Avvocato: divieto di utilizzare l’apparente gratuità della prestazione per accaparrarsi clienti

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
sul ricorso presentato dall’avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] (cf
[OMISSIS]), iscritto all’Ordine degli Avvocati di Terni, con studio in [OMISSIS], avverso la
decisione in data 21/11/16, con la quale Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di
Perugia gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della
professione forense per mesi tre;
Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] è comparso personalmente;
Per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, regolarmente citato, nessuno è
presente;
Per il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Perugia regolarmente citato, nessuno
è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Mario Napoli;
Inteso il P.G., il quale rileva che la prescrizione è maturata in parte, limitatamente ad una
frazione, non così per il pagamento avvenuto successivamente; conclude pertanto per l’
accoglimento parziale del ricorso limitatamente al terzo motivo, per il solo capo A, con
riduzione della sanzione e rigetto nel resto;
Inteso il ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
FATTO
Con il ricorso in trattazione, l’Avv. [RICORRENTE] impugna la decisione con la quale il
Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense dell’Umbria gli ha inflitto la sanzione
disciplinare della sospensione per mesi tre dall’esercizio della professione forense,
giudicando l’incolpato colpevole dei seguenti capi di incolpazione:
a) “Per aver indotto la signora [TIZIA] a conferirgli l’incarico di procedere in giudizio contro
la [BANCA] con la promessa che i suoi onorari sarebbero stati pagati solo a causa vinta e
che le sarebbero stati richiesti solo gli oneri per le spese processuali. Con violazione degli
artt. 5, 6 e 19 del Codice Deontologico Forense. In Terni sino al gennaio 2013”;
b) “Per aver, successivamente, chiesto ed ottenuto dalla signora [TIZIA] compensi
professionali che in precedenza aveva promesso dovergli essere pagati solo a causa
vinta, giustificandoli, falsamente, quali mere spese proporzionali al valore della causa, con
violazione degli artt. 5, 6 e 19 del Codice Deontologico Forense. In Terni sino al gennaio
2013”;
c) “Per aver indotto la signora [TIZIA], in occasione dell’incontro tenutosi per la
prosecuzione del giudizio dopo la sua sospensione professionale, a non revocargli il
mandato, dicendo, falsamente, che la causa era la sua e la doveva condurre lui. In Terni
tra il 13/01/2012 e il 13/01/2013”.
d) “Per aver offerto alla signora [TIZIA], dopo che il giudizio di primo grado aveva dato
esito negativo, di procedere al ricorso in appello ed eventuale Cassazione, gratuitamente.
In Terni il 05/03/2014”.
La notizia di illecito, che ha originato il procedimento disciplinare, era contenuta
nell’esposto presentato al COA di Terni dalla Sig.ra [TIZIA], in data 1 aprile 2014, integrato
con missiva del 24 aprile 2014, con cui l’esponente precisava di aver ricevuto una nota
dall’Avv. [RICORRENTE] per l’importo di Euro 11.233,26 con l’invito a pagare
immediatamente e comunque entro tre giorni.
L’avv. [RICORRENTE] negava i fatti e gli accordi e, successivamente, il 31 ottobre 2014,
comunicava l’intervenuta transazione bonaria della vertenza, confermata anche
dall’esponente, che depositava copia dell’atto transattivo.
Malgrado ciò, il Consiglio Distrettuale Disciplinare dell’Umbria apriva il procedimento
disciplinare e, acquisite le testimonianze del Dott. [OMISSIS] e dell’Avv. [OMISSIS], che
confermavano le circostanze poste a base dell’esposto e la responsabilità dell’incolpato
per i comportamenti illeciti disciplinari ascritti, irrogava nei confronti del ricorrente la
sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per mesi tre (ritenendo
applicabile la sanzione “base” della censura che, ai sensi dell’art. 37 del vigente CDF e
stante la ritenuta gravità dei fatti, poteva essere aumentata fino alla sospensione
dell’esercizio dell’attività professionale per un periodo non superiore a un anno).
Proponeva ricorso avverso tale decisione l’Avv. [RICORRENTE] in data 18 gennaio 2017
(e, dunque, tempestivamente), a firma dello stesso, il quale censurava la decisione per i
motivi che seguono:
1. Prescrizione dell’azione disciplinare. A giudizio del ricorrente, l’azione disciplinare
avente ad oggetto l’illecito consistito, secondo la decisione impugnata, nell’avere
l’incolpato offerto alla Sig.ra [TIZIA] di svolgere gratuitamente prestazioni professionali,
salvo poi chiedere alla stessa compensi mascherati da anticipazioni e/o spese, si sarebbe
prescritta.
