Il pagamento della retta per l’inserimento del minore all’interno di strutture residenziali rimane a carico dei genitori ancorché decaduti dall’esercizio della responsabilità genitoriale

T.A.R. Veneto Venezia Sez. III, 28 novembre 2018, n. 1091
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1003 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Rosanna Cescon, Cristina Zanatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nadia Anzanello in Venezia-Mestre, via D. Manin n. 43;
contro
Comune di Villorba, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Alberto Munari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, P.Le Roma 464;
nei confronti
Azienda U.M. non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia
– del provvedimento prot. n. (…) del 18 giugno 2018, avente ad oggetto “inserimento in Comunità Educativa di -OMISSIS-e -OMISSIS-. Compartecipazione alla spesa per il pagamento della retta.”, con cui l’Assessore ai servizi sociali del Comune di Villorba comunicava ai signori -OMISSIS- che l’Amministrazione comunale avrebbe assunto l’onere di pagamento della retta per il collocamento delle figlie minori presso una struttura educativa, prevedendo una compartecipazione alla spesa da parte dei genitori;
-della Deliberazione della Giunta Comunale di Villorba n. 109 del 25 giugno 2018, recante “atto di indirizzo per la definizione della compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali”;
– del provvedimento prot. n. (…) del 4 luglio 2018, con cui, facendo seguito alla nota dell’Assessore prot. n. 22725 del 18 giugno 2018 e alla D.G.C. n. 109 del 25 giugno 2018, il Comune di Villorba ha determinato e comunicato l’ammontare della compartecipazione asseritamente dovuta dai signori -OMISSIS-;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguente o, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Villorba;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso, ritualmente proposto, i signori -OMISSIS- impugnano gli atti, meglio indicati in epigrafe, con cui il Comune di Villorba ha imposto loro l’onere della compartecipazione alle spese sostenute dal Comune per le rette relative all’inserimento delle due figlie minori presso la comunità educativa “S.O.S. Villaggio dei Bambini”; inserimento avvenuto in esecuzione dei decreti del Tribunale per i Minorenni di Venezia, emessi nell’ambito del proc. n. 765/17 RR, promosso dal pubblico ministero, exart. 330 cod. civ., nell’interesse delle minori e nei confronti dei genitori, con richiesta di collocamento etero-familiare delle figlie.
I ricorrenti lamentano l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per i seguenti motivi di ricorso:
I) difetto assoluto di attribuzione; incompetenza; eccesso di potere per difetto di istruttoria; eccesso di potere per carenza di motivazione; in quanto non vi sarebbe alcuna norma nazionale né regionale che consenta al Comune di Villorba di regolamentare la materia di cui si tratta, ovverosia i criteri di ripartizione della spesa sostenuta dagli Enti locali e dalle Aziende Sanitarie per il ricovero di minori in strutture residenziali, per cui l’impugnata delibera della giunta n. 109/2018 sarebbe nulla per difetto assoluto di attribuzione del Comune in materia;
II) incompetenza sotto un diverso profilo; eccesso di potere per contraddittorietà; difetto di istruttoria; illogicità manifesta; in quanto, nel caso in cui si ritenga che il Comune sia titolare del potere di determinare le quote di compartecipazione alla spesa per il ricovero di minori, tale regolamentazione sarebbe dovuta avvenire con delibera del consiglio comunale e non della giunta;
III) violazione dell’art.6, comma 4,L. 8 novembre 2000, n. 328; violazione dell’art. 13 bis, L.R. Veneto 3 febbraio 1996, n. 5; violazione dell’art.23, lett. c),D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; violazionedell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria; eccesso di potere per violazione del regolamento approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda U. n. 9 in data 20 febbraio 2009 e confermato il 20 maggio 2010; eccesso di potere per violazione della normativa regionale in tema di Livelli Essenziali di Assistenza; in quanto il Comune avrebbe imposto ai genitori di contribuire ad una spesa che, per contro, rientrerebbe tra i Livelli Essenziali di Assistenza a carico sociale per il 100% e la cui ripartizione sarebbe stata già definita dalla Conferenza dei Sindaci come interamente a carico dei Comuni, adottando inoltre un provvedimento in assenza di contraddittorio con gli interessati;
IV) violazionedell’art. 97 Cost.; violazione dell’art.6, comma 4,L. 8 novembre 2000, n. 328; violazione dell’art. 13 bis, L.R. Veneto 3 febbraio 1996, n. 5; violazione dell’art.23, lett. c),D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; eccesso di potere per contraddittorietà; eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza manifeste; eccesso di potere per perplessità; in quanto con i provvedimenti impugnati, da un lato, il Comune ha imposto ai coniugi ricorrenti di provvedere al pagamento di una quota della spesa per le rette di ricovero delle figlie e, dall’altro lato, ha chiesto agli stessi di sottoscrivere un atto di impegno in tal senso e ciò sarebbe “palesemente contraddittorio, non necessitando ciò che è dovuto per legge di alcun impegno scritto da parte del soggetto asseritamente obbligato”;
V) violazionedell’art. 97 Cost.; violazione dell’art.6, comma 4,L. 8 novembre 2000, n. 328; violazione dell’art. 13 bis, L.R. Veneto 3 febbraio 1996, n. 5; violazione dell’art.23, lett. c),D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere per sviamento di potere; in quanto con il provvedimento prot. n. 22725 del 18 giugno 2018, il Comune avrebbe imposto ai coniugi il pagamento di parte della retta di ricovero delle figlie minori prima che la giunta comunale avesse adottato la relativa delibera, il che lascerebbe ipotizzare come l’Amministrazione comunale, in realtà, intendesse agire e regolamentare la materia in parola con specifico riguardo al caso della famiglia -OMISSIS-.
