Trasferimenti immobiliari in sede di transazione nel divorzio.

Tribunale di Lecce 19 febbraio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione commerciale, composto dai Signori Magistrati
Dott. A. Silvestrini – Presidente rel.
Dott. G. S****A – Giudice
Dott. A. F****o – Giudice
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 10732 /201 7 del Ruolo Generale promossa
D A
P****i C****i , rappresentata e difesa da ll’avv. A****a G****a , giusta mandato in atti .
-RICORRENTE –
C O N T R O
F****i A****o , rappresentato e difeso dall’avv. C****a C****e , giusta mandato in atti .
-RESISTENTE –
Alla udienza del 19.2.20 20 la causa passava in decisione sulle conclusioni che, di seguito, si
riportano: per
entrambe le parti : si pronunci il divorzio alle condizioni concordate nel l’atto allegato al
verbale d’udienza. Il
P.M.: parere favorevole .
SVO LGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
P****i C****i (nat a a Casarano il 5.2.19 74), con ricorso depositato il 3.11.2017 , adiva
questo
Tribunale, per sentir dichiarare l a cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
R****E del M****a il 5.4.199 7 con F****i A****o A****C (nat o a Supersano il 2.11.19 65
), trascritto
nel registro degli a tti di matrimonio del Comune di R****E del M****a rel ativo all’anno 199
7, parte
II, serie A, n. 4.
A sostegno della domanda il ricorrente deduceva : che durante l’unione coniugale era no nat i i figli Emanuele il 21.4.1999 e Marika il 13.8.2001 ; che il Tribunale di Lecce con decreto del 14.11.2008 aveva omologato la loro separazione consensuale e che da ll’udienza presidenziale di comparizione coniugi la comunione spirituale e materiale fra i coniugi era definitivamente cessata.
Il resistente non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All’udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i due coniugi dichiaravano di voler divorziare alle condizioni concordate nel l’atto allegato al verbale d’udienza .
Il presidente, preso atto dell’accordo raggiunto dai coniugi e assunte le funzioni di giudice istruttore, invitava i procuratori delle parti a precisare immediatamente le conclusioni ed, espletato tale incombente, riservava di relazionare al collegio .
Osserva il collegio giudicante che ricorrono le condizioni per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, in quanto questo Tribunale con decret o del 14.11.2008 ebbe ad omologare la loro separazione consensuale e sin dall’udienza presidenziale di comparizione i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati; il non breve periodo di separazione dimostra l’impossibilità di ricostituire la comunion e spirituale e materiale fra i coni ugi , che all’ udienza
di comparizione personale hanno ribadito la loro ferma e ma turata decisione di divorziare. Nella medesima udienza i coniugi hanno chiesto concordemente al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate nel l’atto allegato al verbale di udienza , che prevede:
VERBALE DI ACCORDO PER LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO TRA
P****i C****i, nata a Casarano (LE) il 05/02/1974 e resident e in 73040 —
Supersano (LE) alla Via ……….. n. 4, con l’ Avv. A****a G****a
E
F****i A****o (C.F. LEINTN65S02L008F) , nato a Supersano (LE) il 02/11/1965 e residente in 73040 —
Supersano (LE) alla via F. …… 5, con l’ Avv. C****a C****e.
PREMESSO CHE
1. La Sig.ra P****i C****i in data 05/04/1997 ha contratto matrimonio con il rito concordatario con il
Sig. F****i A****o in regime di comunione dei beni, trascritto nei registri dello stato civile de l
Comune di R****E del M****a (LE), Anno 1997, Atto n. 4, Parte 2, Serie A.
2. Dal matrimonio sono nati due figli, Emanuele (nato il 21/04/1999 a Tricase — LE) e Marika (nata il
13/08/2001 a Tricase –LE).
