PARTO ANONIMO
Di Gianfranco Dosi
I. Il diritto della donna di partorire nell’anonimato
a) Il quadro legislativo
b) I motivi della scelta del legislatore
c) Divieto del parto anonimo in caso di procreazione medicalmente assistita
II. Il parto anonimo nel matrimonio e fuori dal matrimonio
a) Parto anonimo nel matrimonio
b) Parto anonimo fuori dal matrimonio
III L’obbligo di identificazione della madre come regola nella maggior parte dei Paesi europei
IV. L’adottabilità del nato quale inevitabile conseguenza del parto anonimo
I Il diritto della donna di partorire nell’anonimato
a) Il quadro legislativo
L’art. 30 del DPR 3 Novembre 2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile) prevede al primo comma che “La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra perso¬na che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”1
1 Art. 30 (Dichiarazione di nascita)
1. La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. Ai fini della formazione dell’atto di nascita, la dichiarazione resa all’ufficiale dello stato civile è corredata da una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino.
3. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avve¬nuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all’attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all’ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l’utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l’autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
5. La dichiarazione non può essere ricevuta dal direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è mor¬to prima che è stata resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuta la nascita.
6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici dello stato civile, nei loro rapporti con le direzioni sanitarie dei centri di nascita presenti sul proprio territorio, si attengono alle modalità di coordinamento e di collegamento previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 10, comma 2.
7. I genitori, o uno di essi, se non intendono avvalersi di quanto previsto dal comma 4, hanno facoltà di di-chiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l’attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto, salvo quanto previsto al comma 3.
8. L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto. .
Il diritto di partorire nell’anonimato non era previsto nell’originario ordinamento di stato civile (approvato con Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238) ed ha trovato espresso riconoscimento nor¬mativo solo in epoca recente ad opera della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la quale ha inserito nell’art. 70 di quella legge – che si occupava della dichiarazione di nascita – l’inciso “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”, successivamente transitato inalterato nel vigente art. 30 del DPR 3 novembre 2000, n. 396.
L’espressione “rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata” significa che la donna può chiedere di partorire nell’anonimato e cioè di non indicare le proprie generalità in modo da non lasciare elementi che consentano in futuro la sua identificazione.
Con questa dichiarazione la madre quindi, se coniugata neutralizza di fatto la presunzione di pa¬ternità del marito impedendo che essa possa sorgere, se nubile rinuncia a riconoscere il figlio. Il diritto a partorire nell’anonimato vale, quindi, sia per la madre che partorisce nel matrimonio, che per il parto fuori dal matrimonio2
2 Lo si deduce chiaramente, per quanto serva, dall’art. 29 dove si precisa che nella dichiarazione di nascita si indicano le generalità dei genitori coniugati nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. .
Nel certificato di assistenza al parto (CeDAP)3
3 Ministero della Sanità, Decreto 16 luglio 2001, n. 349, Art. 1.
1. È approvato il nuovo certificato di assistenza al parto, in seguito denominato “certificato”, quale strumento utilizzabile ai fini statistici e di sanità pubblica, secondo l’allegato schema esemplificativo di base che costitu¬isce parte integrante del presente regolamento.
2. Il certificato, che contiene almeno le informazioni riportate nello schema allegato, è composto delle se¬guenti sezioni:
sezione generale;
sezione A: informazioni socio-demografiche sul/sui genitore/i;
sezione B: informazioni sulla gravidanza;
sezione C: informazioni sul parto e sul neonato;
sezione D: informazioni sulle cause di nati-mortalità;
sezione E: informazioni sulla presenza di malformazioni.
(omissis)
4. Il certificato viene redatto, non oltre il decimo giorno dalla nascita, a cura dell’ostetrica/o o del medico che ha assistito il parto o del medico responsabile dell’unità operativa in cui è avvenuta la nascita per le sezioni A, B e C, ed a cura del medico accertatore per le sezioni D ed E.
5. L’originale del certificato viene conservato presso la direzione sanitaria degli istituti di cura pubblici e privati in cui è avvenuto il parto.
