Le vicende successive al matrimonio non fanno venir meno la solidarietà post coniugale.

Tribunale di Genova 22 febbraio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova nelle persone dei signori Magistrati
Dott. Francesco Mazza Galanti Presidente
Dott.ssa Laura Cresta Giudice relatore
Dott.ssa Marina Pugliese Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2684/2016 R.G. promossa da
D________ n. Genova il ____.1956, elett dom in Genova presso lo studio dell’Avv.
______ che lo rappresenta e difende come da delega in atti
ricorrente
CONTRO
G_________, n. Genova il ____1958, elett dom in Genova, presso e nello studio
dell’Avv. ______ che la rappresenta e difende come da delega in atti anche
disgiuntamente con l’Avv. ______
resistente
con l’intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica
di Genova
In punto: “divorzio contenzioso”
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 23.11.2017
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.2.2016 il signor ___D_____ conveniva in giudizio la
moglie ____ G_____, nanti il Tribunale di Genova, affinchè venisse pronunciata la
cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti in Genova, il ____.1989,
dalla cui unione era nata la figlia F_____, il ____.1995.
Il ricorrente inoltre chiedeva che, a parziale modifica delle condizioni di separazione
consensuale omologate il 15.3.2011, così come già modificate dal Tribunale di Genova con
provvedimento ex art 710 c.p.c. in data 13.2.2013 (ove veniva revocato il contributo
originariamente previsto per il mantenimento della moglie, pari ad euro 300,00, avendo la
predetta rinvenuto attività lavorativa presso la pizzeria “______” di Genova), venisse
revocata l’assegnazione della casa coniugale – di sua esclusiva proprietà- e sita in Genova,
via _______, a suo tempo attribuita alla moglie, avendo la figlia F_____ espresso la
volontà di ivi continuare a vivere con il proprio padre; con richiesta, conseguenziale, di un
contributo per il mantenimento della figlia, da porsi a carico della convenuta.
All’udienza presidenziale del 19.9.2016 veniva sentito il solo ricorrente, non essendo
comparsa la moglie convenuta, nonostante le ritualità della notifica, ed alla successiva
udienza del 17.10.2016, fissata per l’ascolto di F_____, si costituiva la moglie che non si
opponeva alla pronuncia di divorzio ma chiedeva, oltre alla conferma del regime vigente,
anche il riconoscimento del diritto ad un assegno divorzile, per un importo pari ad euro
300,00, essendo titolare unicamente di un reddito mensile lordo per circa euro 400,00.
All’esito dell’audizione di F_____, che esprimeva la propria volontà di continuare a vivere
con la madre nella casa familiare, e che chiedeva che il contributo per il proprio
mantenimento venisse dal padre versato alla madre, il Presidente f.f., avendo parte
ricorrente espressamente abbandonato la domanda di assegnazione a sé della casa
familiare, confermava il regime in vigore, ad eccezione dell’affidamento della figlia F____,
divenuta nel frattempo maggiorenne, e rimetteva la causa nanti il G.I.
Intervenuto il P.M., concessi i termini ex art 183 co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita solo
documentalmente, non essendo state ammesse le prove richieste dalle parti, ed infine
all’udienza del 23.11.2017 le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva
rimessa in decisione al Collegio, previa concessione dei termini di legge per le difese finali.
***
Passando al merito della causa sussistono le condizioni di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
Legge 1.12.1970 per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato
fra le parti.
Risulta infatti che i coniugi si siano separati consensualmente, a seguito di
provvedimento di omologa del 15.3.2011 del Tribunale di Genova, e da allora non risulta
che vi sia stata alcuna interruzione dello stato di separazione e non è data alcuna
possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, tenuto conto del lungo
tempo trascorso, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione.
Avendo parte ricorrente espressamente abbandonato, all’esito dell’audizione della figlia, la
domanda di revoca dell’assegnazione della casa già coniugale alla moglie, si impone, sul
punto, la conferma dell’attuale regime come già concordato in sede di separazione
consensuale, ovvero l’assegnazione della casa sita in Genova, via _____ alla moglie, con
cui è rimasta a vivere la figlia F_____, maggiorenne, ma non economicamente autonoma
per espresso riconoscimento di entrambi i genitori.
