controllo giudiziario sulla legittimità degli accordi siglati in sede di negoziazione assistita.
Tribunale di Genova, decreto 20 gennaio 2018
Il Presidente, Francesco Mazza Galanti,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 17.1.2018, nel procedimento avente ad oggetto
l’autorizzazione riguardante l’accordo “a seguito di negoziazione assistita per la modifica delle
condizioni di divorzio poste dalla sentenza n. 2455/2017 del Tribunale di Genova”, promosso da:
P____, rappresentato e difeso dall’Avv. ______, presso il cui studio in Chiavari è elettivamente
domiciliato in forza di procura in atti,
e R______, rappresentata e difesa dall’Avv. ______ presso il cui studio in Genova è elettivamente
domiciliata in forza di procura in atti,
sentito l’Ufficio del Pubblico Ministero,
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Va premesso che, a seguito della separazione consensuale intervenuta tra i signori P____ e
R_____, omologata dal Tribunale di Chiavari in data 21.9.2007, il Tribunale di Genova, con
sentenza in data 21.9.2017, ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio a
suo tempo contratto dai predetti coniugi.
Successivamente le parti, con il menzionato accordo a seguito di negoziazione assistita, hanno
inteso definire convenzionalmente ogni controversia (civile e penale) tra di essi insorta anche
in modifica delle condizioni previste nella citata sentenza di divorzio. In particolare, tenuto
conto della difficoltà dichiarata dal signor P____ di versare l’assegno di mantenimento per i
due figli nella misura di euro 700,00 mensili (così come stabilito dal Tribunale nella
menzionata sentenza), essi, da un lato, hanno determinato il contributo di mantenimento dei
figli a carico del padre nella misura di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese
straordinarie, dall’altro, hanno definito in via transattiva il credito vantato dalla signora
R_____ (nella affermata misura di euro 39.985,78) nei confronti dell’ex coniuge a titolo di
assegni di mantenimento non corrisposti e/o parzialmente corrisposti. Più precisamente, con
riguardo a tale ultimo aspetto, il signor P____, dichiarando di avvalersi del contributo dei
propri genitori, ha corrisposto alla ex moglie la somma di euro 32.000,00, dalla stessa
accettati “a saldo e stralcio e definizione di ogni di lei diritto e maggiore pretesa
esclusivamente per le causali ed i riferimenti temporali” indicati in atti.
In data 13.12.2017, le parti depositavano nella Cancelleria della Procura della Repubblica
presso questo Tribunale l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, con il quale intendevano formalizzare le modifiche
alle condizioni di divorzio previste nella sentenza n. 2455/2017 del Tribunale di Genova.
Il giorno successivo, vale a dire il 14.12.2017, il Pubblico Ministero, tenuto conto del fatto
che l’accordo tra gli ex coniugi prevedeva una “riduzione consistente del contributo
economico mensile a carico del P____ per il mantenimento dei figli”, esprimeva l’opinione
che detto accordo non fosse rispondente all’interesse della prole e, pertanto, ai sensi dell’art.
6, comma 2, del D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n.162/2014, trasmetteva gli atti al
Presidente del Tribunale per quanto di competenza.
Pervenuti gli atti a questo Ufficio in data 18.12.2017, questo Presidente, il 20 dicembre u.s.,
emetteva decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi della disposizione citata dal Pubblico
Ministero, disponendo la prevista comparizione delle parti avanti a sé, previa apertura di un
procedimento di volontaria giurisdizione.
Alla prevista udienza del 17 gennaio, le parti sono comparse avanti allo scrivente unitamente
ai loro difensori che, in precedenza, avevano depositato memorie autorizzate di analogo
tenore al fine di meglio illustrare le ragioni che erano state determinanti al fine di
sottoscrivere il citato accordo di negoziazione assistita.
Alla stessa udienza compariva il Pubblico Ministero il quale, re melius perpensa, esaminate le
memorie delle parti, mutava il proprio convincimento ritenendo giustificata la riduzione
dell’assegno destinato ai figli. In proposito, egli osservava che, proprio nell’ambito della
causa di divorzio, gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza avevano consentito di
appurare che il signor P____ era privo di beni mobili (salvo uno scooter) e immobili,e
neppure era titolare di rapporti bancari e/o postali capienti e/o di deposito titoli.