(omissis) in caso di richiesta dell’anonimato i dati relativi alla partoriente sono sostituiti dal codice 999 che significa “donna che non vuole essere nominata” che at¬testa, appunto, la volontà della donna di partorire nell’anonimato. Come si dirà tra breve è comunque assicurato un raccordo tra il certificato di assistenza al parto privo dei dati idonei a identificare la donna che non consente di essere nominata con la cartella clinica custodita presso il luogo dove è avvenuto il parto. Ciò rende sempre tecnicamente possibile l’individuazione della madre biologica.
La compilazione del Certificato di assistenza al parto da parte dell’ostetrica era originariamente regolamentato dal D.M. 19 aprile 1978 e della Circolare esplicativa del 12 gennaio 1985 dell’allora Ministero di Grazia e Giustizia che disciplinavano le modalità di rilevazione delle nascite. Il succes¬sivo (attualmente vigente) Regolamento del Ministero della salute 16 luglio 2001, n. 349 recante: “Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e sta¬tistici di base relativi agli eventi di nascita, alla nati-mortalità ed ai nati affetti da malformazioni”, cui ha fatto seguito la circolare ministeriale n.15 del 19 dicembre 2001, ha innovato la disciplina giuridica (abrogando il precedente decreto ministeriale del 1978) ed ha separato nell’ambito della rilevazione delle nascite la parte amministrativa (contenente i dati relativi alla nascita da inviare all’ufficiale di stato civile con un apposito attestato finalizzato alla formazione dell’atto di nascita) da quella informativa ai fini statistici (contenenti dati ulteriori di uso anche epidemiologico, per esempio eventuali malformazioni del neonato e le caratteristiche socio-demografiche dei genitori). Agli uffici di stato civile andranno (con una apposita attestazione di nascita) i dati necessari alla formazione dell’atto di nascita, mentre in sede di organizzazione sanitaria saranno comunicati e diffusi solo i dati di tipo statistico ed epidemiologico.
Nel caso di parto anonimo in seguito all’invio agli uffici di stato civile dell’attestazione con l’indi¬cazione che la madre non vuole essere nominata, l’ufficiale di stato civile forma l’atto di nascita attestando che il neonato è “nato da donna che non consente di essere nominata”. In tal caso la nascita, come meglio si dirà, viene segnalata all’autorità giudiziaria minorile per l’avvio della pro¬cedura di adottabilità.
Al momento dell’accettazione nella struttura sanitaria i dati della partoriente sono sempre riportati e conservati nei registri dell’ospedale o della clinica così come, ugualmente, viene sempre compila¬ta la cartella clinica con i dati personali della donna che ha partorito. Proprio grazie alle generalità contenute nei registri dell’ospedale e nella cartella clinica sarà sempre possibile in futuro, quindi – nei limiti che la legge indica – l’identificazione della madre che ha partorito.
Il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) all’art. 93 (Certificato di assistenza al parto), prevede che
1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell’articolo 109.
2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento.
3. Durante il periodo di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.
Il primo comma tutela in generale la riservatezza della donna che ha scelto di riconoscere il figlio rispetto ai dati di tipo sanitario, statistico ed epidemiologico non strettamente necessari per la com¬pilazione e la formazione dell’atto di nascita. Quindi i dati che andranno inseriti nell’atto di nascita sono indicati in una attestazione “contenente i soli dati richiesti nei registri” di stato civile e non anche tutte le altre molteplici informazioni personali contenute nel certificato di assistenza al parto.
Il secondo e il terzo comma tutelano, invece, la riservatezza della donna che ha scelto di parto¬rire nell’anonimato e, quindi, di non riconoscere il figlio. Le generalità della partoriente saranno accessibili solo dopo cento anni (secondo comma) – durata idealmente eccedente quella della vita umana – con possibilità, tuttavia di accesso, anche prima, ad informazioni importanti per esempio di tipo genetico necessarie alla tutela della salute dei discendenti, con le cautele necessarie ad evitare l’identificazione della donna, (terzo comma).