Tale eccezione di prescrizione troverebbe fondamento nelle seguenti ragioni:
a) la promessa di gratuità della prestazione professionale, contestata dal CDD procedente,
risale alla primavera del 2009, mentre l’esposto presentato dalla Sig.ra [TIZIA] è del 27
marzo 2014.
b) il primo pagamento effettuato dall’esponente risale anch’esso alla primavera del 2009
ed è stato tempestivamente fatturato (6 novembre 2009);
c) se falsa promessa vi è stata, la stessa si è avuta con carattere istantaneo nel 2009 a
nulla rilevando, in tal senso, il momento del pagamento (in parte effettuato nel 2009 e in
parte nel 2013);
d) alla fattispecie concreta in esame si dovrebbe applicare retroattivamente, in ossequio al
principio del favor rei, il nuovo regime della prescrizione introdotto dall’art. 56 della legge
n. 247 del 2012, così come confermato, facendo leva su quanto previsto dall’art. 65,
comma 5, della stessa legge n. 247 del 2012, dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
18077 del 15 settembre 2015. La nuova disciplina della prescrizione è, difatti, più
favorevole della precedente (art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933), in quanto prevede che
l’esercizio del potere disciplinare non possa, in ogni caso, a prescindere dalle interruzioni,
protrarsi per oltre sette anni e mezzo.
e) la decorrenza del termine di prescrizione è interrotta dall’atto di apertura del
procedimento disciplinare, dalla formulazione del capo di imputazione, dal decreto di
citazione a giudizio per il dibattimento, dalla sospensione cautelare e da tutti gli atti di
natura propulsiva, probatoria o decisoria posti in essere dall’organo di disciplina;
f) sono inidonee, invece, ad interrompere il termine prescrizionale le attività istruttorie
informali compiute dall’organo di disciplina anteriormente all’apertura del procedimento
disciplinare, in quanto non univocamente espressive della potestà punitiva dell’organo
medesimo;
g) il CDD dell’Umbria, quindi, non avrebbe neanche dovuto aprire il procedimento
disciplinare, in quanto la relativa azione si era prescritta, al più tardi, alla fine del 2014;
h) nel caso di specie, infatti, l’azione disciplinare è stata esercitata ben oltre i 5 anni
rispetto al momento in cui si sarebbe verificato l’illecito e, comunque, quando è pervenuta
la condanna erano già decorsi sia i sette anni e mezzo previsti dall’art. 56 della legge n.
247 del 2012 sia i cinque anni previsti dall’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933.
2. Asserita violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’art. 10, comma
3, del Regolamento CNF sul procedimento disciplinare n. 2/2014 e agli artt. 97 e 24 della
Costituzione (eccessiva ed immotivata durata del procedimento disciplinare). Il ricorrente
lamenta che il procedimento disciplinare de quo si è articolato in un numero eccessivo di
udienze (sette) e per un periodo di tempo eccessivo (un anno) a causa dell’arbitraria
dilatazione dei tempi dell’istruttoria determinata da scelte immotivate del CDD procedente
il quale ha violato i principi di buon andamento e ragionevolezza cui deve ispirarsi l’azione
amministrativa nonché il principio di concentrazione cui il procedimento disciplinare deve
conformarsi, stante il rinvio alle disposizioni del codice di procedura penale operato
dall’art. 10, comma 3, del Regolamento CNF sul procedimento disciplinare n. 2/2014 .
Il CDD dell’Umbria, infatti, sostiene l’Avv. [RICORRENTE], anziché istruire per un anno il
procedimento disciplinare, con dispendio di risorse e tempi e con disagi per l’attività
professionale dell’incolpato (domiciliato a 90 chilometri di distanza dalla sede del CDD),
stante l’assenza dei testi alle prime due udienze, avrebbe potuto e dovuto decidere sulla
base del materiale probatorio in proprio possesso (id est dell’atto di transazione
intervenuto tra esponente e incolpato e delle missive, inviate al CDD, con le quali la Sig.ra
[TIZIA] ha ritrattato i contenuti dell’esposto).