In relazione alle contrapposte domande svolte dalle parti e relative al contributo per il
mantenimento della figlia e della moglie va osservato quanto segue.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di legittimità che di merito, è dovuto il
contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi con il genitore istante, e
non ancora autosufficienti, in quanto l’obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento
dei figli, secondo le regole dell’art. 316 bis c.c. non cessa ,“ipso facto”, con il raggiungimento
della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finchè il
genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova
che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento
di un’attività economica dipenda da un atteggiamento di inerzia, ovvero di rifiuto ingiustificato
dello stesso. In altre parole è configurabile l’esonero dalla corresponsione dell’assegno,
laddove, posto in concreto nelle condizioni di raggiungere l’autonomia economica dai
genitori, il figlio maggiorenne abbia opposto rifiuto ingiustificato alle opportunità di lavoro
offerte.
Nel caso di specie va fin da subito osservato che lo stesso ricorrente riconosce che la figlia
non sia economicamente autonoma; la domanda di riduzione del contributo, concordato
nella consensuale del 2011, da euro 500,00 ad euro 300,00 consegue alle allegazione che
la figlia svolga attività lavorativa saltuaria, che la moglie abbia migliorato la propria
condizione reddituale, non essendo più disoccupata, come era all’epoca della separazione,
e che sia invece peggiorata la propria condizione economica.
Esaminando a questo punto le rispettive condizioni delle parti va fin da subito smentita
l’affermazione del ricorrente che i redditi da lavoro derivanti dalla propria professione di
agente di commercio siano peggiorati; ed infatti dall’esame di tutte le dichiarazioni dei
redditi prodotte dalla difesa del marito risulta che il predetto, per l’anno 2016, abbia
dichiarato un reddito complessivo superiore a quelli degli anni precedenti, anche con
riferimento all’anno 2010 e 2011, epoca degli accordi separativi (ed infatti risultano i
seguenti dati:
Anno 2010 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 27.877,00
Anno 2011 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 27.896,00
Anno 2012 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 23.249,00
Anno 2013 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 18.376,00
Anno 2014- rigo RN1 – redditi dichiarati € 26.277,00
Anno 2015 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 23.384,00
Anno 2016 – rigo RN1 – redditi dichiarati € 29.978,00).
A ciò si aggiunga la considerazione che lo stesso è titolare anche di un significativo
patrimonio immobiliare, come risulta dalle visure catastali prodotte sub 7) dalla resistente,
e come anche evincibile dalla lettura della dichiarazioni dei redditi dello stesso ricorrente.
Più nel dettaglio, e per la parte che maggiormente rileva sotto il profilo patrimoniale, si
osserva che il signor D___ vive in un immobile di 203 mq, sito in Genova, via ____, di cui
è comproprietario unitamente al fratello con lui convivente; oltre a detto immobile lo
stesso risulta titolare, in via esclusiva, della casa già familiare di via ____, e relative
pertinenze, assegnata alla moglie, ed inoltre di un immobile sito nel Comune di Cantalupo
Ligure (AL), di 106 mq, e di altro immobile, nella medesima località, con relative
pertinenze, di 133 mq, in comproprietà con il fratello, come pure di un fondo commerciale
(Cat C1) di mq 28 in Genova via ______, pure questo in comproprietà con il fratello.
La moglie dal canto suo non risulta titolare di alcuna proprietà immobiliare, pur non
essendo gravata da oneri alloggiativi, essendo rimasta a vivere nella casa di proprietà del
marito ed a lei assegnata.
Dal punto di vista lavorativo risulta dall’estratto contributivo INPS prodotto dalle resistente
(v. all 18) che la signora G_____ svolgesse con continuità attività lavorativa, quale
lavoratore dipendente, dagli anni ’80 fino ai primi anni di matrimonio, ovvero al novembre
1991, mentre il successivo impiego rinvenuto si colloca nei primi mesi del 2009,
presumibilmente in coincidenza della crisi coniugale, tenuto conto che la separazione
consensuale fra i coniugi avvenne all’udienza presidenziale del 11.2.2011.
Non è oggetto di contestazione fra le parti (ed è inoltre documentale) che la revoca del
contributo per il mantenimento della moglie, previsto negli accordi separativi, fosse
intervenuta nel corso del 2013, nell’ambito del procedimento azionato dal marito, ex art
710 c.p.c. , essendo in detta sede emerso che la moglie prestasse con continuità attività
lavorativa presso la pizzeria _____ di Genova; peraltro detto impiego (svolto alle
dipendenze della ditta _____ e C. s.a.s., v. estratto contributivo citato) cessò a seguito di
licenziamento per superamento del periodo di comporto, come risulta dalla lettera all. 6
fasc. resistente del 21.10.2013.