3. In data 14/11/2008, il Tribunale Civile di Lecce (R.G . n. 3237/2008 R.G.) omologava la separazione
consensuale con decreto depositato in cancelleria in data 14/11/2008 nel quale veniva specificato
che «il Sig. F****i provvederà a versare alla sig.ra P****i a titolo di mantenimento per i soli figli minori,
la s omma di euro 250,00 mensili, rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT; ….. restano a
carico di entrambi i coniugi, nella misura del cinquanta per cento, le spese scolastiche, mediche e
sportive; ….. i coniugi sono per il resto economicamente autosuffi cienti e pertanto ciascuno
provvederà al proprio mantenimento».
4. In data 03.11.2017 veniva iscritto a ruolo innanzi al Tribunale di Lecce (R.G. n. 10732/17) ricorso in
favore della Sig.ra P****i per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concorda tario; nel
ricorso si evidenziava che il Sig. F****i A****o non ha mai ha versato alcuna somma per il
mantenimento dei figli, risultando debitore dell’importo, comprensivo di rivalutazione ISTAT e
interessi legali, pari ad Euro 28.523,65 (dal 01.12.2008 al 31.08.2017) oltre ad Euro 250,00 per il
mese di settembre 2017 ed Euro 250,00 per il mese di Ottobre 2017, per un totale di Euro
29.023,65, al netto di spese straordinarie poste dal giudice al 50%, anch’esse mai corrisposte.
5. La posizione debitoria del Sig. F****i non veniva regolarizzata neppure a seguito della messa in mora
inviata in data 07.10.2017, con Racc. A/R 14605873937 -8 a firma dell’Avv. A****a G****a, contestata
con raccomandata del 19.10.2017 dal difensore del Sig. F****i A****o, Avv. C****a C****e.
6. La sig.ra P****i contesta altresì che il sig. F****i non ha versato neppure le ulteriori somme dovute
sino alla data odierna.
7. Nel ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, la Sig.ra P****i,
pertanto, chiedeva un aumento a carico del Sig. F****i A****o della somma prevista nell’omologa di
separazione per il mantenim ento dei due figli, elevata ad EUR 400,00 mensili (EUR 200,00 per ciascun
figlio), o la maggiore o minore somma che sarebbe stata ritenuta congrua in corso di causa,
rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre spese straordinarie al 50%.
8. In data 04. 05.2018, si costituiva in giudizio il Sig. F****i A****o, per il tramite dell’Avv. C****a
C****e, impugnando e contestando le richieste e conclusioni avanzate dalla Sig.ra P****i,
affermando nell’esposizione dei fatti che il resistente nulla dovesse alla Sig.ra P****i per arretrati a
titolo di mantenimento per i figli minori, avendo corrisposto quanto dovuto anche con diverse
modalità; nell’atto di costituzione, inoltre, si chiedeva in via riconvenzionale, a causa delle difficili
condizioni economiche del Sig. F****i, che venisse riconosciuto in M****a alla Sig.ra P****i l’obbligo di
corrispondere in favore del resistente un assegno mensile di mantenimento divorzile di EUR 400,00,
ovvero in misura pari a quell’altra somma che sarebbe stata ritenuta di giustizia, comunque
rivalutabile annualmente con decorrenza che sarebbe stata ritenuta congrua.
TANTO PREMESSO
Le parti, onde evitare l’alea e la tempistica del giudizio, senza ammissione alcuna, facendosi reciproche
concessioni, hanno manifestato la volontà di addivenire ad un accordo bonario ai seguenti
PATTI E CONDIZIONI
1. La premessa è parte integrante del presente atto.
2. Verrà dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.
3. La Sig.ra P****i C****i, ai fini transattivi, rinuncia alla richiesta di tutti i pregressi arretrati dovuti
dal Sig. F****i A****o a titolo di mantenimento dei figli minori ed a qualsiasi altro titolo, antecedenti
alla data di sottoscrizione del presente atto di transazione, così come quantificati secondo
l’omologa del giudizio di separazione.
