La domanda monitoria parzialmente rigettata nella fase sommaria può essere riproposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Tribunale Milano, 21 novembre 2020

Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott.ssa Francesca Savignano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N. 26397/2019 R.G. promossa da:
T E C. S.N.C. (C.F. elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. dal quale è rappresentata e difesa
OPPONENTE
contro
(C.F. elettivamente domiciliata in via PIAZZA DIAZ, 1 – 20123 MILANO, presso lo studio dell’avv. NICASTRO ARMANDO, dal quale è rappresentata e difesa
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI
PARTE OPPONENTE: “- previa revoca dell’ordinanza del 03.03.2020 con cui il Giudice ha dichiarato inammissibile la prova orale per testi richiesta dall’opponente, ammettere la testimonianza del legale rappresentante della ditta in quanto decisiva e rilevante nel dar conto della omessa manutenzione del bene oggetto di leasing;
– nel merito, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 5264/2019 (RG 36128/2019) per tutte le ragioni esposte negli scritti difensivi, in particolare in quanto emesso sulla base di somme non dovute alla luce del mancato funzionamento del macchinario oggetto di leasing, dichiarando che nulla sia dovuto dall’opponente in favore dell’opposta;
– dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da BNP Paribas di condanna dell’opponente al pagamento della somma di € 33.414,43, anche in quanto tardivamente proposta, e comunque rigettarla nel merito in quanto infondata in fatto ed in diritto;
– rigettare la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché l’ordinanza di condanna ex art. 186 ter c.p.c., in quanto infondate in fatto e diritto;
– rigettare la domanda subordinata di BNP Paribas di condanna dell’opponente al pagamento della somma di € 42.731,23 oltre interessi, in quanto infondata in fatto e in diritto, oltre che non provata.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali.”.
PARTE OPPOSTA: “IN VIA PRELIMINARE
• Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l’opposizione avversaria fondata su prova scritta né di pronta soluzione.
• Emettere a carico dell’opponente ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per l’importo di € 33.414,43 in linea capitale, a titolo di canoni a scadere, oltre agli interessi convenzionali di mora e alle spese legali.
NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE
• Respingere le domande svolte dall’opponente, siccome infondate in fatto come in diritto e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e disporne l’esecutorietà ex art. 653 c.p.c.;
• Condannare, altresì, la T e C. S.n.c. (C.F. e P.I. 01403730565) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 01026 Grotte di Castro (VT), Via Santa Romana n. 4 al pagamento in favore dell’opposta della ulteriore somma di € 33.414,43 in linea capitale, a titolo di canoni a scadere, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo, o della diversa somma che venga ritenuta dovuta quale conseguenza dell’intervenuta risoluzione contrattuale.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata ipotesi di mancata conferma del decreto ingiuntivo opposto, accertata l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 14 delle condizioni generali di locazione operativa, conseguita all’inadempimento del conduttore, condannare la T e C. S.n.c. (C.F. e P.I. 01403730565) in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 01026 Grotte di Castro (VT), Via Santa Romana n. 4 al pagamento in favore dell’opposta della somma di € 42.731,43 in linea capitale, oltre interessi convenzionali di mora dalla scadenza delle singole fatture al saldo, o della diversa somma che venga ritenuta dovuta quale conseguenza dell’intervenuta risoluzione contrattuale.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dei motivi in diritto
1. Con citazione regolarmente notificata, T E C. S.N.C. ha proposto opposizione avverso il D.I. n. 5264/2019 (RG n. 36128/2018), col quale questo Tribunale ha ad essa ingiunto il pagamento, in favore di BNP PARIBAS LEASE GROUP S.P.A., della somma di € 9.317,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni impagati relativi alla locazione operativa di una macchina fotocopiatrice (marca Konica-Minolta, modello B1ZHUB C8000 oltre accessori), canoni maturati dal mese di novembre 2015 a quello di marzo 2016 (importo al netto di una esigua somma versata nelle more).
L’opponente ha eccepito, in rito, l’incompetenza territoriale di questo Tribunale, essendo competente quello di Viterbo ai sensi dell’art. 19 cpc, avendo essa la sede legale in Grotte di Castro (VT). Ha dedotto, al riguardo, l’inefficacia della clausola (art. 20) che stabilisce il foro esclusivo di Milano, in quanto vessatoria e non appositamente sottoscritta, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c..
