Violenza sessuale e riconoscimento dell’attenuante della minore gravità
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 02 gennaio 2024, n. 7; Pres. Ramacci, Rel. Cons. Magro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 11/01/2023, la Corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma della
pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha confermato la penale responsabilità di A.A. per il
reato di cui all’art. 609 bis cod. pen., condannando l’imputato alla pena di anni due, mesi due e giorni
venti di reclusione, per aver costretto, con azioni repentine, all’interno di un autobus in corsa con
tratta P.A. e approfittando dello stato di dormiveglia, B.B., passeggera dell’autobus, a subire
palpeggiamenti delle zone erogene, infilando le mani tra le gambe e la zona pubica; l’imputato,
ritornato al suo posto a causa della immediata reazione della persona offesa, si slacciava i pantaloni
e iniziava a sfregarsi le parti intime.
2. A.A. ricorre per cassazione formulando due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine
al mancato riconoscimento del vizio totale di mente ai sensi dell’art. 88 cod. pen. La Corte territoriale
ha affermato la penale responsabilità per il reato di violenza sessuale prescindendo da un’attenta
analisi e valutazione della perizia effettuata dal dottor C.C., primo perito nominato dal Gup in sede
di giudizio abbreviato, il quale aveva evidenziato la sussistenza di un disturbo della personalità di
tipo narcisistico di indubbia gravità ed un probabile disturbo organico di personalità tale da precludere
al momento del fatto la capacità di intendere e di volere. Il giudice a quo, tuttavia, ha aderito alle
conclusioni del dottor D.D., nuovo perito nominato dal medesimo Gup. Il dottor D.D., pur essendo
impossibilitato ad effettuare un esame clinico dell’imputato e a somministrare test scientifici, ha
concluso per la insussistenza di un disturbo della personalità tale da inficiare totalmente o
parzialmente la capacità di intendere e di volere del periziato. Evidenzia il ricorrente che il dottor
D.D. non ha esaminato il periziando, e che pertanto la diagnosi effettuata da quest’esperto non può
ritenersi scientificamente fondata, né tale da superare le conclusioni del perito dottor C.C. che ha
invece effettuato una analisi più completa e contestualizzata. Il perito dotto D.D. non ha, infatti,
valutato il disagio psichico che l’imputato aveva patito poco prima dei fatti, sottovalutando il vissuto
dell’imputato e la sua biografia, a differenza del dottor C.C.. Il A.A. era di rientro da M. ove aveva
effettuato un provino come attore porno, con risultati assai deludenti a causa della scarsa performance
avuta al momento dell’esibizione. Il dottor C.C. aveva affermato che il comportamento esibito
sull’autobus era mosso da un bisogno di affermare una potenza virile quale componente essenziale
del “sé grandioso” dell’imputato che aveva ricevuto una ampia smentita in occasione di tale provino.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge in ordine all’omesso
riconoscimento della circostanza attenuante di cui al terzo comma dell’art. 609 bis cod. pen., da
applicare alla luce di una valutazione complessiva del fatto. Il giudice a quo non ha considerato che
si è trattato di un unico episodio, da ricondurre ad una situazione di stress, avvenuto in un contesto
temporale e logistico eclatante, alla presenza di altre persone, che non vi è stato alcun uso di violenza
fisica e in considerazione del grado lieve di compressione della libertà sessuale della vittima, che ha
immediatamente reagito e alla cui reazione è seguita la interruzione dell’azione abusiva da parte
dell’imputato. Viceversa, la Corte territoriale ha valorizzato unicamente un solo elemento, relativo
allo stato di dormiveglia in cui versava la persona offesa trascurando di considerare i suddetti
elementi.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
1. La prima doglianza non può trovare accoglimento. Costituisce infatti ius receptum, nella
giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di
legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di
cui saggia l’oggettiva “tenuta” sotto il profilo logico•-argomentativo e quindi l’accettabilità razionale
(Sez. 3, n 37006 del 27 -9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 06/06/2006, Bonifazi, Rv.
234155). Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve pertanto
essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare
le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia “manifestamente
illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori
nell’applicazione delle regole della logica; c) non sia internamente “contraddittoria” ovvero sia esente
da antinomie e da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o tra le affermazioni in essa
contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile” con “altri atti del processo”, indicati in termini
specifici ed esaustivi dal ricorrente, nei motivi posti a sostegno del ricorso, in misura tale da risultare
radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516).