Solo la normativa sull’adozione prevede la possibilità di accesso ai dati identificativi della parto¬riente anche prima dei cento anni da parte dell’adottato, ai fini della ricerca delle proprie origini4
4 Cfr la voce RICERCA DELLE PROPRIE ORIGINI .
b) I motivi della scelta del legislatore
Il motivo per il quale il legislatore attribuisce alla partoriente il diritto all’anonimato è stato bene esplicitato nelle sentenze che si sono occupate del bilanciamento tra il diritto all’anonimato e il diritto alla ricerca delle proprie origini: Corte costituzionale, 25 novembre 2005, n. 425 (“È infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l’adottato all’accesso alle infor¬mazioni sulle sue origini nel caso in cui, ove la madre naturale abbia manifestato la volontà di non essere nominata, non condiziona il divieto per l’adottato di accedere alle informazioni sulle origini alla previa verifica, da parte del giudice, dell’attuale persistenza di quella volontà”); la successiva di segno opposto Corte costituzionale 22 novembre 2013 n. 278 (“E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riser-vatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”) nonché Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 13 febbraio 2003 (“In materia di accesso ai documenti amministrativi, non viola l’art. 8 della Convenzione il diniego di comunicazione delle informazioni riguardanti le generalità dei genitori naturali, qualora questi ultimi non abbiano manifestato il consenso alla divulgazione”) secondo le quali la ratio sottesa al diritto all’anonimato materno è quella di evitare aborti, specie clandestini, infanticidi e abbandoni di neonati. Si intende cioè offrire alla donna e al bambino una alternativa ai comportamenti abbandonici, consentendo alla madre di dare alla luce il figlio senza che ciò comporti la necessità di instaurare con il neonato alcun legame giuridico.
Si legge sia in Corte cost. 25 novembre 2005, n. 425 che nella successiva Corte costituzio¬nale 22 novembre 2013 n. 278 che il sistema garantisce i diritti della gestante che in situazioni particolarmente difficili dal punto di vista personale, economico o sociale abbia deciso di non te¬nere con sé il bambino. In tal modo si offre alla madre la possibilità di partorire in una struttura sanitaria appropriata e di mantenere al contempo l’anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita: e in tal modo si intende – da un lato – assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali, sia per la madre che per il figlio, e – dall’altro – distogliere la donna da decisioni irreparabili, per quest’ultimo ben più gravi.
c) Divieto del parto anonimo in caso di procreazione medicalmente assistita
In base alla previsione contenuta nell’art. 9 della legge 11 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione assistita5
5 Cfr la voce PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA , la madre del nato, a seguito dell’applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita, non può manifestare la volontà di non essere nominata. Si tratta di un divieto ragionevo¬le, motivato dall’intento di responsabilizzare chi opera tale scelta procreativa.
II Il parto anonimo nel matrimonio e fuori dal matrimonio
Il diritto della madre di partorire nell’anonimato vale sia in per i figli che nascono nel matrimonio, che per quelli che nascono fuori dal matrimonio. La scelta è irreversibile, fatto salvo – come si dirà – il diritto al ripensamento sulla volontà di man¬tenere l’anonimato, in occasione dell’interpello da parte del tribunale allorché l’adottato maggio¬renne dovesse chiedere di accedere all’identità della madre).
a) Parto anonimo nel matrimonio
Nel caso di filiazione nel matrimonio l’art. 231 c.c. prevede il principio di presunzione di paternità in base al quale il marito della partoriente è considerato padre del neonato.
La presunzione di paternità non è però ostativa alla possibilità per la partoriente di dichiarare di non voler essere nominata. Il richiamato art. 30, comma 1, del regolamento di stato civile non indica limitazioni a tale proposito.
La richiesta di parto anonimo da parte della donna coniugata non farà scattare quindi al momen¬to della nascita la presunzione di paternità (art. 231 c.c. secondo cui Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio). L’operatività della presunzione di cui all’art. 231 cod. civ. dipende, infatti, necessariamente dalla previa indicazione delle generalità della madre nell’atto di nascita secondo le modalità enunciate agli artt. 29 e 30 ordinamento di stato civile.
