Riguardo ad un’azione trasmissibile con l’eredità il successore assume la stessa posizione del suo dante causa

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 12 febbraio 2024, n. 3768; Pres. Genovese, Rel. Cons. Iofrida
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 18/2023, pubblicata il 9/1/2023, la Corte d’appello di Milano confermava la sentenza
n. 836/2021 del Tribunale di B, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di revocazione, ex
art. 395 n. 1 c.p.c. (per dolo della parte), proposta, nel 2020, da A.A., della sentenza n. 85/2017,
pronunciata il 12/5/2017 dal Tribunale di B, con cui era stata disposta l’adozione di B.B. da parte di
C.C., fratello dell’attore.
La Corte territoriale respingeva il gravame del A.A. (il quale sosteneva che la prova della sua
legittimazione attiva derivava dall’essere state avviate procedure per la nomina di un amministratore
di sostegno del fratello, che non aveva moglie e figli, da esso A.A., e per l’interdizione dello stesso,
dal PM, nonché dagli atti penali che avevano portato alla condanna della B.B. a tre anni di reclusione
ed Euro 1.200,00 di multa, per reati commessi ai danni del padre adottivo, di circonvenzione di
incapace e induzione indotta, in quanto dopo essere stata assunta come badante, nel settembre 2016,
aveva indotto il C.C. ad adottarla, e che “egli era venuto a conoscenza del dolo della B.B.” soltanto
“il 21.2.2020 con la richiesta di copia del procedimento di sequestro preventivo”) e confermava la
valutazione fatta dal giudice di prime cure, secondo cui la domanda di revocazione era inammissibile
per difetto di legittimazione attiva di A.A., in virtù del fatto che costui aveva adito la Corte in qualità,
non di erede ma, di fratello di C.C., deceduto il 1/01/2020, senza essere stato parte del giudizio,
all’esito del quale era stata dichiarata l’adozione di B.B.
Invero, la Corte d’appello di Milano rilevava che l’appellante A.A., in quanto fratello di C.C., avrebbe
potuto far valere il suo interesse a rimuovere l’avvenuta adozione unicamente con il rimedio
dell’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., mentre la revocazione costituiva un mezzo ordinario di
impugnazione, ex art. 323 c.p.c., riservato soltanto a coloro che hanno preso parte al precedente
giudizio
Avverso tale sentenza, A.A. propone ricorso per cassazione, notificato il 24/3/2023, affidandosi a due
motivi, nei confronti di B.B. (che resiste con controricorso).
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 395 n. 1 c.p.c.,
sostenendo che egli, in qualità di erede di C.C., e titolare del diritto di impugnare per revocazione una
sentenza effetto di dolo “ai suoi danni”, in quanto, a parere del ricorrente, gli eredi dell’adottante sono
“parti del procedimento d’adozione”, tanto che, ai sensi dell’articolo 298, comma 4, c.p.c., quest’ultimi
possono presentare al Tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione, chiedendo,
altrimenti, sollevarsi questione di legittimità costituzionale di detta disposizione in relazione all’art. 3
Cost., sussistendo una disparità di trattamento tra la posizione dei genitori dell’adottando o del
coniuge dell’adottante – il cui consenso all’adozione è previsto dall’art. 297 c.c. – e gli eredi
dell’adottante; b) con il secondo motivo, in via subordinata, violazione e falsa applicazione, ex art.
360 n. 3 c.p.c., degli artt. 395 e 404 c.p.c. , denunciando che la Corte d’appello e, ancor prima il
Tribunale di B, non abbiano riqualificato l’azione di revocazione in opposizione di terzo revocatoria,
essendo previsto dal comma 2 dell’art. 404 c.p.c. “che taluni terzi…possano attaccare la sentenza,
quando questa è l’effetto di dolo a loro danno”.
