Il reato di maltrattamenti in famiglia non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona offesa
Cass. Pen., Sez. VI, Sent., 31 dicembre 2024, n. 47648
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza emessa il 21
aprile 2023 con la quale il Tribunale di Cassino aveva condannato A.A. alla pena ritenuta di giustizia
in quanto ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali commessi
ai danni della ex compagna B.B.
2. Ha proposto ricorso A.A., con atto sottoscritto dal suo difensore, affidato ad un unico articolato
motivo, con cui ha dedotto:
– violazione di legge, in relazione agli artt. 572 cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., e vizio di
motivazione per omissione, illogicità e manifesta contraddittorietà, per avere la Corte di appello
sussunto la fattispecie concreta nel paradigma normativo dell’art. 572 cod. pen. nonostante la breve
durata della convivenza e la omessa indicazione da parte della presunta persona offesa di precisi e
dettagliati episodi di vessazione, collocabili nel ristretto periodo di convivenza.
Gli episodi – descritti nella imputazione e/o riferiti dalla persona offesa – si collocavano in un periodo
o antecedente o immediatamente successivo alla convivenza (iniziata a febbraio del 2021 e cessata
all’incirca un anno dopo, il 22 febbraio 2022), di guisa che non era configurabile il reato di
maltrattamenti in famiglia: reato che – in assenza di prole – presuppone l’abitualità delle condotte
vessatorie e di prevaricazione nell’ambito di un effettivo e stabile rapporto di convivenza.
Né il Tribunale né la Corte di appello avevano indicato il quantum e il quomodo degli episodi di
aggressione fisica e/o di vessazioni che la B.B. avrebbe subito nel ristretto periodo di convivenza: il
narrato era generico, inconsistente e privo di riscontri, anzi smentito dai testi a discarico, alcuni dei
quali avevano esplicitamente riferito in ordine ad atteggiamenti “reattivi” da parte della donna nei
confronti del A.A.
Motivi della decisione
1. Ritiene la Corte che il ricorso non superi il preliminare vaglio di ammissibilità perché generico,
declinato in fatto e manifestamente infondato.
2. Non è consentito il motivo di ricorso con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 192 cod. proc.
pen. in relazione all’art. 125 cod. proc. pen. per censurare l’omessa od erronea valutazione della prova
dichiarativa (rectius dichiarazioni della persona offesa): i limiti all’ammissibilità delle doglianze
connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non
possono essere superati ricorrendo al motivo dì cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella
parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità,
inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello,
Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez.2, n. 38676 del 24/05/2019,
Onofri, Rv. 77518).
Al riguardo la Corte di cassazione ha chiarito che la riconduzione dei vizi di motivazione di cui alla
lett. e) alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l’assetto normativo delle modalità di
deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti “dal testo del provvedimento
impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” (lett. e)),
laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi
questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (così Sez. U,
n 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-02).
3. Oltre il perimetro normativo si pone anche la doglianza formulata in termini di violazione di legge,
in relazione all’art. 572 cod. pen., perché la difesa non ha introdotto questioni relative alla errata
soluzione di una questione di diritto, attinenti propriamente ad una erronea interpretazione della
norma incriminatrice oggetto di addebito ovvero ad una sua erronea applicazione, ma piuttosto – nel
contestare l’abitualità delle condotte vessatorie e lo stato di soggezione della persona offesa, anche
per la particolare reattività manifestata dalla B.B. – ha sostanzialmente sollecitato, come si avrà modo
di sottolineare, una ridefinizione di questioni di fatto già decise dai giudizi di merito, operazione che
non è consentita in sede di legittimità, in assenza di uno dei vizi della motivazione codificati dalla
disciplina del codice del processo penale.
4. Il motivo – con cui è stato dedotto il vizio di motivazione- è inammissibile perché generico e
presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.
4.1. Il ricorrente – nel contestare la mancata individuazione di condotte vessatorie nel periodo di
effettiva convivenza e la mancata valutazione della reattività della donna – rimanda a questioni di
fatto sollecitando una diversa ricostruzione della vicenda sub iudice, nella sua oggettiva materialità e
storicità, alternativa rispetto a quella privilegiata dalla Corte territoriale e senza realmente “dialogare”
con gli argomenti che i giudici di merito avevano posto a fondamento delle proprie decisioni.