I legali delle parti, preso atto delle conclusioni del Procuratore della Repubblica Aggiunto,
chiedevano che questo giudice volesse autorizzare l’accordo cui le parti erano pervenute a
seguito della più volte menzionata negoziazione assistita.
Tutto ciò premesso, prima di affrontare il merito della decisione, non si può fare a meno di
brevemente soffermarsi su alcuni aspetti processuali del presente procedimento. E, infatti,
come è stato opportunamente sottolineato (si v. ad es. Trib. Torino, decreto 27 settembre
2016, Pres. est. Castellani), appare “piuttosto ardua” l’individuazione del corretto iter
processuale da seguire nel caso in cui il Pubblico Ministero non ritenga di poter autorizzare
l’accordo negoziale tra le parti e lo trasmetta al Presidente del Tribunale. Tuttavia, in adesione
con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito (si v. oltre alla pronuncia sopra citata,
Trib. Torino, decreto 15 gennaio 2015, Pres. est. Tamagnone, Trib. Termini Imerese, decreto
24 marzo 2015; Trib. Torino, decreto 20 aprile 2015, Pres. est. Castellani), non v’è dubbio
che anche il presente procedimento debba essere ricondotto al rito camerale (come affermato
anche da questo giudice nel citato decreto di fissazione udienza del 20.12.2017). E’ altrettanto
pacifico che al giudicante debba essere riconosciuta piena autonomia di valutazione rispetto al
diniego espresso dal Pubblico Ministero. In argomento, è il caso di precisare che, se è vero
che proprio la riconducibilità lato sensu alla procedura in camera di consiglio consentirebbe
di ipotizzare il ricorso ad una decisione collegiale, tuttavia, proprio la particolarità del rito
prevista dalla normativa in materia di negoziazione assistita, induce a ritenere non solo
legittima, ma più coerente al sistema prefigurato dal legislatore una decisione monocratica da
parte del giudice designato (in questo senso, oltre ai precedenti sopra richiamati, cfr. anche
Trib. Palermo, Sez. I, 1 dicembre 2016). E, infatti, se è previsto, dal citato art. 6 del D.L. n.
132/2014 che nella prima (e di regola ultima) fase, l’autorizzazione all’accordo raggiunto
dalle parti in sede di negoziazione assistita (anche in relazione alle previsioni riguardanti i
figli) è di competenza del Pubblico Ministero, non vi è motivo di non attribuire la competenza
in via esclusiva al Presidente del Tribunale (o al magistrato da questi designato) in caso di
diniego dell’autorizzazione da parte del suddetto Ufficio.
Venendo al caso in esame, la particolarità dello stesso è che, avanti a questo giudice, il
Procuratore della Repubblica Aggiunto ha mutato il proprio orientamento, mostrando di
ritenere conforme all’interesse dei figli la convenzione di negoziazione assistita cui i genitori
erano pervenuti. E, tuttavia, stante l’impossibilità di far regredire il procedimento alla prima
fase, ormai esaurita, non pare dubbio che sia il Presidente, appunto in veste monocratica, a
dovere assumere la decisione a suo tempo denegata dall’Ufficio di Procura.
Venendo al merito, come si è appena osservato, la riduzione dell’entità dell’assegno di
contribuzione al mantenimento dei figli posto a carico del padre, è stata ritenuta “necessitata”
dallo stesso Pubblico Ministero, a fronte delle difficoltà lavorative del signor P___ e della sua
attuale condizione economica. In ogni caso, attualmente, il padre appare in grado (forse anche
con il contributo dei propri genitori) di garantire il pagamento dell’assegno mensile di
mantenimento in questione, così come stabilito in sede di negoziazione, i figli non risultano
pregiudicati dal nuovo accordo e, come è stato evidenziato, la loro madre ha potuto ottenere
dall’ex coniuge una somma non irrilevante (così da definire il pregresso contenzioso
economico), motivo per cui, anche in relazione a tale ultimo profilo, gli stessi figli potranno
indirettamente beneficiare dell’accordo economico cui i genitori sono pervenuti.
In definitiva, alla luce di quanto sopra esposto, l’accordo tra i coniugi può essere autorizzato
non risultando contrastante con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Visto l’art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014,
autorizza l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n.
132/2014, tra il signor P____ e la signora R______, in data 6.12.2017, in punto modifica delle
condizioni di divorzio previste dalla sentenza del Tribunale di Genova n. 2455/2017
