Comunicazione alle parti del provvedimento che dispone la trattazione scritta ex D.L. 28/2020. Onere di promuovere la mediazione nel procedimento monitorio
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile n. 6716/19 R.G. promossa Oggetto: OBBLIGAZIONI
da
I. C. s.r.l., con sede a … (avv. …, rinunciante al mandato come da dichiarazione depositata in via telematica il 28 gennaio 2020);
contro
– ATTRICE
B. 1… s.r.l.s., con sede legale a … (avv. …);
Per l’attrice:
* * *
Oggetto del processo: obbligazioni.
* * * CONCLUSIONI
– CONVENUTA
come da citazione (ultime conclusioni):
<
Per la convenuta:
come da nota scritta depositata il 12 maggio 2020
<
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Il processo, instaurato con citazione notificata il 1 aprile 2019 a mezzo posta, si è svolto nelle forme del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
La società attrice opera nel settore del commercio di abbigliamento,
settore moda, col marchio “…”.
2.
Il decreto ingiuntivo opposto traeva origine dalla prestazione di servizi di cui al contratto 14 aprile 2018 (avente ad oggetto la realizzazione di redazionali vip Novella 2000 nonché la creazione e mantenimento di profili social network nel periodo 15 aprile – 31 luglio 2018) ed era volto ad ottenere il pagamento di sei delle sette fatture emesse (pagata, in ritardo, solo quella di aprile 2018; insolute le restanti sei emesse tra maggio e ottobre 2018) per un totale di euro 6.403,78# oltre accessori, fatture prodotte in allegato al ricorso e azionate in sede monitoria.
Si rimanda alla integrale lettura del ricorso per decreto ingiuntivo:
<<1) La società B. 1. Srls, odierna ricorrente, si occupa di consulenza commerciale, pubblicitaria e di marketing (doc. 1).
2) In data 14/04/2018 la ricorrente stipulava con la convenuta società I. C. Srl (doc 2) un contratto per i seguenti servizi di marketing e comunicazione: “redazionali Vip Novella 2000” e successiva creazione e mantenimento di profili social network (doc. 3).
3) Per l’attività professionale di cui sopra, il contratto prevedeva il pagamento da parte di I. C. srl in favore della ricorrente delle seguenti somme: a) €.2.500,00# (oltre IVA) per l’attività dei servizi redazionali; b) €.3.602,00 (oltre IVA) per la creazione e il mantenimento dei profili social network, importi dilazionati in sette rate mensili, con prima scadenza il 30/04/2018.
4) La convenuta, in ossequio degli accordi contrattuali, provvedeva al pagamento della prima rata di aprile, mentre nulla corrispondeva per le rate successive in scadenza a maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre, e di cui alle fatture insolute qui allegate (doc. 4-9).
5) A fronte dell’inadempimento di cui sopra, la ricorrente, a mezzo dello
scrivente difensore, inviava sollecito di pagamento (doc. 10), rimasto tuttavia privo di riscontro.
6) Ad oggi, la società B. 1. Srls vanta un credito nei confronti della
convenuta, in forza delle fatture insolute, di complessivi €.6.403,78# (iva
inclusa).
7) Il credito è liquido, esigibile e fondato su prova scritta. Si producono gli estratti autentici delle scritture contabili della B. 1. Srls, relativamente alle fatture azionate in via monitoria (doc. 11).
8) Sussistono nel caso di specie altresì i requisiti per concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell’art.642 c.p.c. comma II°, poiché esiste documentazione (il contratto di prestazione professionale e fornitura servizi (sub doc. 3) sottoscritta dal debitore comprovante il diritto di credito fatto valere.
[…]>>.
Si richiamano altresì i documenti allegati al ricorso:
<<1) Visura CCIAA B. 1. srls;
2) visura CCIAA I. C. Srl;
3) contratto del 14/04/2018 sottoscritto dalle parti;
4) fatture insolute;
5) sollecito pec Avv. Z. del 08/11/2018
6) scritture contabili autenticate da Notaio>>.
Col decreto 11 settembre 2019 n. 1012 è stato ingiunto all’odierna opponente di pagare all’odierna opposta la somma capitale di euro 6.403,78 oltre interessi come da domanda e spese processuali.
3.
Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.
4.
