In caso di sospensione della pena condizionata al pagamento dell’assegno di mantenimento, non va apposto alcun termine ulteriore.

Cass. pen. Sez. I, Sent., 22 novembre 2019, n. 47649; Pres. Iasillo, Cons. Rel. Fiordalisi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IASILLO Adriano – Presidente –
Dott. FIORDALISI Domenico – rel. Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere –
Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TIVOLI;
nel procedimento a carico di:
P.W., nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/10/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI udita la relazione svolta dal
Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette le conclusioni del PG;
Il Procuratore generale, Dott. Paola Filippi, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata.
Svolgimento del processo
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli ricorre avverso l’ordinanza del
2/11/2018 del Tribunale di Tivoli che, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua richiesta di
revoca della sospensione condizionale della pena concessa a P.W. con la sentenza del 5 ottobre
2015 del Tribunale di Tivoli, definitiva il 20 gennaio 2016, per il reato di violazione degli obblighi
di assistenza familiare, di cui alla L. 1 marzo 2006, n. 54, artt. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12
sexies, art. 570 c.p., comma 2.
Il giudice di merito aveva concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, ai sensi
dell’art. 165 c.p., “subordinato al versamento di quanto stabilito dal Tribunale nella separazione
consensuale”, cioè “alla ripresa degli obblighi di contribuzione stabiliti dal Tribunale di Tivoli nella
separazione consensuale omologata”.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta, evidenziando che nella sentenza di separazione
consensuale omologata dal Tribunale di Tivoli non era indicato alcun termine per l’adempimento
dell’obbligazione al quale era stata subordinata l’applicazione della sospensione condizionale della
pena; che la giurisprudenza di legittimità ha previsto che, in caso di sospensione condizionale della
pena subordinata all’adempimento di obblighi, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere,
qualora non sia stato fissato nel provvedimento, coincide con quello previsto dall’art. 163 c.p., ossia
con quello durante il quale è sospesa l’esecuzione della sanzione irrogata, dopo il passaggio in
giudicato della decisione; che nel caso di specie difettava l’indicazione del termine entro il quale P.
doveva adempiere all’obbligazione; che la sentenza di condanna era divenuta definitiva il 20
gennaio 2016; che, pertanto, l’obbligo di cui all’art. 165 c.p. non poteva ritenersi inadempiuto, non
essendo ancora trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della stessa.
2. Denuncia il ricorrente inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento
agli artt. 163 e 165 c.p. e art. 168 c.p., comma 1, n. 1, perché il giudice dell’esecuzione avrebbe
erroneamente respinto la richiesta di revoca sul presupposto che il termine entro il quale P. avrebbe
dovuto adempiere agli obblighi stabiliti dal giudice di merito, ai sensi dell’art. 165 c.p. doveva
individuarsi in quello di cinque anni previsto dall’art. 163 c.p. dal passaggio in giudicato della
sentenza, poiché il Tribunale di Tivoli non aveva previsto un termine specifico nel suo
provvedimento.
Il ricorrente, invece, partendo dalla circostanza che la sospensione condizionale concessa a P. era
subordinata alla ripresa degli obblighi di contribuzione stabiliti dal Tribunale di Tivoli nella
separazione consensuale omologata, ritiene che, dal tenore della motivazione e dal testo del
dispositivo, si evince che il condannato avrebbe dovuto adempiere all’obbligo immediatamente
dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. Non avendo P. adempiuto a tale obbligo
(dalla data del passaggio in giudicato della sentenza del 20 gennaio 2016, fino alla data
dell’accertamento dei carabinieri di Guidonia Montecelio del 22 ottobre 2017 in cui non aveva
versato alcun assegno di mantenimento) la sospensione doveva essere revocata.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato.
2. Come ha correttamente evidenziato il Procuratore generale, l’obbligo di versamento della
contribuzione ai fini del mantenimento familiare, come omologato dal Tribunale civile di Tivoli in
sede di separazione coniugale, costituisce un’obbligazione specificatamente determinata con
riferimento all’importo e ai termini periodici di versamento e, in ogni caso, riguarda un credito
esigibile dalla persona offesa già prima della condanna; d’altro canto P. era stato condannato per il
reato di cui alla L. 1 marzo 2006, n. 54, art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12 sexies, e all’art.
