Gli effetti economici retroagiscono alla data della domanda.

Tribunale di Vicenza, 15 ottobre 2020
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, Dott.ssa Biancamaria Biondo,
all’esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 1771/2019 del Ruolo Generale, avente ad oggetto:
“opposizione a precetto”
PROMOSSA DA
V___ (madre), nata a Vicenza il ___.1966, ivi residente in via ___, c.f. __
elettivamente domiciliata in Vicenza, Corso Fogazzaro n. 234, presso lo studio dell’avv.
Francesco Di Bartolo che la rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto di
citazione
Opponente
NEI CONFRONTI DI
R___ (padre), nato a Vicenza il ___.1965, ivi residente in ____, c.f. ___,
1
elettivamente domiciliato in Vicenza, Stradella S. Giacomo n. 29, presso lo studio
dell’avv. Roberta Ruggeri che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla
memoria di costituzione
Opposto
Conclusioni delle parti
PER L’OPPONENTE:
“Voglia l’ill.mo Tribunale, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e
deduzione, così giudicare
1. dichiararsi la nullità, inefficacia e illegittimità dell’atto di precetto opposto per le
ragioni di cui in narrativa; e nell’ipotesi in cui dovessero risultare importi a favore del
signor R.__ (padre) operare la compensazione con quanto dovuto da questi alla
signora V.__ (madre);
2. dichiararsi che, conseguentemente all’accoglimento delle domande di cui sopra, la
signora V.__ (madre) non è tenuta a pagare le spese e competenze dell’atto di
precetto.
3. Con rifusione di spese e competenze”.
PER L’OPPOSTO:
“Nel rito: espungersi dal fascicolo la memoria non autorizzata depositata da
controparte all’udienza del 18 giugno 2019;
Nel merito:
1) In via principale, rigettare l’opposizione a precetto e per l’effetto confermare l’atto
di precetto notificato alla Sig.ra V.__ (madre) in data 23 febbraio 2019, accertando e
dichiarando che la medesima è tenuta a pagare l’intero importo precettato;
2) In subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere la ripetibilità,
da parte della signora V.__ (madre), delle somme che ella rispettivamente *allega di
avere ad altro titolo (spese straordinarie) versato ovvero *pretende a titolo di
rivalutazione su, ovvero quale rimborso di spese inerenti l’adempimento di un credito
non più azionabile, dichiarare la compensazione di tali poste con il maggior debito
della signora V.__ (madre) verso il signor R.__ (padre) a titolo di spese straordinarie,
vale a dire quello, di facile e pronta liquidazione, consistente nel diritto al rimborso del
Signor R.__ (padre) per il 50% delle spese straordinarie sostenute per Re e A.__ ,
fino a concorrenza delle richieste di parte opponente.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze del presente procedimento”.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di precetto notificato il 23.02.2019, R.__ (padre) intimava a V.__ (madre)
di pagare la complessiva somma di € 16.966,11, ponendo a fondamento della
richiesta la sentenza, pronunciata da questo Tribunale, di cessazione degli effetti civili
del matrimonio n. 1822 del 5.07.2018, pubblicata il 2.08.2018, spedita in forma
esecutiva il 9.11.2018.
L’odierno intimante esponeva che tra le statuizioni della predetta sentenza vi era
l’obbligo di V.__ (madre) di contribuire al mantenimento delle figlie Re e A.__ ,
mediante versamento dell’importo mensile di € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia),
oltre al concorso nel pagamento delle spese straordinarie relative alle figlie nella quota
del 50%.
Tale obbligo non era stato, tuttavia, interamente adempiuto dal coniuge onerato,
avendo quest’ultimo corrisposto, nel periodo giugno 2016 – febbraio 2019, il solo
importo di € 930.00 in luogo di quello dovuto di € 9.900,00, così residuando un debito
per contributi non corrisposti pari ad € 9.005,43 (comprensivi di interessi legali per €
35,43). Né l’intimata aveva provveduto al pagamento delle spese legali poste a suo
carico dalla sentenza di divorzio, liquidate in € 7.632,38.
