Tutela cautelare in via d’urgenza contro gli abusi familiari.

TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
DECRETO
Il Giudice dott.ssa Raffaella Marzocca,
nella procedura n. v.g. 2713/2019, promossa da
XY, assistita dall’avv. B. LANZA e dall’avv.
M. DE BONA;
contro
XX,
letto il ricorso depositato ed esaminata la documentazione allegata,
visti gli artt. 342 bis e ss. cc e 736 bis cpc
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che nel ricorso presentato si richiede che a XX sia ordinato di cessare nella propria condotta pregiudizievole aggressiva, vessatoria e intimidatoria nei confronti di XY, di allontanarsi dalla casa coniugale di proprietà della ricorrente sita in Castelletto di Brenzone, Via ____, e di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dall’istante, oltre che di stabilire un contributo al mantenimento della moglie da porsi a carico del medesimo;
rilevato che dalle puntuali allegazioni svolte e dalla documentazione depositata la condotta del coniuge risulta essere causa di grave pregiudizio all’integrità psichica della ricorrente e ciò anche in relazione alle risultanze della relazione medica depositata;
ritenuto che, anche a seguito del provvisorio allontanamento della ricorrente dalla casa coniugale per cercare di trovare un ambiente accogliente, siano comunque sussistenti tutti i presupposti per l’emissione degli ordini di protezione richiesti;
ritenuto di dover pronunciare il decreto inaudita altera parte poiché dalle puntuali allegazioni e dalla documentazione depositata risulta un quadro di condotte vessatorie, potenzialmente lesive dell’integrità psichica, piuttosto preoccupante che, oltre al fatto della precarietà abitativa della stessa ricorrente, fa ritenere sussistente l’urgenza di provvedere;
ritenuto che, in attesa di ogni ulteriore accertamento ed approfondimento, sia quindi necessario ordinare a XX di cessare le proprie condotte pregiudizievoli nei confronti di XY, di allontanarsi dalla casa coniugale di proprietà della ricorrente sita in Castelletto di Brenzone, Via ______, per un periodo di 12 mesi e di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dall’istante, al fine di evitare il ripetersi di situazioni pregiudizievoli per la XY medesima;
ritenuto, altresì, necessario, disporre l’audizione dei sommari informatori indicati in ricorso, autorizzando sin d’ora parte resistente a individuare e far comparire parimenti due sommari informatori per l’udienza che viene fissata per la conferma modifica o revoca del provvedimento; ritenuto che sul mantenimento richiesto possa rinviarsi la decisione all’udienza fissata;
P.Q.M.
Ordina a XX:
– di cessare la condotta pregiudizievole nei confronti di XY,
– di allontanarsi dalla casa coniugale di proprietà della ricorrente sita in Castelletto di Brenzone, Via _____, per un periodo di 12 mesi;
– di non frequentare i luoghi abitualmente frequentati dall’istante.
Assegna a parte ricorrente termine fino al 16 maggio per notificare a XX il ricorso ed il presente decreto, anche a mezzo Carabinieri.
Fissa davanti a sé l’udienza del 23 maggio 2019 alle ore 11.30 per la comparizione delle parti,l’audizione dei tre sommari informatori indicati da parte ricorrente e di due sommari informatori eventualmente indicati da parte resistente e per la conferma, modifica o revoca del presente decreto. Assegna a parte resistente termine fino al 22 maggio 2019 per il deposito della costituzione in giudizio nella quale indicherà anche i sommari informatori che chiede siano sentiti e con la quale depositerà le ultime due dichiarazioni dei redditi ed ogni documentazione patrimoniale rilevante, ferma la possibilità di deposito all’udienza della predetta costituzione e documentazione laddove, stante i tempi ristretti, il resistente non riesca a depositarla nel termine indicato.
Riserva all’udienza fissata la decisione sulle istanze di contribuzione al mantenimento.
Verona, 08/05/2019