AdS per la persona affetta da abituale infermità di mente
Tribunale Salerno, Sez. I, sent., 27 luglio 2022, n. 2708 – Pres. Costabile, Giud. Rel. Chiosi
TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. …/2022 del Ruolo Generale,
avente per oggetto: Dichiarazione di Interdizione, vertente
TRA
M.M., nata a E. (S.) il (…), C.F.: (…)
P.D., nato a C. (S.) il (…), C.F.: (…)
elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. … che li rappresenta e difende in virtù di procura in
calce al ricorso
RICORRENTE
E
P.A., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
T.M., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
P.R., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
P.A., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
P.R., residente in C. (S.) alla Via S. Z. I n. 10
M.S., residente in C. (S.) alla Via D. n. 317
M.N., residente in P. (M.) alla Via U. n. 19
L.A., residente in E.(S.) alla Via S. A. n. 16
RESISTENTI CONTUMACI
E
P.A., nato a B. (S.) il (…), C.F.: (…)
RESISTENTE CONTUMACE-INTERDICENDO
NONCHE’
IL P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato in data 11 aprile 2022, M.M. e P.D., in qualità di genitori, hanno chiesto
dichiararsi l’interdizione di P.A. in quanto affetto fin dalla nascita da un ritardo nello sviluppo cognitivo
e linguistico, con conseguente totale compromissione delle facoltà di discernimento e di scelta.
In particolare, i ricorrenti hanno dedotto che A. non è in alcun modo in grado di svolgere le più normali
e quotidiane attività fisiche ed intellettuali, al punto di non essere più in nulla autosufficiente e, dunque,
di necessitare una continua assistenza e cura; al riguardo, hanno precisato che lo stesso non è in grado
di assumere alcuna decisione in merito al proprio stato di salute né di provvedere ai propri interessi
patrimoniali e hanno chiesto la pronuncia di interdizione al fine di tutelarlo in modo adeguato e di
offrirgli completo supporto e sostegno.
Esaminato l’interdicendo, sentiti i suoi genitori, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione
senza i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
2. La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia dell’interdicendo e degli altri resistenti, verificata la
regolarità delle notifiche del ricorso.
Deve, inoltre, affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell’art. 417 cod.
civ., in quanto genitori conviventi con l’interdicendo.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l’art. 414 cod. civ., come sostituito dall’art. 4
comma 2 della L. 9 gennaio 2004, n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del
maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tale forma di protezione dei soggetti
incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l’inabilitazione e
l’amministrazione di sostegno. E’ richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di
mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della
patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell’inabilitato, escluda totalmente la loro
idoneità cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo
status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la
misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la
meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un’efficacia tutela
dell’incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi,
deve accordarsi preferenza allo strumento dell’amministrazione di sostegno ove, in ragione della
specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto; in
particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto,
poiché la protezione dell’incapace richiede un’attività minima, estremamente semplice, tale da non
rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio
disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione
ordinaria del reddito da pensione) e per l’attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i
risultati dell’attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare,
corrisponderà l’amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell’inabilitazione e
della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in
considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per
il maggior rispetto della dignità dell’individuo. Per converso, ove si tratti di gestire un’attività di una
certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario
impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in
considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere
contatti con l’esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela
apprestato dalla interdizione l’unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi
della persona che la legge richiede, è quest’ultimo, e non già l’amministrazione di sostegno, l’istituto che
deve trovare applicazione (Cass. 12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il
legislatore affida al giudice il compito di individuare l’istituto che, da un lato, garantisca all’incapace la
tutela più adeguata alla fattispecie e, dall’altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacita. Solo
se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all’incapace siffatta protezione, il giudice può
ricorrere alle ben più invasive misure dell’inabilitazione o dell’interdizione, che attribuiscono uno status
di incapacità (Corte Cost. 30.11.2005 n. 440). Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, l’ambito di
applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno
intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di
autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto
soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa
(Cass., 26.10.2011 n. 22332); in estrema sintesi, deve dirsi che si dà luogo all’amministrazione di sostegno
nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è
sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la
gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell’inabile non
può essere garantita dall’amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell’amministratore in nessun
caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto
dell’infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Al riguardo, all’udienza del 23 giugno 2022, è stato effettuato l’esame dell’interdicendo, principale fonte
di convincimento del Giudice, che ha evidenziato lo stato di grave ed abituale infermità di mente di A.
che, per la sua patologia, non ha potuto sostenere alcuna forma di dialogo e di interazione con il mondo
esterno, mostrandosi altresì` disorientato nello spazio e nel tempo (cfr. verbale di causa del 23 giugno
2022).
Orbene, nel caso di specie, l’interdicendo, sebbene sia affetto da una grave patologia che ex se
legittimerebbe anche la pronuncia di interdizione, come risulta altresì` dalla documentazione medica
prodotta, non risulta essere titolare di un patrimonio di notevole consistenza e, soprattutto, difficile da
gestire, essendo tra l’altro circondato dall’affetto e dalla cura di una compagine familiare priva di
contrasti; in definitiva, le sue attuali esigenze possono essere soddisfatte con la nomina di un
amministratore di sostegno cui affidare specifici poteri di rappresentanza.
Pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso per interdizione ma, in virtù delle considerazioni che precedono,
sulla base dell’art. 418, co 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare
competente, al quale spetta l’apertura dell’amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea
a ricoprire l’incarico in via definitiva e l’indicazione dei relativi poteri.
A tal proposito, deve dirsi che sono emersi nel corso dell’istruttoria specifici e puntuali elementi da cui
desumere la necessità di adottare singoli provvedimenti urgenti a tutela dell’interessato, atteso che non
è stato nominato il tutore provvisorio, avendo i genitori ricorrenti manifestato la necessità di provvedere
agli interessi personali e patrimoniali di A..
Al riguardo, il Tribunale dispone la nomina della ricorrente, M.M., ad amministratore di sostegno
provvisorio del figlio, attribuendo alla stessa i seguenti compiti nelle more del procedimento per
amministrazione di sostegno:
a) rappresenterà il beneficiario nella richiesta della pensione di invalidità e di altre pensioni e/o
indennità allo stesso spettanti per legge;
b) rappresenterà il beneficiario nella riscossione delle entrate di spettanza dello stesso a titolo di
pensione od altra provvidenza economica mensile che verranno depositate su un conto corrente
bancario o postale intestato al beneficiario dove dovranno altresì` essere trasferiti i saldi di ulteriori conti
di pertinenza del beneficiario che verranno estinti; preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme
necessarie per la cura e mantenimento di quest’ultimo;
c) rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con
gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere,
sia locale che centrale;
d) avrà cura della persona del beneficiario, provvedendo a rappresentarlo nelle richieste di cure e di
terapie necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così` provvede:
a) dichiara la contumacia dell’interdicendo e degli altri resistenti;
b) rigetta il ricorso per interdizione presentato nei confronti di P.A.;
c) nomina M.M., nata a E. (S.) il (…), C.F.: (…), amministratore di sostegno provvisorio del figlio, P.A.,
con gli specifici comiti di cui in parte motiva;
d) dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compresa la sentenza) al Giudice Tutelare;
a) nulla si dispone sulle spese del giudizio.
Conclusione
Così deciso in Salerno, il 21 luglio 2022.
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2022