V.__ (madre) proponeva opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., rilevando ed
eccependo:
1) l’illegittimità del precetto in relazione alla somma di € 9.005,43, avendo R.__
(padre) ancorato la decorrenza dell’assegno di mantenimento previsto per le figlie
alla data del deposito del ricorso per il divorzio pur in assenza di una apposita
domanda in tal senso, mai svolta nel giudizio da cui era originato il titolo esecutivo;
2) l’illegittimità del precetto in relazione alla somma di € 7.632,38, avendo le parti
raggiunto un accordo transattivo, contemplante, da un lato, la rinuncia della V.__
(madre) ad impugnare la sentenza di divorzio e, dall’altro, la rinuncia del R.__ (padre)
a richiedere il rimborso delle spese e competenze liquidate in suo favore con la
medesima sentenza;
3) l’illegittimità del precetto in conseguenza del diritto dell’attrice di compensare il
presunto credito vantato dal R.__ (padre): a) con le somme da lei versate quale
pagamento pro quota di talune spese straordinarie per le figlie (in particolare,
l’opponente lamentava che, in relazione al bonifico di € 400,00 eseguito dall’ex marito
ad uno studio dentistico, solo l’importo di € 60,00 era attinente alle cure dentarie della
figlia , essendo emerso che la parte residua di € 340,00 era stata spesa dal convenuto
per cure proprie); b) con l’importo di € 150,00 per contributi corrisposti al marito e
non versati alla figlia beneficiaria Re; c) con l’importo di € 200,00 dovuto dalla
controparte a titolo di rivalutazione Istat sugli assegni di mantenimento stabiliti in
sede di separazione; d) con i costi di commissione (euro 1,10 mensili) sopportati dalla
V.__ (madre) nell’utilizzo del bollettino di c/c postale per effettuare i versamenti degli
assegni di mantenimento/spese straordinarie.
Sulla base di tali allegazioni, dunque, l’attrice chiedeva, previa sospensione in via
cautelare dell’efficacia esecutiva del titolo esecutivo, di dichiararsi la nullità e/o
inefficacia e/o illegittimità del precetto opposto e, nell’eventualità che fosse
riconosciuto un credito in capo a R.__ (padre) , di operarne la compensazione con
quanto da questi dovuto per le ragioni illustrate in citazione.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, prendeva posizione sui motivi di opposizione, di
cui invocava il rigetto, chiedendo di confermarsi l’atto di precetto per l’intera somma in
esso indicata e, solo in subordine, ove fosse accertata l’esistenza di poste di credito in
favore dell’attrice, di disporne la compensazione con il maggior credito portato dal
precetto.
La causa, di natura documentale, dopo la concessione dei termini ex art. 183/6 c.p.c.
veniva immediatamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all’odierna
udienza, decisa con sentenza all’esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
***
L’opposizione a precetto è infondata e se ne impone il rigetto per le ragioni che si
vanno ad esporre.
Sul primo motivo di opposizione
Con il primo motivo di opposizione V.__ (madre) ha contestato che del tutto
illegittimamente R.__ (padre) avrebbe intimato il pagamento delle somme pretese a
titolo di contributo al mantenimento delle figlie, come stabilito nella sentenza di
divorzio, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso, e non invece – come
avrebbe dovuto essere in assenza di domanda di retrodatazione dell’assegno di
mantenimento – da quella del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
La tesi è infondata e deve essere disattesa alla luce dell’orientamento della S.C.
secondo il quale “In tema di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei
coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda, se ritenuta
fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data della sua
proposizione, e non da quella della sentenza, atteso che i diritti ed i doveri dei genitori
verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all’affidamento, non
subiscono alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio,
rimanendo identico l’obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle
sue capacità, all’assistenza ed al mantenimento dei figli” (v., in questo senso,
Cass.Civ. Sez. I 3.11.2004 n. 21087, Cass.Civ. Sez. I 2.05.2006 n. 10119, Cass. Civ.
n. 3348/2015; v, pure, più di recente, Cass. Civ. ordinanza n. 10788 del 4.05.2018
secondo cui “gli effetti della sentenza, emessa in sede di definizione delle questioni
economiche relative al divorzio, anche se modificativa dell’ammontare – già
determinato con precedente provvedimento definitivo emesso in sede di separazione o
di modifica delle condizioni economiche della separazione – del contributo di uno degli
ex coniugi per il mantenimento dei figli collocati presso l’altro ex coniuge,
retroagiscono alla data della domanda o comunque alla data, se successiva, del
verificarsi delle ragioni giustificative della modifica”).
Tale principio appare perfettamente applicabile al caso di specie in cui il Tribunale di
Vicenza, con la sentenza di divorzio n. 1822/2018, ha accolto la domanda relativa alla
previsione di un assegno di mantenimento per le figlie, con obbligo a carico della V.__
(madre), come formulata dal R.__ (padre) con il ricorso introduttivo depositato in data
20.04.2016.
