Il chiamato all’eredità non è erede fino a prova contraria.
Tribunale di Venezia, 9 febbraio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla
udienza del 09/02/2022 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
ex art. 429 c.p.c. e art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/20
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 997/2021 RG avente
ad oggetto: “qualificazione – accertamento rapporto lavoro
subordinato – ”
TRA
L.S. – rappresentata e difesa dall’Avvocato ZOFREA FRANCESCO ed
elettivamente domiciliata in VIA P. 00185 ROMA ITALIA
– ricorrente
E
S.S. – rappresentato e difeso dall’Avvocato ZATTA MICHELE ed
elettivamente domiciliato in VIA M. 30034 MIRA,
-resistente
Con ricorso depositato in data 10/06/2021 la ricorrente, come sopra in epigrafe indicata, ha dedotto
di aver lavorato continuativamente alle dipendenze della Sig.ra A. L. a far data dal 22 novembre
2017 e sino al 15 dicembre 2020, presso l’abitazione della predetta L. sita in Cazzago di Pianiga
(VE), Via P., in qualità di collaboratrice familiare ed assistente a persone non autosufficienti, in
regime di convivenza, svolgendo le mansioni meglio descritte in ricorso, con orario dal lunedì al
sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30, e dalle ore 16:30 alle ore 21:00 e la domenica: dalle ore 08:30
alle ore 14:30; di essere stata retribuita in misura di Euro 950,00 mensili, in denaro contante dal Sig.
S.S.; che il rapporto di lavoro, pur svolgendosi secondo le modalità tipiche della subordinazione,
non era stato formalizzato presso i competenti Istituti previdenziali ed assistenziali e che solo in
data 15 luglio 2020, la Sig.ra A. L. aveva presentato presso il Ministero dell’Interno istanza di
emersione del rapporto di lavoro domestico irregolare della ricorrente a norma dell’art. 103, comma
1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34; che in data 19 agosto 2020, il Sig. S.S. aveva effettuato il
pagamento del contributo forfetario previsto dalla normativa a mezzo modello F24, per Euro
500,00, a nome della madre, A. L.; che in data 31 agosto 2020, è stata altresì trasmessa la
comunicazione obbligatoria relativa all’apertura del rapporto di lavoro; che la procedura di
regolarizzazione era stata, tuttavia, rigettata considerato che il pagamento del contributo forfetario
era intervenuto successivamente al termine del 15 agosto 2020. Lamenta che la retribuzione erogata
era inferiore a quella minima prevista dalla contrattazione collettiva per il livello C super
convivente, di non aver goduto di ferie, permessi e festività, di non aver percepito la tredicesima
mensilità o i relativi ratei né il trattamento di fine rapporto. Poiché la Sig.ra A. L. era deceduta in
Dolo il .. agiva nei confronti di S.S. quale figlio ed erede di A. L.. Conclude come in ricorso.
S.S. si è costituito al solo fine di comunicare che in qualità di chiamato all’eredità della madre,
rinunciava all’eredità della stessa ed aveva fissato appuntamento avanti al Notaio L. Z. di Dolo per
il giorno 29/9/2021 per l’espletamento delle formalità a ciò necessarie: che la lungaggine della
rinuncia all’eredità (nella sua formalità) era stata determinata anche dalla necessità del sig. S. S. di
ottenere autorizzazione dal Giudice Tutelare del Tribunale di Venezia per conto della figlia minore
E. S., al fine, di poter rinunciare (concordemente con la madre della minore sig.ra B.C.) all’eredità
della nonna paterna. Ha concluso come in memoria di costituzione.
Alla prima udienza del 5/10/21 l’Avvocato Z. rappresentava che la rinuncia all’eredità era stata
effettuata il 30/9/2021; all’udienza del 2/11/2021 la rinuncia non risultava ancora iscritta e
l’iscrizione interveniva in data 9/11/2021.
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1. La ricorrente sostiene, in ciò facendosi forte di una pronuncia della Corte d’Appello di Palermo n.