In atto di citazione, l’opponente – senza specificamente contestare i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda – ha genericamente affermato che l’opposta era stata <
<
Su tali premesse, l’opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell’opposta al risarcimento degli <
Costituitasi il 30 settembre 2019, l’opposta ha contestato radicalmente
l’opposizione, osservando fra l’altro che la prima fattura, scaduta il 30 aprile
2018, era stata pagata solo il 13 giugno 2018 (dopo che l’opposta, a fronte dell’altrui inadempimento, aveva sospeso l’esecuzione della prestazione), che dopo tale pagamento essa aveva ripreso l’esecuzione del contratto senza però ottenere la dovuta cooperazione da parte dell’opponete, che le due email di contestazione 14 settembre e 24 ottobre 2018 erano state inviate dall’opponente per precostituirsi <
Alla prima udienza di comparizione 24 ottobre 2019 davanti al giudice
onorario i difensori hanno discusso della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
5.
Con ordinanza 5 gennaio 2020, concessa la provvisoria esecuzione, è stata disposta la mediazione delegata sulla base della seguente motivazione:
<<…
ritenuto che:
- alla luce delle contestazioni e puntualizzazioni formulate dall’opposta, anche con riferimento all’unico tardivo pagamento parziale e alla condotta di parte opponente anteriore alla notifica del decreto ingiuntivo, non si ravvisa prova scritta a sostegno dell’opposizione, nel complesso generica;
- può dunque essere concessa la provvisoria esecuzione;
- appare ad ogni modo nettamente preferibile una soluzione amichevole; la causa ha infatti ad oggetto diritti disponibili e l’invio in mediazione ex art. 5, 2° co., d.lgs. n. 28/2010 ne consente la risoluzione con un accordo amichevole (si intende qui richiamato in linea generale il Protocollo sulla mediazione delegata discusso nell’ambito dell’Osservatorio sulla giustizia civile di Bologna e sottoscritto il 19 novembre 2015);
- natura della causa e valore della stessa, condotta anteriore al processo, posizione assunta sin qui dalle parti e documentazione prodotta, prevedibile non breve durata del processo (in relazione alla prevedibile non breve istruttoria da svolgersi), entità dei costi processuali attesi (e verosimilmente non proporzionati alla posta in gioco), possibilità per le parti di definire un ragionevole equilibrio tra rispettive posizioni, rendono opportuno il passaggio della causa in mediazione: poiché nel caso di specie è stato promosso giudizio ex art. 645 c.p.c., l’omessa attivazione della mediazione, con specifico onere a carico dell’opponente (attore in senso processuale), comporterà l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ferma la facoltà di parte opposta di presentare domanda di mediazione;
- in caso di esito negativo del procedimento di mediazione, in sede di liquidazione delle spese del giudizio si provvederà anche su spese e indennità del procedimento di mediazione, e sul compenso del difensore per l’assistenza prestata durante la procedura;
- la partecipazione personale delle parti assistite dai difensori al primo incontro informativo di mediazione (in conformità alle previsioni dell’art. 2 del citato Protocollo 19 novembre 2015) consentirà loro di potersi esprimere sulla possibilità di proseguire o meno nel procedimento di mediazione;
- in mancanza di un accordo, saranno esaminate le ulteriori istanze svolte dalle
parti;
p.q.m.
A) visto l’art. 648 c.p.c.
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1012/2019; B)
invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole;
visto l’art. 5, 2° co., d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28,
dispone l'esperimento del procedimento di mediazione, da promuoversi avanti all’organismo competente per territorio prescelto dalla parte più diligente, a pena di improcedibilità dell’opposizione e assegna termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;
avvisa che la mancata partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione senza giustificato motivo potrà essere valutata ai sensi dell’art. 116, 2° co., c.p.c.;
dispone che, a cura della parte istante la mediazione, copia del presente provvedimento sia depositata presso l’organismo prescelto, unitamente all’istanza di avvio;
fissa la nuova udienza martedì 24 marzo 2020 alle ore 10,20 per verificare
l’esito della mediazione;
invita parte convenuta a depositare in via telematica – se già non
compiutamente avvenuto - la documentazione già prodotta in fase monitoria; invita le parti ad una soluzione amichevole della causa: in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza; in caso di accordo anteriore all’udienza i difensori ne daranno tempestivo avviso al giudice, oltre che in via informale (email), mediante comunicazione trasmessa in via telematica con congruo anticipo rispetto all’udienza (per consentire una diversa organizzazione del ruolo); se del caso le parti potranno depositare dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione per consentire così la declaratoria di estinzione senza fissazione di udienza (e dandone avviso al giudice via email)>>
6.