2. La controricorrente eccepisce l’inammissibilità ed infondatezza nel merito del ricorso, rilevando,
in relazione al secondo motivo, che l’azione di opposizione di terzo revocatoria, ove possa così essere
riqualificata l’originaria domanda, risultava proposta oltre il termine di trenta giorni dalla scoperta del
dolo, che nella specie, come anche eccepito in primo grado, doveva ritenersi essere intervenuta già
dal 2017, in quanto, con una querela dal medesimo A.A. proposta, nell’aprile di quell’anno,
quest’ultimo lamentava l’asserito dolo della resistente, e inoltre nel procedimento penale apertosi a
carico di essa B.B. egli aveva avuto conoscenza della sentenza di adozione.
3. La prima doglianza è infondata.
Il ricorrente deduce di avere agito in qualità di fratello ed erede dell’adottante e di essere come tale
legittimato.
3.1. Deve anzitutto rilevarsi che parti del procedimento di adozione (di maggiorenne) in esame sono
esclusivamente l’adottante, l’adottando ed il pubblico ministero. E gli stessi soggetti sono i soli
legittimati ad impugnare il decreto di adozione.
Ai sensi dell’art. 305 c.c., l’adozione si può revocare soltanto nei casi di: a) revoca per indegnità
dell’adottato (art. 306 c.c.), quando l’adottato abbia “attentato” alla vita dell’adottante o del suo
coniuge oppure alla vita dei suoi discendenti o degli ascendenti o si sia reso colpevole nei loro
confronti di un delitto punibile con pena detentivi non inferiore nel minimo a tre anni; b) revoca per
indegnità dell’adottante.
Il testo originario dell’art. 313 c.c., è stato modificato ad opera della L. n. 184 del 1983, che ha previsto
l’obbligo di motivazione del decreto di adozione di persone di maggiore età e, inserendovi un secondo
comma, la reclamabilità alla Corte d’appello da parte dell’adottante, dell’adottato e del pubblico
ministero. Successivamente, la L. n. 149 del 2001 ha previsto per l’adozione la forma della sentenza
e la possibilità di proporre “impugnazione” alla corte d’appello da parte dei medesimi soggetti.
Questa Corte ha affermato che “il decreto che pronunzia l’adozione di persone di maggiore età (art.
314 c.c.) è costitutivo dell’adozione, produce effetti direttamente incidenti sullo status dell’adottato ed
è connotato dalla stabilità, comprovata dalla circostanza della previsione della sua revocabilità
soltanto in casi tassativi e specifici (artt. 305-309 c.c.), in conseguenza di fatti sopravvenuti e con
efficacia ex tunc; pertanto, poiché siffatto decreto ha natura di provvedimento decisorio e definitivo,
i vizi sia processuali sia sostanziali che, eventualmente, lo inficiano e ne determinano la nullità si
convertono in motivi di impugnazione e possono essere fatti valere esclusivamente con il mezzo di
impugnazione previsto dall’ordinamento, con la conseguenza che la decadenza dall’impugnazione
comporta che gli stessi, in applicazione del principio stabilito dall’art. 161 c.p.c., non possono essere
più dedotti, neppure con la actio nullitatis” (Cass. 13171/2004; conf. Cass. 12556/2012, con la quale
si è confutata la tesi dei ricorrenti secondo cui il reclamo ex art. 313 c.c. potrebbe ammettersi soltanto
per i vizi processuali o per l’assenza dei presupposti di legge dell’adozione, mentre quelli sostanziali,
quali mancanza o vizi del consenso, incapacità legale o naturale, scopo illecito, ecc., sarebbero stati
esperibili le ordinarie azioni negoziali di nullità o annullamento).
