Alla moglie che lascia la casa coniugale va riconosciuta l’indennità per l’indebita occupazione dell’immobile

Trib. di Torino, Sez. II civile, Sent. 16 novembre 2020 n. 3958
Tribunale di Torino
Sezione II civile
Sentenza 16 novembre 2020 n. 3958
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 12297/2018 R.G. promossa da:(…), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo telematico del difensore, avv. Fa.Pa., che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Ma.Ti., in forza di procura in calce all’atto di citazione in opposizione opponente contro(…), elettivamente domiciliato in Torino, via (…), presso lo studio dell’avv. Ma.Ca., che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo opposto OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE1. Con atto di citazione notificato in data 17/05/2018 (…) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2221/2018 emesso dal Tribunale di Torino in data 15/03/2018, a lei notificato in data 10/04/2018, chiedendo l’annullamento o revoca di detto decreto, per insussistenza del credito azionato, nonché chiedendo, in via riconvenzionale, che (…) fosse condannato al pagamento dell’indennità di occupazione dell’immobile oggetto di comproprietà, da portare eventualmente in compensazione con quanto richiesto dal (…) con il provvedimento monitorio opposto. Esponeva l’opponente come con il decreto ingiuntivo notificatole le fosse stato ingiunto il pagamento in favore dell’ex coniuge, (…), della somma di Euro 18.124,54, oltre interessi e spese di procedura; che tra le parti era intervenuta una separazione consensuale, nell’ambito della quale non vi era stata alcuna pronuncia da parte del Tribunale in merito all’assegnazione della casa coniugale, oggetto di comproprietà fra i coniugi; che, a seguito della separazione personale, l’opponente e la figlia minore si erano trasferite in un immobile in T., sostenendo quindi il pagamento dei canoni di locazione dell’importo di Euro 250,00 mensili, oltre al pagamento delle spese condominiali, pari ad Euro 50,00, mentre il (…) aveva continuato ad abitare presso l’abitazione familiare in comproprietà, sita in B., via C. N. n. 75; che con il decreto ingiuntivo il (…) aveva richiesto il rimborso pro quota, da parte della
comproprietaria, delle rate di mutuo, da lui integralmente corrisposte all’istituto di credito; che, in sede di separazione consensuale, era intercorso tra le parti un accordo verbale, per effetto del quale, a fronte dell’assunzione volontaria da parte del (…) del pagamento integrale del mutuo, con sua permanenza nella casa familiare, la coniuge avrebbe rinunciato all’assegno di mantenimento; che pertanto il (…) non vantava alcun credito, visto l’accordo intervenuto in ordine all’accollo integrale del mutuo, accordo che emergeva da comportamenti concludenti e dal mancato assenso da parte di quest’ultimo alla vendita dell’immobile; che, nella denegata ipotesi, in cui fosse stato ritenuto fondato il credito vantato dall’ex coniuge, questo avrebbe dovuto essere compensato con l’indennità di occupazione, dovuta nel caso in cui un immobile in comproprietà sia utilizzato in via esclusiva da uno dei comproprietari.2. Si costituiva in giudizio (…), eccependo, in via preliminare, che il decreto ingiuntivo fosse divenuto definitivamente esecutivo, stante la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, la quale equivale a mancata costituzione dell’opponente con conseguente improcedibilità dell’opposizione; nel merito chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo e la reiezione della domanda di pagamento dell’indennità di occupazione. Esponeva l’opposto come durante lo svolgimento delle trattative, che avevano poi condotto ad un accordo per la separazione consensuale, i rapporti tra i coniugi fossero altamente conflittuali, sicché egli non si sarebbe mai assunto volontariamente alcun onere a favore della moglie; che pertanto non era rispondente a verità che egli si fosse accollato il mutuo, a fronte della rinuncia da parte della ex coniuge all’assegno di mantenimento; che peraltro, come documentalmente risultante, la richiesta di pagamento del mutuo era stata più volte formulata nei confronti della (…) e aveva formato oggetto di plurime trattative, anche con il suo precedente difensore; che, quanto all’omesso versamento dell’indennità di occupazione, si trattava di richiesta che non era mai stata formulata prima del giudizio, sicché doveva esserne provata non solo la spettanza, ma anche l’esatta entità del suo ammontare;che successivamente alla