Il rifiuto di sottoporsi al test del DNA è autosufficiente ai fini del giudizio di fatto.
Tribunale di Santa Maria Capua a Vetere, 15 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle
persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Raffaele Sdino Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N° 1692/2015 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all’udienza del 28 settembre 2018, con concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
TRA
P. B., nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore B. M. P., rappresentata e difesa dall’avv.to M. Consiglia Tamburrino, come da procura a margine dell’atto di citazione, tutti elettivamente domiciliati in Caserta, via Commaia n. 10
– ATTORE
E
C. G., elettivamente domiciliato in Napoli, via Cassiodoro n. 19/a, presso lo studio dell’avv.to Alfredo Romaniello e dell’avv.to Mariorosario Romaniello, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura posta in calce alla comparsa di risposta
– CONVENUTO
E
Avv.to ROSANNA SANTORO, nella qualità di curatore speciale della minore P. B. M., elettivamente domiciliata in Santa M. C.V., via Avezzana n. 58
CONVENUTO
E
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
– INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato nel verbale di udienza del 28 settembre 2018; Per il P.M.
può accogliersi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 9 agosto 2015, P. B., nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore B. M. P., ha esposto: – di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il convenuto a far data dall’anno 2001 sino al mese di dicembre 2005; – che la frequentazione tra i due non era caratterizzata dalla quotidianità degli incontri, anche in considerazione della circostanza che il convenuto era già sposato all’epoca dei fatti; – che negli ultimi anni della loro relazione, l’istante accompagnava il C. nei suoi viaggi di lavoro; – che, nel mese di aprile 2005, l’istante accompagnò il convenuto a Bologna in occasione di un congresso medico; – che, nel mese di dicembre 2005 nei giorni 18, 19 e 20, l’istante raggiunse il convenuto in Germania; -che, in tale ultimo viaggio, è stata concepita B. M., nata il 22 agosto 2006; – che, agli inizi di gennaio 2006, il convenuto pose fine alla relazione con l’istante, senza fornire spiegazioni; – che l’istante, dopo aver esperito con esito positivo il test di gravidanza, ha cercato invano di mettersi in contatto con il convenuto, anche recandosi presso la struttura sanitaria over presta la propria attività di neurochirurgo; – che, nel mese di settembre 2006,
l’istante è riuscita ad informare il convenuto della nascita della bambina; – che ci sono stati diversi incontri tra il convenuto e la minore; – che l’ultimo incontro è avvenuto nel mese di aprile 2011 nell’abitazione del convenuto; – che il convenuto non ha mai provveduto al mantenimento della minore, provvedendo ad acquistare soltanto dei vestini e alcuni libri.
Tanto premesso, l’istante ha chiesto emettersi sentenza dichiarativa di paternità ex art. 269 c.c., nonché i provvedimenti necessari ex art. 277 c.c., con condanna del convenuto al versamento in favore dell’istante di un importo a titolo di contributo per il mantenimento della figlia sin dalla nascita della stessa, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Con comparsa di risposta, depositata in data 8 giugno 2015, si è costituito C. G., che ha contestato la domanda attorea, esponendo: – che tra le parti vi è stata solo una tenera amicizia, mai sfociata in rapporti sessuali; – che, solo nell’ambito di tale rapporto di amicizia, il convenuto ha conosciuto la minore B. M.;
– che sussiste il difetto di legittimazione attiva con riguardo alla domanda di rimborso delle presunte spese sostenute dall’istante per il mantenimento della minore, avendo l’attrice agito non in proprio ma soltanto come rappresentante legale della minore.
Tanto premesso, il convenuto ha chiesto il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Con ordinanza del 24.11.2015, veniva nominato, nell’interesse della minore, un curatore speciale, che si è costituito con comparsa di risposta, depositata in data 29 gennaio 2016.
Ciò posto, l’istante, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sulla minore B. M., ha richiesto l’accertamento della paternità naturale del convenuto.
La prova della paternità naturale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 269 c.c., può essere data con ogni mezzo.
La giurisprudenza ha evidenziato che, in tema di accertamento giudiziale della paternità (o maternità) naturale, le indagini genetiche, grazie ai progressi della scienza biomedica, consentono di dimostrare l’esistenza o la non esistenza del rapporto di filiazione (cfr., ex multis, Cass. n. 10007 del 2008).
Le stesse hanno, pertanto, un valore decisivo, con margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi (cfr., ex multis, Cass. n. 28647 del 2013).
Le indagini ematologiche e genetiche possono fornire decisivi elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr., ex multis, Cass. n. 15568 del 2011), e talvolta costituiscono l’unico possibile elemento di prova a disposizione della parte in considerazione della difficoltà di fornire prova dell’esistenza di relazioni intime e riservate (cfr., Trib.
Roma, sentenza del 07.03.2014).
La giurisprudenza sia di merito che di legittimità, con motivazione condivisile, ha chiarito che il rifiuto
della parte di sottoporsi ad esame genetico può, da solo, assurgere a fondamento della decisione del
giudice, anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra la madre e la persona di cui si assume la
paternità (cfr., ex multis, Cass. n. 14458 del 2018; Cass. n. 13880 del 2017; Cass. n. 6025 del 2015;
Tribunale Milano 31.01.2018).
