È procedibile d’ufficio il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
Cass. pen. Sez. VI, 4 novembre 2019, n. 37090
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
L.A., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/01/2019 del GIP del TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa VIGNA MARIA SABINA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott.ssa CESQUI ELISABETTA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
In tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui allaL. n. 898 del 1970,art.12-sexies, richiamata dalla previsione di cui allaL. n. 54 del 2006, art.3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento impugnato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia, giudicando in abbreviato a seguito dell’opposizione al decreto penale, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.A. in relazione al reato di cui allaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3(in relazione alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 12-sexies e all’art. 570 c.p.) per essersi sottratto all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento ai tre figli minori, rispettivamente di anni (OMISSIS), dall’aprile al novembre 2017, come disposto in sede di separazione, per essere il reato estinto per intervenuta remissione di querela.
2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge (L. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3in relazione allaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.12-sexies, artt. 570, 570-bis c.p.) perché il reato per il quale si procede è perseguibile d’ufficio laddove, come nel caso di specie, sia commesso in danno dei figli minori degli anni 18.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato per le ragioni che saranno esposte.
2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che “in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui allaL. n. 898 del 1970,art.12-sexies, richiamata dalla previsione di cui allaL. n. 54 del 2006,art.3, che punisce il mero inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli (senza limitazione di età) economicamente non autonomi, è reato perseguibile d’ufficio a natura permanente, la cui consumazione termina con l’adempimento integrale dell’obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l’omissione si è protratta anche dopo l’emissione del decreto di citazione a giudizio” (Sez. 6, n. 23794 del 27/04/2017, P.G. in proc. B., Rv. 270223).
Non sussistono neppure dubbi che, quanto ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore delD.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21, vi è continuità normativa tra la fattispecie previstadall’art. 570-bis c.p.e quella prevista dallaL. 8 febbraio 2006, n. 54,art.3(Sez. 6, n. 56080 del 17/10/2018, G., Rv. 2747329, sicché la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia perché proceda a nuovo giudizio facendo applicazione dei richiamati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Brescia, Ufficio G.I.P..
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2019