Nel merito, ha lamentato il malfunzionamento della macchina, contestato già con diffida del 7.10.2016, e la conseguente mancata utilizzazione della stessa, “oltre alla ingiustificata ed illegittima interruzione del servizio di manutenzione ed assistenza da parte della Massinelli srl, società addetta a tale compito”. Più precisamente, l’opponente ha dedotto che il contratto inter partes non è “mai stato onorato in maniera puntuale dalla società fornitrice” e che essa “non ha potuto mai utilizzare il bene oggetto di contratto in quanto quest’ultimo non ha mai funzionato ed anzi è stato bloccato fin dall’inizio e la manutenzione, obbligo contrattuale, è stata fornita inizialmente in maniera inadeguata e successivamente, senza preavviso alcuno, interrotta definitivamente ed illegittimamente da parte della Massinelli srl, ditta fiduciaria del BN Paribas”. L’inadempimento avverso avrebbe comportato, a suo dire, “il venir meno di qualsiasi obbligo contrattuale per causa imputabile solo ed esclusivamente” alla controparte. Ha invocato il principio affermato dalla Corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 19785/2015), secondo il quale l’utilizzatore ha azione diretta nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni, compresa la restituzione dell’importo dei canoni già versati.
Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, sul presupposto che “il comportamento della società fornitrice, la BNP Paribas, non può che ritenersi in palese violazione di quanto sancito nel contratto stipulato tra le parti”.
La parte opposta si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale, stanti la validità ed efficacia della clausola contrattuale che ha stabilito il foro esclusivo di Milano.
Nel merito, ha allegato che il contratto è stato stipulato in data 11.4.2011 e che, a detta della stessa opponente, la prima contestazione del malfunzionamento è stata formulata solo il 7.10.2016, ossia ben oltre cinque anni dopo.
Ha rappresentato che la macchina locata è stata scelta direttamente dall’utilizzatrice, odierna opponente, presso la ditta fornitrice, Massinelli srl, e che essa opponente, al momento della consegna, l’ha collaudata e trovata in perfetto stato, conforme alla proposta di fornitura e priva di vizi apparenti, come risulta dal verbale di consegna, appositamente sottoscritto.
Ha evidenziato che, in forza del contratto di locazione operativa stipulato tra le parti, i suoi obblighi contrattuali si sostanziano unicamente nell’acquistare e mettere a disposizione dell’opponente la fotocopiatrice, prestazioni che ha regolarmente adempiuto, e che essa non è, invece, tenuta ad alcuna garanzia per vizi né alla manutenzione del bene.
Ha concluso per il rigetto dell’opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecutività.
Ha chiesto, inoltre, la condanna dell’opponente al pagamento della ulteriore somma di € 33.414,43, oltre interessi e spese, a titolo di penale negoziale – pari all’importo dei canoni attualizzati a scadere fino alla cessazione negoziale del rapporto, già decurtato il prezzo ricavato dalla vendita della macchina, a seguito di restituzione – per effetto della risoluzione di diritto comunicata con la missiva del 4.3.2016, in forza della clausola risolutiva espressa pattuita all’art. 14 delle condizioni generali del contratto.
Ha specificato che la domanda in questione non ha natura riconvenzionale, essendo stata proposta già nel ricorso per ingiunzione e non essendo stata accolta (limitatamente alla penale). Il giudice ha autorizzato la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.
Rigettate le richieste istruttorie, la causa, istruita documentalmente, è stata riservata in decisione con l’assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc.
2. L’eccezione di incompetenza territoriale non è stata ritualmente formulata con riferimento a tutti i possibili fori (sull’onere del convenuto di eccepire in limine litis l’incompetenza sotto tutti i possibili profili, l’orientamento giurisprudenziale è consolidato: si vedano, ex multis, Cass. n. 313/2001, sez. un. 4912/1993). In particolare, nelle cause relative a diritti di obbligazione, il convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale, ha l’onere di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri previsti dagli articoli 18, 19 e 20 cpc; il difetto di tale specifica contestazione comporta che la causa resti radicata innanzi al giudice adito in base al profilo non contestato (Cass. n. 24903/2005).
L’opponente si è limitata ad indicare il foro delle persone giuridiche, ossia la sede legale della parte convenuta, stabilito dall’art. 19 cpc.
Nulla ha detto, invece, con riguardo ai fori alternativi previsti dall’art. 20 cpc, in combinato disposto con l’art. 1182, comma 3, c.c., per le obbligazioni pecuniarie, quale è quella dedotta in lite.
La causa resta quindi radicata innanzi a questo Tribunale.
