Curatore speciale del minore con funzioni gestionali e mediative

Tribunale di Genova, Decreto provv. 28 agosto 2022
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV Civile
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 07/06/2022, letti gli atti e sentita
la relazione del Giudice Delegato nel procedimento ex artt. 337 quinques c.c. e 709 ter
c.p.c. promosso da:
TIZIA, nata a Messina (ME), il ____1973, residente in Genova, _____, elettivamente
domiciliata in Genova, Corso Buenos Aires n. 8/24, presso lo studio dell’Avv. Cesare
Fossati, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
contro
CAIO, nato in Romania, il _________1975, residente in Genova, ________,
elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre n. 32/11, presso lo studio
dell’Avv. Mariagrazia Gammarota, che lo rappresenta e lo difende come da procura in
atti.
Ha pronunciato il seguente
DECRETO PROVVISORIO
Premesso che, con ricorso presentato in data 28/06/2021, la Sig.ra Tizia ha chiesto
disporsi l’affidamento cosiddetto “super esclusivo” dei figli minori Mevio e
Sempronia, nati a Genova rispettivamente il ____2010 e il ____2013, avuti dalla
relazione sentimentale e convivenza more uxorio con il Sig. Caio, instando altresì per
l’adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno ai sensi dell’art. 333 c.c. e 709
ter c.p.c., allegando che:
– la relazione fra le parti, durata tredici anni, si era interrotta nel 2015 a seguito
dell’ennesimo episodio di insulti ed eccessi di gelosia del convenuto nei confronti della
ricorrente e il Sig. Caio si era trasferito altrove;
– dopo i primi mesi di difficoltà nella gestione condivisa dei figli, con ricorso depositato
in data 04/11/2016 la Sig.ra Tizia, a fronte del disinteresse del padre alle esigenze di
cura ed assistenza dei figli, aveva chiesto al Tribunale di Genova di disporre il regime
più consono alle esigenze dei figli, oltre a un mantenimento adeguato;
– all’esito del procedimento iscritto al n.ro R.G.7767/2016 V.G., in cui il convenuto era
comparso senza munirsi di un difensore, con provvedimento del 29/11/2017 questo
Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso dei figli, con un regime di incontri a
fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale con pernottamento dei
figli presso il padre, nonché un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre
pari a € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
– il Sig. Caio si era però sempre reso inadempiente a quanto stabilito dal predetto
provvedimento sia in punto mantenimento dei figli sia con riferimento al regime di
affidamento, venendo meno in particolare ai propri doveri di cura, educazione,
istruzione ed assistenza morale della prole;
– sotto il primo profilo, con atto di precetto del 21/03/2018 la ricorrente aveva promosso
un primo pignoramento presso terzi (R.G.E. 1872/2018) all’esito del quale aveva
ottenuto l’assegnazione delle somme, mentre a seguito di un secondo atto di
pignoramento presso terzi (R.G.E. 2627/2018) le parti erano addivenute ad un accordo
di dilazione del debito per la somma irrisoria di € 50,00 mensili, che però non veniva
osservato dal resistente il quale aveva subìto ripetuti licenziamenti per comportamenti
non adeguati sul luogo di lavoro;
– pertanto, la Sig.ra Tizia aveva promosso la procedura ai sensi dell’art. 3 della Legge
219/2012 nei confronti dell’ultimo datore di lavoro noto, tale ___ Società Cooperativa,
che aveva permesso il recupero di sole due mensilità, in quanto anche questo rapporto
di lavoro nel frattempo era cessato;
– sul piano relazionale, la situazione non era affatto migliorata e si erano verificate
continue fratture del rapporto del padre con i figli, anche a causa delle relazioni medio
tempore intrattenute dal Sig. Caio, delle quali aveva reso partecipi i figli senza curarsi
affatto delle conseguenze sulla loro stabilità ed emotività;
– la ripresa delle frequentazioni padre-figli era sempre stata chiesta, sollecitata e
promossa dalla madre, tramite la ricerca di contatti diretti con il padre, ma
particolarmente difficile si era rivelata la gestione dei periodi festivi come quello
estivo, durante i quali non erano state mai assicurate le due settimane con il padre;
– inoltre, si erano verificati numerosi momenti traumatici in cui i bambini avevano
assistito e subìto direttamente episodi di rabbia incontrollata del padre, con
