Indegnità a succedere solo quelle previste per legge.

Cass,Sez. II, Ord. 28 aprile 2022 n. 13266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1130/2017 proposto da:
B.C.C.F., rappresentato e difeso dagli avvocati
Francesco De Luca, Giuseppe Pandolfo;
– ricorrente –
contro
P.V., P.C.D., elettivamente
domiciliati in Roma, via F. Civinini 85, presso lo studio
dell’avvocato Domenico Mariani, rappresentati e difesi dagli
avvocati Maria Antonietta La Monica, Bruno Ganino;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
B.C.C.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 885/2016 della Corte d’appello di Catanzaro,
depositata il 30/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
19/01/2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.
La presente causa riguarda la duplice successione di F.M. e F.G., i cui successibili ex lege sono i
nipoti B.C.C.F., B.C.C.M., P.V. e P.C.D.. La causa è stata promossa da P.C.D., che ha chiamato in
giudizio gli altri nipoti. Fu richiesto in particolare di dichiarare l’indegnità a succedere del nipote
B.C.C.F., designato erede nei testamenti olografi della de cuius rispetto ai quali l’attore aveva
dedotto l’invalidità per incapacità dei testatori e l’apocrifia.
Il giudice di primo grado, con ordinanza del 2 ottobre 2012, “(…) rilevato che quanto alla domanda
di indegnità a succedere a F.M.G. e per essa soltanto la causa può essere decisa senza ulteriore
istruzione e che la sua sollecita definizione è di apprezzabile interesse per le parti che ne hanno fatto
richiesta perché da questa discenderebbe poi il diritto alla petizione di eredità e di divisione del
compendio ereditario in caso di accoglimento o la necessità di istruire il procedimento per accertare
l’autenticità del testamento olografo o la capacità di intendere e volere al momento della redazione
in caso di rigetto”.
Con sentenza non definitiva, oggetto di appello immediato, il Tribunale ha dichiarato l’indegnità di
B.C.C.F. rispetto alla successione di Fa.Mi.; in particolare, il primo giudice riteneva che il
comportamento tenuto dal B.C.C.F., il quale aveva di fatto abbandonato l’anziana zia e impedito,
essendo l’unico detentore delle chiavi di abitazione della stessa, che se ne potessero occupare gli
altri nipoti, in quanto inquadrabile “nell’ambito del reato di cui all’art. 56 c.p.c, art. 591 c.p., u.c.,
ovvero per un reato che abbia determinato, per una condotta volontaria posta in essere dall’agente,
un concreto pericolo di vita per il de cuius (…)”, fosse conseguentemente sanzionabile ai sensi
dell’art. 463 c.c., n. 2, con la declaratoria di indegnità a succedere alla congiunta. Il primo giudice
osservava che “rimangono quindi assorbite e non debbono essere prese in considerazione in questa
sede tutte le altre questioni compresa quella relativa alla declaratoria di indegnità ai sensi dell’art.
463, nn. 4 e 6, che debbono ritenersi per ordine di gravità indicato dallo stesso legislatore
subordinate”.
La sentenza è stata oggetto di appello immediato da parte di B.C.C.F., che è stato accolto dalla
Corte d’appello di Catanzaro, la quale ha escluso che fosse configurabile nella specie la sussistenza
della causa di indegnità riconosciuta dal primo giudice, in assenza di una condotta cui la legge
dichiari applicabile le disposizioni relative all’omicidio. Secondo la Corte d’appello (…)
“ovviamente, l’accoglimento del presente motivo di appello e, conseguentemente, l’accertata
insussistenza, nel caso di specie, della causa di indegnità a succedere prevista dall’art. 463 c.c., n. 2,
lascia impregiudicata la questione concernente l’eventuale sussistenza di ulteriori cause di indegnità
a succedere, sussumibili nelle previsioni di cui all’art. 463, nn. 4 e 6, questione che il giudice di
primo grado ha ritenuto erroneamente assorbite dal tenore della decisione, ma sulle quali, invece,
giammai avrebbe potuto pronunciarsi richiedendosi in via pregiudiziale specifici accertamenti
concernenti l’autenticità del testamento e, in subordine, la sussistenza della capacità di testare della
de cuius al momento della redazione del testamento, valutazioni di particolare complessità da
demandarsi al giudice di prime cure presso cui prosegue l’istruttoria del presente giudizio”.
Per la cassazione della sentenza B.C.C.F. ha proposto ricorso, affidato a due motivi.
P.C.D. e P.V. hanno resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato affidato
a due motivi.
