Dopo le Sezioni Unite l’assegno divorzile può avere natura anche risarcitoria, premiando il contributo fornito dal coniuge debole alla conduzione del menage familiare.

Tribunale di Ravenna, sez. civile, 9 ottobre 2018. Est. Dott. Antonella Allegra.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente
dott. Alessandra Medi Giudice
dott. Letizia De Maria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4880/2015 promossa da:
XXX, con il patrocinio dell’avv. FARINA ISOTTA, elettivamente domiciliato presso lo studio del
difensore
RICORRENTE
contro
XXXXx, con il patrocinio dell’avv. GONELLI ALBERTO e dell’avv. DOLCINI SILVIA,
elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
E CON L’INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
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Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il PM ha successivamente concluso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2015 XXX ha chiesto che questo Tribunale
pronunciasse lo scioglimento del matrimonio contratto con XXX, con la quale aveva contratto
matrimonio a Lugo (RA) 14/04/1979, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto
comune, anno 1979, parte I, n 9, deducendo che dall’unione era nata la figlia Valentina, oggi
maggiorenne ed autosufficiente e con un proprio nucleo familiare autonomo.
Il ricorrente deduceva di aver avuto un figlio nel 2002 dalla nuova compagna convivente e di
avere quindi ulteriori e nuovi oneri familiari, che avevano gravato le sue condizioni patrimoniali;
che d’altra parte l’ex moglie era economicamente autosufficiente e dotata di un’attività lavorativa
a tempo indeterminato in una ditta.
Chiedeva quindi lo scioglimento del matrimonio e la revoca o al più la riduzione dell’assegno di
mantenimento in favore della moglie.
Si costituiva la XXXX, non opponendosi alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma
chiedendo la sua pronuncia a condizioni diverse.
La resistente esponeva che con sentenza n. 1242/2012 il Tribunale di Ravenna aveva addebitato
la separazione al ricorrente per violazione dell’obbligo di fedeltà; che la costituzione del nuovo
nucleo familiare del XXX si era formata quando egli era ancora coniugato con la resistente e il
figlio era nato prima della separazione; che la convivenza del ricorrente con la nuova compagna
gli consentiva una suddivisione delle spese e dei costi domestici; che i propri redditi erano 1/3
rispetto a quelli del XXX; che conduceva in locazione un appartamento con un canone mensile di
444,00 euro e che affrontava numerose spese a causa ‘’ dell’ ipoacusia neurosensoriale bilaterale’’
malattia della quale soffriva .
Chiedeva quindi un aumento del quantum di mantenimento a suo favore e il risarcimento dei danni
morali subiti e conseguenti l’infedeltà dell’ex coniuge.
In data 10 aprile 2017, all’esito dell’infruttuoso esperimento del tentativo di conciliazione da parte
del Presidente e dell’intervento del PM, veniva emessa sentenza parziale n. 407/2017 sul vincolo
e la causa veniva rimessa in istruttoria sulle restanti questioni di ordine economico.
Deve preliminarmente osservarsi che, com’è noto, con la recentissima pronuncia n. 18287/2018 le
Sezioni Unite della Cassazione si sono discostate dal precedente consolidato orientamento
ancorato all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante l’assegno divorzile, da intendersi quale
insufficienza degli stessi a consentire un tenore di vita mantenuto in costanza di matrimonio, come
pure hanno preso le distanze dall’orientamento espresso dalla prima sezione nella sentenza n.
11504 del 2017, che sembrava aver individuato in via esclusiva nel parametro dell’autosufficienza
economica il presupposto della spettanza o meno dell’assegno.
La Suprema Corte, prendendo le mosse dal principio costituzionale di pari dignità dei coniugi e
della solidarietà e autoresponsabilità che caratterizzano la società familiare, ha valorizzato la
funzione equilibratrice e perequativa dell’assegno di divorzio, con la precisazione che il giudizio
volto al suo riconoscimento impone una valutazione composita e comparativa che trova nella
prima parte dell’ art 5 sesto comma della legge sul divorzio i suoi vari indicatori.
