L’addebito della separazione non pregiudica il diritto all’assegno per il mantenimento della prole

Cass. Civ. sez. 28 agosto 2018, n. 21272
Fatto e Diritto
Rilevato che
Il Tribunale di Napoli ha dichiarato la separazione dei coniugi D.L. e N.Z. con addebito alla L., per abbandono, insieme ai due figli, della casa familiare e ha imposto, a carico del sig. N.Z. un assegno per il mantenimento dei figli pari a 1.000 euro mensili. La Corte di appello, confermando nel resto la decisione di primo grado ha elevato la misura di tale assegno sino a 2.500 euro mensili.
2. Ricorre per cassazione Z. affidandosi a quattro motivi di impugnazione: a) omessa pronuncia su una
eccezione determinante ai fini della decisione. Violazione dell’art. 112 c.p.c. alla luce dell’art. 360 n. 4 c.p.c.; b) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all’art. 342 c.p.c.; c) violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; d) violazione e falsa applicazione dell’art. 2932 c.c. in combinato disposto con gli artt. 155 c.c. prima della riforma di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 154 del 28 dicembre 2013 e altrimenti in combinato disposto con l’art. 377 ter c.c. e violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
3. Si difende con controricorso D.L..
Ritenuto che
4. Con i primi tre motivi il ricorrente lamenta che la Corte di appello non ha pronunciato o comunque non ha di fatto esaminato e, in ogni caso, ha erroneamente deciso sulla sua eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c.
5. I motivi sono infondati. La Corte di appello ha esplicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità
dell’appello sollevata dall’appellato e ha motivato tale rigetto in relazione alla specifica e chiara indicazione delle parti contestate della motivazione della decisione di primo grado e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto nonché in relazione alle circostanze rilevanti da cui secondo l’appellante deriva la violazione di legge dedotta con riferimento ai capi della sentenza di primo grado impugnati. Dalla stessa lettura delle conclusioni dell’atto di appello, riportate nella parte espositiva della motivazione, risulta la correttezza di tale valutazione perché emerge chiaramente che la L. ha impugnato la sentenza di primo grado ritenendola non conforme ai parametri normativi e giurisprudenziali in materia di determinazione dell’assegno di mantenimento dei figli e sotto il profilo fattuale ha messo in rilievo che ella ha perso la unica fonte di reddito che derivava dall’attività svolta, “in nero”, in favore del marito, che è attualmente costretta a vivere nella angusta abitazione della madre insieme ai figli e che questi ultimi hanno la legittima aspirazione di conservare, almeno tendenzialmente, il tenore di vita goduto prima della separazione, quanto meno potendo disporre di una abitazione adeguata in cui risiedere insieme alla madre e per la quale si rende necessario il pagamento di un canone di locazione indicativamente quantificato in 1.500 euro mensili. Va pertanto escluso che la Corte di appello abbia omesso l’esame di fatti decisivi, peraltro non indicati dal ricorrente, ovvero che abbia reso una motivazione apparente o violato o falsamente applicato le disposizioni dell’art. 112 e 342 c.p.c.
6. Con il quarto motivo N.Z. deduce violazione di legge quanto alla decisione di elevare l’ammontare
dell’assegno perché in violazione delle norme sull’assegno di mantenimento dei figli e sulla prova.
Rileva in particolare di aver costituito una nuova famiglia e di essere padre di due figli avuti dalla sua attuale
partner. Contesta le argomentazioni della Corte di appello sulla disponibilità di una florida situazione economica e patrimoniale, che secondo la Corte territoriale sarebbe stata parzialmente occultata dall’odierno ricorrente, che non ha prodotto le ultime dichiarazioni dei redditi e ha dimostrato di sottostimare i redditi dell’azienda familiare, nonché sulla insufficienza dell’assegno di mantenimento dei figli così come determinato in primo grado.
7. Il motivo è inammissibile perché, nonostante sia formulato con la prospettazione di violazioni e false
applicazioni di norme di legge, che sono rimaste del tutto generiche e non motivate, consiste in realtà in una contestazione delle valutazioni di merito compiute dalla Corte di appello secondo un iter motivazionale coerente e basato sulla ricostruzione del tenore di vita dei figli precedentemente alla separazione e sulla ricostruzione delle disponibilità economiche dei coniugi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 4.100, di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13 comma 1 bis del D.P.R. n. 115/2002