Nel divorzio a domanda congiunta, il tentativo di conciliazione non è obbligatorio ed il rinvio della udienza di comparizione, nel caso di assenza del coniuge convenuto, è rimesso ad una valutazione discrezionale del Presidente

Cass. civ. Sez. VI – 1, 2 maggio 2018, n. 10463
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7029/2017 proposto da:
R.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato PAPA AVVOCATO, rappresentato e difeso dall’avvocato MICHELE DE BONIS;
– ricorrente –
contro
G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FREGENE 13, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA D’ANGELO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
PUBBLICO MINISTERO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5283/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che:
il signor R.E. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 5283, depositata in data 08 settembre 2016, con la quale era stato respinto l’appello avente ad oggetto la sentenza (n.784/2012) del Tribunale di Viterbo di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario intercorso tra l’odierno ricorrente e la controricorrente G.G.;
la signora G.G. ha resistito con controricorso;
Considerato che:
con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione, via art. 360, comma 1, n. 3, del codice di rito, dellaL. n. 898 del 1970,art.4, e art. 101 c.p.c. – il ricorrente si duole del fatto che la Corte Capitolina non abbia interpretato la normativa richiamata nel senso di favor per la conservazione del matrimonio, a fronte di condotte processuali delle parti significative in tal senso;
in particolare, il giudice di seconde cure, non avrebbe sentito entrambi i coniugi – stante l’assenza, giustificata da ragioni di salute, del R. – anche al fine di tentare la conciliazione degli stessi, non ritenendo neppure di rinviare il procedimento ad una nuova udienza, per consentire la comparizione dell’odierno ricorrente;
il giudice di appello non avrebbe, inoltre, tenuto conto della revoca del consenso al divorzio e dalla rinuncia alla relativa azione da parte della G., provvedendo a dichiarare l’estinzione o, quantomeno, l’improcedibilità del giudizio, né, avrebbe inteso la contumacia della signora G. quale tacita adesione alla richiesta di annullamento della sentenza di primo grado – che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio – avanzata dal R. con la proposizione dell’appello;
Rilevato che:
la norma dellaL. n. 898 del 1970,art.4, comma 16, prevede esclusivamente che i coniugi debbono essere sentiti, ossia che deve essere fissata una udienza per la loro comparizione personale, ma non prevede né il tentativo di conciliazione, né l’adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti da parte del presidente, se non nella sola ipotesi in cui “il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi”, nel qual caso procederà ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;
Ritenuto che:
tale previsione sia conforme alla natura della decisione che il tribunale è chiamato a pronunciare sul divorzio cd. “congiunto” o “su conclusioni conformi”, la quale incide bensì sul vincolo matrimoniale, ma sull’accordo tra i coniugi, e pertanto realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno e formale attesa la natura negoziale dell’accordo medesimo (Cass., 20/08/2014, n. 18066);
nessuna violazione del contraddittorio debba ritenersi, pertanto, sussistente, una volta accertato dal giudice di seconde cure che il R. era stato messo in condizioni più volte – essendo stata l’udienza di comparizione rinviata per ben otto volte – di comparire personalmente davanti al Presidente del Tribunale, sicché nessun obbligo di concedere un ulteriore rinvio – peraltro in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo – sussisteva per il Tribunale;
del resto, nello stesso divorzio giudiziale il tentativo di conciliazione sia facoltativo, onde il rinvio della udienza di comparizione, nel caso di assenza del coniuge convenuto, è rimesso ad una valutazione discrezionale del Presidente (Cass., 14/03/2014, n. 6016);
Considerato che:
per quanto concerne la mancata valutazione della rinuncia all’azione da parte della G., il fondamento della “domanda congiunta” di divorzio,L. n. 898 del 1970, ex art. 4, è da individuarsi nella concorde volontà dei coniugi di dar luogo al divorzio, riconoscendone la sussistenza dei presupposti, e di disciplinare conseguentemente le condizioni inerenti alla prole ed i loro rapporti economici, mediante un accordo, in primo luogo sostanziale, circa la disciplina delle conseguenze dello scioglimento del rapporto matrimoniale, e, per l’effetto, processuale, circa la procedura scelta per la proposizione della domanda di divorzio;
Ritenuto che:
pertanto, richiamandosi, la “domanda congiunta” di divorzio, ad una iniziativa processuale comune e paritetica che, non corrisponde né alla “somma” di due distinte domande di divorzio né alla “adesione” di una parte alla domanda avanzata dall’altra, debba reputarsi inammissibile una rinuncia unilaterale, poiché alla domanda congiunta possono rinunciare congiuntamente soltanto entrambe le parti (Cass., 08/07/1998, n. 6664);
neppure possa annettersi – contrariamente all’assunto del R. – alla mancata costituzione dell’appellata G. nel giudizio di secondo grado il significato di un’adesione implicita alla riforma della decisione di prime cure, non equivalendo la contumacia – equiparabile al silenzio della parte in materia negoziale – ad ammissione dei fatti dedotti dall’attore o dall’appellante (Cass., 12/07/2006, n. 15777);
Ritenuto che:
alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso debba essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore della controricorrente, alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.600,00, di cui Euro 100, per esporsi, oltre spese forfettarie e accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2018