Con dichiarazione depositata in via telematica il 28 gennaio 2020, il
difensore dell’attrice ha dichiarato di rinunciare al mandato.
Nel successivo corso del giudizio l’attrice non ha nominato un nuovo
difensore.
La programmata udienza 24 marzo 2020 non si è potuta celebrare in forza del rinvio ope legis disposto dalla decretazione d’urgenza volta a fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Con ordinanza 23 marzo 2020 è stata dunque fissata una nuova udienza per il 5 maggio 2020:
<
– oggi sono state rese note via PEC le linee guida per la trattazione dei processi e delle udienze civili nel periodo 9 marzo – 15 aprile 2020 elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna ai sensi dell’art. 83, commi dal 5° al 7°, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto n. 28/2020 comunicato il 23 marzo 2020);
– in forza dell’art. 83, 1° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18 occorre rinviare l’udienza
programmata per il 24 marzo 2020;
– nella fissazione della nuova udienza si tiene conto del complessivo ruolo istruttorio e decisorio del giudice, della priorità assegnata alle cause di più remota iscrizione a ruolo, nonché delle prevedibili conseguenze dell’emergenza epidemiologica in ordine alla trattazione e istruzione delle cause attualmente pendenti;
– è peraltro preferibile un soluzione amichevole;
– è opportuno che in caso di accordo eventualmente già intervenuto le parti depositino dichiarazione di rinuncia agli atti con relativa accettazione per consentire l’immediata declaratoria di estinzione del processo senza fissazione di altre udienze, tanto più nel contesto determinato dall’emergenza epidemiologica in atto;
p.q.m.
– fissa la nuova udienza martedì 5 maggio 2020 ore 9,00;
– invita caldamente le parti ad una soluzione amichevole della causa: in caso di accordo sopravvenuto o eventualmente già intervenuto anteriore all’udienza, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice, sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza e senza fissazione di altra udienza; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza>>.
Prorogato in via d’urgenza il termine finale del periodo di sospensione dell’attività giudiziaria e dei termini processuali (dal 15 aprile all’11 maggio), con ordinanza 16 aprile 2020 sono state chieste informazioni alle parti:
Il giudice,
esaminato il fascicolo informatico;
rilevato che si verte in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo;
ritenuto che all’esito della prima udienza è stata concessa la provvisoria esecuzione e disposta la mediazione delegata con fissazione dell’udienza 24 marzo
2020 per verifica dell’esito della mediazione;
ritenuto che tale udienza è stata rinviata a causa della pandemia da COVID-19 al 5 maggio 2020 (sul presupposto che il periodo di sospensione delle attività cessasse il 15 aprile 2020) ma che anche tale udienza non potrà aver luogo;
ritenuto che non si ha notizia ufficiale dell’esito della mediazione (neppure è dato sapere se la mediazione sia stata tempestivamente instaurata; dal fascicolo informatico si evince solo che vi è rinuncia al mandato del difensore di parte opponente) o di esito di trattative, nonostante l’espressa richiesta di informazioni contenuta nell’ordinanza 5 gennaio 2020 e nell’ordinanza 23 marzo 2020;
considerato il contesto generale determinato dalla pandemia in atto;
richiamate tutte le disposizioni, di più vario rango, adottate a livello nazionale
e locale per contrastare la pandemia e contenerne gli effetti anche nel settore
dell’amministrazione della giustizia civile;
ritenuto che:
– è attualmente fissata udienza per il giorno 5 maggio 2020;
– per effetto della decretazione d’urgenza, che ha fra l’altro via via prorogato il termine finale di sospensione delle attività giudiziarie esposte a rischio di contagio per possibile contatto fisico tra le persone, è già stato disposto un rinvio con ordinanza fuori udienza (e questa è la seconda ordinanza che viene emessa);
– le disposizioni del diritto processuale dell’emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;
– è opportuno avvalersi delle potenzialità del processo civile telematico;
– nel caso di specie, non è ufficialmente noto al giudice se le parti abbiano o meno trovato una soluzione amichevole nonostante la richiesta già formulata con ordinanza 23 marzo 2020;
– attesi i rinvii delle udienze (sino ad oggi, di quelle fissate entro l’11 maggio
2020) da disporsi in forza di decretazione d’urgenza è necessario, per una razionale riorganizzazione del ruolo e per evitare attività inutili, sapere quali siano effettivamente le cause che dovranno proseguire per essere decise e quelle nelle quali invece le parti hanno trovato, o sono prossimi a trovare (in un termine che i difensori indicheranno al giudice), un accordo;
– se la causa dovrà proseguire per essere decisa, è necessario che tutti gli scritti difensivi e i documenti siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro deposito telematico;
– è opportuno che in caso di accordo tra le parti sia depositata in via telematica dichiarazione di rinuncia agli atti e, se necessaria, la relativa accettazione, per consentire l’immediata declaratoria di estinzione del processo anche prima dell’udienza e per evitare altri inutili rinvii in un contesto di pandemia;
P.Q.M.
