Reato di detenzione di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantità
Cass. Pen., Sez. III, Sent., 11 maggio 2021, n. 18153; Pres. Di Nicola, Rel. Cons. Di Stasi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. DI NICOLA Vito -Presidente -Dott. DI STASI Antonella -rel. Consigliere -Dott. SCARCELLA Alessio -Consigliere -Dott. REYNAUD Gianni Filippo -Consigliere -Dott. ZUNICA Fabio -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:A.P.C., nato a (OMISSIS);avverso la sentenza del 24/01/2020 della Corte di appello di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonella Di Stasi;lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;lette per l’imputato le conclusioni scritte dell’avv. Massimiliano Palena, che ha concluso riportandosi al ricorso ed insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 24/01/2020, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa in data 09/05/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze -con la quale, all’esito di giudizio abbreviato, A.P.C. era stato dichiarato responsabile del reato di detenzione di materiale pedopornografico aggravato dall’ingente quantità e condannato alla pena ritenuta di giustizia -rideterminava la pena in anni due di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.P.C., a mezzo del difensore di fiducia, articolando quattro motivi di seguito enunciati.Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 600quater c.p., commi 1 e 2, art. 602ter c.p., comma bis, e correlato vizio di motivazione.Argomenta che non tutte le foto di minori in sequestro integrerebbero il disvalore individuato e sanzionatodall’art. 600-quater c.p.,e che, pertanto, ai fini dell’affermazione di penale responsabilità la Corte di appello avrebbe dovuto effettuare un’analisi dettagliata delle immagini ed una selezione delle foto che escludesse quelle non dotate di sufficiente offensività, alla luce del bene giuridico tutelato e, cioè, l’immagine, la dignità ed il corretto sviluppo sessuale del minore; neppure era stata disposta un’indagine scientifica sulle caratteristiche somatiche dei soggetti ritratti.Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantità, argomentando che la mancata visione integrale delle immagini non consentirebbe di quantificarle con esattezza e, quindi, di applicare l’art. 660 quater c.p., comma 2.Con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 602 ter c.p., comma 9, e correlato vizio di motivazione, argomentando che erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che la circostanza aggravante in questione si applicava a tutti i reati cui al comma 8 e non, invece, alle sole ipotesi aggravate ivi menzionate.Con il quarto motivo deduce violazionedell’art. 175 c.p.,e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, pur concedendo la sospensione condizionale della pena, non aveva motivato in ordine all’applicabilità dell’ulteriore beneficio della non menzione della condanna.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza.Si è proceduto in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto delD.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8conv. inL. n. 176 del 2020.Motivi della decisione1. Il primo motivo di ricorso è infondato.La Corte territoriale ha confermato l’affermazione di responsabilità, ritenendo integrato il reato di cui all’art. 600-quater c.p.,richiamando le inequivoche emergenze istruttorie, già ampiamente valutate dal giudice di primo grado: le immagini stampate dalla Polizia giudiziaria al momento dell’arresto dell’imputato ed il DVD allegato al verbale di arresto; i dati numerici e di contenuto riportati nella consulenza tecnica della Polizia postale, finalizzata ad estrapolare dai reperti in sequestro, le immagini rilevanti ai fini della contestazione; gli accertamenti tecnici svolti sul materiale in sequestro che comprovavano che l’imputato aveva “scaricato” e catalogato numerose immagini (fotografiche e filmate) aventi contenuto pornografico, centinaia delle quali riproducenti soggetti minorenni, sia nudi che in atteggiamenti sessuali espliciti; la confessione resa in occasione dell’interrogatorio in sede di convalida dell’arresto: l’imputato aveva ammesso i fatti, riferendo che aveva “scaricato” le immagini dal web, mediante accesso (con il sistema TOR) a sito dal quale, mediante link dedicati, poteva arrivare ai siti di suo interesse dai quali estrapolare le immagini pedopornografiche.Va ricordato che la scelta dell’imputato di procedere con il rito abbreviato rende utilizzabili tutti gli atti, legalmente compiuti o formati, che siano stati acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Sez. 5, n. 46473 del 22/04/2014, Rv.261006 -01; Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2016, Rv. 268378 -01; Sez. 2, n. 3827 del 22/10/2019, dep. 29/01/2020, Rv. 277965 -01).La valutazione della Corte territoriale in ordine al carattere pedopornografico del materiale sequestrato è conforme al dato normativo ed ai principi espressi in subiecta materia dalla Suprema Corte.