570 c.p., comma 2, proprio avuto riguardo alla violazione degli obblighi connessi alla separazione.
In caso di sospensione della pena condizionata al pagamento dell’assegno di mantenimento,
pertanto, non va apposto alcun termine ulteriore, essendo l’imputato tenuto al versamento della
contribuzione alle condizioni contenute nella sentenza civile.
Il credito della persona offesa era già civilmente esigibile dalla persona offesa prima della
condanna, quindi anche se nella sentenza di separazione consensuale non era indicato il termine per
l’adempimento, il riferimento era costituito dal passaggio in giudicato della sentenza penale e non
dopo il decorso dei 5 anni di cui all’art. 163 c.p., come ha indicato il giudice dell’esecuzione nel
provvedimento impugnato.
L’obbligo al cui adempimento era subordinata la sospensione condizionale della pena, ai fini della
revoca del beneficio stesso, era già rilevante prima della maturazione del termine quinquennale di
cui art. 163 c.p., quindi, al momento in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna.
L’art. 165 c.p. prevede la facoltà del giudice di subordinare la concessione della sospensione
condizionale della pena all’adempimento delle obbligazioni restitutorie o risarcitorie nascenti dal
reato, stabilendo un termine entro il quale l’obbligazione deve essere adempiuta.
Detto termine, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento
essenziale della concessione del beneficio, la cui inosservanza è causa di revoca della sospensione
della pena in sede esecutiva a norma dell’art. 674 c.p.p., come evidenziato da Sez. 1, n. 27674 del
17/05/2013 – dep. 24/06/2013, P.M. in proc. Spiridon, Rv. 256446 (ed in senso conforme Sez. 3, n.
20378 del 24/02/2004, Borrello e altro, Rv. 229035). Detta pronuncia sottolinea, altresì, come la
nozione di inadempimento dell’obbligazione debba essere mutuata dalla apposita norma civilistica
(art. 1218 c.c.), secondo cui l’inadempimento consiste nel fatto oggettivo della mancata o inesatta
esecuzione della prestazione, salvo la prova a carico del soggetto inadempiente della impossibilità
assoluta di esecuzione della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. La stessa
pronuncia individua il momento di decorrenza del termine per l’adempimento stabilito dal giudice
nella sentenza, ai sensi dell’art. 165 c.p., u.c., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e
non dal momento in cui il condannato ha avuto notizia della pronuncia a suo carico (censurando il
provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva individuato il dies a quo per l’adempimento
nel momento della notifica dell’intimazione di pagamento). Con la conseguenza che, secondo detta
impostazione, nel caso di mancata fissazione di un termine per l’adempimento da parte del giudice
della sentenza, l’adempimento dovrebbe avvenire entro o comunque subito dopo l’esecutività della
sentenza, considerata l’immediata esigibilità dell’obbligazione. Va precisato che il problema
dell’omessa specificazione, da parte del giudice, del termine entro il quale gli obblighi cui sia stata
eventualmente subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti, risulta
essere stato affrontato da questa Corte in varie ed anche risalenti occasioni e risolto in modo non
sempre uniforme. Vi è un primo orientamento – si veda Sez. 6, n. 8392 del 14/05/1996 – dep.
