Inosservanza dell’obbligo di fedeltà e ripartizione dell’onere probatorio

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 18 aprile 2024, n. 10489
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 706/2022, ha confermato la sentenza di primo grado
del 2020 che, a seguito di sentenza non definitiva che aveva pronunciato la separazione personale dei
coniugi B.B. e A.A., su ricorso della prima del dicembre 2015, aveva respinto le reciproche domande
di addebito e aveva posto a carico dell’A.A. l’obbligo di corrispondere alla B.B. la somma di Euro
100,00 mensili a titolo di mantenimento.
In particolare, i giudici di appello, nel respingere il gravame principale dell’A.A. , in punto di rigetto
della domanda di addebito e di riconoscimento del diritto della moglie all’assegno di mantenimento,
e quello incidentale della B.B., in punto di entità dell’assegno, ha osservato che: a) dall’istruttoria
orale espletata, con l’escussione dei testi C.C., D.D. e E.E. era emerso che la relazione sentimentale
tra quest’ultimo e la B.B. era successiva alla separazione di fatto dei coniugi (avendo la moglie
abbandonato la casa coniugale nell’aprile 2015) e, anche se fosse stato vero che la relazione
extraconiugale era iniziata prima (nel marzo 2015), come riferito dal teste F.F., non vi era la prova
che l’A.A. ne fosse a conoscenza, né comunque, stante la contrapposizione delle diverse posizioni
difensive sul punto (“che non hanno tuttavia trovato riscontro”), era stato dimostrato che l’unica causa
della crisi coniugale fosse l’infedeltà della moglie, in assenza di altre ragioni; b) doveva essere
confermata la statuizione economica, non essendo stato censurato specificamente l’argomento svolto
dal Tribunale circa la mancata prova dello stato di disoccupazione dell’A.A., né essendo stata negata
la capacità reddituale della B.B. ed il saltuario svolgimento di attività lavorativa da parte sua,
cosicché, essendovi una effettiva sperequazione reddituale tra i coniugi “a sfavore della B.B.”, doveva
essere confermato l’obbligo del marito di versare l’assegno di mantenimento alla moglie, anche perché
la dedotta convivenza more uxorio della B.B. (con il E.E.) era stata contestata dall’appellante
incidentale, che assumeva di vivere nell’abitazione dei genitori, anche dopo il decesso della di lei
madre, cui aveva prestato per lungo tempo accudimento. La Corte d’appello disponeva la
compensazione delle spese processuali tra le parti.
Avverso la suddetta pronuncia, A.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 4/10/2022, affidato
a tre motivi, nei confronti di B.B., che resiste con controricorso notificato il 14/11/22.
Motivi della decisione
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di fatto
decisivo, per avere la Corte d’appello confermato il rigetto della domanda di addebito della
separazione alla B.B. senza considerare che era stata raggiunta la prova del fatto che l’infedeltà
coniugale era stata la causa del venir meno dell’affectio coniugalis, sia la violazione e/o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 143, 146, 151 e 2697 c.c., in combinato disposto con
gli artt.115 e 116 c.p.c.; b) con il secondo motivo, sia l’omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c., di fatto
decisivo, per avere la Corte d’appello confermato la sentenza di primo grado in punto di obbligo per
il ricorrente di versare alla moglie un assegno di mantenimento, sia la violazione e/o falsa
applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli art. 156 e 2697 c.c., in combinato disposto con gli artt. 115
e 116 c.p.c.; c) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., degli
artt.91 e 92 c.p.c., in punto di erronea valutazione della soccombenza nel giudizio.
2. La prima censura è fondata.
Assume il ricorrente di avere, contrariamente a quanto ritenuto nel merito, allegato e provato che la
crisi coniugale era causalmente ricollegabile a precisi fatti, l’allontanamento della moglie dalla casa
familiare e la sua contemporanea relazione con un altro uomo in costanza di matrimonio, mentre la
B.B. non aveva provato l’esistenza di altri fatti cui potesse ricollegarsi la separazione tra i coniugi: i
litigi fra i coniugi erano dunque iniziati dopo che l’A.A. aveva scoperto l’infedeltà della moglie, da
cui era derivato il disfacimento dell’affectio coniugalis.
Il tutto sarebbe stato dimostrato dalle deposizioni del teste F.F. (il quale aveva riferito di avere visto
la B.B. in compagnia del E.E. in atteggiamenti affettuosi in due diverse occasioni nel marzo 2015),
essendo “evidente che nel marzo 2015 il F.F. ha riferito all’A.A. di avere visto la moglie con un altro
uomo e quindi sono scoppiate le liti; nel successivo mese di aprile la B.B. ha abbandonato la casa
coniugale”, dei testi D.D. e G.G., incaricati di investigazioni, i quali avevano confermato di avere
visto la B.B. e l’altro uomo trascorrere del tempo insieme, dello stesso teste E.E., il quale aveva
ammesso sia di avere conosciuto la B.B. nel 2015 e di “essere stato contattato da A.A.”, che si era
impossessato del profilo Facebook della moglie e si era “messo a chattare” con il E.E., “nel 2015,
penso aprile marzo del 2015”, sia di avere iniziato a convivere con la B.B., con la quale formava una
coppia “dal 7 giugno 2016”. La Corte d’appello avrebbe omesso di considerare che l’infedeltà della
moglie non risultava preceduta da alcun evento che provasse una crisi antecedente della coppia.
