E’ falsa testimonianza la dichiarazione che vuole inficiare l’attendibilità della persona offesa

Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 3 maggio 2024 n. 17655
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. A.A. (Omissis)
2. B.B. (Omissis)
3. C.C. (Omissis)
4. D.D. (Omissis)
avverso la sentenza del 08/03/2023 della Corte di appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonio
Balsamo, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso di A.A.; il rigetto dei ricorsi di B.B.,
C.C. e D.D. e rettificarsi la sentenza eliminando le parole “per un tempo di anno uno”.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto – per
quanto in questa sede di interesse – dagli imputati A.A., B.B., C.C. e D.D. avverso la sentenza emessa
in data 17 maggio 2021 dal Tribunale di Nola, ha confermato la decisione con la quale i predetti
imputati sono stati dichiarati colpevoli del reato di cui all’art. 372 cod. pen. loro ascritto in relazione
alle false testimonianze rese nel processo a carico di E.E. per maltrattamenti e violenza sessuale ai
danni della compagna F.F. e condannati a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati con atti dei rispettivi
difensori.
3. Nell’interesse di A.A. si deduce violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione
in ordine al percorso logico-giuridico della decisione che, nel confermare la prima sentenza, non ha
tenuto conto delle argomentazioni difensive sia in relazione alla responsabilità che alla
determinazione della pena.
4. Nell’interesse di B.B. si deducono i seguenti motivi:
4.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità avendo la sentenza trascurata, risolvendola in termini apodittici, la
verifica della pertinenza e rilevanza della eventuale falsa testimonianza nell’ambito del giudizio
nella quale fu resa. Nella specie, le dichiarazioni della ricorrente hanno ad oggetto un periodo
temporale estremamente limitato (dal 1.9.2014 al 12.9.2014) rispetto a quello della imputazione
(riguardante l’arco temporale di tutta la convivenza coniugale e fino al 14.9.2014), essendo E.E.
condannato, sulla base delle dichiarazioni della moglie, F.F., che hanno riguardato tutta la
convivenza coniugale antecedente alla remissione in libertà del E.E. avvenuta in data 1.7.2014.
Pertanto, le dichiarazioni della ricorrente non sono né pertinenti alla condotta maltrattante, né
inficiano la credibilità della persona offesa, vagliata frazionatamente in relazione ai singoli episodi.
4.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata
eliminazione della condizione alla quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena,
non potendosi comprendere se il periodo di attività lavorativa non retribuita da svolgere sia pari a
mesi sei oppure ad un anno.
Inoltre, si deduce l’illegittimità della imposizione della condizione a fronte della possibilità di
concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.
164 cod. pen. in presenza delle condizioni favorevoli ad un giudizio prognostico di non reiterazione.
5. Nell’interesse di C.C. si deducono i seguenti motivi:
5.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità avendo la sentenza trascurata, risolvendola in termini apodittici, la
verifica della pertinenza e rilevanza della eventuale falsa testimonianza nell’ambito del giudizio
nella quale fu resa. Nella specie, le dichiarazioni del ricorrente hanno ad oggetto un periodo
temporale estremamente limitato (dal 1.9.2014 al 12.9.2014) rispetto a quello della imputazione
(riguardante l’arco temporale di tutta la convivenza coniugale e fino al 14.9.2014), essendo E.E.
condannato, sulla base delle dichiarazioni della moglie, F.F., che hanno riguardato tutta la
convivenza coniugale antecedente alla remissione in libertà del E.E. avvenuta in data 1.7.2014.
Pertanto le dichiarazioni della ricorrente non sono né pertinenti alla condotta maltrattante né
inficiano la credibilità della persona offesa, vagliata frazionatamente in relazione ai singoli episodi.
5.2. Con il secondo motivo assoluta assenza di motivazione in ordine alla valutazione di sostituzione
della pena detentiva con quelle previste dall’art. 20-bis cod. pen., trattandosi di sentenza emessa in
data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/22, in presenza di limiti edittali ammissibili e
non sussistendo cause soggettive di esclusione ex art. 59 L. n. 689/1981.
6. Nell’interesse di D.D. si deducono i seguenti motivi:
6.1. Con il primo motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla
affermazione di responsabilità avendo la sentenza trascurato, risolvendola in termini apodittici, la
verifica della pertinenza e rilevanza della eventuale falsa testimonianza nell’ambito del giudizio
nella quale fu resa. Nella specie, le dichiarazioni della ricorrente hanno ad oggetto un periodo
temporale estremamente limitato (dal 1.9.2014 al 12.9.2014) rispetto a quello della imputazione
(riguardante l’arco temporale di tutta la convivenza coniugale e fino al 14.9.2014), essendo E.E.
condannato, sulla base delle dichiarazioni della moglie, F.F., che hanno riguardato tutta la
convivenza coniugale antecedente alla remissione in libertà del E.E. avvenuta in data 1.7.2014.
Pertanto, le dichiarazioni della ricorrente non sono pertinenti alla condotta maltrattante, né inficiano
la credibilità della persona offesa, vagliata frazionatamente in relazione ai singoli episodi.
6.2. Con il secondo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata
eliminazione della condizione alla quale è stata subordinata la sospensione condizionale della pena
non potendosi comprendere se il periodo di attività lavorativa non retribuita a svolgere sia pari a
mesi sei oppure ad un anno.
Inoltre, si deduce l’illegittimità della imposizione della condizione a fronte della possibilità di
concedere per la seconda volta il beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art.