3. Asserito travisamento del fatto e delle prove da parte del CDD procedente.
Secondo l’Avv. [RICORRENTE], il CDD procedente avrebbe completamente travisato i
fatti di causa ed erroneamente valutato le prove raccolte nel corso del giudizio
amministrativo.
Il ricorrente deduce, più specificatamente sul punto, quanto segue:
a) il CDD, anziché dare rilievo, a fini probatori, ai contenuti della missiva inviata
dall’esponente al CDD in data 24.10.2014 e al successivo atto di transazione (atti dal
valore confessorio con i quali la Sig.ra [TIZIA] ha sostanzialmente ritrattato le accuse
formulate nell’esposto), ha acquisito le dichiarazioni dell’esponente, attribuendo alle stesse
efficacia probatoria piena in senso sfavorevole all’incolpato: né il CDD ha indicato le
ragioni per cui ha deciso di attribuire rilevanza alla testimonianza della Sig.ra [TIZIA]
anziché alle dichiarazioni rese per iscritto dalla stessa. Il CDD, inoltre, ha fondato la
decisione sulle dichiarazioni dell’esponente senza vagliarne l’attendibilità e senza che le
stesse abbiano trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi [OMISSIS] e [OMISSIS].
b) con riguardo ai capi di imputazione sub a) e b), il CDD procedente non ha dato conto, in
alcun passaggio della motivazione, della circostanza per cui le somme di denaro
corrisposte dalla Sig.ra [TIZIA] (€ 4.500) sono state oggetto dell’emissione, da parte
dell’Avv. [RICORRENTE], di due fatture (la prima del 6.11.2009 e la seconda del
26.2.2013) inviate all’esponente nelle quali era chiaramente indicato che i pagamenti
erano relativi ad onorari e non a spese. Nessun rilievo ha attribuito il CDD al fatto che la
Sig.ra [TIZIA], pur ricevendo le due fatture con imputazione delle somme ad onorari,
provvide al pagamento delle stesse senza muovere contestazioni di sorta. è del tutto
inverosimile quanto dichiarato, in merito, dinanzi al CDD dalla Sig.ra [TIZIA] ovvero che la
stessa non lesse il contenuto delle fatture. è indicativa, invece, la circostanza, del tutto
pretermessa dal CDD, per cui l’esponente, ricevuta la seconda fattura con la chiara
dizione “onorari” inviatale a febbraio 2013, non mosse alcun rilievo sulla stessa fino alla
data (dicembre 2013) di emissione della sentenza relativa al giudizio intentato dalla Sig.ra
[TIZIA] contro la [BANCA], con esito alla stessa sfavorevole e relativa condanna alle
spese.
c) con riguardo, invece, al capo di imputazione sub c), nessun riscontro, sul piano
probatorio, ha trovato l’accusa relativa alle pressioni che l’incolpato avrebbe esercitato
sulla Sig.ra [TIZIA] al fine di indurla a non revocargli il mandato dopo il provvedimento di
sospensione dall’esercizio della professione.
4. Asserito difetto di motivazione. Il ricorrente censura la mancanza e/o superficialità
e/o incompletezza della motivazione.
5. Asserita insussistenza dell’illecito disciplinare di accaparramento della clientela.
A giudizio dell’Avv. [RICORRENTE], il CDD dell’Umbria ha errato nel ritenere che alcune
delle condotte poste in essere dall’incolpato (in particolare l’aver promesso di non chiedere
onorari con l’obiettivo, prima, di convincere l’esponente a non revocargli il mandato dopo
la sospensione dall’esercizio della professione e, poi, di indurre l’esponente a conferirgli
l’incarico di presentare appello) siano sussumibili nella fattispecie incriminatrice prevista
dall’art. 19 del previgente CDF (“Divieto di accaparramento della clientela”), attuale art. 37
CDF.
Nel caso di specie, infatti, si legge nell’atto di impugnazione, l’incolpato si sarebbe limitato
a promettere alla propria cliente di svolgere gratuitamente le proprie prestazioni
professionali così da indurla in errore mentre ben altra sarebbe, come si desume dalla
lettura del divieto generale e dei quattro canoni complementari previsti dall’art. 19 del
previgente CDF, attuale art. 37 CDF, la fattispecie prefigurata dalla norma deontologica, la
quale mira ad evitare che l’avvocato compia azioni ben più articolate e complesse onde
procacciarsi clienti, con l’aiuto di terzi comunque remunerati.