Orbene, si è anzitutto chiarito (Cass. 12130/2001; conf. Cass. 23071/2005; Cass. 14840/2006; Cass.
40795/2021) che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può
fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cod. civ. pone a carico dei coniugi, essendo,
invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione
della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di
intollerabilità della convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi,
sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza
addebito.”
Questa Corte ha quindi affermato (Cass. 25618/2007) che “In tema di separazione tra coniugi,
l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la
quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi,
di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un
accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale
che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da
una convivenza meramente formale”.
Il principio è stato ribadito (Cass. 16859/2015) : “In tema di separazione tra coniugi, l’inosservanza
dell’obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale,
determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di
regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile,
sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del
comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale,
tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato
da una convivenza meramente formale”.
Sempre questa Corte in punto di riparto dell’onere probatorio ha affermato che “grava sulla parte che
richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della separazione all’altro coniuge
l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a
fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della
convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi
matrimoniale all’accertata infedeltà”, cosicché “laddove la ragione dell’addebito sia costituita
dall’inosservanza dell’obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere
che abbia reso la convivenza intollerabile, sicché, da un lato, la parte che lo ha allegato ha interamente
assolto l’onere della prova per la parte su di lei gravante, e dall’altro la sentenza che su tale premessa
fonda la pronuncia di addebito è sufficientemente motivata” (Cass. 2059/2012; Cass. 3923/2018).
In sostanza, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale deve essere accertata in modo
rigoroso attraverso una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che
ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una
convivenza meramente formale e chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della
domanda di addebito (nella specie, dell’infedeltà nella determinazione dell’intollerabilità della
prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità
della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà.
Nella fattispecie, la Corte d’appello ha ritenuto che, in ordine alla prova di una relazione sentimentale
avviata dalla B.B. sin dal marzo 2015, prima della separazione di fatto della coppia (avvenuta
nell’aprile 2015, allorché la moglie aveva lasciato la casa coniugale), dalle deposizioni dei testi G.G.,
D.D. e E.E. (quest’ultimo colui con il quale la B.B. aveva avviato la relazione sentimentale) non
emergeva che essa era iniziata dopo, mentre la deposizione del teste F.F. (il quale aveva riferito di
avere sorpreso, in due ristoranti, la B.B. con il E.E. in atteggiamenti confidenziali sin dal marzo 2015)
non provava anche che di tale circostanza l’A.A. fosse, già al marzo 2015, venuto a conoscenza.
Orbene, vero che l’A.A., il quale chiedeva l’addebito della separazione alla moglie, doveva assolvere
all’onere della prova su di lui gravante (provare l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, da parte della
moglie prima della separazione di fatto dei coniugi, e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza) ma, una volta fornita tale prova, la moglie era tenuta, al fine di
dimostrare l’inidoneità dell’infedeltà a determinare l’intollerabilità della convivenza, a fornire la prova
delle circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire dell’anteriorità della crisi matrimoniale
all’accertata infedeltà.
Nel caso di specie, la Corte territoriale – peraltro, con motivazione del tutto laconica – ha accertato
che la casa coniugale fu abbandonata dalla moglie nell’aprile 2015 e che la relazione extraconiugale
vi fosse già un mese prima di tale separazione (marzo 2015), sulla base di quanto riferito dal teste
F.F., ma ne ha escluso il rilievo perché non vi sarebbe stata la prova che il marito ne fosse a
conoscenza. E comunque non vi sarebbe prova che “l’infedeltà della B.B.”, che dunque la Corte ritiene
provata, fosse la causa unica della crisi coniugale, “attesa la contrapposizione delle diverse posizioni
difensive sul punto assunte dalle parti”, che non avrebbero, tuttavia, “trovato riscontro”. Di
conseguenza, la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrata la violazione dell’obbligo di fedeltà da
parte della moglie, unico fatto indicato nella domanda di addebito dell’A.A., cosicché non risultava
anche necessario accertare se, prima della scoperta dell’adulterio della B.B., i coniugi avessero
manifestato segnali di una crisi coniugale e se quindi la causa della fine del rapporto fosse soltanto
da ricollegare causalmente proprio alla sussistenza della relazione extraconiugale della moglie.
La moglie aveva allegato presunti tradimenti del marito e violenze verbali, come si evince anche dal
controricorso, ma la Corte d’appello ha confermato la statuizione di primo grado che aveva respinto
la domanda della stessa di addebito della separazione al marito, non essendo stata svolta sul punto
alcuna attività istruttoria.
Ne deriva che è mancato del tutto l’accertamento rigoroso del comportamento di entrambi i coniugi,
ai fini di determinare la cessazione della convivenza, reso vieppiù necessario dall’imminenza della
relazione extraconiugale – accertata dalla Corte – rispetto alla separazione tra i coniugi (un mese
prima).
Né rilievo alcuno può avere la circostanza della mancata conoscenza di tale relazione, una volta che
la stessa è stata ritenuta dalla Corte sussistente, ed una volta che subito dopo che la stessa aveva avuto
inizio la moglie ha lasciato il marito. Sicché il rilievo causale della relazione stessa appare evidente,
in assenza dell’accertamento di una diversa causa della rottura coniugale, ritenuto apoditticamente
inesistente.
3. Le ulteriori censure sono assorbite.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il primo motivo, assorbiti i restanti, con cassazione della
sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata
e rinvia della causa alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche in ordine alla
liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.