– invita le parti a rispondere in via telematica nel più breve tempo possibile e comunque entro il 29 aprile 2020, alla richiesta di informazioni di cui alla parte motiva;
– invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza ed evitare altri ed inutili rinvii; in mancanza di accordo, le spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.
Si comunichi>>.
Con atto depositato in via telematica il 17 aprile 2020, la convenuta ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione, non avendo l’attrice promosso la mediazione nel termine assegnato con ordinanza 5 gennaio 2020.
Con ordinanza 5 maggio 2020:
a) sono state brevemente ripercorse le vicende processuali:
<
b) si è evidenziata l’opportunità di avvalersi delle potenzialità del P.C.T. e si è disposta la trattazione scritta:
<
c) sono state date le istruzioni e disposizioni del caso:
<<- su tali premesse, oltre a disporre il necessario rinvio della già programmata udienza, imposto dagli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. 17 marzo 2020, n. 18, e 36, 1° co., d.l. 8 aprile 2020, n. 23, occorre dunque assegnare alle parti un termine per una estremamente sintetica memoria, o <
– ciò significa che: a) da un lato, i difensori (alla pari delle parti) sono esonerati dal comparire, ed anzi – attese le finalità del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica – non devono comparire davanti al giudice alla nuova udienza, che sarà solo virtuale ed è fissata per dare ordine alla trattazione dei processi secondo i criteri sopra accennati: pertanto, tenuto conto del testo della disposizione in esame (la quale, nel menzionare due volte il termine udienza, si collega all’art. 134, 1° co., c.p.c., che pur distingue tra ordinanza pronunciata in udienza o <
<
– il giudice, esaminati gli scritti difensivi depositati telematicamente (che in sostanza tengono luogo della discussione in udienza secondo il modello della trattazione orale) e così garantito il contraddittorio, provvederà sulla base degli atti;
– le disposizioni del diritto processuale civile dell’emergenza epidemiologica sollecitano un ruolo attivo dei difensori e valorizzano la collaborazione tra parti e giudice;
– il mancato deposito della nota scritta sarà considerato equivalente alla mancata comparizione fisica in udienza (artt. 181 e 309 c.p.c. nel rito ordinario), ma è preferibile che in caso di accordo tra le parti ne sia data notizia al giudice con modalità che consentano l’immediata estinzione del processo ai sensi dell’art. 306 c.p.c. anche prima dell’udienza;
– è necessario che tutti gli scritti difensivi e i documenti siano depositati in via telematica per essere consultabili anche da remoto: pertanto, il difensore che avesse depositato atti o documenti in forma cartacea dovrà provvedere al loro deposito telematico.
p.q.m.
– fissa la nuova udienza venerdì 15 maggio 2020 ore 13,00; l’udienza così fissata, salva diversa valutazione del giudice, si svolgerà secondo la modalità della trattazione scritta prevista dall’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dalle linee guida elaborate dal Presidente del Tribunale di Bologna (decreto n.
28/2020 comunicato il 23 marzo 2020) e dunque senza comparizione fisica dei difensori; ove fosse necessario chiedere chiarimenti ai difensori o un confronto con gli stessi, il giudice darà le disposizioni e istruzioni del caso;
– assegna alle parti termine sino al 13 maggio 2020 per il deposito in via telematica di una estremamente sintetica nota scritta, articolata per punti, contenente esclusivamente le conclusioni finali e brevi argomentazioni (nei limiti di quanto indicato in parte motiva) nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza; entro lo stesso termine eventuali scritti difensivi o documenti già depositati dai difensori in forma cartacea saranno depositati in via telematica;
– invita i difensori ad omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, a richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e ad evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell’istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali;
– invita caldamente le parti a trovare una soluzione amichevole: in caso di accordo sopravvenuto, i difensori ne daranno immediato e tempestivo avviso al giudice sia in via informale (email) che mediante comunicazione depositata in via telematica; in tal caso, le parti depositeranno dichiarazione di rinuncia agli atti e relativa accettazione (dandone avviso via email) per consentire così l’immediata declaratoria di estinzione prima della prossima udienza; in mancanza di accordo, le
spese processuali saranno regolate secondo la soccombenza.
