L’adottabilità del minore può essere dichiarata solo quando sono stati esperiti tutti i tentativi possibili con i servizi pubblici
Cass. civ. Sez. I, 27 marzo 2018, n. 7559
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21594/2017 proposto da:
T.S., E.H.N., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,
rappresentati e difesi dall’avvocato Frank Andrea, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia;
– intimata –
contro
N.S., quale tutore legale del minore T.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Agostinelli Franco, giusta
procura speciale alle liti;
– resistente –
avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/02/2018 dal Cons. Dott. DI MARZIO
MAURO.
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza del 7 febbraio 2017 la Corte d’appello di Venezia, sezione minorenni, ha respinto l’appello
proposto da T.S. nei confronti di N.S., nella qualità di tutore di E.H.T.R.J., di E.H.N. e del pubblico ministero,
contro la sentenza con cui il Tribunale per i minorenni di Venezia aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore E.H.T.R.J..
La Corte territoriale ha osservato:
-) che la T. aveva motivato la propria impugnazione sull’assunto che la condotta addebitatale dal Tribunale,
consistita nell’allontanamento dalla comunità ove si trovava con il minore, era in realtà giustificata dalla sua
condizione di gravidanza a rischio;
-) che la relazione aggiornata dei servizi affidatari non lasciava spazio a giustificazioni della condotta materna, confermando l’inaffidabilità, la debolezza e la propensione della donna, il suo compagno e la famiglia materna allargata a porre in essere condotte devianti e pregiudizievoli per la prole;
-) che, difatti, anche il secondogenito della T. aveva manifestato le stesse gravi e preoccupanti condizioni di
trascuratezza, malnutrizione, ritardo psicomotorio e della maturazione ossea, scarsa crescita staturo-ponderale del fratello, con certificata esposizione all’assorbimento di sostanze stupefacenti (cocaina e cocaetilene, metabolita generato dalla assunzione combinata di alcol e cocaina) rinvenute attraverso gli esami tossicologici cui si erano sottoposti i genitori;
-) che la T. aveva confermato nel tempo di possedere una personalità fragile, insicura, completamente
dipendente dal compagno D.G.F., il quale aveva a propria volta manifestato nei rapporti con gli operatori
sociali tratti caratteriali fortemente impulsivi, di scarso controllo e provocazione denigratoria;
-) che la medesima T. persisteva nel negare ogni propria responsabilità per le situazioni di pericolo e
deprivazione cui erano risultati esposti entrambi i figli;
-) che la donna non aveva alcun progetto abitativo e lavorativo concreto, mentre la sua famiglia allargata,
come risultante da atti penali acquisiti al giudizio, mancava di risorse vicarianti e, al contrario, necessitava a
propria volta del sostegno dei servizi sociali;
-) che ai servizi sociali era stato riferito che la T. avrebbe “venduto” l’identità del primogenito ad E.H.N., tanto che la nonna materna aveva chiesto l’annullamento del riconoscimento di paternità da parte sua, rinunciando poi alla registrazione dell’istanza;
-) che il quadro delle condizioni dell’appellante e della famiglia naturale allargata del minore era tale da
giustificare ampiamente la decisione impugnata, ed appariva tanto più incompatibile con l’ipotesi di un rientro del minore presso la madre in considerazione delle gravi condizioni, certificate in atti da operatori sanitari e medici, in cui il bambino era stato accolto e riparato dapprima in comunità, e poi in ambito etero-familiare, tanto da rendere ancora necessarie terapie specifiche e sostegno psicoterapeutico, secondo quanto risultante da relazioni di un neuropsichiatra, di uno psicologo e dell’assistente sociale.
2. – Per la cassazione della sentenza T.S. e E.H.N. hanno proposto ricorso per due motivi.
Il tutore ha depositato la procura alle liti rilasciata al proprio difensore.
Motivi della decisione
1. – Il ricorso contiene due motivi.
1.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 8 a pagina 21 del ricorso sotto la rubrica: “Violazione o falsa
applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione della L. n. 184 del 1983, artt. 8 e 21, ed in
relazione all’art. 111 Cost., sui principi del giusto processo”.
I ricorrenti, richiamati alcuni principi affermati da questa Corte e dalla Corte Edu in tema di adozione,
sostengono che la Corte territoriale avrebbe attribuito alla T. un vero e proprio disturbo comportamentale,
desunto tuttavia non già da un accertamento tecnico medico-legale, bensì da valutazioni compiute dai servizi sociali, senza che risultasse la loro specifica competenza tecnica e senza che dette valutazioni, raccolte in assenza di contraddittorio, fossero state sottoposte ad alcun vaglio critico.
Inoltre, la sentenza impugnata neppure si era misurata con lo scrutinio della irreversibilità del disturbo
diagnosticato alla T. e sulla possibilità di interventi conservativi che potessero porre rimedio alla situazione
rilevata, tanto più che, anche ad ammettere una qualche criticità del rapporto genitoriale, ciò non poteva
giustificare il definitivo sradicamento del minore dalla famiglia di origine.
