Valido il contratto vitalizio di mantenimento.

Tribunale di Benevento 2 febbraio 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento
II Sezione civile
in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1298/2020 del R.G.A.C., avente ad oggetto:
nullità di contratto di cessione di bene immobile – simulazione
TRA
DO. FE., DO. LU., DE LU. AN. E DE LU. EM., rappresentati e difesi
dall’avv. Ma. Sp., come da procura in atti;
ATTORI
E
CA. TE., PA. EM. E PA. MA.,
rappresentati e difesi dall’avv. An. Le., come da procura in atti;
CONVENUTI
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 2/3/2020 gli attori in epigrafe esponevano di essere tutti eredi
legittimi di Do. Ma., nata a (omissis) il (omissis), nubile, deceduta in (omissis) il (omissis), essendo
Do. Fe. e Do. Lu. fratelli della de cuius, De Lu. An. e De Lu. Em. nipoti della de cuius, in quanto
figli della sorella Do. Am., deceduta in (omissis) in data (omissis). Deducevano che Do. Ma., con
atto per No. Sa. Sa. del (omissis), Rep. n. (omissis), Racc. n. (omissis), sottoscritto in (omissis) alla
C.da (omissis), presso l’abitazione di Ca. Te., cedeva e trasferiva, riservandosi l’usufrutto vitalizio, a
Ca. Te., la quale accettava ed acquistava non per sé stessa, bensì a favore dei costituiti terzi
beneficiari Pa. Ma. e Pa. Em., la nuda proprietà del fabbricato urbano per civile abitazione
composto da otto vani distribuiti tra i piani seminterrato, rialzato e terra, con piccola corte
circostante. Nel rogito era scritto che il pagamento della somma di Euro ventimila, si compensava
legalmente, con il credito vantato da essa Ca. Te. nei confronti della cedente, per spese tecniche, di
manutenzione e miglioramento dell’immobile oggetto del contratto e per l’assistenza prestata per
circa anni quindici da essa Ca. Te. nei confronti di Do. Ma., il tutto con rilascio di reciproca
quietanza. La Ca. Te. assumeva l’obbligazione nei confronti della cedente di continuare a
mantenerla vita sua natural durante, sia direttamente che indirettamente, provvedendo alla cura della
persona con somministrazione di tutto quanto necessario per i suoi bisogni (vitto, alloggio,
medicinali, vestiario, cure mediche, ivi compreso anche le spese funerarie) e tutto quant’altro
necessario per una decorosa assistenza. Ai fini di determinazione dell’imposta di registro, il valore
dell’immobile veniva in atto indicato in Euro 37414,00. Gli attori allegavano che l’immobile oggetto
di trasferimento era pervenuto alla cedente, Do. Ma., mediante atto di mantenimento vitalizio
oneroso stipulato in data (omissis), da quest’ultima e sua madre Pa. Ad., madre degli attori Do. Fe. e
Do. Lu. e nonna degli attori De Lu. An. e De Lu. Em., ed era stata l’abitazione familiare dei Do.,
costruita con l’aiuto economico di tutti i componenti dell’originario nucleo familiare e l’immobile
era stato poi acquisito dalla sorella nubile Do. Ma. che era l’unica rimasta residente in (omissis) e
convivente con la mamma Pa. Ad.. Gli attori argomentavano che l’atto notarile in questione andava
inquadrato come “contratto atipico di mantenimento”, per la cui validità doveva esserci da una parte
una proporzionale situazione di incertezza tra il vantaggio e la correlativa perdita economica,
dall’altra l’imprevedibile durata della sopravvivenza del vitaliziato, in mancanza della quale il
contratto era da ritenersi nullo per difetto di causa. Aggiungevano che nella fattispecie la Do. Ma.,
al momento del contratto, aveva già raggiunto la considerevole età di (omissis) anni e versava in
precarie condizioni di salute e di fatto decedeva dopo soli due mesi dalla stipula del rogito. Inoltre
godeva di una sufficiente posizione economica e patrimoniale essendo titolare di pensione e,
pertanto, era in grado di provvedere a se stessa e alla proprietà con i propri mezzi e l’immobile
ceduto aveva un valore venale ben superiore a quello dichiarato in atto. Per tali motivi essi attori
chiedevano al giudice di accertare e dichiarare la nullità dell’atto per No. Sa. Sa. del (omissis), Rep.
n. (omissis), Racc. n. (omissis), per difetto di causa stante l’assenza di aleatorietà e proporzionalità
tra le prestazioni dei contraenti; in via subordinata, di accertare e dichiarare che l’impugnato atto era
simulato, in quanto dissimulante una donazione e, per l’effetto, dichiararne la nullità e/o l’inefficacia
e/o l’annullabilità, con ogni conseguenza di legge.
Costituitisi in giudizio, i convenuti Ca. Ta., Pa. Em. e Pa. Ma. deducevano che Ca. Te. ebbe a
prestare assistenza morale e materiale alla Do. Ma. per la durata di anni 15 e, ciò, fino alla sua
scomparsa, nella completa assenza morale e materiale, degli attori, in alcun modo interessatisi alle
necessità della parente, finanche in punto di morte. Oltre alle esigenze di natura quotidiana la Ca.