Sempre in tema di adozione di maggiorenni, anche in Cass. 4694/1992, pur affermandosi che il
consenso dell’adottante assume carattere negoziale e quindi resta soggetto alla disciplina concernente
i negozi privatistici, che inquadra si aveva poi precisato il principio secondo cui “nel caso di incapacità
naturale dell’adottante al momento della prestazione del consenso, la mancanza di una espressa
previsione normativa circa le persone legittimate a far valere la suddetta situazione invalidante,
raffrontata alla dettagliata e specifica indicazione delle categorie di persone e congiunti legittimati a
proporre le singole azioni dettata dal codice civile in materia di diritto di famiglia, esclude che possa
trovare applicazione in materia la disposizione generale di cui all’art. 428 cod. civ., atteso che tale
norma, nel consentire l’esercizio dell’azione anche agli eredi e aventi causa, appare volta a tutelare
interessi essenzialmente patrimoniali, con la conseguenza che soggetto legittimato a proporre l’azione
di impugnazione del consenso dell’adottante è soltanto lo stesso adottante, titolare della posizione
soggettiva in contestazione, dovendo tale azione considerarsi esclusivamente personale e non
trasmissibile, se non esercitata in vita dal detto titolare del rapporto adottivo”; tale principio è stato
tanto più ribadito nella successiva n. 12556/2012 (essendosi scelta la tesi della necessità di fare valere
anche i vizi sostanziali del decreto di adozione con il reclamo previsto dall’ordinamento).
Il disposto del quarto comma dell’art. 298 c.c. secondo cui “gli eredi dell’adottante possono presentare
al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione” non ha il significato voluto dal
ricorrente, di riconoscimento da parte del legislatore della qualità di parte nel procedimento di
adozione dell’erede dell’adottante.
La disposizione deve infatti essere letta unitamente al terzo comma dell’art. 298 c.c., che contempla
l’ipotesi in cui l’adottante muoia “dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione del
decreto”, stabilendo che si possa comunque procedere “al compimento degli atti necessari per
l’adozione”: la procedura di adozione resta aperta e possono essere sentiti gli eredi dell’adottante (che
aveva espresso il consenso all’adozione prima del decesso).
Ma tale ipotesi non ricorre nella fattispecie, essendo il decesso dell’adottante intervenuto nel 2020,
tre anni dopo che la sentenza di adozione della B.B. era stata pronunciata, nel 2017.
La questione di legittimità costituzionale, con la quale si pongono sullo stesso piano, ipotizzando
disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, i genitori dell’adottando o il coniuge
dell’adottante (che devono prestare assenso all’adozione), da un lato, e “gli eredi dell’adottante”,
dall’altro, è manifestatamente infondata, per la sola considerazione che anche i genitori dell’adottando
e il coniuge dell’adottante non sono parti del processo di adozione.
3.2. Nella specie, la sentenza di adozione, a distanza di tre anni dalla pubblicazione, è stata impugnata
dal fratello dell’adottante per revocazione per dolo di una parte ai danni dell’altra, ex art. 395 n. 1
c.p.c.
Il rimedio generale prescelto deve ritenersi in astratto ammissibile (cfr. Cass. 4780/1991, in fattispecie
di adozione di minorenne).
Orbene, la Corte d’appello ha rilevato che, essendo la revocazione, ex art. 395 c.p.c. (nella specie
proposta per dolo della parte, l’adottanda, poi adottata, B.B.), un mezzo ordinario di impugnazione,
secondo i principi generali in tema di interesse e legittimazione ad impugnare, sono soltanto coloro
che hanno preso parte al precedente giudizio che la possono esperire.
La motivazione deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
In effetti, al giudizio di revocazione devono partecipare gli stessi soggetti che hanno preso parte al
processo conclusosi con la pronuncia di cui si chiede la revoca, come già chiarito da questa Corte
[Cass. 3228/1987, in cui si è precisato che: in caso abbia partecipato al giudizio (definito con la
sentenza oggetto di revocazione) un ente soppresso, deve essere convenuto il soggetto al primo
succeduto ex lege, per assunzione delle relative funzioni; nella successiva Cass. n. 1583/2020, inoltre,
si è affermato che, stante “la peculiare natura della revocazione, che mira a restaurare il processo nelle
condizioni in cui avrebbe dovuto trovarsi quello concluso con la sentenza revocanda se l’errore
revocatorio non ci fosse stato”, è “indefettibile la perfetta identità delle persone in relazione a tutte le
parti processuali della sentenza revocanda anche nel giudizio di revocazione”].
