Maltrattamenti in famiglia. Che valore ha la ritrattazione della vittima?

Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 05 dicembre 2024, n. 44544; Pres. Rel. E. Aprile
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Torino, decidendo sulla richiesta di riesame presentata ai sensi dell’art. 309 cod.
proc. pen. dal difensore dell’indagato, riformava il provvedimento emesso il 25 luglio 2024 nei
riguardi di A.A. – sottoposto ad indagini in relazione ai reati di cui agli artt. 572 e 582 -585 cod. pen.,
commessi ai danni della compagna convivente B.B. – e revocava le misure cautelari dell’obbligo di
presentazione alla polizia giudiziaria, dell’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto
di avvicinamento o di comunicazione con la persona offesa applicate all’A.A.
Rilevava il Tribunale del riesame come gli elementi di conoscenza a disposizione avessero riscontrato
l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza dell’indagato con riferimento ad entrambi i delitti
addebitati, ma come i dati informativi acquisiti avessero escluso l’attualità delle esigenze cautelari
riconosciute dal provvedimento genetico delle misure, considerato che la persona offesa aveva riferito
di aver voluto tornare a vivere con il compagno, che aveva dimostrato “di essere cambiato” e “di aver
preso coscienza delle condotte contestate”: di talché poteva ritenersi oramai cessata quella
“conflittualità tra le parti” che aveva determinato la consumazione degli illeciti in parola.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Pubblico Ministero il quale ha dedotto la violazione
di legge, in relazione all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, per mancanza e
manifesta illogicità, per avere il Giudice del riesame contraddittoriamente riconosciuto la piena
attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa B.B., madre di una bambina di
pochi mesi, anche per i plurimi e significativi riscontri che le stesse avevano ricevuto, che avevano
“disegnato” una situazione di totale soggezione della prevenuta al suo compagno, e, nel contempo,
riconosciuta la credibilità della ritrattazione di alcuni giorni dopo, sostenendo che la B.B. si fosse
liberamente determinata a riprendenre il rapporto con l’A.A. , assicurando che fosse tra i due tornata
una “situazione di piena normalità”.
3. Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le
modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni di legge.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni di seguito precisate.
2. È fondata la doglianza formulata dal Pubblico Ministero in termini di vizio di motivazione.
Il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame per giustificare l’affermazione di una
sopravvenuta mancanza di attualità delle già riconosciute esigenze cautelari, poste a fondamento del
provvedimento genetico delle misure cautelari, appare gravemente contraddittorio.
Ed infatti, il Tribunale di Torino, dopo aver descritto in maniera dettagliata il contenuto delle
dichiarazioni accusatorie rese ai carabinieri il 7 e il 12 giugno 2024 dalla persona offesa B.B. – la
quale aveva raccontato di essere vittima, da oltre un anno, di gravissime forme di maltrattamenti fisici
e verbali ad opera del compagno convivente A.A. che di lei era geloso; di avere evitato di farsi
refertare le lesioni più volte patite, per paura di ritorsioni, nonostante le ripetute azioni violente
fossero state talora poste in essere in presenza della figlia minore; e di essere stata, da ultimo, il 7
giugno, aggredita dall’uomo per strada, che l’aveva percossa e l’aveva ferita ad una mano con un
coltello – e dopo aver chiarito come la lineare e non calunniosa narrazione della predetta fosse stata
riscontrata dalle deposizioni rese da una sorella e da alcuni vicini di casa, e non potesse dirsi
contraddetta dalla “non credibile” ritrattazione che la persona offesa aveva offerto ai carabinieri il 23
giugno 2024, in maniera del tutto illogica ha asserito che proprio quella ritrattazione aveva dimostrato
che i due si erano oramai riconciliati e che, essendo venuta meno la conflittualità, avendo la B.B.
riferito di voler riprendere la convivenza con il compagno, dovevano reputarsi non più attuale il
rischio che l’uomo potesse tornare a commettere reati della stessa natura di quelli per i quali è
indagato.
Nella motivazione del provvedimento gravato è riconoscibile, invero, una insanabile frattura nella
consequenzialità logica tra la descrizione dei fatti e la valutazione del relativo significato. Il Tribunale,
che pure aveva delineato un quadro di prolungata compromissione dei rapporti tra l’A.A. e la B.B., e
che aveva sottolineato come la scelta della donna, che maldestramente e in maniera niente affatto
credibile aveva cercato di “sminuire” la portata delle sue precedenti accuse, di ritrattare la propria
denuncia fosse stata preceduta da ripetuti interventi dell’A.A. – il quale (dapprima recandosi in
caserma e poi chiamando al telefono i carabinieri) aveva preannunciato che la compagna avrebbe
“rimesso la querela” ed aveva persino provato a chiedere ragioni circa le ulteriori iniziative di
indagine che i militari avevano avviato nonostante “la rimessione della querela” – ha acriticamente
“preso per buone” le affermazioni della B.B. che aveva riferito di “voler riprendere la convivenza con
l’indagato”, perché questi “era cambiato nei suoi confronti”, così dimostrando “un mutato
atteggiamento” verso di lei.