3. Nel merito, l’opposizione è infondata.
E’ indubbio che la creditrice opposta non è fornitrice del bene, ma solo locatrice dello stesso: in forza del contratto di locazione operativa n. T0008364 stipulato in data 24.3.2011 tra T srl, cui è subentrata T snc. (doc. 1 allegato al ricorso per ingiunzione), la fotocopiatrice per cui è causa è stata scelta dall’utilizzatrice presso la società produttrice, Massinelli srl, è stata acquistata da BNP Paribas Lease Group spa ed è stata concessa in locazione operativa alla T opponente. Secondo uno schema tipico di frequente utilizzo nella normale prassi dei traffici commerciali relativa alla tipologia dei beni per cui è causa, si è realizzata una operazione caratterizzata dell’esistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di locazione operativa, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra concedente e fornitore allo scopo (noto a quest’ultimo) di soddisfare l’interesse dell’utilizzatore ad acquisire la disponibilità della cosa (Cass. sez. un., n. 19785/2015). Stante l’autonomia dei contratti, l’utilizzatore è terzo rispetto al contratto intercorso tra fornitore e concedente e “non può esercitare l’azione di annullamento per vizi del consenso e di risoluzione per inadempimento di quel contratto, salvi gli effetti di specifica clausola contrattuale inserita nel medesimo contratto, con la quale il concedente gli abbia trasferito la propria posizione sostanziale con obbligo del fornitore di adempiere direttamente in favore dell’utilizzatore” (Cass. n. 9663/2000).
Per le medesime ragioni, tanto meno l’eccezione di inadempimento per presunti vizi del bene concesso in locazione operativa è idonea a paralizzare la domanda di pagamento dei canoni formulata dalla concedente.
L’utilizzatore non è però privo di tutela: egli è legittimato “ad esercitare direttamente nei confronti del fornitore quelle sole azioni contrattuali – relative al contratto di fornitura – funzionali alla realizzazione del proprio interesse circoscritto al conseguimento della detenzione qualificata del bene (azione di condanna all’adempimento e di risarcimento del danno), rimanendo invece riservata in via esclusiva al solo concedente la legittimazione all’esercizio di tutte le altre azioni contrattuali afferenti la patologia del rapporto: in tal modo salvaguardandosi il principio di separazione tra, la assunzione – da parte del concedente – dei rischi del finanziamento, garantiti dall’acquisto della proprietà del bene, ed, invece, l’assunzione – da parte dell’utilizzatore – dei rischi connessi alla inesatta esecuzione fornitura – in ordine alla qualità ed idoneità del bene – ed alla esatta commisurazione del prezzo di vendita” (Cass. ult. cit.).
In definitiva, l’utilizzatore può agire nei confronti del fornitore per il risarcimento del danno consistente nel l’avvenuto versamento dei canoni alla concedente (Tribunale Trani, 03/09/2020, n.1253).
Tanto premesso, all’art. 4 delle condizioni generali di contratto, le parti in causa hanno pattuito una clausola di “esonero di responsabilità” della concedente BNP Paribas “per guasti di ogni tipo, nonché per vizi: a) preesistenti, se non denunziati entro otto giorni dalla scoperta; b ) sopravvenuti, anche se incidenti in modo rilevante sull’idoneità del bene all’uso pattuito”.
E’ bene chiarire che non si tratta di vera e propria clausola di esonero di responsabilità, in senso tecnico, del concedente per inadempimento del fornitore giacché sul concedente grava contrattualmente solo l’obbligazione di acquistare il bene e di farlo consegnare dal fornitore (cfr. Cass. n. 17767/2005: “In un contratto di leasing finanziario, nell’ipotesi in cui l’utilizzatore prescelga, oltre al bene, la persona che dovrà fornirglielo, e si sia stabilito che il fornitore consegni direttamente il bene all’utilizzatore, l’obbligazione del concedente diventa quella di concludere il contratto di vendita con il fornitore mediante l’impiego del capitale nell’acquisto, mentre l’obbligazione di consegna del bene sulla base del contratto di vendita va adempiuta nei confronti dell’utilizzatore. In tale ipotesi, l’eventuale clausola di esonero di responsabilità del concedente per inadempimento del fornitore non presenta tecnicamente la funzione di stabilire un esonero di responsabilità, gravando in questo caso sul concedente solo l’obbligazione di determinare in capo al fornitore l’obbligo di consegnare il bene all’utilizzatore”. In termini, tra le altre, Cass. n. 6812/1998).
Nel caso in esame è certo che la denuncia dei vizi non è intervenuta entro otto giorni dalla scoperta, avendo l’opponente allegato che la macchina non ha mai funzionato e che la prima contestazione è stata comunicata dopo ben più di cinque anni dalla consegna. Inoltre, nessun obbligo di prestazione del servizio di manutenzione è stato assunto dalla creditrice opposta.