Invero, se si considera l’elevato grado di certezza che si può conseguire attraverso l’acquisizione
dell’esame genetico, appare evidente come al comportamento ingiustificato della parte che non
consenta di raggiungere quel risultato debba attribuirsi un elevato grado di significatività, tale da
renderlo, come sostenuto da autorevole dottrina, “autosufficiente ai fini del giudizio di fatto” (cfr., in
motivazione, Cass. n. 18626 del 2017).
Applicando al caso di specie tali principi che il Tribunale condivide ed intende far propri, deve ritenersi
che la domanda sia fondata.
Nonostante, con ordinanza del 05.12.2016, sia stata disposta CTU al fine di accertare l’esistenza ovvero
l’inesistenza della paternità biologica del C., tale accertamento tecnico non è stato espletato a causa
della condotta ingiustificata del convenuto.
Invero, il C., che ha manifestato la propria opposizione allo svolgimento degli esami genetici già nelle
memorie ex art. 183 c.p.c., non si è presentato né al primo incontro, fissato dal CTU in data 21 giugno
2017, adducendo improrogabili impegni di lavoro, non meglio specificati, né al secondo incontro,
fissato, su richiesta dello stesso convenuto, dopo il periodo estivo, per il 10 ottobre 2017, allegando la
necessità di dover assistere il coniuge sottoposto ad intervento chirurgico, sebbene quest’ultimo sia stato ricoverato il
giorno 9 ottobre 2017.
Tale condotta manifesta una chiara volontà del convenuto di non sottoporsi all’esame del DNA,
soprattutto se si considera che dal certificato medico prodotto non si evince né il tipo di intervento cui
doveva sottoporsi il coniuge del C., né i giorni di degenza ospedaliera, né le ragioni di una necessaria
assistenza.
Né in ogni caso il C. si è reso disponibile successivamente per l’espletamento degli esami per cui è
causa.
Dagli atti di causa, è emerso, quindi, un rifiuto del convenuto di sottoporsi all’esame del DNA, che non
può che ritenersi ingiustificato.
Né a fondamento di tale rifiuto possono richiamarsi ragioni di tutela della privacy, tenuto conto sia del
fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto
che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale
che al rispetto della L. 31 dicembre 1996, n. 675 (Cass. n. 14458 del 2018).
Né può farsi riferimento al carattere invasivo dell’esame da svolgere, attesa la natura del tutto innocua
dello stesso (cfr. Cass. n. 20235 del 2012).
In definitiva, la prova della fondatezza della domanda non può che trarsi dal comportamento
processuale del convenuto, rilevante ai sensi e per gli effetti dell’art. 116 c.p.c. (cfr. Cass. n. 12971 del
2012).
Invero, il C. non solo si è sottratto in modo ingiustificato all’esame genetico, ma, a fronte delle
specifiche allegazioni formulate da parte attrice in merito alla relazione sentimentale intrattenuta con il
convenuto all’epoca del concepimento, ha formulato una contestazione assolutamente generica,
limitandosi ad escludere la sussistenza di rapporti di tipo sessuale tra le parti.
Ciò posto, sulla base degli atti di causa ed allegazioni delle parti, il Collegio ritiene raggiunta la prova
che P. B. M., nata ad Aversa il ___.2006, sia figlia di C. G..
Per quanto concerne le modalità di affido della minore e il diritto di visita del padre, occorre osservare quanto segue.
Il contegno tenuto dal convenuto, il quale ha rifiutato di sottoporsi senza giustificato motivo all’esame
genetico, formulando nel contempo una contestazione assolutamente generica della pretesa attorea,
senza tentare di instaurare con la minore alcuna relazione affettiva, è sicuro indice di disinteresse e
indifferenza rispetto al proprio ruolo genitoriale.
Va, pertanto, disposto che la minore sia affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale è collocata
stabilmente.
Il padre, se vorrà, potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della minore esclusivamente presso i
Servizi Sociali territorialmente competenti, previa adeguata preparazione –da parte di questi ultimi- sia
del C. che della piccola B. M..
Quanto alle statuizioni di carattere economico, deve rilevarsi che va fissato un assegno di mantenimento
a carico del convenuto.
Dagli atti di causa, è emerso che il convenuto svolge l’attività di neurochirurgo, con incarico di dirigente
medico, presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, con reddito lordo annuo di
più di € 80.000,00.
Tali circostanze, allegate da parte attrice, non sono state specificamente contestate dalla controparte e
pertanto possono ritenersi provate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c.
Ciò posto, si ritiene, pertanto equo, alla luce dei tempi di permanenza del minore presso i genitori, delle
esigenze dello stesso e della capacità reddituale del convenuto, prevedere a carico del C., con
decorrenza dalla domanda giudiziale, la corresponsione di un assegno mensile di € 600,00 da versare
all’istante entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o vaglia postale.
Tale somma sarà soggetta a rivalutazione Istat annuale.