A questo proposito va osservato che risulta documentalmente provato, né è oggetto di
contestazione, che la G_____ abbia subito un intervento chirurgico a seguito di malattia
oncologica per carcinoma al seno, e sia stata sottoposta a cicli di chemioterapia nel corso
del 2010 e che, nel corso del 2013, abbia subito un secondo intervento chirurgico (v. all 5
resistente). In conseguenza di detta malattia, dopo essere stata riconosciuta invalida al
lavoro al 100% (doc.21), in sede di revisione, in data 18.8.2016, veniva riconosciuta
invalida al lavoro al 67% (doc.4).
Dopo avere perso il lavoro per il patito licenziamento, nell’ottobre 2013, risulta che la
convenuta si sia attivamente adoperata per rinvenire ulteriori occasioni lavorativa, tanto
che risulta incontestato fra le parti che la stessa sia stata assunta con contratto di lavoro
intermittente presso la _____ s.a.s. di ____, a decorrere dal 12.4.2014, ed inserita con
continuità, a far data dal 23.6.2014, nei programmi formativi finanziati dalla Regione
Liguria per favorire le persone con disagio sociale, risultando nell’ultimo periodo essere
stata assunta con contratto a tempo determinato dalla Cooperativa Sociale ____.
Peraltro detti incarichi lavorativi, sempre per periodi di tempo determinati, risultano tutti di
redditività modesta, e certamente al di sotto di una soglia minima per potere ritenere la
convenuta economicamente autonoma, e ciò nonostante l’impegno dimostrato e profuso
per reinserirsi nel mondo del lavoro.
Risulta infatti dalla documentazione fiscale prodotta che nell’anno 2016 la signora G____
abbia percepito le seguenti somme:
Dal 01/01/2016 al 10/02/2016 borsa lavoro presso la cooperativa sociale _______ –
compenso lordo mensile di circa euro 400,00; dal 11/03/2016 al 30/09/2016 lavoro
dipendente presso la ______ coop. Sociale, reddito percepito pari a € 4.132,15; dal
contratto a chiamata presso la _____ sas – redditi percepiti € 118,24; dal 06/06/2016 al
05/08/2016 con la borsa lavoro presso _____ coop. soc. a.r.l. – compenso percepito circa
€ 200,00 lordi mensili; dal 3/10/2016 al 31/12/2016 lavoro presso il Centro di ____ della
C.D.O. – compenso percepito € 303,00; dal 03/10/2016 al 31/12/2016 lavoro dipendente
presso ______ – redditi percepiti € 2115,59.
In queste condizioni, pur avendo il Collegio ben presente il recente arresto
giurisprudenziale di cui alla sentenza della S.C. n. 11504/2017, depositata il 10.5.2017,
in cui si evidenzia che con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue
definitivamente sul piano sia dello status personale dei coniugi, i quali devono perciò
considerarsi da allora in poi “persone singole “, sia dei loro rapporti economicopatrimoniali
(art. 191, comma 1, cod. civ.) e, in particolare, del reciproco dovere di
assistenza morale e materiale (art. 143, comma 2, cod. civ.), deve valutarsi non
sussistente una condizione di autosufficienza economica del coniuge che richiede
l’assegno, pur considerando che la stessa, allo stato, beneficia della casa coniugale di
proprietà del marito.
Si reputa pertanto congruo prevedere quale assegno divorzile in favore della moglie un
importo mensile pari ad euro 250,00, anche considerata la particolare durata del
matrimonio, celebrato nel 1989, nel corso del quale la famiglia è stata prevalentemente
mantenuta dai redditi derivanti dal lavoro del marito, dovendosi ritenere che
l’intervenuto ritiro dal mondo del lavoro della moglie, per quasi 18 anni, sia coinciso con
il prevalente accudimento a suo carico della figlia e della cura delle altre incombenze
familiari; detto importo andrà versato entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a
rivalutazione annuale secondo gli indici istat.
Detto importo risulta congruo già valutato l’accordo sottoscritto fra le parti in sede di
separazione consensuale, ed in forza del quale il marito si è fatto carico di tutte le spese
di amministrazione ordinaria della casa coniugale.