separazione solo il (…) aveva provveduto a corrispondere le rate del mutuo fondiario, cointestato tra le parti al 50%, stipulato per l’acquisto dell’immobile sito in B., via C. N. n. 75; che pertanto il (…) aveva corrisposto nel periodo compreso tra il 30/05/2015 e il 31/05/2017 complessivamente Euro 35.428,25, oltre al premio assicurativo annuale, per gli anni 2016 e 2017, del complessivo importo di Euro 820,84; che per tali importi aveva pertanto diritto ad ottenere, ai sensidell’art. 1299 c.c., il rimborso del 50% dell’esborso da lui sostenuto.3. Concessi i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza in data 11/04/2019, il Giudice, disattesa l’eccezione relativa alla tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione, disponeva c.t.u., al fine di quantificare il valore dell’indennità di occupazione dell’immobile. All’esito del deposito della c.t.u., venivano disposti due rinvii, stante la pendenza di trattative fra le parti per una definizione transattiva della controversia, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. All’udienza del 18/6/2020, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
4. In sede di precisazione delle conclusioni, pur senza dedicare a tale eccezione alcuna trattazione negli scritti conclusionali, parte opposta ha riproposto l’eccezione relativa alla tardiva iscrizione a ruolo della causa e alla conseguente improcedibilità della opposizione, dovendosi equiparare la tardiva costituzione dell’opponente alla sua mancata costituzione. La riproposizione dell’eccezione è avvenuta senza alcuna confutazione o censura rivolta al contenuto dell’ordinanza resa in data 11/04/2019, con la quale la predetta questione preliminare è già stata esaminata e disattesa, per cui in questa sede debbono essere richiamate le considerazioni in quella sede esposte, in ordine al fatto che, a fronte della notifica dell’atto introduttivo avvenuta in data 17/05/2018, la nota di iscrizione a ruolo, con allegato l’atto di citazione, è stata depositata in via telematica in data 24/05/2018 alle ore 19,28 -momento questo in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, secondo quanto previsto dall’art. 16 bis, co. 7, D.L. n. 179 del 2012 -e pertanto entro il termine di 10 giorni dalla notifica, secondo quanto prescritto dal testo novellato dell’art. 645 c.p.c.5. Con il ricorso per decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel presente giudizio (…) ha agito in via di regresso nei confronti della ex coniuge, (…), per ottenere la ripetizione della quota di mutuo, pari al 50%, da lui corrisposta in favore dell’istituto di credito, che ha finanziato l’acquisto della casa adibita ad abitazione familiare, prima della separazione.È incontestato tra le parti che dal momento successivo alla comparizione dei coniugi per l’udienza presidenziale di separazione, tenutasi in data 26/05/2015, e sino al momento del deposito del ricorso monitorio, e cioè maggio del 2018, le rate di mutuo siano state integralmente corrisposte all’istituto di credito da (…).L’opponente non contesta la natura solidale dell’obbligazione adempiuta in via esclusiva dal (…), ma sostiene che non sussisterebbe il vantato diritto di regresso, previsto dall’art. 1299 c.c., in quanto, in sede di separazione, sarebbe intervenuto un accordo, in forza del quale il (…) si sarebbe accollato per intero il mutuo, a fronte della rinuncia da parte della (…) all’assegno di mantenimento. L’assunto è del tutto indimostrato e la stessa (…) riferisce di un accordo in tal senso meramente verbale. Se gli accordi raggiunti in sede separazione avessero previsto un tale accollo non è del resto dato comprendere per quale ragione un patto così rilevante non sia stato espressamente indicato tra le condizioni di separazione; peraltro l’affermazione secondo cui l’assunzione di quell’obbligazione avrebbe rappresentato la contropartita della rinuncia da parte della (…) all’assegno di mantenimento, è anch’essa priva di riscontro, difettando anche solo la specifica prospettazione che le condizioni economiche dei coniugi fossero tali da giustificare il riconoscimento di un assegno di mantenimento a carico del (…) e a favore della (…). Per quanto risulta dal verbale di separazione omologato, infatti, entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa ed è stato previsto a carico del padre esclusivamente un assegno di mantenimento in favore della figlia minore, affidata alla madre, dell’importo di Euro 400,00 mensili, oltre al concorso, al 50%, nelle spese mediche, scolastiche, sportive e ludiche.