conseguente necessità per la madre di doverli andare a riprendere nei giorni in cui
avrebbero dovuto stare con il padre e il rifiuto del figlio Mevio di rivedere quest’ultimo;
– per far fronte alle difficoltà create ai bambini dalle ripetute assenze e inadempimenti
del padre, a partire dal 2018 la ricorrente aveva richiesto il supporto di una
psicoterapeuta Dott.ssa Cristina Bisio, che aveva di volta in volta sostenuto le capacità
contenitive e riflessive della ricorrente permettendole così sia di bonificare gli eventi
stressanti vissuti dai figli, sia di promuovere e sostenere, nonostante tutto, l’immagine
paterna e la relazione padre-figli;
– particolarmente complicato si era rivelato poi il periodo emergenziale di cosiddetto
“lockdown”, nel corso del quale il Sig. Caio non aveva osservato le prescrizioni
impartite dalle autorità pubbliche esponendo sia i figli sia la ricorrente ad elevati rischi
di contagio;
– in questo quadro, stante le gravi condotte paterne e l’assoluta inadeguatezza al ruolo
di genitore del padre, che era addirittura arrivato ad insultare pesantemente i figli
provocandone uno stato di ansia ed agitazione, si rendeva necessaria una modifica delle
condizioni di affidamento e l’adozione di provvedimenti in materia di esercizio della
responsabilità genitoriale e relative controversie.
Con successiva istanza del 15/11/2021, depositata nelle more della fissazione
d’udienza, la ricorrente ha chiesto disporsi l’acquisizione ex art. 64 bis disp. att. c.p.p.
degli atti relativi alla procedura pendente presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni di Genova, la quale con nota del 17/11/2021, su richiesta del
G.D., comunicava che non risultavano iscrizioni relative ai minori.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21/12/2021, si è costituito in giudizio il
Sig. Caio, chiedendo il rigetto del ricorso e contestando a sua volta alla ricorrente di
tenere comportamenti alienanti della figura genitoriale paterna, impedendo l’accesso
ai figli e violando il diritto dei minori a godere di una piena bigenitorialità.
In punto economico, il Sig. Caio ha allegato le proprie difficoltà derivanti dalla
precarietà delle occupazioni lavorative di volta in volta reperite che non gli avevano
consentito di far fronte con regolarità ai propri obblighi stante altresì la necessità di
dover far fronte anche ad un canone di locazione pari ad € 450,00 mensili con il
modesto importo di € 720,00 mensili percepito a titolo di indennità di disoccupazione.
All’esito dell’udienza del 21/12/2021, il Giudice Delegato, rilevata un’elevata
conflittualità fra le parti e alla luce delle gravi affermazioni della ricorrente che ha
riferito di comportamenti pregiudizievoli del padre, ha conferito espresso incarico ai
competenti Servizi Sociali affinché attivassero urgentemente un monitoraggio del
nucleo famigliare con presa in carico dei minori da parte del Consultorio Famigliare.
La causa è stata dunque istruita mediante acquisizione di periodiche relazioni di
aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati e all’esito dell’udienza del
07/06/2022, dopo ampia discussione, è stata trattenuta in riserva per l’adozione dei
seguenti provvedimenti provvisori.
Ciò premesso, dall’osservazione svolta dai Servizi Sociali sul funzionamento del
nucleo famigliare, è emerso anzitutto che entrambi i genitori sono dotati di buone
capacità genitoriali, sebbene la madre sia più incentrata sugli aspetti organizzativi della
vita dei figli, seppur risultando a tratti eccessivamente controllante, mentre il padre
preferisca occuparsi principalmente degli aspetti ludico-ricreativi (assetto questo che
probabilmente ha sempre caratterizzato il nucleo famigliare unito), presentando
tuttavia delle criticità in punto gestione della rabbia pur senza mai apparire minaccioso
e/o pregiudizievole ai figli.
Tali buone capacità vengono, però, limitate dal conflitto personale tra i genitori che si
presenta tutt’ora e a distanza di molti anni (la relazione si è interrotta nel 2015)
estremamente elevato: i genitori preferiscono infatti rivolgersi continuamente
all’Autorità Giudiziaria subordinando se non addirittura asservendo l’esercizio della
responsabilità genitoriale alla loro volontà recondita, e quindi al loro intento – neppure
troppo mascherato -, di risolvere vittoriosamente il proprio conflitto interpersonale.