48/2014 , che senza la dichiarazione solenne di cui all’art. 519 c.c., la rinunzia è nulla, mentre senza
l’iscrizione nel registro delle successioni, pure prevista dall’art. 519 c.c., è la stessa è inefficace nei
confronti dei terzi, ossia loro non opponibile (Cass. 11634/91); che inoltre la possibilità di effettuare
la rinunzia sino a che non sia intervenuta accettazione o sia prescritto il relativo diritto e la
retrodatazione degli effetti di essa alla data di apertura della successione, non fanno venir meno la
condizione di opponibilità ai terzi della stessa, ossia la sua iscrizione nel registro delle successioni
sicché il rinunciante che non abbia trascritto non può disporre del patrimonio del de cuius per
pagare il creditore del predetto de cuius e deve corrispondere le somme dovute a detto creditore con
denaro proprio.
2. Questo giudice ritiene di non condividere tale ricostruzione che appare totalmente incoerente con
l’istituto della delazione ereditaria, frutto di una ripetizione tralaticia di massime della S.C.
3. Invero, la rinunzia è un negozio abdicativo che richiede la forma solenne (dichiarazione ricevuta
dal notaio o dal cancelliere del tribunale de circondario in cui si e aperta la successione), la quale
costituisce l’unico requisito per la validità dell’atto, ai sensi dell’art. 519 c. c.
4. La S.C. ha ripetutamente affermato che l’inserimento della dichiarazione nel registro delle
successioni è previsto ai soli fini dell’efficacia verso i terzi, e la parte che lo eccepisca deve non solo
allegare la non opponibilità della rinunzia ma anche fornire la prova dell’eccezione dedotta,
ancorata all’omissione della prescritta registrazione (ex plurimis Cass. 11.2.2005 n. 2820).
5. Vi è altresì da ricordare che la legittimazione “ad causam” consiste nella titolarità del potere e del
dovere – rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un
giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta
dall’attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della
situazione dedotta in giudizio, ossia sull’accertamento di una situazione di fatto favorevole
all’accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla “legitimatio
ad causam”, ma al merito della controversia.
6. Ancora secondo l’orientamento consolidato della S.C. “la delazione che segue l’apertura della
successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sè sola sufficiente all’acquisto della
qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l’accettazione
mediante “aditio” oppure per effetto di “pro herede gestio” oppure per la ricorrenza delle condizioni
di cui all’art. 485 c.c.” (Cass. n. 6479/2002; n. 11634/1991; n. 1885/1988; 2489/1987; n. 4520/1984;
n. 125/1983).
7. Pertanto, in considerazione di ciò, spetta a colui che agisca in giudizio nei confronti del preteso
erede per debiti del “de cuius”, l’onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto
nell’art. 2697 c.c., “l’assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può
desumersi dalla mera chiamata all’eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma
consegue solo all’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un
elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua
qualità di erede” (Cass. n. 6479/2002; n. 2849/1992; n. 1885/1988; n. 2489/1987; n. 5105/1985; n.
4520/1984; n. 125/1983).
8. Osserva Cass. 3346/2014 che “A maggior ragione non può ritenersi obbligato a rispondere dei
debiti del de cuius il chiamato che abbia rinunciato all’eredità ai sensi dell’art. 519 c.c. In ordine al
valore da attribuire, nel contesto delle formalità previste dall’art. 519 c.c., alla inserzione dell’atto di
rinuncia all’eredità nel registro delle successioni, questa Corte ritiene che si tratti di una forma di
pubblicità la cui mancanza non determina l’invalidità della rinuncia, ma rende quest’ultima non
opponibile ai terzi (in questo senso, Cass. 26 marzo 1950), opinione ribadita più di recente dalla
giurisprudenza di questa Suprema Corte con la sentenza n. 11634/1991 e con la sentenza n. 2820
del 2005.
9. In realtà, a prescindere dall’opinione che si possa avere in ordine alle conseguenze derivanti dalla
mancata inserzione della rinunzia nel registro delle successioni, inserzione che non è soggetta ad un
termine perentorio, si osserva il registro delle successioni è un registro pubblico che può essere
esaminato da chiunque ne faccia domanda, il quale può ottenere anche estratti e certificazioni
relativi a quanto risulta dal registro stesso (art. 53 disp. att. c.c.): Il fatto che l’atto di rinunzia debba
essere inserito (a fini evidenti di pubblicità) in un pubblico registro, se comporta un onere di curarne
l’inserimento da parte del rinunziante, comporta anche un onere di conoscenza, mediante la
consultazione del registro in cui l’atto è inserito, da parte dei terzi. In questa prospettiva, solo
l’effettivo mancato inserimento dell’atto nel registro – che nel caso di specie non è provato, ma è
solo affermato dalla ricorrente – può determinare le conseguenze che si ritengano connesse al difetto
di inserzione.