L’unico motivodi opposizione formulato da (…), al fine di contestare il diritto di credito azionato in via monitoria, risulta pertanto infondato.6. In via riconvenzionale (…) fa valere nei confronti di (…) un credito, che chiede, comunque, sia oggetto di compensazione, per il caso di rigetto dell’opposizione. L’opponente chiede infatti il riconoscimento dell’indennità a lei spettante per l’occupazione dell’immobile in comproprietà da parte di (…).Nel contestare tale credito l’opposto si è limitato con la comparsa di costituzione e risposta ad osservare come la richiesta dell’indennità non fosse mai stata formulata prima dell’instaurazione del giudizio, sottolineando l’onere della controparte di provarne la spettanza. Con gli scritti conclusionali parte opposta ha quindi argomentato, in fatto, che (…), dopo la separazione, avrebbe deciso sua sponte di trasferirsi a Torino, senza formulare alcuna opposizione riguardo al fatto che l’ex casa coniugale fosse occupata dal (…); quindi ha argomentato in diritto, sostenendo che il godimento esclusivo del bene oggetto di comunione non è in sé illegittimo, se non oltrepassa i limiti stabiliti dall’art. 1102 c.c.Il richiamo alla disciplina dell’art. 1102 c.c. è nel caso di specie del tutto impropria, poiché la norma invocata stabilisce unicamente che ciascun partecipante alla comunione possa servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne parimenti uso. Il presupposto è costituito quindi dalla circostanza che il bene oggetto di comunione, per la sua natura o per le modalità del suo utilizzo da parte dei comproprietari, sia suscettibile di essere fruito, sia pure in tempi diversi, da parte di tutti i partecipi alla comunione. L’immobile oggetto di comunione tra le odierne parti non è invece suscettibile di godimento diretto o indiretto da parte di entrambi i comproprietari, visto che si tratta di unità immobiliare non frazionabile, dal che consegue che l’utilizzo da parte di uno dei due inevitabilmente determina l’esclusione di qualsiasi possibilità di godimento ed utilizzo da parte dell’altro. L’assunto del (…), riguardo al fatto che vi sia stato un accordo o comunque la manifestazione di un consenso da parte della comproprietaria all’utilizzo dell’immobile da parte sua in modo esclusivo, è sfornita -al pari dell’accordo relativo all’accollo del mutuo -di qualsiasi elemento di prova.La mera circostanza che (…), dopo la separazione, si sia trasferita con la figlia minore a lei affidata a vivere in un altro immobile condotto in locazione, non costituisce un comportamento certo ed univoco di consenso all’utilizzo da parte dell’ex coniuge, senza limiti di tempo, dell’immobile comune. La scelta di andare a vivere altrove e di non chiedere l’assegnazione della casa coniugale, che sarebbe seguita di diritto, visto l’affidamento della figlia, può essere stata dettata dalle più svariate ragioni, anche di ordine logistico e di organizzazione rispetto alle nuove esigenze di vita, ma non costituisce di per sé comportamento concludente, idoneo, anche in via meramente indiziaria, ad esprimere il consenso all’utilizzo dell’immobile da parte del (…), così rinunciando anche alle possibilità di messa a reddito dell’immobile.