B.C.C.F. ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
Le parti hanno depositato memoria.
1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 346 c.p.c..
La sentenza è oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto cha la decisione
assunta, lasciasse “impregiudicata la questione concernente l’eventuale sussistenza di ulteriori cause
di indegnità a succedere, sussumibili nelle previsioni di cui all’art. 463, nn. 4 e 6, questione che il
giudice di primo grado ha ritenuto erroneamente assorbite dal tenore della decisione, ma sulle quali,
invece giammai avrebbe potuto pronunciarsi richiedendosi in via pregiudiziale specifici
accertamenti concernenti l’autenticità del testamento e, in subordine, la sussistenza della capacità di
testare della de cuius al momento della redazione del testamento, valutazioni di particolare
complessità da demandarsi al giudice di prime cure presso cui prosegue l’istruttoria del presente
giudizio”.
Si sostiene che la Corte d’appello non ha tenuto conto che le questioni, riguardanti le altre cause di
indegnità, che il primo giudice aveva ritenuto assorbite, non furono riproposte nel giudizio
d’appello. Esse, quindi, dovevano intendersi rinunciate ai sensi dell’art. 346 c.p.c..
Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., nella quale il giudice d’appello era
incorso laddove ha riconosciuto che il primo giudice male avrebbe fatto a ritenere assorbite le
questioni sull’autenticità del testamento o sulla capacità della testatrice. Si fa notare che l’erroneo
assorbimento non aveva costituito oggetto di censura, né con appello principale, né con appello
incidentale.
2. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei limiti di seguito indicati. Viene in
considerazione il principio secondo cui il giudice dell’appello, poiché è investito della piena
cognizione di tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolutegli, comprese quelle non esaminate
dal giudice di primo grado per asserito assorbimento conseguente all’accoglimento di altre domande
ed eccezioni, deve eliminare siffatta omissione egli stesso decidendo sul merito, senza rimettere la
causa al primo giudice (Cass. n. 5785/1984; n. 15373/2000). In tale caso, non si verifica violazione
del principio del doppio grado di giurisdizione, il quale non comporta che una determinata
questione sia decisa due volte da giudici diversi ma che essa sia sottoposta all’esame successivo di
due giudici, uno di primo grado e l’altro di appello (Cass. n. 1162/1978).
Nello stesso tempo si deve considerare la regola, consolidata nella giurisprudenza della Corte,
secondo cui la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame
formulato dal soccombente, non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare in
discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle
che risultino superate o non esaminate perché assorbite; in tal caso la parte è soltanto tenuta a
riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da
manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia
derivante da un comportamento omissivo (Cass. n. 13195/2018).
La circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che il processo era ancora in corso dinanzi al
Tribunale non autorizzava il giudice dell’impugnazione a sottrarsi dal dovere di decidere sulle
questioni assorbite. Infatti, il processo proseguiva dinanzi al primo giudice per altri aspetti, che non
comprendevano più la domanda di indegnità per le ragioni di cui all’art. 463 c.c., nn. 4 e 6, divenute
irrilevanti a seguito del riconoscimento della ragione di indegnità prevista nel n. 2 della norma, in
quanto prioritaria “per ordine di gravità indicato dallo stesso legislatore”.
Consegue da ciò che la Corte d’appello di Catanzaro non poteva prendere spunto dal fatto, del tutto
casuale, che il processo proseguiva in primo grado per rimettere al primo giudice la decisione sulle
questioni tornate rilevanti a seguito della riforma, ma doveva statuire su di esse, in quanto, come si
vedrà, le questioni erano state formalmente riproposte nel grado.
3. E’ stato precisato che, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che
voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e te eccezioni
non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad
evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Cass. n.
10796/2009). “In tema di appello, la presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte
in primo grado, sancita dall’art. 346 c.p.c., non è impedita da un richiamo, del tutto generico, agli
atti di quel grado, così da tradursi in una mera formula di stile, ma, ove ciò non sia accaduto e
l’appellato abbia soltanto omesso di riproporre espressamente una determinata domanda, occorre
tenere conto dell’intero contenuto delle sue difese e della posizione da lui complessivamente
assunta, sicché quando questi, con qualsiasi forma, abbia evidenziato la sua volontà di mantenere
comunque ferma la propria domanda, sollecitando il giudice di secondo grado a decidere in merito,
va escluso che vi abbia rinunciato” (Cass. n. 413/2017; cfr. n. 33103/2021).