Il convenuto dovrà, altresì, contribuire al 50% delle spese straordinarie per la minore (sanitarie non
coperte dal SSN, scolastiche, ludiche e sportive), necessarie o previamente concordate e debitamente
documentate.
Per quanto concerne i provvedimenti di cui all’art. 262 c.c., il Tribunale, su richiesta di parte attrice,
ritiene conforme all’interesse del minore che quest’ultimo assuma il cognome paterno in aggiunta a
quello materno con posticipazione a quest’ultimo.
Ciò in quanto, la minore, che ha quasi 13 anni e si trova, quindi, nella fase adolescenziale, ha acquisito
una certa identità tale da sconsigliare la scelta del patronimico (cfr., ex multis, Cass. n. 12640 del 2015).
Parte attrice, sin dall’atto introduttivo, ha agito nel presente giudizio, anche al fine di ottenere la
corresponsione del contributo di mantenimento spettante sin dalla nascita alla figlia B. M. e non goduto
da quest’ultima in quanto non versato dal C..
Tale domanda deve reputarsi ammissibile atteso che l’obbligazione di mantenimento del figlio
riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale,
collegandosi allo “status” genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio (cfr., ex multis, Cass.
n. 25735 del 2016).
In merito, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta,
avendo l’istante agito non in proprio ma quale rappresentante legale della minore.
Ciò posto, tenuto conto dell’età della minore al momento dell’introduzione del presente giudizio (quasi
9 nove anni), delle esigenze della stessa, presuntivamente individuate, nonché della capacità reddituale
del C., il quale, già all’epoca della nascita della piccola B. M., svolgeva l’attività di neurochirurgo, si
ritiene equo fissare un contributo mensile di € 300,00 per il mantenimento della minore con decorrenza
dalla nascita della stessa sino alla domanda giudiziale (09.08.2015).
Pertanto, il C. va condannato alla corresponsione in favore dell’istante, nella qualità di genitore
esercente la potestà genitoriale sulla minore B. M., dell’importo di € 32.400,00, quale contributo al
mantenimento della figlia, non versato dalla nascita della stessa sino alla domanda giudiziale.
Nei rapporti tra il curatore speciale e le altre parti, in considerazione della funzione di tutela dell’interesse del minore, svolta dall’avv.to Santoro, sussistono i presupposti di cui
all’art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis per dichiarare integralmente
compensate le spese di lite.
Nei rapporti tra parte attrice e parte convenuta, C. G., le spese di lite seguono la soccombenza e si
liquidano come in dispositivo in base al d.m. 10 marzo 2014 n. 55, entrato in vigore il 3 aprile 2014, il
quale trova applicazione per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (cfr. art. 28 del d.m.
citato), così come modificato dal d.m. 8 marzo 2018 n. 37, entrato in vigore in data 27.04.2018, tenuto
conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell’attività svolta, con
attribuzione.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 30.01.2018, vanno poste definitivamente a carico del
convenuto, C. G., con il conseguente diritto di parte attrice di ripetere le somme già versate a titolo di
acconto o che saranno versate al CTU in forza del suddetto decreto di liquidazione.
Va rigettata la domanda formulata da parte attrice ex art. 96 c.p.c., non ricorrendone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N° 1692/2015, definitivamente pronunciando, così
provvede:
• dichiara che P. B. M., nata ad Aversa il ___.2006, è figlia di C. G., nato a Napoli il ___.1958;
• dispone che P. B. M. assuma altresì il cognome paterno in aggiunta a quello materno con
posticipazione a quest’ultimo;
• ordina all’Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di annotare sull’atto di nascita la
presente sentenza al passaggio in giudicato;
• affida la minore B. M. in via esclusiva alla madre, P. B., presso la quale è collocata;
• dispone che il C. potrà esercitare il diritto di visita nei confronti della minore esclusivamente
presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, previa adeguata preparazione –da parte di questi ultimi- sia del padre che soprattutto della
piccola B. M.;
• dispone che il convenuto contribuisca al mantenimento della minore versando alla madre, P. B.,
con decorrenza dalla domanda, la somma mensile di € 600,00, entro il 5 di ogni mese, a mezzo
bonifico bancario o vaglia postale, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
• dispone che il convenuto contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la minore (sanitarie
non coperte da SSN, scolastiche, sportive e ludiche), necessarie o previamente concordate e
debitamente documentate;
• condanna C. G. alla corresponsione in favore dell’istante, nella qualità di genitore esercente la
potestà genitoriale sulla minore B. M., dell’importo di € 32.400,00, quale contributo al
mantenimento della figlia minore, non versato dalla nascita sino alla domanda giudiziale;
• compensa le spese di lite tra il curatore speciale e le altre parti;
• condanna il convenuto, C. G., al pagamento in favore di parte attrice, delle spese di lite, che si
liquidano in € 4.002,00, di cui € 30,00 per spese, e 3.972,00 per compensi professionali, oltre
rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale, ex art. 2, comma 2, D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA come per legge se documentate, con attribuzione al procuratore
costituito, dichiaratosi anticipatario;
• pone le spese di CTU definitivamente a carico del convenuto
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice.
Così deciso in Santa M. Capua Vetere nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2019.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Luigia Franzese
Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