Né il giudizio espresso dalla Corte d’appello poteva fondarsi sull’allontanamento da parte della T. dalla
comunità, giacché ella aveva comprovato che tale allontanamento era stato necessitato dalla gravidanza a
rischio, che l’aveva indotta a fare ritorno a casa, ove era accudita dalla propria famiglia, essendo peraltro
contrario al vero che, successivamente a detto allontanamento, avesse interrotto i rapporti con il minore,
rapporti che, al contrario, erano stati impediti dal comportamento ostruzionistico dei servizi sociali, venuti
meno al loro compito di adottare programmi volti a verificare e migliorare la sua capacità genitoriale.
D’altro canto nessuna indagine era stata compiuta per appurare od escludere la capacità genitoriale del padre, ritenuto aprioristicamente inadeguato per il solo fatto di essere stato per un certo tempo ristretto in carcere in forza di una misura cautelare in seguito cessata.
1.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 21 a pagina 35 del ricorso sotto la rubrica: “Nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione ai sensi del combinato disposto dell’art. 161 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 111 Cost.”.
Secondo i ricorrenti, la sentenza sarebbe sostenuta da argomentazioni fumose ed inconsistenti, prive di
fondamento nell’istruttoria espletata e che non avrebbero risposto alle censure indirizzate contro la sentenza d’appello, pervenendo così a confermare la dichiarazione di adottabilità in violazione della regola secondo cui tale soluzione costituisce extrema ratio, e senza considerare che eventuali malattie mentali dei genitori, ove pure sussistenti, non sono sufficienti a giustificare la dichiarazione di adottabilità, se non si dimostri che esse convergono a determinare lo stato di abbandono che costituisce il suo presupposto.
2. – Il ricorso è fondato nel senso che segue.
2.1. – Va accolto il primo motivo.
Come questa Corte ha più volte ribadito, della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 (nel testo novellato dalla L. 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine un carattere prioritario – considerandola l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico – e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare. Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare sia l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. n. 7115/2011).
Movendo dal rilievo che il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, quale
ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1, è
stato affermato che il giudice di merito deve, prioritariamente, verificare se possa essere utilmente fornito un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare, e, solo ove risulti
impossibile, quand’anche in base ad un criterio di grande probabilità, prevedere il recupero delle capacità
genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è
legittimo e corretto l’accertamento dello stato di abbandono (Cass. n. 6137/2015), quale premessa
dell’adozione.
Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d’origine comporta dunque che il
ricorso alla dichiarazione di adottabilità sia praticabile solo come “soluzione estrema”, quando, cioè, ogni altro rimedio appaia inadeguato con l’esigenza dell’acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l’esigenza del minore stesso. Il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve allora, per quanto rileva in questa sede: a) verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizioni economico-abitative, senza però che l’attività lavorativa svolta e il reddito percepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento alle condizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con una indagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (Cass. n. 6552/2017). E’ stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Nel caso in esame, allora, è agevole osservare anzitutto che, mentre alla T. sono state attribuite condizioni di fragilità psichica senza che si sia proceduto ad un’indagine affidata a tecnici della materia, la posizione di
E.H.N. non è stata neppure vagliata, non potendosi certo desumere un giudizio di idoneità genitoriale dalla
circostanza, di per sé sola considerata, che il medesimo sia stato sottoposto a misure restrittive della libertà
personale.
Ed inoltre, il giudizio riservato alla T., peraltro esclusivamente fondato su risultanze provenienti dai servizi
sociali, in mancanza, come si è detto, di un accertamento esperito a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio, pure sollecitata, non si è in alcun modo esteso alla valutazione prognostica della recuperabilità della medesima al suo ruolo genitoriale, valutazione che non può ritenersi compiuta dalla Corte territoriale neppure per implicito.
Ciò è tanto più vero ove si consideri che la circostanza dell’abbandono da parte della T. della comunità ove era ricoverata con il minore, circostanza che ha assunto un rilievo centrale nel giudizio della Corte d’appello, non è stata valutata in relazione al suo assunto, pure menzionato della sentenza impugnata, quale oggetto di apposito motivo d’appello, secondo cui tale allontanamento si era reso necessario in presenza di una gestazione a rischio, essendo d’altronde mancata ogni verifica della fondatezza della tesi della T. secondo cui ella avrebbe inteso riprendere i rapporti col minore, ma sarebbe stata in ciò è impedita dal comportamento ostruzionistico dei servizi sociali.
Sicché, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla medesima Corte d’appello in diversa composizione perché, attenendosi ai principi di diritto poc’anzi richiamati, effettui i necessari accertamenti come sopra indicati, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
2.2. – Il secondo motivo è assorbito.
3. – Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Venezia. Dispone che, in caso di utilizzazione della
presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 21 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2018