In applicazione di tali principi deve escludersi, nella specie, la presunzione che gli appellati
avessero rinunciato alle domande, rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado. Risulta
dall’esame della comparsa di costituzione, depositata in appello dagli appellati (esame consentito
alla Corte in conseguenza della natura di errore in procedendo del vizio denunciato: Cass. n.
5971/2018), che la comparsa non contiene solo il richiamo alle conclusioni e alle richieste
istruttorie formulate in primo grado, ma a tale richiamo, pure operato, è seguita la richiesta
trascrizione di tutte istanze di prova di cui chiedeva l’ammissione, per l’ipotesi che la Corte avesse
ritenuto necessario istruire la causa. Senza che sia necessario l’esame nel dettaglio delle richieste
istruttorie, è sufficiente rilevare che le stesse riflettono l’intera materia controversa del giudizio di
primo grado. In questo contesto, la reiterazione del complesso delle domande già proposte, lungi
dall’apparire una formula di stile, dimostra univocamente la volontà degli appellati di mantenere
ferme anche le domande ritenute assorbite dal primo giudice.
Pertanto, nei limiti sopra indicati, i motivi vanno accolti e la causa deve essere rimessa alla Corte
d’appello di Catanzaro in diversa composizione, affinché decida sulle domande rimaste assorbite
dalla decisione del primo giudice.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale censura la sentenza perché la Corte d’appello non ha
rilevato l’inammissibilità dell’appello, in carenza della necessaria specificità. Il motivo è
manifestamente infondato. Si osserva che gli stessi controricorrenti riportano, a pag. 11 del
controricorso, il motivo di censura, il cui accoglimento ha giustificato la riforma della sentenza: “ha
errato il giudice di primo grado nel ritenere che il comportamento tenuto da B.C.C.F. fosse
configurabile nell’ambito del reato di cui all’art. 56 c.p. e art. 591 c.p., u.c., ovvero in un reato che
avesse determinato per una condotta volontaria posta in essere dall’agente un concreto pericolo di
vita per il de euius, come tale sanzionabile ai sensi dell’art. 463 c.c., comma 2”.
La Corte d’appello ha accolto tale motivo, in quanto ha riconosciuto che non fosse riscontrabile, nel
caso in esame, l’ipotesi di indegnità riconosciuta dal primo giudice, in difetto delle condizioni
richieste dall’art. 463 c.c., n. 2.
Dal semplice confronto fra la censura e la decisione risulta con chiarezza che l’impugnazione aveva
i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., inteso nel significato chiarito da questa Corte
(Cass. S.U., n. 27199/2017). L’atto conteneva sia la parte volitiva (la pronuncia di indegnità
conseguente all’inquadramento giuridico della condotta), sia la parte argomentativa, cioè le ragioni
che rendevano errata la decisione: l’avere il primo giudice considerato la condotta, in ipotesi
penalmente rilevante, fra quelle che possono condurre all’indegnità ai sensi dell’art. 463 c.c., comma
2, nonostante la non applicabilità delle disposizioni relative all’omicidio.
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia “omessa, insufficiente contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Violazione di legge dell’art. 116
c.p.c. ed artt. 2697 e 2727 c.c., e difetto di motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5”.
Il giudice di primo grado aveva accertato l’indegnità a succedere in conseguenza della “deplorevole
condotta posta in essere dal B.C.C.F., che non ha portato alla morte di Fa.Mi. solo grazie
all’intervento deciso e energico degli altri nipoti”. I controricorrenti incidentali evidenziano la
correttezza di tale decisione, trattandosi di comportamento sanzionabile ex art. 463 c.c.. Quindi, essi
rimproverano alla Corte d’appello di aver assunto una decisione formale e immotivata, che non
teneva conto delle prove acquisite, che comprovavano ampiamente il pericolo di vita corso della de
cuius a causa della “deplorevole condotta del nipote”.
Il motivo è infondato. Ex art. 463 c.c., è escluso dalla successione come indegno: 1) chi ha
volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, o il coniuge, o
un discendente, o un ascendente della medesima, purché non ricorra alcuna delle cause che
escludono la punibilità a norma della legge penale; 2) chi ha commesso, in danno di una di tali
persone, un fatto al quale la legge dichiara applicabili le disposizioni sull’omicidio (…).
Al fine della sussistenza dell’indegnità a succedere di cui all’art. 463 c.c., n. 1, l’attentato alla vita
del de cuius deve essere commesso volontariamente (Cass. n. 6669/1984). Si osserva che non sono
cause di indegnità l’omicidio colposo e quello preterintenzionale perché manca, in entrambi la
volontà di uccidere.