10.Di fronte alla produzione di atto pubblico di rinunzia all’eredità, l’eccezione relativa al mancato
inserimento di quest’ultimo nel registro delle successioni deve essere provato dalla parte che l’abbia
sollevata (Cass. Sentenza n. 2820 del 2005), prova può essere data agevolmente mediante
l’acquisizione di una certificazione della cancelleria del tribunale competente attestante che l’atto de
quo non risulti dal registro delle successioni”.
11. E’ evidente che si tratta di pronunce che avendo riguardo a specifiche fattispecie non hanno
ricostruito l’istituto nella sua completezza e seguendo la tesi della ricorrente si arriverebbe a risultati
contraddittori facendo salvo chi non accetta e danneggiando chi rinuncia.
12. Ed invero se la qualità di erede non si presume e se grava su chi agisce provare l’accettazione
dell’eredità (che come noto può essere espressa o tacita), se il termine di prescrizione
dell’accettazione è di dieci anni dall’apertura della successione (art. 480 c.c.) tanto che chiunque vi
abbia interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato
all’eredità dichiari se accetta o rinuncia alla stessa e trascorso il termine senza che abbia fatto la
dichiarazione il chiamato perde il diritto ad accettare (art. 481 c.c.), se infine chi rinuncia all’eredità
è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato (art. 521 c.c.), tanto che si sottolinea come
dovrebbe più propriamente parlarsi di rifiuto impeditivo poiché non si verte in una ipotesi di
rinunzia ad un diritto già acquisito ma di c.d. rinunzia che impedisce l’acquisto, se dunque questa è
la ricostruzione, la iscrizione nel registro delle successioni non può che avere un valore di pubblicità
dichiarativa.
13. Anche recentemente peraltro, Cass. 15871/20 (ex plurimis) ha affermato che “L’apertura della
successione non comporta l’acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege ma
soltanto l’acquisto della qualità di chiamato alla eredità: soltanto ove avvenga l’accettazione, anche
tacita, il chiamato si considera erede (cfr. Cass. 5247/2018). Della avvenuta accettazione della
eredità deve dare la prova ei qui dicit, secondo i generali principi in tema di onere della prova dati
dall’art. 2697 c.c. (cfr. Cass. 21436/2018) e non costituisce accettazione della eredità la mera
presentazione della dichiarazione di successione (cfr. Cass. 8053/2017). Di contro, il chiamato
all’eredità, che abbia ad essa rinunciato, non si può considerare erede, neppure per l’arco temporale
intercorrente tra l’apertura della successione e la rinuncia, nemmeno se esso risulti nella categoria
dei successibili ex lege o in ipotesi abbia presentato denuncia di successione: la rinuncia ha effetto
retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c. e, pertanto, colui che dichiara validamente di voler rinunziare
all’eredità viene considerato come mai chiamato alla successione e non deve più essere annoverato
tra i successibili (cfr. Cass. 13639/2018). E’ pertanto irrilevante che Equitalia abbia, all’atto della
iscrizione, individuato come “erede per legge” di M.P. il controricorrente M.S., senza però avere la
certezza della avvenuta accettazione, certezza che ben poteva conseguire attivando preventivamente
la procedura ex art. 481 c.c. Pur se il M. ha rinunciato alla eredità dopo la iscrizione ipotecaria di
cui trattasi, non può considerarsi proprietario dei beni già appartenuti al padre, né all’attualità né nel
passato, con la conseguenza che Equitalia non può considerarsi avente titolo alla iscrizione
ipotecaria nei suoi confronti neppure per il periodo antecedente alla rinuncia. Pertanto, rigettato il
secondo motivo del ricorso ed accolto il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio alla CTR della Emilia Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla
questione sopra indicata e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità”.
12. Deve pertanto rigettarsi il ricorso, poiché il ricorrente avendo rinunciato all’eredità non è
subentrato nei rapporti attivi e passivi della madre A. L..
13. Ogni altra questione esula dal presente giudizio.
14. La novità della questione trattata e i contrasti giurisprudenziali sopra richiamati giustificano la
compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso,
2) Compensa tra le parti le spese di lite