Tanto premesso nelle linee generali, si precisa che l’art. 220 cod. proc. pen. prevede l’espletamento
della perizia ogniqualvolta sia necessario svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che
richiedano specifiche competenze di natura tecnica. La perizia rappresenta un indispensabile
strumento probatorio, allorché si accerti il ricorrere del presupposto inerente alla specificità delle
competenze occorrenti per l’acquisizione e la valutazione di dati, perfino laddove il giudice possieda
le specifiche conoscenze dell’esperto, perché l’eventuale impiego, ad opera del giudicante, della sua
scienza privata costituirebbe una violazione del principio del contraddittorio e del diritto delle parti
sia di vedere applicato un metodo scientifico sia di interloquire sulla validità dello stesso (Sez. 5, n.
9047 ciel 15/06/1999, Rv. 214295). L’ontologica terzietà del sapere scientifico accreditato è lo
strumento a disposizione del giudice e delle parti per conferire oggettività e concretezza al precetto e
al giudizio di rimprovero personale. È ben vero, infatti, che al giudice è attribuito il ruolo di peritus
peritorum. Ma ciò non lo autorizza affatto ad intraprendere un percorso avulso dal sapere scientifico,
avventurandosi in opinabili valutazioni personali, sostituendosi agli esperti e ignorando ogni
contributo conoscitivo di matrice tecnico-scientifica. Il ruolo di peritus peritorum abilita invece il
giudice a individuare, con l’aiuto dell’esperto, il sapere accreditato che può orientare la decisione e a
farne un uso oculato, pervenendo a una spiegazione razionale dell’evento. Il perito non è l’arbitro che
decide il processo ma l’esperto che espone al giudice il quadro del sapere scientifico nell’ambito
fenomenologico al quale attiene il giudizio, spiegando quale sia lo stato del dibattito, nel caso in cui
vi sia incertezza sull’affidabilità degli enunciati a cui è possibile addivenire, sulla base delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche disponibili in un dato momento storico. Di tale indagine il
giudice è chiamato a dar conto in motivazione, esplicitando le informazioni scientifiche disponibili e
utilizzate e fornendo una razionale giustificazione, in modo completo e, il più possibile,
comprensibile a tutti, dell’apprezzamento compiuto. Si tratta di accertamenti e valutazioni di fatto,
insindacabili in cassazione, ove sorretti da congrua motivazione, poiché il giudizio di legittimità non
può che incentrarsi esclusivamente sulla razionalità, completezza e rigore metodologico del predetto
apprezzamento. Il giudice di legittimità, infatti, non è giudice del sapere scientifico e non detiene
proprie conoscenze privilegiate (Sez. 4, n. 1826 del 19/10/2017).
1.1. Nel caso in esame, emerge dalle considerazioni formulate a pagina 2 della sentenza impugnata,
che il giudice a quo ha dato rilievo a quanto affermato dal perito dottor D.D., il quale ha evidenziato
come “un eventuale disturbo della personalità incidente in termini compromissori sulla capacità di
intendere e di volere avrebbe determinato una incapacità di controllo degli impulsi foriera di
manifestazioni ripetute in contesti di varia natura fattuale e temporale, mentre, nel caso in esame, tali
manifestazioni sarebbero limitate alla sfera sessuale”.
Inoltre, il giudice ha richiamato la documentazione medica prodotta in giudizio, inerente ad un
ricovero dell’imputato avvenuto nell’anno 2019, coevo all’epoca a cui si riferiscono i fatti in
contestazione, affermando che da tale documentazione non si trae la sussistenza di alcuna condizione
dissociativa o psicotica, che avrebbe certamente compromesso la capacità di intendere e di volere.
Con riferimento a tale documentazione medica relativa al ricovero avvenuto nel settembre 2019
presso una struttura sall1itaria pubblica per la cura di problemi di salute mentale, il giudice di primo
grado aveva evidenziato che la diagnosi di dimissione formulata appena tre mesi dopo i fatti, dava
riscontro di alterazioni affettivo relazionali ma non di un disturbo dell’identità né di alterazione del
senso della realtà, importanti indicatori di gravità del disturbo della personalità. Gli psichiatri della
struttura avevano osservato l’assenza di “manifestazioni sensoriali dispercettive o di ideazione
delirante strutturata”. Inoltre, il giudice di primo grado aveva argomentato l’inattendibilità delle
conclusioni peritali cui era pervenuto il dottor C.C. alla luce della capacità dell’imputato di partecipare
al processo consapevolmente, affermata da entrambi i periti.