3. Sotto altro e complementare punto di vista, risultano fondate anche le censure che il Pubblico
Ministero ha formulato in termini di violazione di legge.
In una recente sentenza la Corte costituzionale, nel giudicare infondate le questioni di legittimità
costituzionale della disposizione dettata dall’art. 282-ter cod. proc. pen. – che, in materia di misure
cautelari applicabili nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati contro vittime vulnerabili,
prevedono rigidi e non derogabili criteri applicativi – ha chiarito che le scelte del legislatore
rispondono ad un ragionevole bilanciamento tra valori in tensione (da un lato, la libertà di movimento
della persona indagata, dall’altro, l’incolumità fisica e psicologica della persona minacciata) che, oltre
a risultare coerenti con le prescrizioni contenute nella direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla
violenza contro le donne e alla violenza domestica, “asseconda il criterio di priorità enunciato dall’art.
52 della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’I 1 maggio 2011, ratificata e resa
esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77 : (tenuto conto che) nel disciplinare le misure urgenti di
allontanamento imposte dal giudice, inclusive del divieto di avvicinamento, la norma convenzionale
stabilisce infatti che deve darsi “priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo” (Corte
cost., n. 173 del 2024).
Alla luce di tale autorevole indicazione interpretativa, nella decisione del Tribunale del riesame è
riconoscibile il mancato rispetto di quel “criterio di priorità”: dato che a fronte di una situazione che
gli stessi giudici di merito hanno descritto come protrattasi fino a pochi giorni prima della ritrattazione
della denuncia da parte della vittima e di un contesto caratterizzato da una relazione personale
nettamente “squilibrata” tra l’agente e la persona offesa, nell’ottica cautelare che doveva caratterizzare
la valutazione dei dati a disposizione, non è stata affatto verificata la reale spontaneità e autenticità
della seconde dichiarazione della vittima di essere disponibile a tornare a convivere con l’odierno
ricorrente.
In altri termini, in ragione delle peculiarità della specifica vicenda, che potrebbe imporre una
interpretazione applicativa dell’art. 274 cod. proc. pen. come finalizzata a garantire l’incolumità della
persona offesa del reato anche “contro la sua volontà”, spetterà al giudice di rinvio accertare, seguendo
le indicazioni al riguardo offerte dalla Cassazione (v. Sez. 6, n. 24027 del 21/01/2020, C., in
motivazione, par. 4), la plausibilità della valenza della ritrattazione delle precedenti accuse da parte
della persona offesa, anche con riferimento alla portata indiziaria delle prime dichiarazioni della
donna che -come si legge nel provvedimento impugnato – in una complessiva valutazione della
dinamica delle relazioni familiari, l’avevano vista “sola” al momento della scelta di denunciare un
compagno che, durante la pregressa convivenza, aveva tenuto abituali comportamenti aggressivi e
violenti, in particolare quando la stessa aveva manifestato l’intenzione di lasciarlo.
Tale esegesi dell’art. 274 cod. proc. pen. è, altresì, conforme all’indirizzo costituente la ratio
dell’intervento del legislatore dell’Unione europea che, nella citata direttiva (UE) 2024/1385, ha
raccomandato le competenti autorità statuali ad effettuare “valutazioni individuali delle esigenze di
protezione delle vittime” (art. 16): senza trascurare che, “la preoccupazione principale dovrebbe
essere garantirne l’incolumità e fornirle un’assistenza su misura, tenendo conto tra l’altro della sua
situazione individuale. Le situazioni che richiedono una particolare attenzione potrebbero includere,
ad esempio… il suo legame di dipendenza o la sua relazione con l’autore del reato o l’indagato, (e) il
rischio che la vittima ritorni dall’autore del reato o dall’indagato…” (considerando 39).
Va, dunque, ribadito che, in tema di maltrattamenti in famiglia, è ininfluente, ai fini del persistere del
pericolo di condotte reiterative da parte di soggetto sottoposto a custodia cautelare per il reato
commesso in danno del coniuge o del compagno, la sola manifestata volontà della persona offesa, in
quanto occorre sempre effettuare una corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità, di gravità
della situazione, di reiterazione di comportamenti violenti, in un’ottica di prioritaria sicurezza delle
vittime o persone in pericolo, che non può essere affidata alla iniziativa delle stesse (in questo senso
Sez. 6, n. 46797 del 18/10/2023, T., Rv. 285542-01).
4. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Torino che, nel nuovo
giudizio, si atterrà ai principi di diritto innanzi delineati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino competente ai sensi
dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2024.