Te. aveva provveduto a proprie spese, per conto della de cuius, ad innumerevoli e considerevoli
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dello stabile in questione, come la messa in
sicurezza e ristrutturazione dei servizi igienici, delle facciate esterne dello stabile, degli interni per
piano giorno e piano notte, del tetto e dei canali di gronda, nonché alla manutenzione di tutta la rete
fognaria mediante spurgo e sostituzione parziale dei pozzetti in cls e tubazioni esterne, sempre
attinenti al predetto stabile sito in (omissis) alla C. (omissis), foglio (omissis), particella (omissis),
sempre nell’interesse esclusivo della Do. Ma., per la quale aveva affrontato, a differenza degli attori,
le spese per il rito funebre e la successiva tumulazione. Per tali motivi la Ca. Te., a compensazione
delle spese effettuate accettava di acquistare la nuda proprietà dell’immobile, non per sé, ma
beneficiando i suoi due figli Pa. Ma. e Pa. Em., con riserva in favore della Do. Ma. del diritto di
usufrutto perpetuo dello stesso immobile. Rilevavano che il contratto non era affatto simulato né
privo di alea, atteso che la Do. non aveva patologie gravi che potessero far pensare ad una morte
imminente e che l’obbligazione di assistenza materiale e morale assunte dalla Ca., considerato il
pregresso credito maturato ed il valore dell’immobile, non era affatto sproporzionata rispetto alla
cessione della nuda proprietà.
Rigettate le prove orali, alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate
le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
Le domande attoree non sono fondate e vanno pertanto rigettate.
Giova preliminarmente evidenziare che gli attori nulla hanno eccepito riguardo alla capacità di
intendere e di volere della Do. Ma. e della sua libera volontà negoziale espressa nell’atto impugnato,
peraltro rogato davanti ad un notaio, il quale ha il dovere di accertare la capacità di agire delle parti,
la loro reale volontà negoziale, gli intenti perseguiti con la stipula del contratto. Orbene dall’atto
oggetto di impugnazione emerge in modo chiaro che trattasi di un atto di trasferimento a titolo
oneroso, qualificabile come un contratto di mantenimento vitalizio oneroso, al pari di quello
costituente il titolo di provenienza dell’immobile in capo alla Do. Ma.. Nell’atto si dà atto del credito
maturato dalla Ca. Te. per via dell’assistenza morale e materiale fornita alla Do. Ma. per ben
quindici anni e per le spese di manutenzione dell’immobile dalla stessa affrontate nell’interesse della
cedente. Considerate le notevoli obbligazioni assunte dalla cessionaria, tra cui anche quella di fare
personalmente compagnia alla Do. Ma., e ritenuto il valore dato all’immobile per natura,
classificazione catastale e luogo (paesino di montagna soggetto, come tanti altri paesini isolati, da
crisi demografica, economica e abbattimento dei valori immobiliari), i valori indicati nel rogito non
appaiono affatto sproporzionati e comunque rappresentano una libera e ragionevole espressione
della libera autonomia negoziale delle parti. La stessa età dell’alienante (anni (omissis)) e le sue
condizioni di salute, non lasciavano affatto ritenere che la stessa potesse morire da un momento
all’altro, cosa che è nella natura delle cose per qualsiasi vivente, indipendentemente dall’età. Era
evidente l’intento della Do. Ma. di voler cristallizzare in un atto di cessione onerosa ciò che già da
tempo caratterizzava i rapporti tra lei e la Ca.: da una parte il suo bisogno di cura della persona e di
ogni altra esigenza quotidiana di vita materiale e anche di natura morale, dall’altra la disponibilità
della Ca. a prendersi cura di ogni bisogno della anziana signora, dedizione di durata già
quindicennale e promessa anche per il futuro fino a vita natural durante, ivi compresa quella di farle
personalmente compagnia.
Quindi, l’atto oneroso stipulato non solo aveva il suddetto reale intento negoziale, ma non era affatto
privo di alea, ben potendo la Do. Ma. vivere per almeno dieci e più anni. Peraltro, riguardo alla
domanda subordinata, anch’essa infondata per i motivi predetti, finalizzata ad ottenere una
dichiarazione di simulazione dell’atto in quanto dissimulante una donazione, non si ravvisa negli
attori alcun concreto ed attuale interesse giuridico ad ottenerla, in quanto essi, come parenti
collaterali, non rientrano tra gli eredi legittimari di cui all’art. 536 c.c., per cui non potrebbero
colpire con l’azione di riduzione la fantomatica donazione fatta in vita dalla de cuius, per farla
rientrare nell’asse ereditario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo un valore della
causa tra Euro 26.001,00 ed Euro 52.000,00 tariffe medie (studio Euro 1.620,00 – fase introduttiva
Euro 1.147,00 – trattazione Euro 1.720,00 – decisionale Euro 2.767,00 = 7.254,00), con l’aumento
del 60% per il numero delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così
provvede:
1) Rigetta le domande attoree
2) Condanna in solido gli attori al pagamento ai convenuti delle spese di giudizio, che liquida in
Euro 11.606,40 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge,
con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in Benevento, il 30 gennaio 2022
Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2022