In quanto alla comminatoria di indegnità a succedere stabilita dell’art. 463 c.c., n. 2, risulta dai
lavori preparatori che si volle con tale norma risolvere il caso dell’uccisione in duello, che era assai
controversa sotto il vecchio codice. In base alla nuova disposizione l’uccisione in duello
determinerà l’indegnità dell’uccisore, solo quando siano applicabili le pene previste per l’omicidio,
cioè in caso di duello irregolare ai sensi dell’art. 397 c.p.. Poiché l’art. 397 c.p., è stato abrogato, al
pari degli altri articoli concernenti il duello, dalla L. 25 giugno 1999, art. 18, comma 1, la norma,
per questa parte, non può più trovare applicazione. Inoltre, la legge penale dichiara applicabili le
disposizioni relative all’omicidio al caso di istigazione o eccitazione al suicidio di minore degli anni
14 o comunque di persona priva della capacità di intendere e di volere (art. 580 c.p., comma 2).
Secondo l’opinione prevalente, invece, non deve ritenersi compresa dell’art. 463 c.c., n. 2, il caso
dell’omicidio del consenziente, in quanto si tratta di un’ipotesi di uccisione volontaria, senza che
occorra che siano applicabili le disposizioni relative all’omicidio ex art. 579 c.p., comma 3.
6. Il primo giudice ha ritenuto che il comportamento tenuto dal B.C.C.F., il quale aveva di fatto
abbandonato l’anziana zia e impedito, essendo l’unico detentore delle chiavi di abitazione della
stessa, che se ne potessero occupare gli altri nipoti, in quanto inquadrabile “nell’ambito del reato di
cui all’art. 56 c.p., art. 591 c.p., u.c., ovvero per un reato che abbia determinato, per una condotta
volontaria posta in essere dall’agente, un concreto pericolo di vita per il de cuius (…)”, fosse
conseguentemente sanzionabile ai sensi dell’art. 463 c.c., n. 2, con la declaratoria di indegnità a
succedere alla congiunta.
L’argomento è ripreso dai controricorrenti nella memoria, depositata in vista dell’udienza, nella
quale si legge: “Vi è inoltre che l’anziana Fa.Mi. (si ricorda ultra novantacinquenne) era un soggetto
non capace d’intendere e di volere fin da giovane età come certificato dalla stessa Dott.ssa S. unico
medico curante della stessa, ne consegue quindi che anche il documento depositato come
testamento olografo non può essere ricondotto scientemente alla F. che non è stata mai capace di
disporre di alcunché né di badare a se stessa anche tale circostanza è stata valutata dal Giudice di
prime cure anche se ha ritenuto più grave il comportamento tenuto dal nipote B.C.F. nei confronti
della zia lasciandola completamente priva di ogni più basilare assistenza fino a determinarne uno
stato di completa indigenza e ormai quasi completamente disidratata e priva di alimentazione. Dalla
descrizione dei fatti l’attentato alla vita del de cuius è stato commesso con dolo, con la conseguenza
che tale ipotesi di indegnità costituisce il presupposto della volontarietà del fatto lesivo la cui
realizzazione determina l’indegnità a succedere”.
Ora, se fosse vero quello che dicono i controricorrenti, cioè che il giudice di primo grado aveva
ricostruito i fatti quale attentato volontario alla vita della de cuius, non occorreva richiamare il n. 2
dell’art. 463 c.c.. Il fatto avrebbe determinato l’indegnità ai sensi del n. 1 della stessa norma. 7. Si
nota in dottrina che l’abbandono di cui all’art. 591 c.p. (Abbandono di persone minore o incapaci)
consiste nel lasciare la persona in balia di sé stessa o di terzi che non siano in grado di provvedere
adeguatamente alla sua custodia e cura, in modo che ne derivi un pericolo per la vita e l’incolumità
della persona medesima. L’art. 591 c.p., non esige espressamente questo requisito, ma esso si
desume in modo univoco dallo scopo dell’incriminazione.
Ai fini dell’elemento soggettivo del delitto previsto dall’art. 591 c.p., in esame, il dolo è generico e
postula la volontà dell’abbandono, sussistente in chi sia consapevole tanto del dovere di cura o di
custodia che intercorre tra lui e l’incapace, quanto del pericolo che l’abbandono determina nei
riguardi dell’incolumità individuale. Per la configurabilità del dolo è richiesta la consapevolezza di
abbandonare il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere a sé stesso, in una
situazione di pericolo di cui si abbia l’esatta percezione (Cass. pen. 27926/2021; n. 29666/2016; n.