Le condotte contestate dal CDD, così come sopra riportate, invece, conclude il ricorrente,
hanno caratteri ben diversi e sono di portata e gravità notevolmente inferiori a quelle
idonee a violare il divieto di cui all’art. 19 del previgente CDF, attuale art. 37 CDF.
6. Asserita eccessività della sanzione inflitta. Il ricorrente si duole anche
dell’eccessività della sanzione inflittagli dal CDD dell’Umbria, risultante nella sospensione
dall’esercizio della professione per tre mesi.
A sostegno di tale doglianza, l’Avv. [RICORRENTE] deduce quanto segue:
a) il CDD dell’Umbria, dopo aver erroneamente inquadrato la fattispecie de qua in termini
di accaparramento della clientela (di per sé sanzionata con la sanzione edittale della
censura), ha ritenuto rilevanti, ai fini dell’inasprimento della suddetta sanzione edittale, i
precedenti disciplinari dell’incolpato.
b) tra tali precedenti, tuttavia, non risultano episodi analoghi a quello contestato essendo
gli stessi relativi a vicende di minima rilevanza. In relazione a tali precedenti, peraltro, il
ricorrente ha proposto un ricorso di carattere generale al CNF a mezzo del quale ha
contestato la carenza del requisito di imparzialità dei componenti del COA di Terni per la
loro appartenenza a logge massoniche.
c) se il ricorso di cui sopra fosse accolto (dal CNF o dalla Cassazione) anche le minori
sanzioni disciplinari subite in passato dall’Avv. [RICORRENTE] perderebbero rilevanza di
precedente, al pari della misura cautelare della sospensione dall’esercizio della
professione.
d) l’unico grave provvedimento disciplinare subito dal ricorrente è sub iudice, al pari del
processo penale dal quale esso ha preso le mosse.
Alla luce dei suddetti motivi, il ricorrente chiede la revoca e /o l’annullamento e /o la
cassazione del provvedimento disciplinare impugnato e, per l’effetto, l’assoluzione dagli
addebiti contestati.
DIRITTO
1. La prescrizione dell’azione disciplinare.
Ritiene questo Consiglio opportuno esaminare per prima l’eccezione di prescrizione
dell’azione disciplinare, essendo questa preliminare alla valutazione degli altri motivi di
ricorso presentati dall’Avv. [RICORRENTE].
Come evidenziato al punto 1 della ricostruzione in fatto, il ricorrente sostiene che l’azione
disciplinare avente ad oggetto l’illecito contestato, che consiste nell’aver offerto alla Sig.ra
[TIZIA] di svolgere gratuitamente prestazioni professionali, salvo poi chiedere alla stessa
compensi mascherati da spese, si sarebbe prescritta.
Per procedere all’esame di tale doglianza, è necessario svolgere alcune premesse:
– Il ricorrente fa riferimento solo alle condotte contestate nei capi di incolpazione sub
a) e b), mentre nulla è contestato rispetto ai capi sub c) e d), le cui condotte, del resto, si
collocano in date successive a quelle di cui ai capi precedenti. In particolare, la condotta
sub c) si colloca tra il 13 gennaio 2012 e il 13 gennaio 2013, mentre la condotta sub d)
risale al 5 marzo 2014. Pertanto, non appare comprensibile l’affermazione del ricorrente
secondo cui il CDD dell’Umbria “non avrebbe neanche dovuto aprire il procedimento
disciplinare”, posto che, relativamente ai capi c) e d), l’Avv. [RICORRENTE] nulla ha
dedotto a sostegno di un’eventuale prescrizione dell’azione disciplinare (fermo restando
che, come noto, la prescrizione dell’azione disciplinare è rilevabile d’ufficio in ogni stato e
grado del giudizio. Cfr. CNF, 6 novembre 2017, n. 162).
– Quanto alla decisione del CDD dell’Umbria, si rileva come i giudici, pur senza
esplicitarlo nella motivazione, ma come si evince dalla lettura delle date di commissione
degli illeciti indicate in calce ai capi di incolpazione sub a) e sub b), abbiano ritenuto che le
condotte si siano protratte fino al gennaio 2013, ovvero fino al momento in cui la Sig.ra
[TIZIA] ha provveduto al pagamento della seconda somma richiesta dall’incolpato (€
2.500,00).