D’altro lato la stessa giurisprudenza ammette che la donna coniugata possa dichiarare che il fi¬glio non è nato dal marito non ostandovi la presunzione di paternità (Cass. civ. Sez. I, 2 aprile 1987, n. 31; Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11073; Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 1996, n. 3194; Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 1997, n. 8059; App. Genova, 16 ottobre 1982; Trib. Rimini, 9 marzo 1995). Il principio applicato è che non opera la presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in mancanza, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello “status” di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità na-turale di persona da una relazione extraconiugale potrebbe diversa dal marito.
Pertanto la donna coniugata – che ha, in sostanza, il diritto di riconoscere il figlio nato da una sua relazione extraconiugale senza far scattare la presunzione di paternità del marito – ha anche il dirit¬to, nel caso in cui non intendesse neanche riconoscerlo come figlio naturale (da sola o con il padre biologico), di partorire nell’anonimato dichiarando prima del parto di non voler essere nominata.
Tuttavia – e qui sta l’aspetto più problematico – la donna coniugata può avvalersi del diritto di partorire nell’anonimato non solo allorché il figlio sia frutto di una relazione extraconiugale, al fine di impedire l’operatività della presunzione di paternità (per poi procedere al riconoscimento), ma anche nell’ipotesi in cui il figlio sia stato effettivamente concepito ad opera del marito. Una parte della dottrina ha, proprio per questo, criticato questa opzione. Effettivamente la donna coniugata potrebbe, a sua discrezione, chiedendo di partorire nell’anonimato, negare lo status di figlio nel matrimonio del neonato. Sebbene, non sussista il rischio di essere incriminata per il delitto di alte¬razione di stato (art. 567 cod. pen.) dal momento che la donna esercita un suo diritto, parte della dottrina suggerisce de iure condendo l’introduzione di una deroga a tale diritto, in modo che non possa essere impedita la formazione di un atto di nascita di figlio legittimo con riguardo al figlio effettivamente concepito con il marito.
b) Parto anonimo fuori dal matrimonio
La decisione della donna di partorire nell’anonimato nel caso di filiazione fuori dal matrimonio comporta la rilevante conseguenza di non consentire mai in seguito da parte del figlio l’azione dichiarativa della maternità. A ben vedere, tuttavia, si tratta di un effetto teorico dal momento che in ogni caso il figlio adottato, avendo già uno status filiationis (adozione cosiddetta legittimante), non potrebbe comunque mai esperire l’azione in questione.
III L’obbligo di identificazione della madre come regola nella maggior parte dei Paesi europei
Il diritto a partorire nell’anonimato non è condiviso nella maggior parte degli ordinamenti in Europa dove quasi tutti i sistemi giuridici (salvo quello francese e italiano) impongono l’identificazione del¬la donna al momento del parto, in tal modo facendo proprio il principio di derivazione romanistica per cui mater semper certa est.
Il codice civile tedesco – che costituisce il modello di riferimento per quasi tutti gli Stati europei che non ammettono l’anonimato (Paesi scandinavi, Belgio, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Austria) – al § 1591 stabilisce che “Madre di un figlio è la donna che lo ha partorito”. L’attribuzione della maternità è quindi effetto giuridico che scaturisce automaticamente ed inderogabilmente dal dato fattuale del parto, senza che su di esso possa in alcun modo influire la volontà della gestan¬te. E ciò, sia che la nascita avvenga da genitori uniti tra loro in matrimonio, sia che il figlio nasca fuori dal matrimonio. Le strutture sanitarie hanno l’obbligo di denunciare all’ufficio di stato civile la nascita del bambino ed il suo nome, oltre al nome ed al domicilio della madre.
