Conto corrente cointestato e conseguenze in caso di sequestro preventivo

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 16 gennaio 2024, n. 1877; Pres. Andreazza, Rel. Cons. Gentili
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma, con ordinanza pronunziata in data 1 marzo 2023, ha confermato, in tal modo
respingendo il ricorso presentato da A.A., il decreto di sequestro preventivo disposto il precedente 18
novembre 2022 dal Gip del Tribunale di Velletri in danno di B.B. (marito della ricorrente), oggetto di
indagini preliminari in relazione alla imputazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere,
in qualità di legale rappresentante della S. Srl, indicato, nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi di
reddito documentati con fatture relative ad operazioni inesistenti, sino alla concorrenza della somma
di Euro 138.461,90.
Il Tribunale, avendo dato atto che, per la somma di Euro 24.333,58 il sequestro era stato eseguito
attraverso l’apposizione del vincolo sulle somme giacenti su di un conto corrente bancario intrattenuto
presso la U. Spa cointestato al B.B. ed alla A.A., ha, altresì, osservato che gli argomenti impugnatori
dedotti dalla ricorrente a sostegno del proprio ricorso non avevano pregio in quanto, a differenza di
quanto sostenuto dalla ricorrente, le poste attive del conto corrente in discorso non erano alimentate
solamente dalle rimesse derivanti dall’accredito della pensione versata alla ricorrente ma si trattava,
per la più ampia parte, di versamenti ripetuti di somme di danaro rivenienti dalla S. Srl, di tal che non
dovevano ritenersi operanti i limiti dovuti alla solo parziale pignorabilità delle somme derivanti da
crediti pensionistici, limiti in relazione al cui superamento sarebbe stato, d’altra parte, onere
incombente sulla ricorrente fornire la dimostrazione; il Tribunale ha, altresì, osservato che, essendo
costituito da somme di danaro l’oggetto del sequestro, esso, stante la natura fungibile di quello, doveva
intendersi finalizzato alla confisca diretta, per cui non avevano pregio le eventuali contestazione in
ordine alla pertinenza dei beni sequestrati rispetto al reato in contestazione.
Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la difesa della ricorrente, munita di
procura speciale, articolando due motivi di ricorso.
Di questi il primo ha ad oggetto, la violazione di legge per essere stata disattesa la richiesta di
dissequestro anche delle somme costituenti emolumenti pensionistici depositata sul conto corrente
bancario in questione, somme che, ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ. non sono soggette a
pignoramento.
Il secondo motivo concerne la violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nel non disporre
il dissequestro delle somme costituenti un compendio finanziario privo di pertinenzialità con il reato
attribuibile a soggetto esso stesso terzo rispetto alla condotta delittuosa.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e pertanto il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio.
Deve preliminarmente darsi atto della circostanza che, pur essendo stato il ricorso presentato da
soggetto che si professa terzo rispetto alla indagine penale nell’ambito della quale e stata emessa la
misura cautelare impugnata, lo stesso e stato, dal punto di vista formale, correttamente introdotto.
Infatti, ulteriormente confermando il consolidato principio in base al quale, laddove un
provvedimento concernente una misura cautelare reale sia impugnato da chi dichiara di essere terzo
rispetto alla vicenda strettamente penale che è alla base della adozione del provvedimento in
questione, costui, data la sostanziale valenza esclusivamente civilistica della sua pretesa – questi,
infatti, in ipotesi lamenta di essere stato illegittimamente leso per effetto del provvedimento cautelare
(o comunque ablativo del bene) in un suo diritto soggettivo sul bene stesso in assenza delle condizioni
che consentono allo Stato di incidere sulla titolarità vantata dai cittadini sui beni o, comunque, sui
diritti soggettivi di carattere patrimoniale – per agire in giudizio deve essere rappresentato da un
professionista munito di procura speciale ad litem (in tale senso, fra le molte: Corte di cassazione,
Sezione VI penale, 18 gennaio 2022, n. 2132; Corte di cassazione, Sezione II penale, 9 gennaio 2018,
n. 310), osserva il Collegio che nell’occasione la A.A. ha conferito al suo difensore procura speciale
ad impugnare di fronte a questa Corte il provvedimento con il quale, in sede di riesame cautelare, il
Tribunale di Roma ha rigettato la sua richiesta di annullamento del sequestro eseguito, anche, su beni
a lei riconducibili.
Tanto premesso, rileva il Collegio, come dianzi accennato, che il ricorso proposto è fondato.
