Possono essere oggetto di revocatoria i trasferimenti immobiliari effettuati in fase di separazione
Cass. civ. Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9635
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11743/2015 proposto da:
V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. DEI PONTEFICI 3, presso lo studio dell’avvocato MARCO GIULIANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO BORELLI giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO SPA, nella sua qualità di procuratore di ERIS FINANCE SRL, in persona dell’Avv. F.G. nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LUCONI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO MARIA PLATI giusta procura speciale in calce al controricorso;
MAGNETE SECURITISATION SRL in persona dell’Amministratore Unico Dott. G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GUIDO GARGANI, BARBARA SANSONI, ANTONELLA CUVIELLO giusta procura speciale del Dott. Notaio DE.MA.GI. in (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
UNICREDIT BANCA SPA, UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA, SOCIETA’ GESTIONE CREDITI BP SOC.COOP, N.S.;
– intimati –
e contro
FACTORIT SPA in persona del Consigliere Delegato D.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO MANCINI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio Z.F. in (OMISSIS);
PHOENIX ASSET MANAGEMENT SPA in persona del Consigliere Delegato Dott. T.R., quale membro del C.D.A., non in proprio, bensì nella sua qualità di mandataria della società TIBERIUS S.P.V. S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 154 presso lo studio dell’avvocato ROBERTO M. PLATI che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott. Notaio O.F. in (OMISSIS);
– resistenti con procure speciali notarili –
avverso la sentenza n. 2422/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 28/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/01/2018 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
che:
1. Unicredit Banca Spa, Factorit Spa e la Banca Popolare di Verona hanno evocato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena, V.M. e N.S., proponendo azione revocatoria dell’atto di trasferimento immobiliare in favore della N. (coniuge) contenuto nel verbale di separazione consensuale del 23.5.2002/3.6.2002, avente per oggetto l’appartamento di loro proprietà sito in (OMISSIS).
Nella contumacia della N., il Tribunale accoglieva la domanda e revocava l’atto di trasferimento immobiliare.
2. Avverso la predetta sentenza sono stati proposti separati appelli sia dal V. che dalla N.: successivamente riuniti, venivano respinti dalla Corte di Bologna che, pur escludendo la natura gratuita del trasferimento statuita dal primo giudice, riteneva comunque sussistenti tutti i presupposti dell’actio pauliana proposta, confermando, con ciò, la pronuncia impugnata.
3. Il V. ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi a tre motivi.
4. Si sono difese con controricorso le società intimate Phoenix Asset Managment spa (subentrata, exart. 111 c.p.c., alla Eris Finance srl, rappresentata dalla mandataria Italfondiario Spa) anche in qualità di cessionaria dei crediti della Tiberius SPV Srl; la Factorit Spa e la Magnete Sicuritisation Srl.
5. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta.
Motivi della decisione
che:
1. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Factorit Srl: la società – premesso che il ricorso era stato notificato nei suoi confronti presso la cancelleria della Corte d’Appello di Bologna nonostante che il nuovo difensore (appartenente al foro di Milano), nel costituirsi nel giudizio d’appello, avesse indicato, exart. 125 c.p.c.edart. 366 c.p.c., come modificato dallaL. n. 183 del 2011,art.25, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata – assumeva che detta notifica doveva ritenersi inesistente e che pertanto la sentenza d’appello, nei suoi confronti, fosse passata in giudicato.
Al riguardo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che, in simmetria conl’art. 366 c.p.c.e coerentemente alla nuova formulazionedell’art. 125 c.p.c., all’onere dell’elezione di domicilio si affianca – a partire dall’entrata in vigore delle modifiche delle disposizioni appena citate, introdotte dallaL. n. 183 del 2011- la possibilità di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale deriva, poi, l’obbligo di provvedere alle notificazioni a mezzo PEC (cfr., al riguardo, Cass. SU 10143/2012). Tuttavia, in ordine alle conseguenze della eventuale violazione di tale principio, è stato anche affermato (cfr. Cass. SU 14916/2016; Cass. 4667/2017) che “la notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte presso la cancelleria dove sia stato domiciliato ex lege il suo procuratore esercente extra districtum va ritenuta nulla, e non inesistente, in quanto il luogo in cui la stessa viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, con conseguente necessità di disporne la rinnovazione ove il vizio non sia stato sanato dall’avvenuta costituzione della parte intimata”.
Nel caso in esame, ricorre esattamente l’ipotesi sopra formulata, ragione per cui l’avvenuta costituzione della società Factorit Spa deve ritenersi idonea a sanare il vizio denunciato: conseguentemente l’eccezione di inammissibilità deve essere rigettata.