– Al contrario, il ricorrente, nel formulare l’eccezione di prescrizione, non indica con
precisione gli elementi fattuali rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza della
stessa, quali la data esatta del dies a quo e dei possibili atti interruttivi, restando, sul
punto, molto generico.
– La sentenza della Corte di Cassazione n. 18077 del 15 settembre 2015, citata dal
ricorrente come pronuncia a favore dell’applicabilità retroattiva della nuova disciplina della
prescrizione di cui all’art. 56 della legge n. 247 del 2012, in realtà conferma l’applicabilità,
ai fatti antecedenti all’entrata in vigore della nuova legge professionale, della vecchia
disciplina di cui all’art. 51 del R.D.L. n. 1578 del 1933. Si legge, infatti, nella motivazione
della sentenza citata, avente ad oggetto proprio fatti antecedenti all’entrata in vigore della
legge n. 247 del 2012, quanto segue: “la prescrizione applicabile al caso di specie è quella
quinquennale R.D.L. n. 1578 del 1933, ex art. 51 e la stessa deve ritenersi compiuta”.
Svolte le dovute premesse, ai fini della valutazione circa la fondatezza dell’eccezione di
prescrizione, risulta determinante procedere all’esame delle seguenti questioni:
a) La normativa applicabile in tema di prescrizione, precedente (art. 51 RDL n.
1578/1933) o attuale (art. 56 L. n. 247/2012). La giurisprudenza della Corte di
Cassazione e di codesto Consiglio è costante e pacifica nell’affermare che, per l’istituto
della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio
generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è
inapplicabile, a fatti antecedenti, lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3,
della legge n. 247/12 (cfr. ex multis, Cass. SSUU, 25 marzo 2019, n. 8313, 18 aprile 2018,
n. 9558, ord. 27 ottobre 2016, n. 21693). Si rinviene, infatti, un solo ed isolato precedente
giurisprudenziale – che per completezza si riporta – secondo il quale l’art. 65, 5o comma, l.
n. 247 del 2012, laddove sancisce che le norme del nuovo codice deontologico forense si
applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in
vigore, se più favorevoli, spiegherebbe i propri effetti anche con riguardo al regime della
prescrizione (Cass. SSUU, 27 ottobre 2015, n. 21829). Ciò precisato, alla luce
dell’orientamento assolutamente maggioritario, nel caso in esame trova applicazione la
disciplina di cui all’art. 51 RDL n. 1578/1933, il quale prevede che “l’azione disciplinare si
prescrive in cinque anni” (per ogni atto interruttivo della prescrizione inizia a decorrere un
nuovo ed uguale termine). Non appare, quindi, fondata la richiesta, formulata dall’Avv.
[RICORRENTE], di applicazione del termine prescrizionale complessivo (massimo e,
quindi, comprensivo di eventuali interruzioni) di 7 anni e mezzo previsto dall’art. 56 della
legge n. 247 del 2012.
b) La decorrenza della prescrizione: il dies a quo. Fermo quanto sopra indicato, ai
fini della valutazione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione è necessario stabilire
se le violazioni deontologiche contestate all’incolpato siano di carattere istantaneo, id est
violazioni che si consumano o si esauriscono al momento stesso in cui vengono
realizzate, o se le stesse risultino integrate da condotte protrattesi e mantenute nel tempo,
costituendo illeciti c.d. permanenti. Una violazione deontologica deve essere considerata
di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diventa irreparabile già con la
commissione del fatto dannoso, mentre è di carattere permanente se il pregiudizio al
valore protetto cessa soltanto col venire meno della condotta. La decorrenza del termine
prescrizionale ha inizio, infatti, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza
domestica e di legittimità, dalla data della commissione del fatto nel primo caso e da quella
della cessazione della condotta nel secondo (cfr. CNF, 21 giugno 2018, n. 71, 21
dicembre 2006, n. 183, Cass. SSUU, 30 giugno 2016, n. 13379).