Su detta condizione concordemente sottoscritta dai coniugi in sede di separazione
consensuale, ed in ordine alla quale nel presente giudizio le parti svolgono contrapposte
domande, occorre precisare che, in adesione alla recente giurisprudenza della Suprema
Corte (v. ex multis Cass civile, sentenza n. 16909/2015), vada rilevato che il contenuto
specifico degli accordi di separazione sia composto:
1) da un contenuto essenziale relativo prevalentemente alla cessazione del dovere di
convivenza e alla regolamentazione degli altri obblighi previsti dall’art. 143 c.c.
(mantenimento del coniuge, sussistendone i presupposti; affidamento, educazione e
mantenimento della prole; assegnazione della casa familiare), ove l’autonomia dei
coniugi è limitata in vista del superiore interesse della famiglia e della prole;
2) da un contenuto eventuale, attinente ad ambiti che esulano dagli elementi essenziali
della separazione consensuale e che, quando hanno un contenuto prettamente
patrimoniale, vanno qualificati come rientranti nei contratti atipici a cui si applica la
relativa disciplina (art. 1322 c.c. ss. c.c.).
Da ciò consegue che, nel caso di specie, trattandosi di regolamentazione assunta
liberamente dalle parti al di fuori del contenuto essenziale della separazione, la stessa
esuli del tutto dalla materia del presente giudizio, potendo le parti modificarli solo sulla
base di un sopraggiunto diverso accordo fra loro; ciò in quanto l’efficacia di detti accordi
tra le parti trova il proprio riferimento normativo nell’art 1372 c.c..
Passando infine ad esaminare le contrapposte domande svolte relativamente al
contributo da prevedere per il mantenimento della figlia F____, reputa il Collegio che
possa parzialmente accogliersi la domanda di riduzione del contributo posto a carico del
padre. Detta riduzione, ad un importo mensile che si reputa congruo individuare, tenuto
conto delle rispettive condizioni economiche dei genitori, in euro 400,00, valorizza infatti
la circostanza che la figlia, che pacificamente risulta da tempo libera da impegni di
studio, avendo nel frattempo già compiuto 22 anni, e che risulta avere frequentato un
corso di due anni per la professione di estetista, conclusosi nel 2016, senza peraltro
avere provveduto all’esito a sostenere l’esame finale richiesto, può certamente
utilmente impiegare il proprio tempo per la ricerca di un impiego, anche saltuario e
precario, che possa verosimilmente consentirle di non gravare integralmente sui propri
genitori per le proprie esigenze di vita, risultando peraltro avere già effettuato un breve
periodo di tirocinio nel modo del lavoro come cameriera.
Detto importo, come richiesto espressamente dalla figlia in corso di giudizio, andrà
versato alla madre convivente entro il 5 di ogni mese e sarà soggetto a rivalutazione
annuale secondo gli indici Istat; inoltre i genitori si suddivideranno fra loro, al 50%, le
spese strarodinerie della figlia come individuate e disciplinate dal documento di
orientamento uniforme di questa Sezione Famiglia del 15.9.2016
Quanto alle spese di lite, considerata la reciproca parziale soccombenza delle parti, le
stesse vanno integralmente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione
ed eccezione disattesa,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Genova il
____1989 (iscritto negli atti dello Stato civile del Comune di Genova al nr. ___, anno
1989, Parte II, S. A, Uff 1) tra:
D’_____ n. Genova il ___.1956, e G_____, n. Genova il ___.1958,
– stabilisce a carico di D’______ l’obbligo di corresponsione di assegno divorzile di euro
250,00 a favore di G______, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese, ed annualmente
rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
– stabilisce a carico di D______ l’obbligo di corresponsione di contributo per il
mantenimento della figlia F____, fino al raggiungimento dell’indipendenza economica,
dell’importo mensile di euro 400,00, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese a favore di
G_____, ed annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
straordinarie come in motivazione indicate e disciplinate.
– conferma la assegnazione della casa già coniugale, sita in Genova via ___ alla signora
G____
– dichiara inammissibili le rimanenti domanda
-Compensa integralmente le spese del presente giudizio.
Genova, così deciso nella camera di consiglio del 22 febbraio 2018
Il Giudice est Il Presidente
dott.ssa Laura Cresta Dott. Francesco Mazza Galanti