Ha precisato in diritto la Corte di Cassazione come: “….in materia di comunione del diritto di proprietà, allorché per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascun partecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune, secondo quanto prescrive l’art. 1102 c.c., i comproprietari possono deliberarne l’uso indiretto. Tuttavia, prima e indipendentemente da ciò, nel caso in cui la cosa comune sia potenzialmente fruttifera, il comproprietario che durante il periodo di comunione abbia goduto l’intero bene da solo senza un titolo che giustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, deve corrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazione dell’utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, i frutti civili, con riferimento ai prezzi di mercato correnti, frutti che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell’immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, possono -solo in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione -essere individuati nei canoni di locazione percepibili per l’immobile”. (v. Cass. 05/09/2013 n. 20394; in senso conforme cfr. Cass. n. 7881/2011).Sulla scorta di tali criteri è quindi stata disposta c.t.u., al fine di determinare il valore dell’indennità d’occupazione dell’immobile a decorrere dal 01/07/2015, come da domanda in atto di citazione, sino al mese di aprile 2018, momento di proposizione della domanda.Il CTU nominato, all’esito di approfondita indagine relativa alle caratteristiche e alla tipologia dell’immobile, nonché riferita ai valori di mercato della zona, ha quantificato l’ammontare dei canoni nel corso degli anni ed ha quindi determinato la quota d’indennità di occupazione spettante a ciascun comproprietario, in complessivi Euro 16.675,00. Dalla valutazione operata, immune da vizi logici e non specificamente censurata dalle parti, consegue la quantificazione del credito spettante a (…) nei confronti di (…) per l’utilizzo in via esclusiva dell’immobile sito in B., via C. N. n. 75, oggetto della comunione tra le parti.Prive di fondamento risultano al proposito le osservazioni svolte per la prima volta nel corso dell’espletamento della CTU ed esposte anche nelle note di replica alla comparsa conclusionale, secondo le quali la (…) avrebbe continuato ad utilizzare una parte dell’abitazione, lasciandovi dei beni personali.Al di là dell’evidente tardività dell’allegazione, volta a dimostrare un ridotto utilizzo dell’immobile da parte del (…), quanto emerso nel corso del sopralluogo e documentato anche dalle fotografie allegato alla relazione di CTU, rende la tesi priva di qualsiasi fondamento.Gli asseriti beni personali sarebbero in tesi -visto che non è stato in alcun modo dimostrato che contengano beni personali della (…) -rappresentati da alcuni scatoloni riposti su delle scaffalature presenti nel locale di sgombero; mentre per quanto riguarda i beni presenti nella cucina, e cioè una bicicletta da bambino e mobili giocattolo, si tratta con tutta evidenza di beni della figlia delle odierne parti, da lei verosimilmente utilizzati quando si reca presso il padre.Sulla somma liquidata a titolo di indennità di occupazione sono inoltre dovuti gli interessi legali dalla maturazione delle singole indennità mensili al saldo.
7. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, e quindi della soccombenza reciproca delle parti, le spese della presente fase di opposizione debbono essere integralmente compensate.Le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, vengono, in via definitiva, poste a carico delle parti, nella misura della metà ciascuna.P.Q.M.disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,respinge l’opposizione proposta da (…) avverso il decreto ingiuntivo n. 2221/2018 emesso da questo Tribunale in data 15/03/2018, che conferma;condanna (…) a corrispondere a (…), a titolo di indennità di occupazione dell’immobile, la somma di Euro 16.675,00, oltre agli interessi legali dalla maturazione delle indennità mensili al saldo;dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio d’opposizione;pone le spese di CTU, già liquidate come da separato provvedimento, in via definitiva a carico delle parti nella misura della metà ciascuna.