai rigoroso onere
probatorio circa la dimostrazione di fatti impeditivi e/o estintivi dell’altrui pretesa.
Con il sesto ed ultimo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., circa l’onere della prova della sussistenza del diritto
al mantenimento per la figlia maggiorenne e anche l’omesso esame di fatti oggetto di discussione fra
le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale: ravvisato la
sussistenza del diritto della B.B. all’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, sulla base
della semplicistica considerazione che detta figlia, alla data di pronunzia del divorzio, era
convivente con la madre; e stabilito l’arco temporale di sussistenza del diritto al mantenimento
(“dalla domanda al dicembre 2009”) avuto riguardo alla sola deposizione testimoniale della figlia,
che dichiarò nel gennaio 2010 di essere andata via di casa e di lavorare, senza avere la B.B. allegato
e dimostrato quanto doveva (e cioè: a) che la figlia C.C. fosse con lei da sempre convivente; b) che la
stessa fosse da sempre priva di redditi propri; c) che la stessa non avesse costituito un proprio nucleo
familiare; d) che la medesima si fosse fattivamente adoperata per trovare un’occupazione – tanto più
che, in corso di causa, era anche emerso che la figlia maggiorenne C.C. non conviveva più con la
madre, prestava attività lavorativa già nel 2006 e oltretutto si era sposata nel 2008 (circostanze
decisive, del tutto trascurate dalla Corte d’Appello, che avevano costituito oggetto di discussione fra
le parti)-).
2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, risolvendosi in una critica alla valutazione in fatto
operata dal giudice di merito.
Com’è noto, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del
vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici
operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021).
La Corte territoriale ha espressamente accertato la spettanza dell’assegno divorzile con funzione
esclusivamente perequativo-compensativa (“…E ciò per la funzione perequativa-compensativa
dell’assegno divorzile che, nel caso in esame, non può certo ritenersi sufficientemente compensata
dalla vendita della villetta sita in c.da Og, di cui pure deve tenersi conto, e che assorbe la funzione
assistenziale dell’assegno…”), ritenendo dovuto tale assegno per le seguenti ragioni: “…In particolare,
osserva la Corte che, nel caso in esame, è provato che, al momento della pronunzia di divorzio, vi
era un enorme squilibrio patrimoniale tra i coniugi, che non risulta, in realtà, venuto meno neppure
nel tempo occorso al processo. … Va, poi, osservato che il matrimonio è stato contratto nel 1985, e
sono stati generati due figli ormai ampiamente maggiorenni; la moglie, nata nel 1957, non risulta
aver mai lavorato durante il lungo matrimonio, per essersi esclusivamente dedicata alla famiglia
crescendo i due figli, e non ha alcuna qualifica professionale, sicché è da escludere che possa trovare
un qualsivoglia inserimento nel mondo del lavoro. Alla luce di tali numerosi elementi di fatto,
desumibili dai documenti in atti già allegati nei precedenti gradi del procedimento e implementati
in questo grado del giudizio, ed univoci, precisi e concordanti, – e, segnatamente, tenuto conto
dell’enorme divario patrimoniale e dell’altrettanto rilevante divario reddituale tra le parti, del fatto
che la raggiunta età della B.B. ed il fatto che ella sia sempre stata casalinga rende del tutto
inverosimile la possibilità per la stessa di recuperare il pregiudizio, professionale ed economico
derivante dagli obblighi di cura e dalla responsabilità derivanti dalla costituzione del nucleo
familiare, cui la stessa sia sempre dedicata durante il matrimonio, – sussistono certamente i
presupposti per l’attribuzione di un assegno di divorzio in favore della B.B.”
È pertanto evidente che il riferimento, nella motivazione giudiziale, all’età della donna è fatto in un
contesto valutativo in cui sono considerati vari elementi di giudizio che hanno indotto a ritenere che
la stessa non godesse di mezzi adeguati e che non fosse in grado di procurarseli, sulla base di una
valutazione che si fonda su elementi di giudizio rimasti immutati nel tempo.
La censura si sostanzia, dunque, in una critica della valutazione in fatto operata dal giudice di
merito, come tale insindacabile in questa sede.
3. Anche il secondo motivo è inammissibile poiché la ricorrente lamenta la mancata considerazione
da parte della Corte d’appello del “parametro delle eventuali aspettative professionali ed
economiche sacrificate” dalla richiedente l’assegno divorzile, senza tuttavia evidenziare se e quali
fossero tali aspettative, né deducendo di averle evidenziate nei precedenti gradi di merito,
risolvendosi la censura in una critica generica in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Peraltro, il motivo non risulta avere colto la ratio della decisione, rivelandosi inammissibile anche
per questo motivo, tenuto conto che, come emerso dall’esame del precedente, la Corte d’appello ha
proprio evidenziato che la donna non aveva mai lavorato e non aveva alcuna qualifica professionale,
essendosi l’attribuzione dell’assegno incentrata proprio sul fatto che si era dedicata per tutto il tempo
del matrimonio esclusivamente alla famiglia.
4. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, tenuto conto che la censura non coglie quanto
posto a fondamento della decisione, che è incentrata proprio sul contributo personale dato dalla
donna alla famiglia (pp. 22-24 della sentenza impugnata).
Nell’illustrare il motivo, inoltre, il ricorrente ha richiamato altri aspetti della decisione, relativi alla
stima del proprio patrimonio, che attingono al merito della valutazione in fatto e, pertanto, non
possono essere esaminate.
5. Il quarto motivo di ricorso è infondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente che, contrariamente a quanto dedotto
dal ricorrente, la Corte territoriale ha esaminato le condizioni patrimoniali e reddituali delle parti al
momento della pronuncia di divorzio, evidenziandone i mutamenti nel corso degli anni, optando
per una determinazione della misura dell’assegno senza adeguamenti nel tempo (pp. 22-25 della
sentenza impugnata).
Nell’illustrare il motivo, il ricorrente ha, in aggiunta, effettuato censure che attengono al merito delle
valutazioni in fatto operate dal giudice, come tali inammissibili in sede di legittimità.
6. Il quinto motivo di ricorso è pur’esso inammissibile.
Secondo il ricorrente, B.B. non ha allegato e non ha dimostrato i fatti costitutivi della domanda di
attribuzione dell’assegno divorzile e, in particolare, non ha allegato e non ha provato: a) di essere
priva di mezzi adeguati; b) di essere nell’impossibilità oggettiva di procurarseli; c) di aver contributo
alla formazione del patrimonio comune e personale dell’ex coniuge.
Dalla lettura della sentenza impugnata, tuttavia, si evince che il giudice ha esaminato le risultanze
processuali, ritenendo provati entrambi i presupposti, risolvendosi pertanto la censura in una –
peraltro generica – contestazione delle valutazioni in fatto operate dal giudice di merito.
7. Il sesto motivo è anch’esso inammissibile, con riferimento a entrambi i profili censurati.
7.1. Occorre precisare che, nel precedente giudizio di legittimità, in accoglimento del terzo motivo
di ricorso incidentale (violazione dell’art. 110 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 5 l. n. 898 del
1970 e all’art. 155 quinquies c.c. e all’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere la
Corte territoriale erroneamente ritenuto sussistenti presupposti per l’attribuzione dell’assegno
divorzile e di un assegno di mantenimento in favore della figlia), questa S.C. ha cassato la precedente
pronuncia della Corte d’appello, riferita al contributo al mantenimento della figlia C.C. per le
seguenti ragioni: “25. La Corte di appello, nel rideterminare l’assegno divorzile vi ha incluso una
quota, di 5.000 euro, destinata al mantenimento della figlia C.C. Se si fa riferimento alle condizioni
della domanda di divorzio recepite dalla sentenza del Tribunale di Ragusa si può constatare che era
prevista la corresponsione di un assegno mensile di 1.500 euro a titolo di mantenimento della sig.ra
B.B. e dei figli e che tale corresponsione sarebbe rimasta ferma anche se nel futuro i figli avessero
percepito autonomamente dei redditi. La Corte di appello ha sostanzialmente confermato nell’an
questa previsione pervenendo, in considerazione dell’accertamento delle reali condizioni
economiche del padre, ad incrementare la somma destinata al mantenimento della figlia senza
peraltro accertare, con riguardo agli effetti della revocazione della sentenza di primo grado, se
effettivamente sussistessero le condizioni per l’attribuzione di una quota dell’assegno divorzile
spettante alla sig.ra B.B. al mantenimento della figlia e ciò sia in relazione alla effettiva convivenza
della figlia con la madre, che in relazione all’età di C.C. (attualmente di 32 anni) e alla sua situazione
economica personale da valutare anche in rapporto all’effettivo conseguimento di un livello di
competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa
e alla complessiva condotta personale tenuta dal momento del raggiungimento della maggiore età
(cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 12952 del 22 giugno 2016 e Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018)”
Nella sentenza in questa sede impugnata si legge quanto segue: “”Il capo di domanda con cui la B.B.