c) Gli atti interruttivi della prescrizione. L’interruzione del termine quinquennale di
prescrizione dell’azione disciplinare nei confronti degli esercenti la professione forense è
diversamente disciplinata nei due distinti procedimenti del giudizio disciplinare: nel
procedimento amministrativo, quale è quello di fronte ai COA e ai CDD, trova applicazione
l’art. 2945, primo comma cod. civ., secondo cui per effetto e dal momento dell’interruzione
inizia un nuovo periodo di prescrizione; nella fase giurisdizionale davanti al Consiglio
Nazionale Forense opera invece il principio dell’effetto interruttivo permanente di cui al
combinato disposto degli artt. 2945, secondo comma e 2943 cod. civ., effetto che si
protrae durante tutto il corso del giudizio e nelle eventuali fasi successive
dell’impugnazione, fino al passaggio in giudicato della sentenza (cfr. CNF, 24 novembre
2017, n. 188). Mentre la nuova disciplina (art. 56 L. n.247/2012), tra l’altro inapplicabile al
caso de quo, tipizza gli atti che hanno efficacia interruttiva della prescrizione disciplinare
(ossia la comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, la notifica della decisione del
CDD e la notifica della sentenza pronunciata su ricorso dal CNF), se si applica la
previgente disciplina, per valutare l’esistenza o meno di atti interruttivi della prescrizione
bisogna fare riferimento all’orientamento della giurisprudenza, che è costante
nell’identificare come atti interruttivi la delibera dell’apertura del procedimento e gli altri atti
propulsivi del procedimento (cfr. CNF, 1 giugno 2017, n. 61, 6 novembre 2017, n. 162, 19
dicembre 2014, n. 191). Nel caso in esame, il primo atto avente efficacia interruttiva è,
dunque, la delibera di apertura del procedimento disciplinare, adottata dal COA di Terni in
data 17 giugno 2014, ma comunicata al ricorrente soltanto in data 9 settembre 2014 e 7
ottobre 2014, a seguito del provvedimento di riunione dei procedimenti. Con riguardo,
invece, agli atti compiuti dall’organo di disciplina anteriormente alla formale apertura del
procedimento disciplinare, essi, in quanto attività istruttorie informali anteriori all’apertura
del procedimento, sono ininfluenti quali potenziali eventi interruttivi della prescrizione
dell’azione disciplinare (cfr. CNF, 31 dicembre 2009, n. 267).
Alla luce delle considerazioni svolte e dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario e
costante, codesto Consiglio ritiene applicabile il termine prescrizionale di cui all’art. 51
RDL n. 1578/1933, il quale prevede che “l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni”.
Tale termine non risulta essere decorso per le condotte di cui ai capi di incolpazione sub c)
e d), risalenti al 2012 e al 2013, poiché il termine quinquennale è stato interrotto dalla
delibera di apertura del procedimento, comunicata in data 9 settembre e 7 ottobre 2014, a
seguito del provvedimento di riunione dei procedimenti. Per quanto riguarda, invece, le
condotte di cui ai capi di incolpazione sub a) e b), il dies a quo dal quale ha iniziato a
decorrere il termine prescrizionale appare più discutibile. Relativamente al capo a), il
Consiglio giudicante considera che la violazione si sia consumata ed esaurita nel
momento della commissione del fatto dannoso, ovvero nella primavera dell’anno 2009,
quando l’Avv. [RICORRENTE] ha falsamente promesso che avrebbe chiesto il pagamento
degli onorari solo a causa vinta; pertanto, il termine prescrizionale quinquennale risulta
essere decorso, poiché la delibera dell’avvio del procedimento, identificabile come primo
atto interruttivo della prescrizione, è stata comunicata al ricorrente in data 9 settembre e 7
ottobre 2014, a seguito del provvedimento di riunione dei procedimenti. Non appare invece
prescritta la condotta sub b), relativa all’aver chiesto ed ottenuto dalla signora [TIZIA] i
compensi professionali che in precedenza aveva promesso dovergli essere pagati solo a
causa vinta, poiché l’ultimo pagamento è intervenuto nel 2013 ed è quindi in tale momento
che si può considerare essere cessata la condotta dannosa.
In conclusione, l’eccezione di prescrizione formulata dal ricorrente pare condivisibile solo
relativamente alla condotta identificata al capo di incolpazione sub a).
2. Asserita violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’art. 10,
comma 3, del Regolamento CNF sul procedimento disciplinare n. 2/2014 e agli artt.
97 e 24 della Costituzione (eccessiva ed immotivata durata del procedimento
disciplinare).
