L’intersessualismo richiede giudizio di rettifica dell’atto di nascita

Tribunale di Paola, Decreto 28 ottobre 2021, Est. Ruggiero
TRIBUNALE DI PAOLA
Sezione civile
ha emesso il seguente
DECRETO
nel procedimento ex art. 700 c.p.c. per la rettifica dell’atto di nascita della minore Tizio
promosso da CAIA e SEMPRONIO e iscritto al n. 95/2021 del R.G.V.G.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 4.2.21, CAIA e SEMPRONIO, premesso che: 1)
In data 5.10.2020 presso l’ospedale San Giovanni di Lagonegro (PZ) la sig.ra CAIA ha
partorito il neonato Tizio, con sindrome adreno-genitalica al quale è stato subito attribuito
sesso maschile; 2) Il bambino presentava organi genitali esterni ambigui che ad un primo
esame hanno indotto i medici dell’ospedale di Lagonegro (PZ) a ritenere che appartenesse al
genere maschile; 3) la patologia presentata dal neonato, “ sindrome adreno – genitalica con
perdita di sali e genitali ambigui” ha richiesto l’immediato trasferimento del neonato presso
il reparto di neonatologia dell’azienda ospedaliera “San Carlo” di Potenza; 4) da successivi
esami ecografici i medici hanno accertato che il neonato possiede organi genitali interni
femminili e le indagini genetiche sul cariotipo hanno confermato che il pattern cromosomico
è 46 XX, pertanto, di sesso femminile; 5) in data 11.11.2020, il sig. Sempronio, alla luce delle
risultanze di cui sopra, ha chiesto all’ufficio per i servizi demografici, Stato Civile, del
Comune di Scalea, la rettifica del sesso e del nome del figlio Tizio scegliendo come nome
femminile Tizia in luogo di Tizio; 6) In data 21.12.2020 i genitori del bambino, a mezzo del
sottoscritto difensore, hanno nuovamente presentato istanza di rettifica sull’atto di nascita del
nome e del sesso della loro bambina, Tizio; 7) in data 7.01.21, preso atto che l’istanza di
rettifica di cui sopra, presentava un errore di battitura, il sottoscritto difensore ne ha chiesto
la correzione materiale; 8) che ad oggi l’Ufficio preposto alla rettifica dell’atto di nascita, non
ha fornito formalmente risposta alcuna; hanno domandato: in via principale: assunte, ove
occorra sommarie informazioni, accertare e dichiarare che Tizio appartiene al genere
femminile e, conseguentemente, ordinare all’Ufficiale di Stato Civile competente,
responsabile dei servizi demografici – Ufficio Atti Stato Civile – del Comune di Scalea (CS),
di rettificare l’atto di nascita della minore Tizio nata a Lagonegro (PZ) in data _____– 2020
e correttamente scrivere sesso femminile, nome Tizia. Disporre ogni altro provvedimento che
appaia più idoneo a tutelare nell’immediatezza l’interesse della minore e ad eliminare il
pregiudizio subito e subendo, con vittoria di spese di lite.
Dichiarata la contumacia del resistente, all’udienza del 28.10.21 il Collegio riservava la causa
in decisione.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, per le seguenti ragioni.
Si discute, in dottrina e giurisprudenza, se sia ammissibile un provvedimento d’urgenza ex
art. 700 c.p.c. in funzione di assicurazione provvisoria degli effetti di una sentenza di mero
accertamento, cioè se vi sia spazio per la tutela cautelare atipica di mero accertamento. Il
problema è dato dal fatto che la funzione della tutela di mero accertamento è quella di fornire
certezza giuridica sull’esistenza o sul contenuto di un diritto controverso con un
provvedimento basato sulla piena cognizione del giudice, capace di passare in giudicato
formale e sostanziale. Al contrario, i provvedimenti resi ex art. 700 si fondano sulla
probabilità del diritto invocato, sulla cognizione sommaria dei fatti allegati e sono pronunciati
in funzione del provvedimento principale ed in presenza del periculum in mora; inoltre sono
instabili e quindi incapaci di divenire cosa giudicata. Assegnando dunque al provvedimento
ex art. 700 c.p.c. il contenuto dichiarativo proprio della pronuncia di accertamento si
tratterebbe di anticipare un effetto conseguibile solo a seguito dell’intervenuto giudicato di
merito.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha domandato, con ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c., di
accertare e dichiarare l’appartenenza della minore al genere femminile, nonché la
rettificazione dell’atto di nascita della medesima.