12/09/1996, Dal Cason, Rv. 205562 – secondo cui, nel caso di omessa fissazione del termine per il
pagamento della provvisionale cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, soccorre
proprio quello del passaggio in giudicato della sentenza. Al quale si allinea Sez. 1, n. 5217 del
22/09/2000 – dep. 29/11/2000, P.G. in proc. Bertoncello, Rv. 217351, che, pur premettendo che
l’individuazione di detto termine dipende dalla natura e dalla specie degli obblighi stessi, non
potendosi stabilire un criterio che abbia validità universale, nel caso sottoposto alla sua attenzione,
in cui la sospensione condizionale era stata subordinata all’adempimento dell’obbligazione di pagare
gli assegni mensili di mantenimento per i figli minori, ha ritenuto che il termine coincidesse con la
data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, anche in considerazione del fatto che
l’obbligo imposto dal giudice penale non aveva contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello
fissato dal giudice civile in sede di separazione consensuale dei coniugi e che il relativo termine era
già scaduto, sicchè non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del
giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operatività della sospensione condizionale. Vi è poi
l’opposto orientamento, citato dal provvedimento impugnato, secondo cui il termine per
l’adempimento, ove non indicato in sentenza, coincide con quello, previsto dall’art. 163 c.p.,,
durante il quale è sospesa l’esecuzione della sanzione irrogata, vale a dire cinque o due anni a
seconda che la condanna sia stata inflitta per delitto o per contravvenzione, decorrenti dal giorno in
cui la sentenza è divenuta irrevocabile (si veda Sez. 1, n. 43787 del 24/09/2015; e in senso
conforme Sez. 1, n. 19827/2016). Orientamento, che limita l’operatività del termine in questione ai
soli effetti penali costituiti dalla verifica dell’adempimento della condizione alla quale è subordinata
la sospensione dell’esecuzione della pena (destinata, in caso di inadempimento dell’obbligo dopo la
scadenza ex lege, ad essere revocata) ed afferma come resti fermo il diritto delle parti civili di agire
immediatamente in executivis in sede civile in forza del titolo di condanna all’adempimento delle
statuizioni civili passato in giudicato. A detto orientamento si è allineata anche Sez. 1, n. 24642 del
27/05/2015 – dep. 10/06/2015, Hosu, Rv. 263974, anche se con riguardo alla diversa fattispecie
relativa a sentenza di condanna con sospensione condizionale della pena subordinata allo
svolgimento di lavori di pubblica utilità. In detta pronuncia si dà atto come “la tematica non si presti
a soluzione generalizzate, essendo condizionata dalla natura dell’obbligo al cui adempimento sia
stato subordinato il beneficio, sicché in materia urbanistica, quando la sospensione dell’esecuzione
dipenda dalla previa demolizione delle costruzioni abusive, si è affermato che, pur nell’omessa
indicazione operata all’atto della condanna, il termine di adempimento debba essere individuato alla
stregua delle disposizioni che regolano l’attività edilizia, mentre nel diverso caso in cui sia imposto
al condannato l’adempimento di obbligazioni civilistiche si è aderito alla tesi più rigorosa della
coincidenza del termine di adempimento con la data del passaggio in giudicato della sentenza”.
Tanto premesso, si ritiene fondata la censura del ricorrente, secondo cui l’individuazione del termine
per l’adempimento delle obbligazioni civilistiche cui è subordinata la sospensione condizionale
della pena (e quindi per la revocabilità del beneficio per omesso adempimento), in caso di mancata
fissazione da parte del giudice della cognizione, in quello previsto dall’art. 163 c.p., durante il quale
è sospesa l’esecuzione della pena dopo il passaggio in giudicato della sentenza, si risolverebbe in un
ulteriore favore per l’imputato tenuto all’adempimento e in un pregiudizio per la persona offesa.
E ciò a fronte del chiaro disposto di cui all’art. 1183, comma 1 c.c., secondo cui “se non è
determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla
immediatamente”, salvi i casi in cui “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il
modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine”, che “in mancanza di accordo delle parti
è stabilito dal giudice”. Invero, nel caso in esame, in cui la sospensione condizionale della pena è
subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno e quindi
all’adempimento di un’obbligazione pecuniaria, in assenza di un termine, immediatamente esigibile,
non si giustificherebbe una scadenza ai fini dell’adempimento posticipata rispetto al passaggio in
giudicato della sentenza, coincidente col decorso del periodo di sospensione della pena. E ciò
proprio in considerazione del fatto che l’obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto nuovo
e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio per cui il
creditore può esigere immediatamente l’adempimento dell’obbligazione se non deve essere stabilito
uno specifico termine, e che non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte
del giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operatività della sospensione condizionale,
dovendosi pienamente condividere sul punto la pronuncia di questa sezione n. 47862 del
28/06/2017, P.m. in proc. Gentiluomo, Rv. 271418. Detta conclusione risulta compatibile anche con
la stessa disciplina processuale della revoca della sospensione condizionale della pena, di cui all’art.
674 c.p.p., che ne prevede la pronuncia all’esito di udienza camerale e quindi di un contraddittorio
nel corso del quale il condannato può dimostrare di avere nel frattempo adempiuto o di non aver
potuto incolpevolmente adempiere.
3. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio per nuovo esame, alla
luce delle considerazioni sopra svolte, al Tribunale di Tivoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Tivoli.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2019