4.2. La Corte distrettuale- anche attraverso il richiamo recettizio alla trama motivazionale della
decisione impugnata (operazione, questa, pacificamente consentita in presenza di una “doppia
conforme”) -ha fornito una valutazione esaustiva e analitica della res iudicanda.
È stata congruamente scrutinata la credibilità e l’attendibilità della persona offesa, il cui racconto
rinveniva oggettivo riscontro anche nelle concordi dichiarazioni di alcuni amici della coppia,
destinatari delle confidenza della giovane ma anche testimoni oculari dei segni e dei lividi che le
percosse avevano lasciato sul corpo della donna : A.A., spesso in preda ai fumi dell’alcol sin dalle
prime ore del mattino, aveva assunto nei confronti della compagna convivente, atteggiamenti sempre
più aggressivi, verbali e fisici, tanto da ingenerare un clima di tensione e uno stato di crescente ansia
nella B.B. che – a seguito dell’ennesimo allarmante episodio di violenza occorso il 22 febbraio 2022-
aveva deciso di interrompere definitivamente la relazione e la convivenza (cfr sentenza del Tribunale
pagg. 3 e ss.; sentenza della Corte di appello pagg. 2).
4.3. Analogamente i Giudici di merito non sottraevano al compito di valutare anche la prova a
discarico, rilevandone la scarsa significanza probatoria per essere la maggioranza degli episodi di
vessazione accaduti tra le mura domestiche e quindi in assenza di testimoni.
4.4. Né la prospettata “reattività” della B.B. è argomentazione in grado di destrutturare e minare la
tenuta logica della sentenza impugnata.
L’argomentazione difensiva non coglie nel segno dal momento che il reato di maltrattamenti in
famiglia è, comunque, configurabile nel caso in cui le condotte violente o sopraffattrici non integrino
l’unico registro di comunicazione con il familiare vessato, potendo anche accadere che le abituali
vessazioni, capaci di cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, siano intervallate da condotte
“normali” e persino dallo svolgimento di attività anche gratificanti per la parte lesa: ciò tenuto conto
che il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata dalla persona
offesa o da momenti di reattività della stessa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie
incriminatrice la riduzione della vittima a stabile succube dell’agente ovvero una totale soggezione
della persona offesa (in questo senso, tra le diverse, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273;
Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107-01; Sez. 6, n. 4015 del 04/03/1996, G., Rv.
204653).
Ed invero, in considerazione della natura abituale del reato (Sez.6, n. 4935 del 23/01/2019, Moreschi
Rv. 274617; Sez. 6, n. 37019 del 27/05/2003, Caruso, Rv. 226794), non è necessario che le condotte
vengano realizzate per un tempo prolungato; non rileva che durante lo stesso periodo la condotta
dell’imputato sia stata, in alcune fasi e momenti, “corretta”; non è significativo che si riscontrino
periodi di normalità o di accordo con il soggetto passivo; non è necessaria l’intenzione di sottoporre
la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la
consapevolezza dell’agente di persistere in un’attività vessatoria(così, tra le tante, Sez. 6, n. 15146 del
19/03/2014, Rv. 259677; Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, Rv. 253042)
4.5. In una tale prospettiva, il provvedimento impugnato sfugge a censure di illogicità e rimane
indenne da vulnus motivazionali, vieppiù al cospetto di doglianze che o rifuggono da un compiuto
confronto critico con le argomentazioni spese dai giudici di merito o enunciano, in modo assertivo,
la mancata individuazione di episodi specifici e/o di un numero minimo di condotte maltrattanti, o
evocano apoditticamente un concetto di parità tra le parti nel tentativo di ridimensionare la gravità
della vicenda per cui è processo.
5. Alla inammissibilità del ricorso consegue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle
ammende, che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte Cost., sent. n 186 del 13 giugno 2000).
Il ricorrente, in quanto soccombente, va altresì condannato al pagamento delle spese di costituzione
e di difesa sostenute dalla parte civile anche nel presente grado di giudizio, nella misura che sarà
liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82
e 83 D.P.R. n. 115/2002 essendo stata la parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla
rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile
ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di
Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n 115/2002
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.
Depositata in Cancelleria il 31 dicembre 2024.