10994/2012). Secondo la prevalente dottrina e la giurisprudenza il dolo può presentarsi anche nella
forma “eventuale”. Il dolo assume la forma eventuale quando l’agente, pur essendosi rappresentato,
come conseguenza del proprio comportamento inerte, la concreta possibilità del verificarsi di uno
stato di abbandono del soggetto passivo, in grado di determinare un pericolo anche solo potenziale
per la vita e l’incolumità fisica di quest’ultimo, persista nella sua condotta omissiva, accettando il
rischio che l’evento si verifichi (Cass. pen. 44013/2017).
Il delitto di abbandono di minore si distingue da quello di tentato omicidio per il diverso elemento
psicologico” Nel primo caso l’elemento soggettivo è costituito dalla coscienza di abbandonare la
persona minore o incapace con la consapevolezza del pericolo inerente all’incolumità fisica della
stessa con l’instaurarsi di una situazione di pericolo, sia pure potenziale. Nella seconda ipotesi è
necessario che il soggetto compia la condotta vietata con la volontà e la consapevolezza di
cagionare la morte del soggetto passivo o tale evento si rappresenti come probabile o possibile
conseguenza del suo operare, accettando il rischio implicito del suo verificarsi (Cass. pen.
9562/1989; n. 2269/1991). Il delitto è aggravato se dal fatto deriva una lesione personale o la morte
(art. 591, comma 3). Se la lesione o la morte siano volute, anche a titolo di dolo eventuale (secondo
l’opinione della dottrina maggioritaria), l’abbandono concorre con le lesioni personali ex artt. 582 o
583 c.p. o l’omicidio ex art. 575 c.p..
Consegue da quanto sopra che il delitto di abbandono, anche nella forma aggravata dall’evento
morte, non può a priori, e qualunque sia il giudizio morale sulla condotta dell’agente, farsi rientrare
fra le ipotesi previste dall’art. 463 c.c., n. 2, perché la legge non dichiara applicabili le disposizioni
sull’omicidio. Se poi l’abbandono sia stato posto in essere con la volontà di cagionare la morte, nel
senso sopra indicato, il fatto non deve ritenersi compreso nel predetto n. 2, ma nel n. 1 dell’art. 463
c.c.. Ma non è questa l’ipotesi riscontrata dal primo giudice, che ha riconosciuto l’indegnità sulla
base di un percorso logico diverso, fondato su una falsa interpretazione della norma dell’art. 463, n.
2, che comprenderebbe, in presenza del pericolo per l’incolumità fisica, l’abbandono dell’incapace,
anche se non sanzionato penalmente mediante richiamo delle disposizioni relative all’omicidio.
8. A un attento esame, i ricorrenti incidentali, sotto l’impropria rubrica, insistono nel sostenere che i
fatti, posti dal primo giudice a fondamento dell’indegnità, erano stati accertati correttamente,
essendo quindi ingiusta la riforma della decisione. In questo senso la censura non si confronta con
la ratio decidendi. La Corte d’appello si è posta su una linea diversa. Essa ha preso per buona la
ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e, senza minimamente pronunciarsi su di essa, l’ha
ritenuta aprioristicamente inidonea a integrare l’ipotesi di indegnità prevista dall’art. 463 c.c., n. 2.
In ordine a tale valutazione, che esaurisce la ratio decidendi, i ricorrenti incidentali non muovono
alcuna censura. La ritengono non corretta in rapporto ai fatti come accertati dal primo giudice, la cui
gravità sarebbe tale da giustificare la sanzione dell’indegnità, che ha fondamento nella ripugnanza
sociale a consentire che chi abbia offeso gravemente la persona dell’ereditando o la sua libertà
testamentaria possa trarre profitto dall’eredità dell’offeso.
In questo senso i ricorrenti incorrono nello stesso errore del giudice di primo grado, errore
limpidamente colto dalla. Corte d’appello. Le ipotesi di indegnità, giustificate dal comune senso
sociale, ad ammettere che possa succedere alla persona offesa colui che abbia commesso atti
particolarmente gravi nei suoi confronti, non sono rimesse alla valutazione giudiziale, perché le
ipotesi sono a ritenersi rigorosamente tassative e il relativo regime è di ordine pubblico. Esse non
sono suscettibili di interpretazione estensiva, né analogica (Cass. n. 314/1946).
In conclusione, il ricorso incidentale deve essere rigettato.
9. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei
ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al ricorso
principale; rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro anche per le spese; ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema
di Cassazione, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile2022