Alla luce di tali premesse, anche la Corte territoriale ha ritenuto che la perizia espletata dal dottor
D.D. fosse non solo più accurata ma anche più motivata e aderente alle emergenze processuali appena
evidenziate rispetto a quella espletata dal dottor C.C.. Invero, entrambi i periti hanno riconosciuto la
sussistenza nel periziando di una “personalità disfunzionale con elementi di tipo narcisistico”, tuttavia
giungendo a conclusioni differenti in quanto il dottor D.D. ha escluso la sussistenza di un vero e
proprio disturbo della personalità effettuando una valutazione comparativa delle condizioni
dell’imputato nelle diverse fasi della sua vita, mentre il dottor C.C. ha prospettato una possibile
condizione psicopatologica tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di
volere. Il giudice ha ritenuto di non dover attribuire rilevanza preponderante allo stato di prostrazione
in cui si è trovato l’imputato a causa della delusione subita poche ore prima dei fatti in quanto le
difficoltà di controllo degli impulsi e le azioni compulsive si sarebbero dovute manifestare in vari
contesti e in diversi momenti.
D’altronde, aggiunge il giudice, la tesi difensiva che assume la totale incapacità di intendere e di
volere dell’imputato non è supportata sotto il profilo scientifico in termini dialettici né altrimenti
documentata.
In ordine al mancato esame clinico dell’imputato da parte del dottor D.D., dall’apparato argomentativo
della pronuncia di primo grado si evince che l’imputato si è rifiutato di sottoporsi alla seconda visita
peritale, pur essendo stato esaminato dal dottor C.C. e pur essendo capace di partecipare
consapevolmente al processo, comportamento che il primo giudice ha attribuito esclusivamente alla
scelta strategica di eludere le operazioni peritali.
Dunque, l’apparato argomentativo a sostegno della decisione è preciso, fondato su specifiche
risultanze processuali e del tutto idoneo a illustrare l’itinerario concettuale esperito dal giudice di
merito. D’altronde, dedurre vizio di motivazione della sentenza significa dimostrare che essa è
manifestamente carente di logica e non già opporre alla ponderata ed argomentata valutazione degli
atti effettuata dal giudice di merito una diversa valutazione (Sez. U, 19/06/1996, Di Francesco, Rv.
205621). Le scelte compiute dal giudice di merito, infatti, se coerenti, sul piano della razionalità, con
una esauriente analisi delle risultanze acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta
accertato che, come nel caso in disamina, il processo formativo del libero convincimento del giudice
non abbia subìto il condizionamento derivante da una riduttiva indagine conoscitiva o da una
superficiale valutazione delle acquisizioni processuali (Sez. U, 25/11/1995, Facchini, Rv. 203767).
Costituisce d’altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio
dell’integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, che ben possono confluire in un corpus
unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento (Sez. 6, n. 26996 dell’8/05/2003), a condizione
che, come nel caso in esame, le due pronunce abbiano adottato criteri omogenei e un apparato logico-
argomentativo uniforme (Sez. 3, n.,44418 del 16/07/2013, Rv. 257595).
2. La seconda doglianza è fondata. Dal plesso argomentativo costituito dalla saldatura tra gli apparati
motivazionali delle sentenze di primo e di secondo grado non si evince infatti quale sia stato l’iter
logico -giuridico esperito dai giudici di merito al riguardo. Nell’apparato giustificativo della sentenza
impugnata non vi è infatti cenno alla tematica relativa al riconoscimento dell’attenuante della minore
gravità di cui all’art. 609 bis cod. pen., benché al riguardo, fosse stato formulato un esplicito motivo
di appello ed enunciati gli elementi favorevoli alla concessione, quali la limitata compressione della
libertà sessuale della persona offesa e l’immediata interruzione dell’azione abusiva. In proposito si
ricorda che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del fatto di minore gravità,
prevista dall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale
del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato
sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le caratteristiche psicologiche valutate in
relazione all’età, in modo da accertare che la libertà sessuale non sia stata compressa in maniera grave
e che non sia stato arrecato alla vittima un danno grave, anche in termini psichici (Sez.3, n.50336 del
10/10/2019, Rv. 27761).
Al riguardo, la Corte territoriale, pur richiamando tale consolidato orientamento, si è limitata ad
evidenziare uno dei parametri enunciati, ovvero lo stato di dormiveglia in cui si trovava la persona
offesa, senza effettuare una valutazione complessiva del fatto, alla luce delle modalità di realizzazione
e del danno psichico arrecato, onde ricorre il vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non
solo allorquando quest’ultima venga completamente omessa ma anche qualora l’apparato
argomentativo sia privo di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il
giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).
Si impone, pertanto, un pronuncia mento rescindente sul punto.
2. La pronuncia impugnata è dunque affetta, in parte qua, dal vizio di mancanza di motivazione che
ne determina l’annullamento con rinvio, onde consentire al giudice di rivalutare il punto, specificando
le ragioni a fondamento delle statuizioni emanate.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’applicabilità della circostanza di cui all’art 609 bis
ultimo comma cod. peno con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di
Caltanissetta. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2024.