Ed infatti deve osservarsi che, come emerge dallo stesso testo della ordinanza ora censurata, il
sequestro di cui trattasi è stato, per quanto ora interessa, eseguito, sino alla concorrenza della somma
di Euro 24.333,58, tramite immobilizzazione del saldo attivo del rapporto di conto corrente bancario
intrattenuto presso una agenzia della U. Spa dai coniugi B.B., soggetto materialmente indagato, e
A.A., odierna ricorrente; che, sempre per quanto emerge dalla stessa ordinanza impugnata, le poste
attive di tale conto corrente sono, almeno in parte, costituite dalle rimesse finanziarie rivenienti alla
A.A. dalla corresponsione di ratei pensionistici (nel provvedimento impugnati si fa, invero,
riferimento a due diverse tipologie di versamenti periodici imputabili alla predetta causale, senza che
sia chiarito se entrambi i medesimi versamenti siano o meno da ascrivere alla A.A. ovvero se uno
solo di essi abbia quale pertinenza).
A questo punto la Corte di cassazione – senza che sia necessario esaminare il tema della possibilità,
negata alla A.A. dal Tribunale di Roma, da parte del terzo ricorrente di articolare le proprie censure
avverso il provvedimento cautelare con riferimento anche alla sussistenza del fumus delicti e del
periculum in mora, tematica questa che è stata di recente oggetto di una significativa rivisitazione (il
cui effetto potrebbe essere la revisione del consolidato orientamento che tale possibilità negava al
terzo; si vedano, infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 2 agosto 2019, n. 36347; Corte di
cassazione, Sezione VI penale, 5 ottobre 2016, n. 42037), ad opera di questa stessa III Sezione penale
della suprema Corte con la decisione assunta in data 10 ottobre 2023 e del cui innovativo decisum è
stata fornita informazione con la notizia di decisione n. 7 del 2023, posto che nell’occasione la difesa
della A.A. non ha lamentato come illegittima la decisione in tale senso assunta dal Tribunale
capitolino – osserva come non sia in linea con il condiviso orientamento giurisprudenziale per
fattispecie sovrapponibili alla presente l’indirizzo decisorio prescelto dal giudice del merito.
Ed infatti, pur essendo ben vero che, sulla base di un tradizionale orientamento, ai fini del sequestro
preventivo, funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter cod. pen. della somma di
denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la
misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, senza che a tal
fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile per regolare i rapporti interni tra
creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel
prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al
reato (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 31 maggio 2019, n. 24432; Corte di cassazione,
Sezione II penale, 21 luglio 2017, n. 36175), non può non segnalarsi come siffatta indicazione
giurisprudenziale – oltre ad essere contrastata da altri arresti nei quali, essendo in essi manifestata una
più immediata cura degli interessi dei soggetti estranei al reato in provvisoria contestazione, si è
segnalato che, in tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca del prezzo o del profitto del
reato, eseguito su conto corrente cointestato all’indagato ed a soggetto terzo, è necessario accertare la
derivazione del denaro dal reato e la sua provenienza dall’indagato dovendosi verificare, anche solo
a livello indiziario, se ed in che misura il conto sia stato alimentato con risorse derivanti da rimesse
operate dal terzo (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 1 luglio 2020, n. 19766) – debba,
necessariamente e convenientemente, coniugarsi con la normativa, dettata in materia di processo
esecutivo civile ma ritenuta rilevante ed applicabile anche in sede penale, la quale pone dei limiti alla
ablazione forzosa dei trattamenti pensionistici (in tale senso, per tutte: Corte di cassazione, Sezioni
unite penali, 7 luglio 2022, n. 26252, la quale ha stabilito che i limiti di impignorabilità delle somme
spettanti a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego,
comprese quelle dovute a titolo di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengano
luogo di pensione o di assegno di quiescenza, previsti dall’art. 545 cod. proc. civ., si applicano anche
alla confisca per equivalente ed al sequestro ad essa finalizzato).
Ciò posto, considerato che nel provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – nel quale pur si dà atto
che, quanto meno, per una parte le somme confluite sul conto corrente bancario intestato ai coniugi
B.B. -A.A. sono costituite da rimesse derivanti da trattamenti pensionistici a quest’ultima riferiti – tale
fattore, come detto invece decisivo ai fini della confiscabilità delle somme di danaro (e, pertanto,
anche alla loro sequestrabilità ove la misura sia strumentale alla confisca), non è stato adeguatamente
considerato né ai fini dell’eventuale limitazione della somma sequestrabile al solo attivo finanziario
esulante rispetto alle indicate causali né ai fini della dimostrazione della ritenuta irrilevanza del
descritto fattore nell’ambito della presente controversia, il provvedimento impugnato deve essere
annullato, con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5,
cod. proc. pen., affinché, in diversa composizione personale ed attenendosi alle indicazioni
ermeneutiche dianzi esposte, provveda nuovamente in ordine alla impugnazione presentata in sede di
riesame cautelare dalla difesa della odierna ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi
dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2023.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.