Emerge quindi l’attribuzione all’assegno divorzile di una natura assistenziale, compensativa e
risarcitoria con la quale particolare rilievo è dato al contributo fornito dall’ex coniuge richiedente
alla formazione del patrimonio comune e personale in relazione alla durata del matrimonio, alle
potenzialità reddituali e future e all’età dell’avente diritto.
Mira, dunque, il nuovo orientamento a “premiare” il contributo fornito alla conduzione del
menage familiare allorquando sia stato il frutto di decisioni prese in comune dai coniugi, libere e
responsabili, che possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di
ciascuno di essi dopo la fine dell’unione matrimoniale alla luce appunto virtù dei principi
costituzionale di pari dignità e di solidarietà che permeano il rapporto fra gli ex coniugi anche
dopo lo scioglimento del matrimonio.
Così stando le cose, non v’è dubbio che la resistente XXX abbia titolo per vedersi riconoscere
l’assegno divorzile.
Verificando infatti i parametri elencati all’art 5 comma 6 Legge sul divorzio, (le condizioni dei
coniugi, le ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito
di entrambi) in relazione alla durata del matrimonio, deve riscontrarsi una notevolissima disparità
reddituale fra le parti a fronte di un apporto determinante della moglie alla conduzione e alla
gestione della vita della famiglia e all’accudimento della prole, che hanno evidentemente
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comportato il suo sacrificio personale, dovendo ella supplire con la propria dedizione all’assenza
del marito, il quale – oltre a dedicarsi ad un’attività lavorativa dirigenziale molto ben retribuita e
che gli ha consentito di accumulare un significativo e di essere introdotto in attività sociali e
imprenditoriali agricole (quote sociali di un’azienda agricola produttrice di vini pubblicizzata sul
web come di assoluto prestigio, v. doc 24 di parte resistente) e di rivestire cariche sociali e
associative – si è dedicato ai viaggi e agli svaghi, intrattenendo plurime relazioni extraconiugali
con modalità anche lesive della dignità della moglie, come chiaramente è detto nella sentenza di
separazione n. 1245/2012.
E’ sufficiente osservare che, a fronte di tale diversità di contributi dei coniugi alla conduzione
della famiglia, nel corso di oltre quindici anni di matrimonio effettivo (il matrimonio era stato
contratto nel 1979 e la separazione è stata pronunciata nel 2012, anche se risulta che fin dal 1994 i
coniugi fossero separati di fatto) il XXX risulta aver denunciato nell’ultima dichiarazione fiscale
prodotta (2017, v doc 13) un imponibile di oltre 90.000 euro (100.000 euro lordi), mentre la XXX,
impiegata presso un’officina, ha visto ridursi l’orario di lavoro e la retribuzione (v. docc 26, 27 A
27 B e 28) ad un importo annuo che non arriverà a 16.000 euro annui, pari a circa 1/6 di quanto
percepito dall’ex coniuge, senza poter sperare, all’età di 58 anni in futuri miglioramenti, tanto più
che è affetta da una seria ipocausia neurosensoriale bilaterale, con perdita progressiva dell’udito
per la quale le è stata accertata un’invalidità permanente della capacità lavorativa del 75%.
Pur non potendo porsi in dubbio che la xxxx abbia un reddito e una professionalità dignitosi, le
deve quindi essere riconosciuto un assegno divorzile in misura di 800 euro mensili, in coerenza
con quanto già riconosciutole quale contributo al mantenimento in sede di separazione, nonostante
la riduzione della sua retribuzione (e fermo il canone di locazione pagamento), tenuto conto del
lieve aggravio degli oneri di famiglia del ricorrente , il cui figlio (già nato all’epoca della
separazione) è ora adolescente con maggiori esigenze.