In altre parole, le parti sanno fare i genitori ma non si sopportano e fanno di tutto per
farsi del male, introducendo il loro conflitto personale nella gestione genitoriale dei
figli, conflitto che non ha a che fare con i minori se non nella misura in cui i genitori
stessi cercano di trascinarli dentro.
In particolare, secondo la madre il Sig. Caio farebbe pagare ai figli la rabbia che ha
verso di lei ed è convinta che se i bambini vogliono ancora bene al padre è solo grazie
a lei: lo accusa di sentire i figli solo quando fa comodo a lui e per mera circostanza e
di non essere un genitore idoneo a causa dei suoi eccessi di rabbia per cui andrebbe
contenuto mediante incontri protetti con i figli.
Di contro il Sig. Caio si sente vittima del conflitto ed impotente di fronte alle accuse
della Sig.ra Tizia a cui reagisce con rabbia e rispondendo sgradevolmente, accusandola
a sua volta di voler allontanare i figli da lui per mera rivincita personale, ma al tempo
stesso non sfrutta gli spazi di autonomia nella gestione dei figli che gli vengono
concessi preferendo che si occupi la madre delle questioni burocratiche (come ad
esempio i permessi di uscita anticipata dalla scuola), alimentando così, come in un
circolo vizioso, la convinzione di quest’ultima della sua inidoneità genitoriale.
Pertanto, entrambe le parti nutrono elevate aspettative dal presente giudizio: lei vuol
vedere affermata una volta per tutte la propria superiorità genitoriale come premio
finale nell’ambito di questo eterno conflitto personale che intende assolutamente
vincere contro il Sig. Caio, il quale invece si sente vittima del sistema e cerca
disperatamente una rivincita sociale dalle ingiustizie che ha subìto in passato nella sua
vita privata e che continua a subire da parte della Sig.ra Tizia.
In tutto ciò i genitori faticano a riportare al centro della discussione i propri figli, i quali
invece vanno protetti dal conflitto genitoriale ed hanno diritto a preservare una
relazione continuativa e paritetica con entrambi i genitori, che in questo momento non
sono consapevoli della loro esigenza primaria di sottrarsi alle tensioni fra gli adulti e
di non essere coinvolti nel conflitto.
Tale esigenza, se non soddisfatta, rischia di ripercuotersi negativamente sui minori
comportando un grave rischio di tracollo psicologico.
Il superamento del conflitto fra le parti risulta dunque di vitale importanza per
consentire il pieno e corretto esercizio della rispettiva capacità genitoriale nell’ambito
del disposto, ed ancora vigente, affido condiviso oltre che nel preminente interesse dei
figli a godere di una piena bigenitorialità.
In quest’ottica, ritiene il Collegio di dover preliminarmente ammonire e richiamare
entrambi i genitori all’importanza del loro ruolo e dell’obbligo di collaborare nel
preminente interesse dei figli minori a conservare una piena bigenitorialità, invitandoli
a scindere il loro conflitto interpersonale dai profili di gestione dei compiti genitoriali.
Ciò posto, a fronte dell’infondatezza delle accuse materne, si ritiene anzitutto
necessario ristabilire immediatamente il precedente regime di permanenza dei figli
presso ciascun genitore previsto dal decreto del 29/11/2017 di questo Tribunale
(provvedimento che in realtà non è mai stato modificato se non unilateralmente dalla
Sig.ra Tizia) che aveva disposto un regime di incontri a fine settimana alternati dal
venerdì pomeriggio alla domenica sera oltre a un pomeriggio infrasettimanale con
pernottamento dei figli presso il padre.
Quanto invece all’esercizio della responsabilità genitoriale, gli operatori sociali hanno
evidenziato allo stato l’impossibilità di trattare il conflitto in sede di mediazione,
ipotizzando una forma di co-genitorialità parallela non ritenendo al tempo stesso che
un affidamento dei minori ai Servizi Sociali possa incidere sulle decisioni e le azioni
dei genitori dal momento che la loro conflittualità riguarda principalmente il
quotidiano.