2. Quanto ai motivi del ricorso, si osserva quanto segue.
Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione, exart. 360 c.p.c., n. 3,artt. 2729, 2901 c.c.edartt. 112 e 115 c.p.c., il ricorrente lamenta che la Corte bolognese abbia apoditticamente affermato la sussistenza della scienza damni in capo alla moglie N.S., nonostante che le controparti onerate non ne avessero dato alcuna prova, fondando, con ciò, la propria decisione su una doppia presunzione (praesumptum de praesumpto) in base alla quale dalla sua condizione di coniuge era stato dedotto che egli tenesse informata la ex moglie delle vicende societarie e da ciò, ancora, era stato desunto che ella fosse parte del consilium fraudis, violando in tal modo tutte le norme sopra richiamate.
3. Il motivo è infondato, non ricorrendo l’ipotesi della “doppia presunzione” prospettata: infatti la Corte Bolognese ha esaminato la progressione cronologica degli eventi, configurabili come un fatto unico complesso (costituito dalla circostanza che il V. fosse fideiussore delle obbligazioni assunte dalla ” V. Impianti Srl” di cui era amministratore unico; dalla condizione di coniugio dei V. – N. all’epoca di insorgenza della stipula della fideiussione, nonché dalla collaborazione con il marito della N. la quale aveva lavorato, sia pur non stabilmente, presso la società debitrice garantita), ed ha dedotto, legittimamente, la implicita consapevolezza della moglie in ordine alla complessiva situazione debitoria della società, risalendo pertanto da un insieme concatenato di circostanze note, precisamente individuate, al fatto ignoto oggetto della scientia damni.
4. Con il secondo motivo, il V. lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione exart. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai vizi intrinseci della motivazione sulla sussistenza della scientia damni. Lamenta che la Corte da una parte non aveva ammesso le istanze istruttorie avanzate per confutare la tesi delle controparti, e dall’altra aveva erroneamente presunto che la N. conoscesse la situazione finanziaria compromessa della società di cui il V. era amministratore.
5. Il motivo è inammissibile.
La Corte rileva infatti che la doglianza, ricondotta dal ricorrente all’art. 360, n. 5, è espressamente riferita ai “vizi intrinseci della motivazione”, ipotesi abrogata delD.L. 22 giugno 2012, n. 83,art.54, comma 1, lett. B, convertito nellaL. n. 134 del 2012, ed applicabile alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione (e cioè dal 12.9.2012). A ciò si aggiunge, inoltre, il difetto di autosufficienza del motivo visto che le istanze istruttorie di cui si censura la mancata ammissione non sono state riportate nel ricorso.
5. Con la terza doglianza, il ricorrente lamenta l’insufficiente ed omessa motivazione, exart. 360 c.p.c., n. 5, in ordine ai vizi intrinseci delle argomentazioni sulle quali la Corte ha fondato il convincimento della sussistenza dell’eventus damni. Si duole altresì dell’omesso esame della circostanza che sul bene gravava comunque il diritto di abitazione della moglie e che esso era ipotecato: pertanto il trasferimento in sede di separazione, tenuto conto del ridotto valore dell’immobile riconducibile a dette circostanze, non poteva configurare un danno rispetto alla garanzia patrimoniale da lui prestata.
Il motivo, per la parte riconducibile al vizio di motivazione, è inammissibile per le medesime argomentazioni sviluppate sulla precedente censura.
Per la parte in cui il ricorrente lamenta un vizio logico di essa su un fatto decisivo per il giudizio; tale da consentire di ricondurre la doglianzaall’art. 360 c.p.c., n. 4, la Corte osserva che la censura è infondata.
Infatti, premesso che l’assegnazione della casa coniugale, di per se, non priva di valore l’immobile, deve precisarci che le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono: 1) nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore che ha compiuto l’atto di disposizione; 2) nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale conseguente al compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo; 3) nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
A tal fine, non vale ad escludere l’eventus damni la circostanza che i beni fossero stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, atteso che l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non la garanzia specifica, con la conseguenza che sussiste l’interesse del creditore, da valutarsi ex ante, e non con riguardo al momento dell’effettiva realizzazione, di far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l’esazione del suo credito (cfr., al riguardo, Cass. sez. 3 civ. 13172/2017).
La motivazione resa dalla Corte bolognese, anche sotto questo profilo risulta logica e coerente ai principi sopra riportati, in quanto tale immune anche dal vizio oggetto di alternativa sussunzione.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del grado di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in proporzione all’impegno processuale delle parti intimate.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida, per compensi, in Euro 6500,00 in favore della Phoenix Asset Management Spa ed in Euro 5000,00 in favore degli altri intimati, oltre che per tutti, agli accessori ed al rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 11 gennaio 2018.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018