4. Il Sig. F****i A****o, sempre ai fini transattivi, si impegna a provvedere a proprie spese
all’accatastamento su due piani distinti della casa coniugale di sua proprietà sita in 73040 —
Supersano (LE) alla via……………….. n. 4, (individuata catastalmente come terreno in
Supersano, qualità «frutteto», Foglio 27, particella 1455, Classe U, 1 are 50 ca, reddito dominicale
Euro 1,63, reddito agrario Euro 1,20), provvedendo altresì a donare la nuda proprietà dell’unità
immobiliare a piano terra del predetto immobile al figlio Emanuele F****i, e la nuda proprietà
dell’unità immobiliare situata al primo piano, alla figlia Marika F****i. Il Sig. F****i provvederà, altresì, a
costituire sul predetto immobile diritto di usufrutto in favore del la Sig.ra P****i C****i con
riferimento all’unità immobiliare sita al primo piano la cui nuda proprietà verrà donata alla figlia
Marika F****i, riservando per se stesso l’usufrutto dell’unità immobiliare sita al piano terra, la cui
nuda proprietà verrà don ata al figlio Emanuele F****i. Le spese notarili e di registrazione per tutti i
predetti atti si intendono a totale carico del Sig. F****i A****o.
5. Il trasferimento immobiliare di cui al precedente punto 4) costituisce condizione indispensabile ed
imprescindib ile del presente accordo di divorzio tra coniugi;
6. Le attività di cui al precedente punto, saranno compiute dal Sig. F****i A****o entro e non oltre la
data del .
7. Ciascuno degli odierni firmatari provvederà al pagamento delle s pese relative all’allaccio e/o
volturazione delle utenze della unità immobiliare che riceverà in usufrutto, a qualunque titolo
dovute.
8. Vengono concordate le seguenti ulteriori condizioni:
o con riferimento al mantenimento dei figli ormai maggiorenni, ciascun genitore provvederà agli
stessi secondo le proprie possibilità;
o ciascun coniuge rinuncia a chiedere qualsiasi somma a titolo di assegno post -matrimoniale nei
confronti dell’altro, essendo economicamente autosufficiente, rinunciando altresì ad ogni altra
domanda formulata in giudizio.
o le spese legali, a qualunque titolo dovute, sono compensate tra le parti.
9. Le parti, nella logica globalmente transattiva che ispira il presente atto, dichiarano di rinunciare
espressamente ad ogni altra pretesa comunque traent e origine, anche solo occasionalmente dai
fatti di cui in premessa pur se non menzionata espressamente e a oggi non azionata, nulla escluso
ed eccettuato.
10. Le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatte dal presente accordo transattivo e di null’altro
avere a pretendere reciprocamente.
11. Gli Avv.ti A****a G****a e C****a C****e sottoscrivono il presente atto per la conferma della
sottoscrizione dei rispettivi assistiti e per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale.
LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
Lecce 19.02.20.
F****i A****o
P****i C****i
avv. C****a C****e
avv.A****a G****a
Nulla osta a lla richiesta pronuncia di divorzio alle suddette condizioni, che non risultano
contrastanti con alcuna disposizione inderogabile di legge. Spese compensate .
p. q. m.
Il Tribunale di Lecce, pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il 3.1.01 7, da P****i
C****i nei confronti di F****i A****o , così provvede:
pronuncia l o cessazio ne degli effetti civili del matrimonio contratto in R****E del M****a il
5.4.1997 da P****i C****i (nat a a Casarano il 5.2.1974 ) e F****i A****o A****C (nat o a Supersano il
2.11.1965) , trascritto nel registro degli a tti di matrimonio del Comune di Acquari ca del M****a
rel ativo all’anno 1997 , parte II, serie A, n. 4 ed ordina all’ufficiale dello stato civile del predetto
Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
regolamenta i rapporti fra ex coniugi e fra gli stessi ed i figli in conformità a quanto stabilito in
motivazione; spese processuali compensate .