Si comunichi alle parti costituite>>.
Come già osservato nell’ordinanza 5 maggio 2020, pur in assenza di una esplicita previsione (v. invece la disciplina dell’udienza mediante collegamento da remoto, lett. f), comma 7, art. 83, d.l. n. 28/2020), il provvedimento che dispone la trattazione scritta e assegna il termine per il deposito di “note scritte” ai sensi dell’art. 83, 7° co., lett. h), d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, se pronunciato fuori dell’udienza (art. 134, 2° co., c.p.c.) deve essere comunicato a tutte le parti, pena la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa, con conseguente nullità dell’atto successivo.
Nel caso di specie, il contraddittorio è stato salvaguardato.
A quanto risulta dallo “stato consegna notifiche”, e dunque dal fascicolo informatico, consultabile tramite Consolle del magistrato, l’ordinanza 5 maggio 2020 è stata comunicata in pari data sia al difensore della convenuta che a quello dell’attrice (sino a quando non sia stato sostituito, l’avvocato che abbia rinunciato al mandato conserva la legittimazione a ricevere atti nell’interesse della parte che lo aveva nominato: v. fra le altre Cass., sez. VI-
1, ord. 6 giugno 2013, n. 14368; Cass., sez. lav., 28 luglio 2010, n. 17649;
Cass., sez. II, 7 dicembre 1962, n. 3301).
Mentre la convenuta ha depositato la nota scritta il 7 maggio 2020 con la quale ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione, nulla invece è stato depositato dall’attrice, la quale – come già rilevato – ha omesso di nominare un nuovo difensore in luogo dell’originario difensore che aveva rinunciato al mandato.
7.
A quanto emerge pacificamente dagli atti, la mediazione non è stata promossa.
8.
Il difensore della convenuta ha eccepito l’improcedibilità dell’opposizione con la nota scritta 7 maggio 2020, mentre l’attrice, che non ha nominato un nuovo difensore in luogo di quello che aveva rinunciato, è rimasta silente e non ha preso posizione sul punto.
9.
L’eccezione di improcedibilità merita accoglimento.
10.
Di regola e, per così dire, per definizione, l’attore ha interesse a che il giudizio pervenga ad una decisione sul merito della domanda.
Si comprende così la previsione legislativa secondo cui, in linea generale, l’omesso esperimento della mediazione previsto dalla legge (art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) o disposto dal giudice (art. 5, 2° co., d.lgs. cit.) comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale (v. anche l’art.
5, comma 2° bis).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, però, l’attore in senso
processuale non ha la veste di attore in senso sostanziale.
Per effetto delle modifiche introdotte nel 2013, il d.lgs. n. 28/2010 contiene poi alcune disposizioni derogatorie rispetto alle regole generali.
Si veda in proposito l’art. 5, 4° co., d.lgs. cit.:
<>.
Secondo l’interpretazione preferibile, attenta alle peculiarità del
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e alle finalità sottese al d.lgs. n.