Parte ricorrente ha precisato, nelle memorie depositate in data 09.06.2021, di aver “fondato
la domanda sull’articolo 1 della Legge n. 164/1982”.
Ne deriva, per ciò solo, l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’art. 1 l. n. 164/1982 richiede
una sentenza passata in giudicato, onde tale effetto specificamente richiesto dalla norma non
può essere anticipato da un provvedimento cautelare, ontologicamente inidoneo al giudicato.
La disposizione testé citata, inoltre, si riferisce testualmente all’attribuzione ad una persona
di “sesso diverso da quello enunciato nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni
dei suoi caratteri sessuali”, dunque all’ipotesi di transessualismo, ossia di mutamento di sesso,
generatore di una difformità sopravvenuta tra il contenuto dell’atto di nascita e la realtà
fattuale.
Tale fattispecie è ben diversa da quella di “intersessualismo”, oggetto del presente giudizio,
in cui la detta difformità è originaria, nel senso che il soggetto apparteneva ab origine al genere
sessuale opposto a quello indicato nell’atto pubblico.
Tale divergenza, a differenza del caso di transessualismo, non è dipesa da una sopravvenienza
fattuale, ossia da un’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali, bensì da un mero errore
del pubblico ufficiale ovvero da una situazione di “apparenza”, come nella peculiare ipotesi
in oggetto (“sindrome adreno – genitalica con perdita di sali e genitali ambigui”).
In entrambi i casi, la discrepanza tra forma e sostanza, tra contenuto dell’atto e realtà fattuale,
incidente inevitabilmente sulla veridicità del primo, è emendabile mediante lo strumento,
ampio e versatile, previsto dagli artt. 95 ss. del D.P.R. 396/2000, che, non a caso, distinguono
tra correzione e rettificazione.
Si evidenzia in proposito come la Suprema Corte, superata la desueta tesi restrittiva in base
alla quale il giudizio di rettificazione sarebbe esperibile soltanto nei limitati casi di lapsus
calami in cui sia incorso l’ufficiale di stato civile nella redazione dell’atto (e quindi, di fatto,
per la correzione di un mero errore ortografico), affermi ormai da decenni che il procedimento
di rettificazione possa «essere promosso per la eliminazione di ogni ipotesi di difformità fra
la realtà effettiva, alla stregua della normativa vigente, e quella riprodotta negli atti stessi,
indipendentemente dalla ragione di tale difformità e dal soggetto che l’abbia causato» (in
questi termini: Cass. 16 dicembre 1986, n. 7530).
Appare, dunque, indubitabile che sia proprio il procedimento di rettificazione degli atti di
stato civile quello che il soggetto intersessuale deve esperire per la rettificazione
dell’indicazione del prenome e del sesso nel proprio atto di nascita, proprio perché esso tende
«alla riparazione di irregolarità occorse nella redazione degli atti di stato civile», tra le quali
deve essere ricompresa l’«erronea indicazione del sesso» di un soggetto intersessuale, atteso
che, da ultimo, «la rettificazione non tocca l’essenza dell’atto e invariato, quindi, resta, lo
stato della persona alla quale si riferisce» (Così Trib. Firenze 10 giugno 1936).
Il giudizio camerale cui l’art. 95 D.P.R. 396/2000 rinvia presenta natura polimorfa e variabile,
ma, in questo caso, sempre di volontaria giurisdizione «pura»: il procedimento in parola è
finalizzato all’accertamento della veridicità di un fatto materiale così come indicato nell’atto
di nascita, ossia il sesso effettivo di un individuo avente organi genitali ambigui.
In tale ipotesi si ravvisa un unico interesse, comune e convergente, di natura sia pubblica che
privata, alla corrispondenza tra quanto attestato nello stato civile e la realtà dei fatti.
Dall’inquadramento della fattispecie in esame nell’ipotesi di intersessualismo scaturisce la
necessità, per comporre il prefato contrasto tra contenuto dell’atto e realtà fattuale, di esperire
ricorso per rettificazione, che, come innanzi chiarito, è un procedimento di volontaria
giurisdizione, rispetto al quale è incompatibile la domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. Ne
deriva, anche sotto tale profilo, l’inammissibilità del ricorso cautelare proposto.
La natura del procedimento, la peculiarità delle questioni trattate e la contumacia del resistente
inducono a disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, non ripetibili
nei confronti del resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Paola, disattesa ogni altra domanda, eccezione o deduzione, così
provvede:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– compensa integralmente le spese di lite tra le parti, non ripetibili nei confronti del resistente
contumace