Questa Corte, con riguardo alla revocazione ed alla posizione dell’erede, ha affermato che “l’erede,
nella sua qualità di successore nella stessa situazione giuridica del defunto, non è titolare di un diritto
autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare per revocazione o con l’opposizione di terzo, una
sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del suo autore, con la conseguenza che se a costui sia
rimasto precluso, per scadenza del termine o per altro motivo, l’esercizio della suddetta azione (come
anche, di ogni altra azione trasmissibile con l’eredità) la medesima preclusione vale anche per il
successore” (Cass. 35/1971, in relazione a fattispecie in cui il defunto era decaduto dall’impugnativa
per inosservanza del termine ex art. 325 c.p.c. sia ai sensi dell’art. 404, comma 1, c.p.c., sia ai sensi
dell’art. 395 n. 1 c.p.c., perché consapevole del dolo o della collusione, cosicché si è ritenuto che non
potesse aver trasmesso l’azione alla moglie, erede testamentaria, non essendo la stessa mai entrata a
far parte del suo patrimonio; conf. Cass. 8284/2016).
Essendo dunque l’erede, in qualità di successore a titolo universale, titolare di un diritto derivativo e
subentrando il medesimo nella stessa situazione giuridica del defunto, l’impugnativa è condizionata
a “quei medesimi fatti costitutivi, modificativi ed estintivi, che condizionavano l’azione del
precedente titolare”: se al dante causa sia rimasto precluso, per tardività o altro motivo, l’esercizio di
una determinata azione trasmissibile con l’eredità, la stessa preclusione varrà per il suo successore.
Ne consegue che, anche se, come affermato nel presente ricorso dal ricorrente (ma negato nella
sentenza di primo grado), il A.A. avesse speso, nella citazione del 2020, introduttiva del giudizio di
revocazione della sentenza di adozione del 2017, anche la qualità di unico erede del fratello C.C. (che
non aveva né moglie né figli, salvo l’adottata B.B.), in base a quanto sopra chiarito, deve escludersi
che lo stesso A.A. fosse legittimato ad agire, atteso che l’erede dell’adottante non è parte del processo
di adozione, dove non vi aveva infatti preso parte, e che non poteva succedere al de cuius C.C., in
quanto egli era titolare di una posizione derivata, non autonoma; e non poteva subentrare in una
impugnativa in relazione alla quale il de cuius era già decaduto.
Nella memoria, il ricorrente ribadisce che il proprio ricorso si fonda sulla mancata considerazione
della qualità di parte nel processo, con conseguente sua legittimazione all’azione di revocazione
dell’adozione, dell’odierno ricorrente quale unico erede del fratello, circostanza non valutata dal
Tribunale e dalla Corte d’appello.
Avendo il ricorrente agito quale fratello ed erede dell’adottante e avendo “dimostrato” di essere suo
successore, nella stessa posizione giuridica del fratello, non si potrebbe quindi affermare che “i
successori di una delle parti non possono subentrare nella posizione di una delle parti processuali”.
Orbene, a prescindere dalla questione relativa alla qualificazione della domanda proposta e alla
legitimatio ad causam, il subentro, in caso di morte della parte, del successore (a titolo universale),
ex art. 110 c.p.c., nella stessa posizione processuale del proprio autore, presuppone che il processo
sia pendente.
Laddove il processo sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’erede, successore universale,
può impugnare per revocazione solo se, alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, il dante causa
non sia decaduto dall’impugnativa.
Doveva essere allora dimostrato che, ai sensi dell’art. 396 c.p.c., per il dante causa deceduto la
scoperta del dolo fosse avvenuta dopo la scadenza del termine per impugnare.
Ma il ricorrente ha soltanto dedotto che “egli” aveva scoperto il dolo della B.B. nell’anno 2020 (dopo
il decesso dell’adottante).