28/2010, la mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata comporta l’improcedibilità (non della domanda monitoria, ma) del giudizio di opposizione e l’acquisto da parte del decreto ingiuntivo della autorità ed efficacia di cosa giudicata in relazione al diritto in esso consacrato, posto che:
– l’instaurazione del procedimento monitorio non richiede il previo passaggio in mediazione (art. 5, 4° co., lett. a), d.lgs. cit.): pertanto, l’improcedibilità verificatasi in pendenza del giudizio di opposizione (comunque successiva alla pronuncia sulle istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c.) non può di per sé comportare, in assenza di una espressa previsione di legge, la caducazione del decreto ingiuntivo già emesso (come osservato, ci si troverebbe altrimenti di fronte ad una sorta di improcedibilità postuma di difficile comprensione);
– una diversa interpretazione sarebbe, da un lato, dissonante rispetto
alla disciplina del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (secondo cui con l’estinzione del processo il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, art. 653, 1° co., c.p.c.), tanto più quando il decreto sia provvisoriamente esecutivo (artt. 642 e 648, c.p.c.); dall’altro, irragionevole, perché implicherebbe, senza adeguata giustificazione, un inutile dispendio di attività processuale (tutta quella compiuta tra il deposito del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di improcedibilità del giudizio promosso ex art. 645 c.p.c. successiva alla pronuncia sulla provvisoria esecuzione, artt. 648 e 649 c.p.c.) cui farebbe seguito, nella normalità dei casi, la riproposizione della domanda monitoria e quindi, con buona probabilità, un nuovo giudizio di opposizione: esiti questi contrastanti con le esigenze di buona amministrazione della giustizia (va evitato lo spreco di risorse scarse), col principio della ragionevole durata dei processi (difficilmente realizzabile a fronte della duplicazione di cause riguardanti la medesima res litigiosa) e con le finalità deflattive perseguite dal d.lgs. n. 28/2010;
– sull’ingiunto grava l’onere di proporre tempestivamente l’opposizione e di costituirsi se vuole evitare la dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. ed il formarsi del giudicato (nei limiti in cui esso opera); coerente con questa impostazione, ricavabile direttamente dalla legge, è quindi il porre a carico dell’ingiunto-opponente l’onere di evitare l’improcedibilità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (decreto che acquista così autorità ed efficacia di cosa giudicata esclusivamente in ordine al diritto in esso consacrato);
– la soluzione così proposta, in linea con le peculiarità caratterizzanti la
tutela del credito in via monitoria, è comunque equilibrata e non preclude all’ingiunto la possibilità di far valere in un autonomo e separato giudizio eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria che si siano verificati dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo e sino al termine per proporre opposizione o che siano sopravvenuti in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nell’ipotesi in cui quei fatti fossero stati introdotti nel giudizio ex art. 645 c.p.c. senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento (si rimanda a Cass., sez. III, 19 marzo 2014, n. 6337).
11.
In questi termini si è pronunciata parte della giurisprudenza di merito (cfr., fra le altre, Trib. Rimini, 5 agosto 2014; Trib. Firenze, 30 ottobre 2014; Trib. Bologna 20 gennaio 2015; Trib. Bologna, 18 giugno 2015, n. 20864; Trib. Bologna, 22 giugno 2015, n. 2026; Trib. Bologna, 2 agosto 2016, n. 1966, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 2, 208) e, nel 2015, anche il giudice di legittimità, sia pur con riferimento ad un caso di mediazione obbligatoria (Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24629; in ordine alla finalità deflattiva della mediazione obbligatoria, v. Corte cost., 18 aprile 2019, n. 97). Sempre in ipotesi di mediazione obbligatoria, v. ora anche Cass., Sez. VI-1, 16 settembre 2019, n. 23003 (cfr. inoltre, in termini problematici, l’ordinanza interlocutoria Cass., sez. III, ord.12 luglio 2019 n. 18741).
12.
La mancata attivazione del procedimento di mediazione delegata nel
termine prefissato comporta l’improcedibilità del giudizio.
Ogni altra questione è assorbita.
Peraltro, l’attrice aveva contestato solo genericamente i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda, aveva richiamato a sostegno dei propri assunti documenti da essa stessa formati e addirittura successivi al termine entro il quale andavano eseguite le prestazioni ad opera della convenuta e alla scadenza di buona parte delle rate pattuite contrattualmente, aveva omesso ogni richiamo alle pattuizioni contrattuali e alla loro operatività in ipotesi di inadempimento della parte che aveva commissionato il servizio (cfr. fra gli altri il punto 4 del contratto).
13.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo alla somma ingiunta e allo sviluppo del processo (mancanza di istruzione, decisione semplificata dopo trattazione scritta).
14.
Il decreto opposto era già stato dichiarato provvisoriamente esecutivo
ex art. 648 c.p.c. (art. 653, 1° co., c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
– dichiara improcedibile l’opposizione proposta contro il decreto
ingiuntivo decreto 11 settembre 2019 n. 1012;
– condanna parte attrice a pagare a parte convenuta le spese del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo liquidate in euro 2.425,00 per compensi oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 16 maggio 2020
Il giudice
Antonio Costanzo