In tema di pornografia minorile, in virtù della modifica introdotta dallaL. n. 172 del 2012, art. 4, comma 1 lett. l),(Ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale) -che hasostituito il comma 1dell’art. 600-ter c.p.,-costituisce materiale pedopornografico la rappresentazione, con qualsiasi mezzo atto alla conservazione, di atti sessuali espliciti coinvolgenti soggetti minori di età, oppure degli organi sessuali di minoricon modalità tali da rendere manifesto il fine di causare concupiscenza od ogni altra pulsione di natura sessuale (Sez.5, n. 33862 del 08/06/2018, Rv.273897-01); il riferimento alla “rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto” di cui all’art. 600-ter c.p.,u.c. ricomprende non solo gli organi genitali, ma anche altre zone erogene, come il seno e i glutei (Sez. 3, n. 9354 del 08/01/2020, Rv. 278639 -02).Nè coglie nel segno la censura difensiva che lamenta la mancata visione integrale da parte dei Giudici di merito del materiale sequestrato.Costituisce, infatti, affermazione pacifica che la valutazione del carattere pedopornografico del materiale compete al giudice il quale può servirsi degli ordinari mezzi di prova previsti dall’ordinamento (art. 187 c.p.p.), senza dover necessariamente procedere ad un esame diretto del materiale medesimo (Sez. 3, n. 3110 del 20/11/2013, dep. 23/01/2014, Rv. 259318 -01, che ha affermato il principio in fattispecie, nella quale la valutazione delgiudice territoriale si era fondata sulla testimonianza di un ufficiale di P.G. che, avendo visionato un file recuperato dal p.c. dell’imputato, ne aveva riferito il contenuto consistente nella ripresa di una bambina intenta a masturbarsi).2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.La Corte territoriale ha correttamente ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all’art. 600 quater c.p., comma 2, rimarcando l’elevato numero delle immagini pedopornografiche rinvenute nei due hard disks dell’imputato, apprezzabile in termini di migliaia (6.393 file video e 1.385 foto), numero idoneo a valutare come di ingente quantità il materiale pedopornografico detenuto dall’imputato.Questa Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio, che va ribadito, secondo cui la configurabilità della circostanza aggravante della “ingente quantità” nel delitto di detenzione di materiale pedopornografico (previsto dall’art. 600-quater c.p.,comma 2) impone al giudice di tener conto non solo del numero dei supporti informatici detenuti, dato di per sè indiziante, ma anche del numero di immagini, da considerare come obiettiva unità di misura, che ciascuno di essi contiene (Sez.3, n. 35876 del 21/06/2016, Rv.268008 -01, nonchè Sez.3 n. 39543 del 27/06/2017, Rv. 271461 -01, che ha precisato che l’aggravante in esame risulta configurabile in ipotesi di detenzione di almeno un centinaio di immagini pedopornografiche, limite che rende in maggior misura percepibile il pericolo di implementazione del mercato illecito, che costituisce la ratio dell’inasprimento sanzionatorio fondante l’aggravante de qua).3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.I Giudici di merito hanno accertato che l’imputato aveva “scaricato” le immagini pedopornografiche dal web, mediante accesso ad apposito link con il sistema TOR, che consente di navigare sui siti pedopornografici senza far comparire il proprio indirizzo IP. Tale circostanza è stata correttamente ritenuta idonea ad integrare la ulteriore circostanza aggravante contestata e, cioè, quella di cui dell’art. 602-ter c.p.,comma 9.In tema di detenzione di materiale pedopornografico, infatti, è configurabile l’aggravante dell’uso di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche, di cui dell’art. 602-ter c.p.,comma 9, nel caso in cui l’agente ponga in essere una qualunque azione volta ad impedire la sua identificazione, eludendo le normali modalità di riconoscimento, a partire da quelle relative all’accesso fisico al computer fino a quelle di inserimento nella rete stessa (Sez. 3, n. 32166 del 08/10/2020, Rv. 280042 -01).Nè coglie nel segno la deduzione difensiva, secondo cui la circostanza aggravante in questione sarebbe applicabile alle sole ipotesi di reati circostanziati di cui all’art. 602 ter c.p., comma 8.
Il disposto normativo è del tutto chiaro: il comma 9 predetto articolo dispone che le “pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l’utilizzo di mezziatti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche”; trattasi di circostanza aggravante ad effetto speciale che determina un aumento di pena superiore ad un terzo con espresso riferimento ai reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies c.p..La diversa lettura della disposizione invocata dal ricorrente, non solo si scontra con la chiarezza della norma (in daris non fit interpretatio), ma anche con la stessa natura delle circostanze, quali elementi accidentali, accessori del reato rispetto alla fattispecie del reato semplice, che incidono sulla sua gravità, comportando una modificazione della relativa pena.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.Questa Corte ha affermato che il mancato esercizio del potere di cui all’art. 597 c.p.p., comma 5, non è censurabile in cassazione, ne è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di una specifica richiesta, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello, ovvero, nei casi in cui intervenga condanna la prima volta inappello, neppure con le conclusioni subordinate proposte dall’imputato nel giudizio di primo grado (Sez. U-, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 22/05/2019, Rv. 275376; Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Rv. 264552; Sez. 6, n. 13911 del 6 febbraio 2004, P.G. in proc. Addala, Rv. 229214).Nella specie, la richiesta di applicazione del beneficio di cuiall’art. 175 c.p.non era oggetto di motivo di appello nè era stata avanzata in sede di conclusioni nel giudizio di appello (cfr verbale di udienza del 24.1.2020).Datanto discende, alla luce del principio di diritto summenzionato, l’infondatezza del motivo in esame, dovendosi escludersi ogni ipotesi di violazione di legge (o di difetto di motivazione), sia per il mancato esercizio del potere di cuiall’art. 597 c.p.p., comma 5, sia per la omessa giustificazione al riguardo, in difetto di specifica richiesta da parte dell’imputato.5. Consegue il rigetto del ricorso e, in base al dispostodell’art. 616 c.p.p.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52in quanto imposto dalla legge.