ha chiesto condannarsi il A.A. al pagamento in suo favore dell’assegno di mantenimento in favore
della figlia maggiorenne, ad avviso della Corte, alla luce dei principi di diritto affermati nella
sentenza n. 18135/2018 del S.C., vincolanti per il Giudice di rinvio, è solo parzialmente fondato e va
accolto nei termini di cui infra. Va, invero, osservato che, nel caso in esame, pur essendo pacifico tra
le parti che la figlia al momento del deposito del divorzio congiunto conviveva con la madre,
tuttavia, dalla deposizione testimoniate resa dalla figlia dei coniugi in lite, C.C., nata nel 1985,
innanzi a questa Corte all’udienza del 21/1/2010, emerge che la predetta figlia, all’epoca ampiamente
maggiorenne, ha dichiarato di vivere da sola e di svolgere attività lavorativa (cfr. verbale in atti). Ne
deriva che, a far data dal gennaio del 2010, vi è la prova del venir meno della legittimazione ad agire
in capo alla madre per richiedere l’assegno di mantenimento in favore della figlia maggiorenne,
atteso che è provata la cessazione della convivenza, che, com’è noto, costituisce il presupposto della
legittimazione concorrente del genitore a richiedere il mantenimento per il figlio maggiorenne. La
domanda di assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne va, pertanto accolta esclusivamente
per il periodo che va dalla data di proposizione del ricorso congiunto per divorzio – atteso che per
tale capo di domanda gli effetti della pronunzia retroagiscono alla data della domanda, – sino al
dicembre del 2009, epoca in cui vi è prova del venir meno della legittimazione attiva in capo alla B.B.
Per quanto attiene alla quantificazione dell’assegno per la figlia, alla luce delle condizioni
patrimoniali delle parti come supra riassunte, e tenuto conto che i figli hanno diritto al
mantenimento del tenore di vita goduto dai genitori, ritiene la Corte che l’assegno debba
quantificarsi in euro 5.000,00 mensili da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat sino alla
cessazione dell’obbligo di mantenimento posto a carico del padre.”
7.2. In tale quadro, la censura è inammissibile nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 2697
c.c., perché, come chiarito da questa Corte, il ricorrente per cassazione che deduca tale violazione,
per avere il giudice di merito ritenuto sussistente un fatto senza che la parte gravata dall’onere della
relativa prova l’abbia assolto, deve necessariamente evidenziare che quel fatto era stato oggetto di
contestazione e indicare se e quando, nel corso dello svolgimento processuale, detta contestazione
era stata sollevata (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17474 del 04/07/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10853
del 28/06/2012).
Nel caso di specie, il ricorso per cassazione non contiene alcuna indicazione in ordine alla
contestazione della sussistenza dei presupposti per l’erogazione dell’assegno di mantenimento della
figlia maggiorenne a decorrere dalla data in cui è stato presentato il ricorso per ottenere la pronuncia
di divorzio (che peraltro era stato proposto congiuntamente dai coniugi e prevedeva la
corresponsione di un assegno in favore della figlia), concentrandosi il ricorrente sull’allegazione,
operata in corso di causa, di fatti sopravvenuti che, secondo la parte, avrebbero inciso sulla durata
del mantenimento, anticipandone la data di cessazione.
7.3. Il motivo di ricorso e altresì inammissibile nella parte in cui è dedotta la violazione dell’art. 360,
comma 1, n. 5, c.p.c.
Questa Corte ha precisato che la decisività del fatto, il cui omesso esame costituisce un vizio della
sentenza censurabile per cassazione, deve essere, a pena di inammissibilità del motivo, chiaramente
allegata dal ricorrente, che e tenuto a rappresentare non solo quale sia il fatto specifico di cui sia
stato omesso l’esame, ma anche il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione,
a lui sfavorevole, della controversia (Sez. L, Ordinanza n. 29954 del 13/10/2022).
Nel caso di specie, il fatto della collaborazione della figlia C.C. con il padre è stato solo genericamente
riportato, senza alcuna ulteriore specificazione che potesse consentire una valutazione in termini di
rilevanza e decisività. Anche il riferimento al matrimonio contratto dalla ragazza, pur documentato
dal relativo atto dello stato civile, non si accompagna ad alcuna dettagliata allegazione e spiegazione
delle ragioni in forza delle quali tale evento assuma un carattere rilevante e decisivo, non potendo il
solo fatto del matrimonio in sé, in quanto dato puramente negoziale, costituire un elemento capace
di modificare i doveri genitoriali, in assenza di dati e circostanze dimostrative dell’effettivo distacco
dal nucleo parentale.
8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
9. La particolarità della vicenda e delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese
di lite.
10. In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se
dovuto.
11. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati
nella decisione, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
P.Q.M.
la Corte
rigetta il ricorso;
compensa interamente tra le parti le spese di lite; dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1
quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da
parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per
l’impugnazione proposta, se dovuto.
dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti menzionati, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di
Cassazione, il 6 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2024.