Correttamente, quindi, l’atto di precetto individua la data di decorrenza dell’obbligo
contributivo dell’odierna opponente in quella della proposizione del ricorso per il
divorzio: soluzione questa che, del resto, risponde anche al principio generale,
parimenti valorizzato dalla S.C., secondo il quale “un diritto non può restare
pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio” (Cass. n. 17199/2013).
Sul secondo motivo di opposizione
Con il secondo motivo di opposizione V.__ (madre) si duole del fatto che controparte
abbia intimato il pagamento della somma di € 7.632,38 a titolo di spese e competenze
legali liquidate a proprio carico dalla sentenza di divorzio, in totale spregio dell’accordo
di transazione in forza del quale il R.__ (padre) avrebbe rinunciato a tale pretesa
economica a fronte della rinuncia dell’attrice ad appellare la sentenza stessa.
Anche tale doglianza, però, deve ritenersi infondata, non essendovi in atti la prova del
perfezionamento della transazione. Anzi, la circostanza risulta smentita dallo stesso
tenore dell’atto di citazione, nel quale è la stessa attrice a confermare la mancata
formalizzazione della Convenzione di cui al doc. 11 fascicolo attoreo, essendosi
rifiutata di sottoscriverla.
Sul terzo motivo di opposizione
Infine, occorre procedere all’esame della domanda di compensazione svolta in via di
eccezione dall’attrice nel proprio atto di opposizione ex art. 615 c.p.c..
Come si è già esposto nelle premesse, V.__ (madre) ha chiesto di dichiararsi la nullità
e/o l’illegittimità del precetto opposto, sostenendo di essere a sua volta creditrice
verso l’ex marito di svariate somme di denaro per spese straordinarie (nello specifico
mediche) relative alle figlie e ad altro titolo (es. somme dovute per la rivalutazione
Istat sugli assegni di mantenimento, per il rimborso delle spese di commissione
relative ai bollettini postali di pagamento degli assegni).
Il convenuto ha contestato l’inammissibilità della domanda attorea, in quanto tesa a
paralizzare la pretesa di pagamento avente ad oggetto i crediti per il contributo al
mantenimento delle figlie, da ritenersi non compensabili con le predette poste attive
della V.__ (madre), ove accertate nel corso del giudizio.
Ebbene, ad avviso del Tribunale, l’eccezione di inammissibilità in tal senso formulata
da R.__ (padre) è fondata.
Non vi è dubbio che il carattere alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio
dei figli in regime di separazione o divorzio esclude l’operatività della compensazione
del suo importo con altri crediti dell’obbligato, anche se della stessa specie e natura, e
ciò in virtù del combinato disposto degli artt. 1246 n. 3 c.c. e 545 c.p.c..
Il credito per contributo al mantenimento dei figli, infatti, non essendo disponibile né
rinunciabile, non è neanche compensabile (v., in questo senso, Cass. Civ. Sez. VI
18.11.2016 n. 23569 e, più di recente, Cass. Civ. Sez. VI 14.05.2018).
Per quanto riguarda, poi, l’ulteriore contestazione relativa all’asserito illegittimo
trattenimento, da parte del convenuto, di somme a lui versate dall’attrice per il
mantenimento della figlia Re, soggiornante all’esterno per motivi di studio, è
sufficiente rilevare che non vi è prova che la beneficiaria non disponga delle provviste
per il proprio mantenimento per effetto di illegittime sottrazioni da parte del padre, né
che alla stessa sia impedito di esprimere la propria volontà di ricevere direttamente
dalla madre il contributo previsto in suo favore.
Pertanto, del tutto legittima è la richiesta del R.__ (padre) di pretendere il pagamento
degli assegni mensili per la figlia in esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza di
divorzio n. 1822/2018 che prevedono che l’obbligo di versamento debba essere
adempiuto nei confronti del convenuto.
Per le suesposte ragioni, l’opposizione proposta avverso l’atto di precetto dev’essere
integralmente rigettata con tutte le conseguenze che ne derivano in punto di
regolamentazione delle spese di lite, da porsi a carico di V.__ (madre) secondo
soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. 55/2014, con
applicazione per ciascuna fase dei valori minimi dello scaglione di riferimento, tenuto
conto della bassa complessità della causa, di natura meramente documentale, e delle
modalità semplificate di assunzione della causa in decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
nella causa, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così
provvede:
1) rigetta l’opposizione proposta da V.__ (madre) e, per l’effetto, conferma l’atto di
precetto notificatole da R.__ (padre) in data 23.02.2019;
2) condA.__ l’attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite
sostenute, liquidate in complessivi euro 2.738,00 per compenso professionale
d’avvocato, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vicenza, il giorno 15 ottobre 2020
Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Biondo