Il principio giuridico mater semper certa est ha, sul piano del diritto europeo, ricevuto due signi¬ficativi riconoscimenti. È stato in primo luogo fatto proprio dalla Convention européenne sur le status juridique des enfants nés hors mariage (Strasburgo, 1975) che, all’art. 2, testualmente ha
previsto che “La filiazione materna di ogni figlio nato fuori del matrimonio è stabilita dal solo fatto della nascita del bambino”, con ciò dando chiaramente per scontato – secondo gli interpreti – l’ac¬certamento automatico ex latere matris dei rapporti di filiazione sorti in ambito matrimoniale. Ha inoltre ispirato la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 13 giugno 1979 resa nel caso Marckx la quale ha stabilito che violano il combinato disposto dell’art. 8, n. 1, della Convenzione di Roma dei diritti dell’uomo, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, e dell’art. 14 del¬la medesima Convenzione, che proibisce discriminazioni in ragione della nascita, quelle legislazioni nazionali che fanno dipendere da un atto di riconoscimento la costituzione del vincolo giuridico di filiazione tra la madre ed il nato.
L’altro modello vigente nel contesto europeo è quello francese, il quale – come quello italiano – risulta caratterizzato da un coefficiente volontaristico, poiché l’attribuzione dello status di madre non può mai avvenire contro la volontà della madre stessa. L’art. 326 del Code civil stabilisce infatti che “Al momento del parto la madre può domandare che sia conservato il segreto tanto sul suo ingresso in ospedale quanto sulla sua identità”, con ciò riconoscendo in modo inequivocabile la facoltà di ogni donna di partorire nell’anonimato. Il figlio non instaura alcun rapporto giuridico con la madre; la decisione di partorire nell’anonimato esclude che la maternità possa successivamente essere dichiarata in via giudiziale su istanza del figlio ma non preclude alla stessa madre la pos¬sibilità di procedere ad un suo successivo riconoscimento. La scelta, infatti, di rimanere anonima non è scelta irreversibile, potendo in ogni momento essere revocata. In questo sta la differenza tra il sistema francese e quello italiano. Qualora successivamente il nato manifesti la volontà di conoscere l’identità di colei che lo ha generato, un apposito organismo pubblico potrà autorizzare la rimozione del segreto qualora la madre manifesti il proprio consenso oppure sia deceduta senza aver espresso volontà contraria.
IV L’adottabilità del nato quale inevitabile conseguenza del parto anonimo
Ci si deve chiedere ora quali conseguenze comporti per il nato la decisione della madre (coniugata o meno) di avvalersi di tale prerogativa.
La formazione di un atto di nascita di figlio nato da madre che non desidera essere nominata comporta l’obbligo da parte della struttura sanitaria di segnalazione dell’avvenuta nascita al Pro¬curatore della repubblica presso tribunale per i minorenni del distretto nel quale avviene la nascita ai sensi del primo comma dell’art. 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) come sostituito dall’art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 1496
6 Art. 9 Legge 4 maggio 1983, n. 184 come sostituito dall’art. 9 della legge 28 marzo 2001, n. 149
Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della repubblica presso il tribunale per i minorenni nel luogo in cui in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio. . La condizione del neonato privo di genitori è, infatti, condizione di abbandono che conduce all’instaurazione della procedura di adottabilità e all’adozione del minore.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. I, 27 agosto 1997, n. 8059 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi siano anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello “status” di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 c.c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.
Cass. civ. Sez. I, 5 aprile 1996, n. 3194 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Poiché la presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c. opera solo in presenza di un corrispondente titolo di Stato, ove la madre abbia dichiarato il figlio come naturale resta esclusa l’operatività della presunzione e difetta lo “status” di figlio legittimo, con l’ulteriore conseguenza che non è necessario il preventivo disconoscimento al fine di proporre l’azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale di persona diversa dal marito.
Cass. civ. Sez. I, 10 ottobre 1992, n. 11073 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La presunzione di paternità di cui all’art. 231 c. c. non opera per il semplice fatto della procreazione da donna coniugata, ma solo quando vi sia anche un atto di nascita di figlio legittimo o, in difetto, il relativo possesso di stato, mentre, quando risulti che la madre abbia dichiarato il figlio come naturale, difettando l’operatività di detta presunzione e dello status di figlio legittimo, non è necessario il disconoscimento ai sensi dell’art. 235 c. c., né si frappone alcun ostacolo all’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale di persona diversa dal marito.
