Trasferimento di immobili e conguagli tra fratelli

Cass. Civ., Sez. III, Ord., 23 ottobre 2020, n. 23391
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19131/2018 proposto da:
G.C., rappresentata e difesa dall’avvocato Cinzia Falaschi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in Perugia Corso Cavour n. 20;
– ricorrente –
contro
G.P., rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Pacelli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Perugia, via Domenico Scarlatti 37;
– resistente –
avverso la sentenza n. 723/2018della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/3/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8/07/2020 dal relatore Dott.ssa Anna MOSCARINI.
Svolgimento del processo
In data 5 febbraio 2002 la signora P.L. e le figlie C. e G.P. stipularono una serie di atti (compravendita, donazione remuneratoria, scrittura privata) con le quali la P. trasferì alle figlie la piena proprietà o la nuda proprietà di alcuni immobili, mentre le figlie si impegnarono, quale ulteriore corrispettivo dei trasferimenti effettuati dalla madre, ad accudire il fratello W., afflitto da problemi di salute. Sempre nella stessa data le sole figlie stipularono una scrittura privata con la quale C. si riconosceva debitrice nei confronti di P. di Euro 36.152,00, a titolo di conguaglio del maggior valore dei beni ricevuti. Quest’ultima, non avendo ottenuto il pagamento della suddetta somma, ottenne, in data 4/7/2002, un decreto ingiuntivo nei confronti della sorella, la quale con atto di citazione del 20/11/2002 spiegò formale opposizione. Il Tribunale di Perugia, con sentenza depositata in data 7/12/2006, accolse l’opposizione rilevando che la scrittura privata intercorsa tra le sorelle G. fosse nulla perchè integrante la violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c. La Corte d’Appello di Perugia, adita da G.P., respinse il gravame confermando la nullità dell’accordo per violazione dell’art. 458 c.c. Avverso la sentenza G.P. propose ricorso per cassazione e questa Corte, con sentenza n. 24291/2015, lo accolse assumendo la totale impredicabilità, nella vicenda, della violazione del divieto di patti successori, atteso che le parti si erano limitate a determinare il conguaglio, che l’una assumeva dovuto in favore dell’altra, in relazione al maggior valore dei beni rispettivamente ricevuti ed acquistati dalla madre in vita e non per il tempo della futura successione, non contenendo l’obbligazione assunta con la scrittura alcuna rinuncia di G.P. ai diritti spettanti sulla futura successione della madre quale legittimaria.
La Corte d’Appello di Firenze, adita in riassunzione da G.P., con sentenza n. 723 del 2018 ha ritenuto legittimi gli atti di trasferimento dalla madre alle figlie, ferme restando le azioni a tutela dei diritti successori rimasti impregiudicati, essendo chiara la volontà della madre di garantire alle figlie una identica acquisizione sul piano del valore, sicchè quella che avesse ottenuto il bene di minor valore avrebbe avuto diritto ad un conguaglio in denaro. Ciò posto, la Corte di merito ha ritenuto che, a fronte di un accordo di tipo trilaterale atipico, del tutto legittimo, la ricognizione di debito, contenuta nella scrittura stipulata tra le sorelle, fosse strumentale ad un accordo di tipo contrattuale, con conseguente effetto, ex art. 1988 c.c., di astrazione meramente processuale della causa debendi, comportando soltanto un’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza del rapporto fondamentale. La parte appellata, opponente nel grado di opposizione al decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto dare debita prova della inesistenza o illiceità del rapporto fondamentale consistente nell’accordo sul trasferimento degli immobili, e non aveva affatto ottemperato a tale prova. Conseguentemente la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello, ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo con conseguente conferma del provvedimento monitorio opposto ed ha condannato G.C. a pagare, in favore della sorella P., le spese di tutti i gradi del giudizio.
Avverso la sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi cui ha resistito G.P. con controricorso.
Motivi della decisione
1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta il vizio di violazione degli artt. 101, 102 e 112 c.p.c., con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Assume che la Corte d’Appello in sede di rinvio avrebbe introdotto un argomento del tutto nuovo, consistente nella volontà della madre di lasciare alle figlie la scelta su quale dei due immobili acquistare, ponendo a carico della figlia che avesse optato per l’immobile di maggior valore l’obbligo di pagare un maggior prezzo. Questo argomento, sostenuto dalla qualificazione di contratto plurilaterale atipico, avrebbe determinato, ad avviso della ricorrente, un effetto “a sorpresa”, con la conseguente nullità della sentenza per non aver consentito sul punto l’articolazione del contraddittorio tra le parti e per essere incorsa nella violazione dell’art. 112 c.p.c. 1.1 Il motivo, certamente di merito, e dunque inammissibile in quanto volto ad un riesame della volontà delle parti quale ricostruita dal giudice del merito, è in ogni caso radicalmente infondato, sia quanto alla pretesa violazione dell’art. 101 c.p.c. per l’inesistente effetto “a sorpresa” della decisione, sia quanto alla pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c., per la piena conformità tra il chiesto ed il pronunciato. La Corte d’Appello non ha introdotto alcun argomento nuovo nel giudizio di rinvio sul quale abbia omesso di consentire l’articolazione del contraddittorio tra le parti, nè ha pronunciato extra petita partium ma si è limitata, sulla base di argomenti facenti parte del thema decidendum fin dal primo grado del giudizio, a pronunciare statuizioni del tutto conseguenziali rispetto al dictum della pronuncia di questa Corte che aveva inquadrato la fattispecie nell’ambito di un rapporto puramente obbligatorio intercorso tra le sorelle G., impregiudicati i diritti nascenti dalla futura successione.
L’impostazione difensiva di G.P., fatta propria dalla Corte d’Appello di Firenze, è stata, fin dal primo grado del giudizio, sempre la stessa: l’intento della P. era quello di cedere alle figlie i propri beni in parti uguali sicchè, avendo i beni trasferiti valori diversi, le sorelle si erano impegnate a compensare detti valori con la scrittura ricognitiva di debito di C. nei confronti di P..
E’ noto che l’effetto della decisione “a sorpresa” può riguardare questioni rilevabili d’ufficio e non anche questioni che facciano già parte del thema decidendum (Cass., 2, n. 29098 del 5/12/2017), sicchè la sentenza si pone in piena continuità con questo indirizzo giurisprudenziale, che va confermato. Infine, del tutto inconferente è la pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la sentenza è del tutto corrispondente al petitum e alla causa petendi. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, rispetto alla quale la impugnata sentenza si pone in piena continuità, la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. riguarda il petitum, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato nel contraddittorio tra le parti in relazione al bene della vita che l’attore intende conseguire e alle eccezioni sollevate dal convenuto, e la causa petendi, cioè le condizioni dell’azione (Cass., 3, n. 11289 del 10/5/2018; Cass., 3 n. 906 del 17/1/2018; Cass. L, n. 6757 del 24/3/2011), senza precludere al giudice una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella prospettata dalla parte. Peraltro, nel caso in esame, petitum e causa petendi dell’atto introduttivo del giudizio si riflettono in modo del tutto speculare nella motivazione dell’impugnata sentenza.
2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione dell’art. 1322 c.c. comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente assume che la impugnata sentenza si sarebbe limitata all’accertamento e alla qualificazione del patto intercorso tra le sorelle quale lecito, senza estendere l’indagine, come avrebbe dovuto in base alla giurisprudenza di questa Corte, alla meritevolezza dello scopo concretamente perseguito dalle parti, alla luce dei canoni costituzionali di solidarietà, parità e non prevaricazione.
2.1 Il motivo, non immune da profili di inammissibilità perchè afferente al merito, è in ogni caso privo di alcun fondamento, in quanto la Corte d’Appello non si è affatto limitata ad una formale qualificazione di liceità dell’accordo ma ha esaminato la causa concreta del medesimo, ponendosi peraltro in piena continuità con la giurisprudenza di questa Corte che, in due fattispecie del tutto identiche alla presente, afferenti cioè ad un accordo sul conguaglio volto ad equilibrare l’effetto economico di trasferimenti diseguali, ha ritenuto la causa dell’accordo meritevole di tutela (Cass., 2, n. 26946 dell’11/11/2008; n. 24291 del 22/10/2015).
3. Conclusivamente il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata a pagare le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo. Si dà atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del cd. “raddoppio” del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 4.500 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pagato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020.