In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denuncia l’eccessiva e
immotivata durata del procedimento disciplinare, si rileva come il procedimento
disciplinare avanti al Consiglio territoriale abbia natura amministrativa, sicché non si
applica l’art. 111 Cost. (con i correlati enunciati principi del giusto processo e della sua
ragionevole durata, pertinenti alle sole attività giurisdizionali), bensì l’art. 97 Cost.,
secondo il quale vanno assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
Ciò premesso, è altresì vero che il procedimento disciplinare ha natura amministrativa
speciale, in quanto disciplinato specificamente dalle norme dell’Ordinamento forense, che
non contengono termini perentori per l’inizio, lo svolgimento e la definizione del
procedimento stesso davanti al Consiglio territoriale all’infuori di quelli posti a tutela del
diritto di difesa, nonché quello di prescrizione dell’azione disciplinare.
Quanto al valore attribuibile, nell’ambito del procedimento disciplinare, alla rinuncia
all’esposto e alla transazione intervenuta tra esponente e incolpato, è principio pacifico del
Consiglio Nazionale Forense che l’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delle
parti, sicché la rinuncia all’esposto da parte dei soggetti esponenti così come l’eventuale
dichiarazione delle parti di essere pervenute ad una risoluzione bonaria della controversia
non condiziona né implica l’estinzione o l’interruzione del procedimento, né attenua la
gravità del comportamento dell’incolpato. Inoltre, la transazione intervenuta tra le parti al
fine di risolvere stragiudizialmente le questioni tra loro sorte, non nega che le condotte
contestate all’Avv. [RICORRENTE] siano effettivamente avvenute, ma ne muta la
considerazione.
In riferimento, infine, all’ulteriore doglianza, formulata dal ricorrente nell’ambito del motivo
di impugnazione qui in esame, inerente alla asseritamente arbitraria decisione, adottata
dal CDD, di rinviare le udienze istruttorie in cui i testimoni sono risultati assenti, e di non
rinviare, invece, le udienze in cui a risultare assente è stato l’incolpato, giova rammentare
quanto stabilito dall’art. 21 del Regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare,
secondo il quale il CDD, in caso di mancata comparizione dell’incolpato, non dovuta a
legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, procede in sua assenza.
Pertanto l’operare del CDD dell’Umbria, oltre a essere coerente con le indicazioni
giurisprudenziali e con la normativa citata, appare anche nei fatti proporzionato e corretto
e, per tali ragioni, anche il secondo motivo di ricorso non merita accoglimento.
3. Asserito travisamento del fatto e delle prove da parte del CDD procedente.
Come sopra riportato, secondo l’Avv. [RICORRENTE] il CDD procedente avrebbe
completamente travisato i fatti di causa ed erroneamente valutato le prove raccolte nel
corso del giudizio amministrativo. Sul punto, pare condivisibile e pacifico il principio per cui
rientra nella discrezionalità dell’organo di disciplina la valutazione e l’apprezzamento delle
prove. Infatti, il principio del libero convincimento opera anche in sede disciplinare, sicché
il Giudice della deontologia ha ampio potere discrezionale nel valutare ammissibilità,
rilevanza e conferenza delle prove dedotte. Nel caso in esame, non solo c’è stata la
deposizione dettagliata e credibile da parte dell’esponente, ma tale deposizione è stata
altresì avvalorata da quella del Dott. [OMISSIS], soggetto terzo che non aveva interesse
nella vicenda, il quale ha effettivamente confermato la circostanza che l’Avv.
[RICORRENTE] si era impegnato a non chiedere onorari.
4. Asserito difetto di motivazione.
In relazione a tale doglianza, relativa all’asserita mancanza e/o superficialità e/o
incompletezza della motivazione, rileva questo Consiglio che è ben vero che la decisione
del CDD dell’Umbria appare in taluni punti un po’ stringata, ma sussiste in capo all’organo
giudicante in appello il potere di completamento della motivazione della decisione di primo
grado. La mancanza di adeguata motivazione, pertanto, non costituisce motivo di nullità
della decisione di primo grado, in quanto, alla motivazione carente, il Consiglio Nazionale
Forense, quale giudice di legittimità e di merito, può apportare le integrazioni che ritiene
necessarie, in relazione a tutte le questioni sollevate nel giudizio sia essenziali che
accidentali. Anche il quarto motivo di ricorso, dunque, non è accoglibile.
5. Asserita insussistenza dell’illecito disciplinare di accaparramento della
clientela.