Ciò che non basta.
4. Il secondo motivo è inammissibile.
La Corte d’appello ha ritenuto che il A.A. non fosse legittimato ad impugnare per revocazione ex art.
395 n. 1 c.p.c. la sentenza di adozione, in quanto terzo rimasto estraneo al precedente giudizio, e che
l’unico rimedio impugnatorio esperibile era l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., nella specie non
esperita.
Il ricorrente lamenta, in relazione a tale statuizione, che la domanda dal medesimo proposta (in cui si
contestava, sostanzialmente, l’opponibilità a sé della sentenza di adozione perché frutto del dolo
dell’adottando) doveva essere “riqualificata” come opposizione di terzo, essendo previsto dal secondo
comma dell’art. 404 c.p.c., che “gli aventi causa o i creditori di una delle parti possono fare
opposizione alla sentenza, quando è l’effetto di dolo o collusione a loro danno”.
Orbene, fermo che l’attore A.A. non era legittimato a far valere la pretesa nullità di una sentenza che
era stata resa inter alios, in quanto la legittimazione ad agire per revocazione compete solo a chi
avesse assunto la qualità di parte di quel giudizio, salvo l’ipotesi di successione nel diritto del de cuius
trasmesso con l’eredità, deve rilevarsi che, quand’anche potesse la domanda qualificarsi come
opposizione di terzo revocatoria ai sensi dell’art. 404, cpv. c.p.c., piuttosto che come azione ai sensi
dell’art. 395, n. 1 c.p.c., avendo il A.A. lamentato essenzialmente che la causa di adozione era stata
frutto di una macchinazione fraudolenta ai suoi danni, deve, in ogni caso, escludersi che il A.A. avesse
la legittimazione ad agire in opposizione di terzo revocatoria, essendo riconosciuta tale azione solo
“ai creditori o agli aventi causa di una delle parti”, non rientrando gli eredi in quest’ultima categoria.
Questa Corte ha infatti chiarito che “L’erede, nella sua qualità di successore nella stessa situazione
giuridica del defunto, non è titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo ad impugnare
per revocazione o con l’opposizione di terzo, una sentenza effetto di dolo o collusione ai danni del
suo autore, con la conseguenza che se a costui sia rimasto precluso, per scadenza del termine o per
altro motivo, l’esercizio della suddetta azione (come anche, di ogni altra azione trasmissibile con
l’eredità) la medesima preclusione vale anche per il successore” (Cass. n. 35/1971; conf. Cass.
8284/2016).
Si è quindi affermato che quando la legge parla di “aventi causa”, senza ulteriori specificazioni,
intende riferirsi, al più, soltanto ai successori a titolo particolare e che dalla formulazione dell’art.
404, secondo comma, cod. proc. civ. non si ricavano elementi per ritenere che il legislatore abbia
inteso derogare a tale principio generale (Cass. 2323/1994).
Deve comunque ribadirsi, per quanto in questa sede interessa, che l’erede, successore nella situazione
giuridica del defunto, non sia titolare di un diritto autonomo, ma di un diritto derivativo che lo
legittima ad impugnare per revocazione o con l’opposizione di terzo una sentenza effetto di dolo o
collusione ai danni del suo autore, tanto che, se a costui sia rimasto precluso l’esercizio delle azioni
trasmissibili con l’eredità, la medesima preclusione vale anche per il successore.
Il successore, a titolo universale, non può pertanto essere considerato terzo poiché è l’effettivo titolare
del diritto in contestazione, assumendo la stessa posizione del suo dante causa, come conformata da
quest’ultimo, e venendo a profittare di tutti i diritti, le azioni e le facoltà inerenti al titolo.
La sentenza impugnata deve essere quindi soltanto corretta nella motivazione ex art. 384 c.p.c.
5. Pertanto, il ricorso va respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente
giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00
per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti
processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari
a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Dispone che, ai sensi del D.LGS. n. 196 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati
identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2024.