Nel riconoscimento dell’assegno deve tenersi conto, beninteso, sia dell’aspetto perequativo e
compensativo (per aver svolto pressochè da sola attività domestiche e di accudimento della prole
anche a discapito del proprio successo personale) a maggior ragione tenuto conto delle ragioni
della separazione (a suo tempo pronunciata con addebito).
Non è invece ammissibile in questa sede la domanda di parte resistente di risarcimento dei danni
morali derivanti dalla violazione dell’obbligo di fedeltà da parte del XXX.
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Vero è che l’evoluzione giurisprudenziale di merito e legittimità degli ultimi anni è caratterizzata
dall’introduzione della logica e dei metodi della responsabilità civile nel rapporto tra coniugi e tra
genitori e figli, che del resto, si inserisce nel più generale ampliamento dell’area della
responsabilità aquiliana e che la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ripetutamente che la
violazione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, anche ai sensi dell’art
2 Cost., incidono su beni essenziali della vita, dà luogo a risarcimento di danni non patrimoniali
( per tutte, Cass. Nn. 7281,7282,7283 del 2003).
Sicchè costituisce orientamento ormai consolidato della giurisprudenza che i doveri che derivano
ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente
sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla
natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ve cagioni la lesione di diritti
costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al
risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art 2059 c.c senza che la mancanza di
pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a
detti danni ( Cassazione civile, sez. I, 15/09/2011, n. 1885)
Peraltro la stessa Corte , nella pronuncia ora richiamata ha precisato che la responsabilità tra
coniuge o del genitore nei confronti del figlio, non si fonda sulla mera violazione, matrimoniali o
quelli derivanti dal rapporto di genitorialità, ma sulla lesione, a seguito dell’avvenuta violazione di
tali a doveri, di beni inerenti la persona umana, come la salute la privacy, i rapporti relazionati ecc.
Proprio avendo riguardo a tale specificità e all’autonomia delle domande di addebito e di
risarcimento del danno alla persona, oltretutto oggetto di procedimenti assoggettati a riti diversi, la
giurisprudenza si è orientata per l’inammissibilità della domanda proposta in sede di separazione
personale o di divorzio, volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale o
patrimoniale.
Invero, l’art. 40 c.p.c stabilisce la possibilità del cumolo nello stesso processo di domande
connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione: in particolare
il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt.
31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l’applicazione del rito speciale
in caso di controversia di lavoro o previdenziale.
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E’ pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi
degli artt. 103 e 104 c.p.c e soggette a riti diversi; ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un
simultaneus processus nell’ambito dell’azione di divorzio- soggetta a rito speciale- con quella del
risarcimento del danno-soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo
della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
Da ultimo tale prevalente orientamento, condiviso da questo Tribunale, è stato recepito dalla
Suprema Corte, la quale ha sottolineato che le domande di risarcimento dei danni e di
separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili le
medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo
parzialmente per ‘’ causa petendi’’, sono riconducibili alla previsione di cui all’art 33cpc,
laddove il successivo art.40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il
cumolo nell’unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di
ipotesi qualificate di connessione ‘’ per subordinazione’’ o ‘’forte’’ ( art. 31,32,33,34,35 e 36
cpc), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono
essere trattate secondo il rito ordinario, salvo l’applicazione del rito speciale qualora una di esse
riguardi una controversia di lavoro o previdenziale ( Cassazione civile, sez. I, 08/09/2014, n.
18870).
Pur avendo l’insistenza del ricorrente nel richiedere il diniego del riconoscimento dell’assegno
divorzile cagionato il prolungamento del giudizio, le spese devono essere compensate in
considerazione dei mutamenti giurisprudenziali avvicendatisi in materia, nel corso del giudizio e
dell’inammissibilità della domanda di risarcimento del danno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) in accoglimento della domanda di xxx, condanna il xxxx a corrispondere alla resistente
un assegno divorzile di 800 euro mensili annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT;
2) dichiara inammissibile domanda di risarcimento del danno proposta dalla resistente;
3) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ravenna, 9 ottobre 2018
Il Presidente est.
dott. Antonella Allegra