L’eccezione di inadempimento, sollevata dall’opponente al fine di paralizzare la domanda avversa, è infondata e l’opposizione non merita accoglimento. Il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
4. Quanto alla domanda di pagamento della ulteriore somma di € 33.414,43, oltre interessi convenzionali di mora, a titolo di penale contrattuale, va osservato che effettivamente essa è stata proposta nel ricorso per ingiunzione (e non accolta), e quindi non può essere qualificata, in senso stretto, come riconvenzionale (si veda tribunale Reggio Calabria, 30 giugno 2010: “In caso di accoglimento parziale della domanda in sede monitoria è ammissibile, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riproposizione da parte dell’opposto (non soltanto di tutta l’originaria domanda, ma anche) della parte non accolta, poiché essa non si configura come riconvenzionale in senso proprio.”). Ne consegue che essa è ammissibile nel presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e che l’opposta non è incorsa nella sanzione della decadenza per tardiva costituzione.
Nel merito, essa è fondata.
Alla luce dei fatti esposti, è certo che l’opponente non ha versato tre canoni mensili negoziali.
E’ documentato che, con comunicazione del 4.3.2016, l’opposta si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita all’art. 14 del contratto, che alla lettera a) riconosce alla concedente la facoltà di risolvere il rapporto in caso di mancato pagamento anche di un solo canone alla scadenza prevista.
L’art. 15 prevede, in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 14, il pagamento, oltre che dei canoni scaduti ed impagati, la corresponsione, a titolo di penale, della somma dei canoni non ancora scaduti, attualizzati al tasso ufficiale di sconto, somma che è appunto quella chiesta in pagamento nell’odierna causa.
L’opponente ha eccepito, con memoria depositata in pendenza del termine ex art. 183, comma 6, n. 3) cpc, la nullità delle clausole menzionate, perché in contrasto sia con l’art. 1455 c.c., non assurgendo alla necessaria gravità dell’inadempimento il mancato pagamento di un solo canone di locazione, sia con l’art. 1, comma 137, l. n. 124/2017, che contiene la predeterminazione legislativa della gravità dell’inadempimento, ancorata al mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili.
L’art. 15 sarebbe inoltre abusivo perché “Con la risoluzione infatti il concedente: a. avrebbe diritto a trattenere i canoni già riscossi; b. avrebbe diritto alla corresponsione dei canoni non ancora scaduti;
c. avrebbe diritto alla restituzione del bene che potrebbe nuovamente locare a terzi. Di fatto, quindi, percepirebbe più di quanto otterrebbe con il normale adempimento”.
Le eccezioni, oltre a essere tardive, sono infondate.
Sotto il primo profilo, il presupposto della gravità dell’inadempimento è estraneo alla fattispecie prevista dall’art. 1456 c.c. (orientamento consolidato: cfr. Cass. n 25141/2008, 16993/2007).
Quanto all’art. 1, comma 137, l. n. 124/2017, esso è stato introdotto successivamente al contratto posto a fondamento della domanda (stipulato nel 2011) e, ad avviso della scrivente, non è applicabile retroattivamente, in mancanza di disciplina transitoria, quanto meno con riguardo all’aspetto che qui viene in gioco, vale a dire il numero di canoni impagati necessari ad integrare la soglia minima della gravità dell’inadempimento, necessaria a giustificare la risoluzione contrattuale. Al riguardo, nemmeno vi è spazio per una “interpretazione storico-evolutiva” del diritto vivente, non essendosene formato uno.
Quanto alla presunta abusività della clausola, va evidenziato che la creditrice opposta ne ha fatto una applicazione conforme alla normativa sopravvenuta (ed all’orientamento giurisprudenziale maturato in materia), atteso che ha decurtato dal complessivo credito l’importo del ricavato dalla vendita del bene, che ammonta ad € 450,00, come documentato in atti (doc. 8 allegato al ricorso per ingiunzione).
Ne consegue che, per effetto della risoluzione di diritto, ha ottenuto solo quello che avrebbe conseguito col regolare ed esatto adempimento, e nulla più.
L’opponente deve perciò essere condannata al pagamento della somma di € 32.964,43 (€ 33.414,43- € 450,00), oltre interessi convenzionali di mora, a titolo di penale contrattuale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle attività difensive svolta, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta e dichiara definitivamente esecutivo l’opposizione il decreto ingiuntivo n. 5264/2019 (RG n. 36128/2018);
2) condanna inoltre l’opponente alla corresponsione, in favore della creditrice opposta, della somma di € 32.964,43, oltre interessi convenzionali moratori;
3) condanna infine l’opponente alla refusione, in favore dell’opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA se dovute.
Milano, 21 novembre 2020.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Savignano