Nessuno può essere costretto a mantenere un rapporto di coniugio, a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per l’addebito.

Cassazione civile, sez. VI-1, ord. 15 ottobre 2019, n. 26084 – Pres. Genovese, Rel. Cons. Bisogni
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.I., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni 4, presso il procuratore e domiciliatario
avv. Ermanno Prastaro, con la difesa dell’avv. Massimo Affatati, per procura in calce al ricorso e
con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al ricorso presso il fax 06/3207160 e la p.e.c.
ermannopastraro.ordineavvocatiroma.org ovvero presso la p.e.c.
massimoaffatati.ordineavvocatipadova.it e il 049/8763266;
– ricorrente –
nei confronti di:
F.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1431/2017 della Corte di appello di Venezia emessa il 24 aprile 2017 e
depositata il 7 luglio 2017 R.G. n. 508/2017;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
1. La sig.ra F.M. ha proposto davanti al Tribunale di Padova domanda di separazione nei confronti
del sig. A.A.I. con il quale aveva contratto matrimonio a (OMISSIS). Non si è costituito il
convenuto e il Tribunale ha accolto la domanda senza imporre alcun assegno di mantenimento
stante la condizione di autosufficienza economica di entrambe le parti.
2. A.A.I. ha proposto appello rilevando la nullità del procedimento di primo grado per non essere
stato convocato a presenziare all’udienza presidenziale e per non avere ricevuto la notifica
dell’ordinanza di fissazione dell’udienza davanti al giudice istruttore e ha chiesto la rimessione della
causa davanti al primo giudice. Nel merito ha contestato la decisione che aveva accertato
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi esclusivamente sulla base delle
dichiarazioni unilaterali della sig.ra F. non confermate da allegazioni probatorie nè da accertamento
officioso.
3. La Corte di Appello di Venezia (con sentenza n. 1431/17) ha dichiarato la nullità del
procedimento di primo grado per mancata convocazione dell’odierno ricorrente per l’udienza di
comparizione davanti al Presidente. Tuttavia ha deciso la causa escludendo che ricorresse alcuna
ipotesi di rimessione al primo giudice. Nel merito ha ritenuto infondata la richiesta di accertare la
non irreversibilità della crisi coniugale. Ha imposto alla sig.ra F. un assegno di mantenimento
mensile di 1.500 Euro.
4. Ricorre il sig. A.A.I. che con i primi due motivi sostiene che la dichiarazione di nullità del
procedimento comportava la rimessione al primo giudice. Afferma poi, con il terzo motivo, che non
poteva dichiararsi la separazione in mancanza della prova della irreversibilità della crisi coniugale.
Rileva che la F. ha continuato a comportarsi come sempre nonostante l’azione in giudizio e ha
ripetutamente effettuato elargizioni di denaro in suo favore. Con il quarto motivo chiede che
subordinatamente l’assegno di mantenimento sia rideterminato in 6.000 Euro mensili. Chiede infine
con il quinto motivo di essere rimesso in termini per acquisizione documentale su redditi e cespiti
patrimoniali relativi alla sig.ra F..
Motivi della decisione
che:
5 Nei procedimenti che iniziano con la notifica dell’atto di citazione, le disposizioni dell’art. 175
c.p.c., comma 2 e art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, non consentono che l’udienza fissata nell’atto
introduttivo sia anticipata d’ufficio, sicchè il provvedimento anticipatorio, se non notificato al
convenuto, impedisce l’instaurazione di un rapporto processuale tra le parti ed è nullo e la nullità
travolge gli atti successivi per violazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto non
costituitosi; qualora, in tal caso, il convenuto contumace impugni la sentenza, il giudice di appello,
esulando il caso da quelli previsti agli artt. 353 c.p.c. e segg., deve decidere la causa nel merito,
dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed aver consentito le attività della
stessa impedite (Cass. Civ. sez. I nn. 26361 del 7 dicembre 2011 e Cass. Civ. 8713 del 29 aprile
2015).
6. Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che, ai sensi dell’art. 151 c.c., la separazione dei coniugi
deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa
come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità
e al contesto interno della vita dei coniugi, purchè oggettivamente apprezzabile e giuridicamente
controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla
volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al
matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in
base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare
riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di
addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8713 del 29 aprile 2015). Infatti in tema di separazione tra
coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo
necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi,
ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti,
verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo
comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione),
dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma
attuata attraverso la L. 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale
(cfr. Cass. Civ. sez. I n. 1164 del 21 gennaio 2014 e Cass. civ. sez. I n. 3356 del 14 febbraio 2007).
7. Quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si
osserva che la sentenza della Corte distrettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di
legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del
reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata
alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo
fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e
di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra
F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una
funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla misura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e
una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie.
8. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con
ricognizione, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, dell’obbligo del versamento di somma pari a
quella corrispondente al contributo unificato gravante sul ricorrente al momento della iscrizione a
ruolo del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano
omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1
bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019