164 cod. pen. in presenza delle condizioni favorevoli ad un giudizio prognostico di non reiterazione.
7. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre
2020, n. 137, conv. dalla L. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi
previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in
epigrafe indicate.
Motivi della decisione
1. Il ricorso di A.A. è inammissibile perché manifestamente generico, non confrontandosi in alcun
modo con le ragioni poste a base della affermazione di responsabilità e determinazione della pena,
limitandosi a invocare aspecificamente la mancata considerazione delle deduzioni difensive in
appello.
2. Il ricorso di B.B. è inammissibile.
2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Deve essere ribadito il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità del delitto di falsa
testimonianza, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e
suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito
sulla decisione del giudice (Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, Mevoli, Rv. 258507).
La sentenza impugnata si è conformata al predetto principio rigettando il comune motivo degli
appellanti in ordine alla estraneità e ininfluenza delle circostanze da loro falsamente riferite nel
dibattimento a carico di E.E.
Ha, invero, rilevato che – secondo la prima sentenza – “gli imputati, mentendo in ordine alla
permanenza dell’intero nucleo familiare (della vittima n.d.r.) presso l’abitazione di A.A. e G.G., i vari
testi indicati dalla difesa hanno reso dichiarazioni temporalmente incastrabili l’una con l’altra, a
supporto delle dichiarazioni del E.E. Peraltro, tali false dichiarazioni erano sicuramente
astrattamente idonee ad in fluire sull’esito del giudizio, poiché, smentendo il propalato della persona
offesa – principale teste dell’accusa, la cui testimonianza era pertanto decisiva ai fini della prova dei
fatti contestati al E.E. – potevano inficiarne l’attendibilità inducendo il giudice ad assolvere
l’imputato”.
E a tal riguardo, la Corte di merito ha rilevato che, secondo quanto riportato nella sentenza di
condanna del E.E., questi era stato condannato per maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della
moglie perpetrati nell’arco di tutta la convivenza coniugale e con particolare violenza e costanza nel
lasso temporale tra il 1.7.2014, data della scarcerazione del E.E., e fino al 14.9.2014, quando la persona
offesa abbandonava la casa insieme ai figli e decideva di denunciare il convivente all’autorità
giudiziaria(v. pg. 5, ibidem). Pertanto, ha del tutto correttamente affermato che le circostanze riferite
dai testimoni dell’epoca, ora attuali imputati, erano finalizzate a dimostrare la permanenza della
coppia presso terze persone nel periodo in cui si sarebbero verificati gli abusi denunciati dalla …e,
dunque, avevano lo scopo di inficiare l’attendibilità della persona offesa, dovendosi quindi escludere
la pretesa estraneità e ininfluenza delle medesime circostanze (v. pg. 9 della sentenza impugnata).
2.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Quanto alla durata del lavoro non retribuito la questione non è stata oggetto di appello. In ogni caso,
deve rilevarsi che nel dispositivo della sentenza di primo grado, confermata da quella di appello, è
presente un errore materiale, consistente nell’avere aggiunto – dopo la corretta indicazione relativa
alla subordinazione della sospensione condizionale “alla prestazione di attività non retribuita per
mesi sei, in favore della collettività” – le parole “per un tempo di anno uno”. Si tratta di un errore
materiale riconoscibile con assoluta evidenza, in quanto, come è noto, la durata della prestazione di
attività non retribuita a favore della collettività soggiace al limite di sei mesi, previsto dal combinato
disposto degli artt. 18-bis disp. coord. trans, c.p. e 54, comma 2, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez.
U, n. 23400 del 27/01/2022, Rv. 283191 – 02).
Quanto alla subordinazione della pena sospesa, il motivo è manifestamente infondato in presenza
dei presupposti previsti dall’art. 165, comma 2, cod. pen. e, in ogni caso, dovendosi tener conto del
consolidato principio secondo il quale la richiesta di sospensione condizionale della pena avanzata
dall’imputato che ne abbia già usufruito in relazione a precedente condanna implica il consenso alla
subordinazione del beneficio all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma
primo, cod. pen., trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma
del secondo comma del medesimo articolo qualora intenda riconoscere nuovamente detto beneficio.
(Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021, S., Rv. 280712).
3. Il ricorso di C.C. è inammissibile.
3.1. Il primo motivo è inammissibile per le ragioni esposte in ordine all’identico primo motivo
proposto nell’interesse di B.B.
3.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto ha ad oggetto questione non devoluta né comunque
proposta in sede di appello in quanto, in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria
contenuta nell’art. 95 D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di
appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle
pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso
dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi”
ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso
dell’udienza di discussione d’appello. (Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751).
4. Il ricorso di D.D. è inammissibile per le ragioni precedentemente esposte in relazione al
sovrapponibile ricorso di B.B.
5. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
6. Deve esser disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza
emessa dal Tribunale di Nola in data 17 maggio 2021, in relazione alla parte che riguarda la
concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e alla sua subordinazione alla
prestazione di attività non retribuita – per quanto in questa sede di interesse – a D.D. e B.B.,
eliminando le parole “per un tempo di anni uno”, disponendo la conseguente annotazione da parte
della Cancelleria del Tribunale di Nola, alla quale darà comunicazione la Cancelleria di questa Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dispone la correzione dell’errore
materiale contenuto nel dispositivo della sentenza emessa dal Tribunale di Nola in data 17 maggio
2021, eliminando le parole “per un tempo di anni uno”: Manda alla Cancelleria per gli adempimenti
di rito.