In relazione al quinto motivo di ricorso, giova preliminarmente rilevare come, mentre i
quattro canoni complementari dell’art. 19 del previgente CDF sono relativi a specifiche
fattispecie incriminatrici che certamente – ed in tale misura in accordo con quanto dedotto
dal ricorrente – non sono integrate dalle condotte qui in esame, il divieto generale previsto
in apertura della medesima disposizione proibisce, invece, più genericamente, qualsiasi
condotta finalizzata all’acquisizione di clientela che sia posta in essere con modalità non
conformi alla correttezza e al decoro: “è vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di
rapporti di clientela … con modi non conformi alla correttezza e decoro”). Sul punto, è
pacifica tradizione del Consiglio Nazionale Forense ritenere che, sebbene sia ammissibile
offrire di svolgere l’attività professionale forense a titolo gratuito, non è invece accettabile
né rispettoso dei principi deontologici utilizzare l’apparente gratuità della prestazione per
accaparrarsi clienti che, altrimenti, potrebbero non conferire l’incarico. Pertanto, la
decisione del CDD dell’Umbria di censurare la condotta dell’Avv. [RICORRENTE] pare
condivisibile e, pertanto, il quinto motivo di ricorso è anch’esso respinto.
6. Asserita eccessività della sanzione inflitta.
Con riguardo alla doglianza in esame, è necessario, innanzitutto, riportare il consolidato
orientamento giurisprudenziale in base al quale ai procedimenti disciplinari in corso al
momento dell’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico si applicano, anche per
quanto concerne il regime sanzionatorio, le norme eventualmente più favorevoli previste
dalle nuove disposizioni codicistiche. In ossequio a tale riconosciuta prassi, il CDD
dell’Umbria ha sanzionato l’Avv. [RICORRENTE] per la violazione degli artt. 5, 6 e 19 del
previgente CDF che sono stati trasfusi, rispettivamente, negli artt. 9 e 37 del vigente CDF.
La violazione dell’art. 37 del vigente CDF comporta l’applicazione della sanzione edittale
della censura, mentre nessuna sanzione è prevista per la violazione dei generali doveri di
cui all’art. 9 del vigente CDF. Il CDD dell’Umbria ha irrogato la sanzione della sospensione
di tre mesi dall’esercizio della professione forense individuando come pena base la
censura prevista per l’accaparramento della clientela e inasprendo la stessa alla luce della
gravità dei fatti e dei precedenti disciplinari a carico dell’incolpato. è stato quindi applicato
l’art. 22, comma 2, lettera b), del vigente CDF secondo il quale “Nei casi più gravi, la
sanzione disciplinare può essere aumentata, nel suo massimo: b) fino alla sospensione
dall’esercizio dell’attività professionale non superiore a un anno, nel caso sia prevista la
sanzione della censura …”.
Pur condividendo le ragioni per cui il CDD dell’Umbria ha ritenuto di irrogare la sanzione
della sospensione dalla professione per tre mesi, il Consiglio giudicante ritiene opportuno
rivalutare l’entità della pena alla luce della differente valutazione del capo di incolpazione
sub a). Infatti, come si è avuto modo di evidenziare supra, la violazione contestata, seppur
accertata nella sua storicità, è ormai prescritta, essendosi consumata ed esaurita nel
momento della commissione del fatto dannoso, ovvero nella primavera dell’anno 2009, per
indicazione della stessa reclamante, quando l’Avv. [RICORRENTE] aveva falsamente
promesso che avrebbe chiesto il pagamento degli onorari solo a causa vinta.
Alla luce di suddette considerazioni e dell’intervenuta prescrizione degli illeciti contestati al
capo di incolpazione sub a), il Consiglio ritiene di ridurre la pena inflitta dal CDD
dell’Umbria, riducendo la sanzione della sospensione dalla professione forense da mesi
tre a mesi due.
Il sesto motivo di ricorso è pertanto accolto, quantomeno parzialmente.
P.Q.M.
visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578, gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934,
n. 37 e gli artt. 35 e segg. della L. 31.12. 2012, n. 247,
vista l’intervenuta prescrizione delle condotte di cui al capo di incolpazione sub a);
il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso e dispone la sospensione
della professione dall’attività professionale forense per mesi due.
Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità
di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli
interessati riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 13 giugno 2019.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to Avv. Rosa Capria f.to Avv. Andrea Mascherin
Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 6 dicembre 2019.
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria
Copia conforme all’originale
LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria