Interesse del figlio ad accedere alle informazioni sulla maternità in confronto al diritto della madre all’anonimato.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 30 gennaio – 22 settembre 2020, n. 19824
Presidente Valitutti – Relatore Fidanzia
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 28 luglio 2017 la Corte d’Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto –
rigettando l’appello proposto da V.A.M.G. , ha confermato la sentenza del 19 maggio 2014 con cui il
Tribunale di Taranto ha giudizialmente accertato che M.A. era figlio di V.C. .
La Corte d’Appello ha condiviso l’impostazione del giudice di primo grado secondo cui le prove raccolte
(consulenza immunogenetica, deposizioni di testi non legati da vincoli di parentela e/o affinità, verbale di
testamento olografo) integrano plurimi indizi gravi, precisi e concordanti nell’unico senso che M.A. è figlio
di V.C. .
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione V.A.M.G. affidandolo a due motivi.
M.A. si è costituito in giudizio con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo V.A.M.G. ha dedotto la violazione e falsa applicazione del R.D. 8 maggio 1927, n.
798, art. 9, artt. 190 e 191 c.c. del Regno d’Italia, D.P.R. n. 396 del 2000, art. 30, art. 269 c.c., D.Lgs. n.
196 del 2003, art. 93, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che nel bilanciamento dei contrapposti interessi del figlio di accedere alle
informazioni sulle proprie radici e della madre all’anonimato, deve attribuirsi prevalenza al secondo ove la
scelta iniziale dell’anonimato non sia stata revocata.
Peraltro, nell’ipotesi in cui la madre sia morta e non abbia mai revocato la scelta dell’anonimato, il diritto
del figlio di conoscere le generalità della madre non può più essere esercitato, anche perché il legislatore
ha fissato in cento anni il termine per l’accesso ai dati.
Ne consegue l’inammissibilità della domanda proposta dal sig. M. .
2. Il primo motivo non è fondato.
Va preliminarmente osservato che il diritto della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto –
invocato, nel caso di specie, dalla ricorrente per impedire l’accertamento giudiziale della maternità nei
confronti della propria madre premorta – trova il proprio riconoscimento nel nostro ordinamento in una
pluralità di norme che, integrandosi tra loro, ne consentono la tutela nel modo più ampio:
– il D.P.R. 3 novembre 2000, art. 30, comma 1, secondo cui “la dichiarazione di nascita è resa da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha
assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata”;
– il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 93, comma 1 (codice in materia di dati personali), secondo cui “il
certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono
identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 30, comma 1, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi
abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”;
– La L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 28, comma 7, secondo cui “L’accesso alle informazioni non è
consentito se l’adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno
solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso
all’adozione a condizione di rimanere anonimo”;
– l’allegato del D.M. 16 luglio 2001, n. 349, prescrive in caso di donna che vuole partorire in anonimato
(figlio non riconosciuto o di filiazione ignota) che si deve indicare il codice 999 per “Donna che non vuole
essere nominata”.
Il diritto della madre all’anonimato è stato oggetto anche di un intervento della Consulta, che nella
sentenza n. 278/2013, nel riconoscerne il fondamento costituzionale, ha evidenziato che riposa
sull’esigenza di salvaguardare madre e neonato da qualsiasi perturbamento, connesso alla più eterogenea
gamma di situazioni, personali, ambientali, culturali, sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli per
la salute psico-fisica o la stessa incolumità di entrambi e da creare, al tempo stesso, le premesse perché
la nascita possa avvenire nelle condizioni migliori possibili. La salvaguardia della vita e della salute sono,
dunque, i beni di primario rilievo presenti sullo sfondo di una scelta di sistema improntata nel senso di
favorire, per se stessa, la genitorialità naturale.
Se è pur vero che nella stessa sentenza sopra citata la Corte Costituzionale ha cercato di conciliare
l’esigenza di riservatezza della identità della madre con il diritto del figlio a conoscere le proprie origini
(riconosciuto dall’art. 8 CEDU per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 25
settembre 2012, Godelli contro Italia), giungendo a dichiarare costituzionalmente illegittimo la L. n. 184
del 1983, art. 28 comma 7, come sostituito dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 177, comma 2, nella parte in
cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza –
la possibilità per il giudice di interpellare la madre (che ha dichiarato di non voler essere nominata) su
richiesta del figlio, ai fini di un’eventuale revoca di tale dichiarazione, tuttavia, tale statuizione non ha
affatto inteso comprimere in alcun modo la pienezza del diritto all’anonimato riconosciuto alla madre. È
stata, infatti, da un lato, contemplata la possibilità di revoca di tale scelta solo se ciò corrisponde alla
reale volontà della stessa genitrice, e, dall’altro, è stato correttamente rilevato che la previsione della
irreversibilità della scelta può non corrispondere affatto all’effettivo interesse della stessa madre,
venendosi sostanzialmente ad “espropriare” la persona titolare del diritto da qualsiasi ulteriore opzione,
“trasformandosi, in definitiva, quel diritto in una sorta di vincolo obbligatorio”.
Nell’esame degli interessi che vengono in considerazione nel presente procedimento, non secondario
rilievo deve, d’altra parte, attribuirsi anche al diritto (nel caso di specie rivendicato dal controricorrente)
all’accertamento dello status filiationis.
In particolare, questa Corte ha già statuito (vedi Cass. n. 24292/2016; conf. Cass. n. 11887/2015, Cass.
n. 4020/2017) che “il diritto del figlio ad uno “status” filiale corrispondente alla verità biologica costituisce
una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di
continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi.
L’incertezza su tale “status” può determinare una condizione di disagio ed un “vulnus” allo sviluppo
adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita. La sfera all’interno della
quale si colloca il diritto al riconoscimento di uno status filiale corrispondente a verità attiene al nucleo dei
diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e
relazionale”. Con tali articolate e condivisibili argomentazioni questa Corte ha ritenuto manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c., sollevata in quel giudizio dalla parte
ricorrente, che aveva lamentato che la previsione di imprescrittibilità dell’azione di accertamento
giudiziale della paternità o maternità, escluderebbe qualsiasi possibilità di valutazione da parte del giudice
della domanda di dichiarazione giudiziale nei casi in cui l’azione sia proposta con notevole ritardo (in
quella fattispecie circa quaranta anni), con l’effetto di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità
dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo, imponendogli a distanza di molto tempo un
accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l’interessato avrebbe potuto richiedere prima.
In realtà, proprio la previsione della imprescrittibilità dell’azione di accertamento giudiziale sia della
maternità che della paternità – unitamente a quella che la prova può essere data con ogni mezzo, a
norma dell’art. 269 c.c., comma 2 – dimostra come il legislatore abbia inteso assicurare una piena tutela
a tale diritto, riconoscendo l’interesse all’accertamento dello status di filiazione corrispondente alla verità
biologica, in quanto componente essenziale del diritto all’identità personale, in ogni momento della vita di
una persona e quindi anche in età adulta.
Deve, tuttavia, osservarsi che, ad avviso di questa Collegio, nel bilanciamento dei valori di rango
costituzionale che si impone all’interprete, al cospetto del diritto al riconoscimento dello status di
filiazione, quello della madre a mantenere l’anonimato al momento del parto si ponga comunque in
posizione preminente. Quest’ultimo diritto, infatti, come sopra già evidenziato, è finalizzato a tutelare i
beni supremi della salute e della vita, oltre che del nascituro, della madre, la quale potrebbe essere
indotta a scelte di natura diversa, fonte di possibile forte rischio per entrambi, ove, nel momento di
estrema fragilità che caratterizza il parto, la donna che opta per l’anonimato avesse solo il dubbio di poter
essere esposta, in seguito, ad un’azione di accertamento giudiziale della maternità.
Dunque, in tale prospettiva e per garantire ampia tutela alla donna che compie tale difficile scelta, il
diritto all’anonimato non può essere in alcun modo sacrificato o compresso per tutta la durata della vita
della madre.
Tale regola può essere, al limite, derogata (consentendo quindi l’esercizio dell’accertamento giudiziale
della maternità) solo ove fosse stata proprio la madre – come, peraltro, è accaduto nel caso che forma
oggetto del presente procedimento – con la propria inequivocabile condotta, ad aver manifestato la
volontà di revocare nei fatti la scelta, a suo tempo presa, di rinuncia alla genitorialità giuridica,
accogliendo nella propria casa il bambino come un figlio.
Tuttavia, al di fuori del caso limite sopra enunciato, la tutela del diritto all’anonimato della madre, per
tutta la durata della vita della stessa, deve essere, come detto, massima.
A diverse conclusioni si deve, invece, addivenire con riferimento al periodo successivo alla morte della
madre, in relazione al quale il diritto all’anonimato in oggetto è suscettibile di essere compresso, o
indebolito, in considerazione della necessità di fornire piena tutela – a questo punto – al diritto
all’accertamento dello status di filiazione.
È pur vero che questa Corte, con la sentenza n. 22838/2016, ha espressamente affermato che ogni
profilo di tutela dell’anonimato non si esaurisce con la morte della madre, non dovendosi escludere la
protezione dell’identità “sociale” costruita in vita da quest’ultima, in relazione al nucleo familiare e/o
relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all’anonimato (e proprio in relazione a
tale esigenza è stato statuito che il trattamento delle informazioni relative alle origine del figlio deve
essere circondato da analoghe cautele e in modo corretto e lecito, senza cagionare danno anche non
patrimoniale all’immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primari rilievo costituzionale di eventuali
terzi interessati, come discendenti e/o familiari).
Tuttavia, non vi è dubbio che, in relazione a quanto sopra illustrato con riferimento all’ampiezza del
diritto all’accertamento dello status di figlio naturale, nel bilanciamento dei valori di rango costituzionale
che si impone all’interprete per il periodo successivo alla morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti
degli eredi e discendenti della donna che ha optato per l’anonimato non può che essere recessiva rispetto
a quella del figlio che rivendica il proprio status.
In conclusione, venendo meno per effetto della morte della madre, l’esigenza di tutela dei diritti alla vita
ed alla salute, che era stata fondamentale nella scelta dell’anonimato, non vi sono più elementi ostativi
non soltanto per la conoscenza del rapporto di filiazione (come affermato da Cass. 15024/2016 e Cass.
22838/2016), ma anche per la proposizione dell’azione volta all’accertamento dello status di figlio
naturale, ex art. 269 c.c..
Tale soluzione si impone anche per una lettura costituzionalmente orientata della norma sopra citata –
alla luce degli artt. 2 e 30 Cost., ma anche art. 24 Cost. – oltre che internazionalmente orientata (art. 117
Cost.). In proposito, l’art. 8 CEDU, nella lettura datane dalla Corte EDU (Corte EDU, 22/09/2012, Godelli
c. Italia, Corte EDU, 13/02/2003, Odievre c. Francia), tende essenzialmente a premunire l’individuo
contro ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non contentandosi di ordinare allo Stato di astenersi da
simili ingerenze, ma aggiungendovi obblighi positivi inerenti ad un rispetto effettivo della vita privata; tra
questi non può non rientrare il diritto a proporre le azioni che lo stesso ordinamento nazionale offre per il
riconoscimento dello status di figlio naturale di una persona.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’azione di accertamento giudiziale della maternità proposta da M.A.
dopo il decesso della madre è pienamente ammissibile per due ordini di ragioni:
– è stata proposta dopo che il diritto della madre premorta a mantenere l’anonimato si era, per le ragioni
sopra illustrate, indebolito;
– in ogni caso, è stata proposta per ottenere l’accertamento della maternità nei confronti di una donna
che aveva dimostrato nei fatti – come sarà evidenziato nell’ulteriore corso della trattazione – di aver
superato essa stessa l’originaria scelta dell’anonimato, trattando l’odierno controricorrente come uno dei
suoi figli.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 269 c.c., comma 3, in
relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta la ricorrente che le circostanze di fatto in base alle quali la Corte d’Appello ha accertato il
rapporto di filiazione per cui è procedimento sono del tutto diverse rispetto a quelle normativamente
richieste, che presuppongono l’accertamento della identità di colui che si pretende essere il figlio e di colui
che fu partorito dalla donna che si assume essere madre.
In particolare, i giudici di merito non hanno accertato lo stato di gravidanza di colei che si sostiene essere
madre nei mesi che precedettero la nascita del sig. M. , nè che V.C. abbia partorito un figlio nel gennaio
1934.
In mancanza di tali imprescindibili accertamenti, la prova specifica della maternità non è stata conseguita
dal richiedente, avendo la Corte d’Appello fondato la decisione su semplici indizi e non su una prova.
4. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che è costante orientamento di questa Corte che, in tema di mezzi utilizzabili per provare la
paternità naturale – analogo ragionamento vale per la maternità naturale – l’art. 269 c.c., ammette anche
il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’”id quod
plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e
rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie,
sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore
si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle
relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su
campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore. (Cass. n.
1279/2014).
Inoltre, il principio della libertà di prova, sancito dal citato art. 269 c.c., comma 2 – e riferibile anche alla
maternità naturale – non tollera surrettizie limitazioni, nè mediante la fissazione di una sorta di gerarchia
assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, nè,
conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di “ordine cronologico” nella
loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi
di prova in materia pari valore per espressa disposizione di legge (Cass. 6694/2006; Cass. 14976/2007;
Cass. 12971/2012; Cass. 3479/2016).
I giudici di merito hanno fatto buon uso di tali principi, accertando il rapporto di filiazione del sig. M. con
la sig.ra V. all’esito della valutazione di un complesso di circostanze, quali la consulenza immunogenetica,
che ha concluso per un sicuro rapporto di parentela biologica tra i due, nonché le deposizioni di testi non
legati da vincoli di parentela e/o affinità (ad eccezione di uno) con il richiedente, da cui sono emersi sia il
“tractatus”, ovvero che sin dalla tenera infanzia il M. era stato trattato dalla V. come uno dei suoi figli
(che lo aveva accolto nella propria casa), sia la “fama”, essendo opinione comune in paese che il M. fosse
figlio della V. , tanto è vero che alla morte di Vi.Ci. , figlio di V.C. , fu chiamato dai Carabinieri lo stesso
M. per il riconoscimento del cadavere, essendo ritenuto dalla comunità “fratello” del defunto.
Non vi è dubbio che le censure della ricorrente – che vuole circoscrivere le circostanze di fatto in base alle
quali valutare il rapporto di filiazione a quelle strettamente inerenti alla fase dello stato di gravidanza ed
alla nascita – si pongano in netto contrasto con l’art. 269 c.c., comma 2, che consente di provare la
maternità con ogni mezzo, oltre ad essere inammissibili, in quanto di merito, essendo finalizzate a
sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una
diversa ricostruzione della vicenda processuale.
Il rigetto del ricorso non comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali,
sussistendo, in ragione della novità delle questioni trattate, giusti motivi per una compensazione integrale
delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso
principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
“Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo presidente del collegio per impedimento
dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)”.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.