Da ciò discende la necessità di adottare una soluzione diversa rappresentata dalla
nomina di un curatore speciale, istituto di recente introduzione, a cui conferire espressi
poteri decisionali in relazione ai minori e che coadiuvi i genitori, anche con compiti di
mediazione, nella gestione dei figli al fine di garantire la corretta gestione
dell’affidamento, rappresentando un punto di incontro delle reciproche richieste e
limitando contestualmente la responsabilità genitoriale delle parti.
Sono noti, infatti, i limiti del Tribunale nel dirimere con uno schema di ordine generale
la micro-conflittualità quotidiana relativa ai tempi di permanenza del minore presso
ciascun genitore, soggetti ad una moltitudine di fattori imprevedibili e contingenti
derivanti dalle giornaliere esigenze di vita, lavorative e sociali dei genitori ma prima di
tutto dei figli, sicché solo parti sono in grado di determinare la propria organizzazione
quotidiana di vita nel superiore interesse del minore alla bigenitorialità.
Il curatore speciale potrà pertanto:
a) assumere tutte le decisioni di maggior interesse per i figli minori concernenti la
scuola, la salute, lo sport, le attività ludico-ricreative e la residenza, sentiti i genitori e
procedendo, se ritenuto, all’ascolto dei minori;
b) rappresentare i diritti dei minori costituendosi nel presente giudizio;
c) coadiuvare i genitori, anche con compiti di mediazione, nella gestione dei rapporti
parentali provvedendo a raccogliere le esigenze di ciascuno dei due rispetto ai figli;
d) garantire la corretta gestione della frequentazione dei minori con entrambi i genitori,
verificando l’idoneità dei rispettivi domicili ed eventuali situazioni patologiche (quali
l’impossibilità per i minori di recarsi nell’abitazione del padre);
e) valutare la fondatezza degli stati di malattia che impediscano le relazioni padre-figli
e stabilire eventuali recuperi delle frequentazioni quando lo stato di malattia abbia
compromesso la continuità delle relazioni;
f) monitorare e verificare l’andamento del piano genitoriale anche attraverso visite
ambientali e sia nella relazione madre-figli che in quella padre-figli trasmettendo al
giudice una relazione sugli episodi verificatisi e sull’andamento della gestione dei
minori.
Al contempo, appare opportuno prescrivere ai genitori di intraprendere un nuovo
percorso di mediazione familiare presso il Laboratorio dei Conflitti ovvero presso un
professionista privato o qualsiasi altro organismo di mediazione, disponendo quindi la
remissione della causa al Giudice Delegato per riferire sui progressi compiuti dai
genitori e sull’eventuale miglioramento della loro capacità genitoriali alla luce di
quanto avvenuto nella gestione dell’affidamento del figlio.
Vanno per il resto confermate le attuali condizioni stabilite dal predetto provvedimento
del 29/11/2017 di questo Tribunale in punto collocazione e mantenimento dei minori,
rimandando all’esito dell’istruttoria ogni ulteriore statuizione sulle ulteriori istanze
delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
NOMINA quale curatore speciale dei minori Mevio e Sempronia, nati a Genova
rispettivamente il _____ 2010 e il _________2013, l’Avv. Anna Maria Calcagno, con
studio in Genova, Via Macaggi n. 23, conferendole i poteri di cui in parte motiva e
limitando contestualmente la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori;
ASSEGNA termine al curatore speciale per costituirsi in giudizio nell’interesse dei
minori depositando una memoria difensiva contenente una prima relazione
sull’andamento del progetto entro dieci giorni prima dell’udienza di cui infra;
PRESCRIVE ai genitori di collaborare lealmente nell’attuazione del piano genitoriale
e di intraprendere un percorso di mediazione familiare presso il Laboratorio dei
Conflitti ovvero presso un professionista privato o qualsiasi altro organismo di
mediazione;
CONFERMA per il resto le statuizioni di cui al precedente decreto del 29/11/2017
emesso da questo Tribunale in esito al giudizio R.G. n.ro 7767/2016 V.G.;
FISSA per la verifica e l’aggiornamento l’udienza del 20/12/2022 ore 18.15, dinanzi
al G.D. dott. Danilo Corvacchiola (Piano VI – Aula 6).
Spese al definitivo.
Si comunichi alle Parti ivi compreso il curatore speciale, Avv. Anna Maria Calcagno,
e ai Servizi Sociali del Comune di Genova