Si è costituito il Comune di Villorba contrastando le avverse pretese e chiedendo la reiezione del ricorso.
All’udienza del 24 ottobre 2018 il Collegio si è riservato la pronuncia di sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del c.p.a., e la causa è stata trattenuta in decisione.
Innanzitutto il Collegio deve pronunciarsi in relazione al primo motivo di ricorso con cui si contesta in radice il potere del Comune di regolamentare i criteri di ripartizione della spesa sostenuta per l’inserimento di minori in strutture residenziali, per cui l’impugnata delibera della giunta n. 109/2018 sarebbe nulla per difetto assoluto di attribuzione del Comune in materia.
La censura non è fondata in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia (Cfr. sentenza n. 22678/2010 e sentenza n. 22909/2010) l’obbligo di mantenimento dei figli minori, e quindi il pagamento della relativa retta nel caso di inserimento degli stessi in strutture residenziali, continua a gravare sui genitori, anche quando i figli siano affidati in comunità, su disposizione del Tribunale dei Minorenni ai sensi degli articoli25e26delr.d.l. n. 1404, del 1934, essendo tale obbligo collegato esclusivamente al perdurare dello status genitoriale e non alla permanenza dei figli presso il nucleo familiare dei genitori o alle vicende della potestà genitoriale di questi ultimi.
La Cassazione ha, infatti, evidenziato che l’art. 25, u.c., delr.D.L. n. 1404 del 1934stabilisce che: “le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’erario, sono a carico dei genitori”, e che non si può desumere una modifica a tale obbligo di mantenimento “dal compito di assistenza che grava sui comuni”: ed in particolar modo dalD.P.R. n. 616 del 1977,artt.23e25che hanno trasferito alle Regioni la materia”, né dalla disciplina successivamente intervenuta in materia, anzi la Cassazione evidenzia che “è d’altra parte significativo che laL. n. 184,art. 1, comma 2 ha previsto interventi di sostegno e di aiuto solo a favore delle famiglie indigenti…”.
Per cui, secondo i principi enucleati dalla citata giurisprudenza della Cassazione e da cui il Collegio non rinviene motivi per discostarsi, l’asserito difetto assoluto di attribuzione del Comune in materia non sussiste in quanto:
– le spese per l’affidamento dei minori al servizio sociale minorile, su disposizione della competente autorità giudiziaria, gravano sui genitori ex lege (per effetto delle norme del codice civile sulla responsabilità genitoriale, in generale, e per effetto dell’art.25r.D.L. 20 luglio 1934, n. 1404);
– l'”erario” (cfr. art.25, comma 3,r.D.L. n. 1404 del 1934) – oggi impersonificato dai Comuni per il tramite delle ULSS cui hanno delegato tali funzioni – è tenuto solo ad anticipare quella spesa, con conseguente diritto di chiederne il rimborso ai genitori;
– le norme citate dai ricorrenti concorrono a formare la disciplina in base alla quale individuare chi siano, oggi, i soggetti pubblici tenuti ad anticipare le spese di affidamento dei minori e con quali modalità, ma il rimborso di quell’anticipazione resta un obbligo a carico dei genitori eccetto che non ci siano situazioni di indigenza;
– con gli atti impugnati il Comune non ha inteso regolamentare i criteri del riparto della spesa tra gli Enti locali, ma ha solo determinato, nel caso concreto, la misura del rimborso dovuto dai genitori delle minori -OMISSIS- -OMISSIS-, per il loro affidamento in comunità disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia per allontanarle, nel loro interesse, dalla residenza familiare, e ha richiesto il pagamento del rimborso in relazione alla parte della retta posta in capo al Comune sulla base dalla normativa statale e regionale vigente.
In definitiva, quindi, il primo motivo di ricorso, relativo all’asserito difetto assoluto di attribuzione del Comune, non è fondato e deve essere respinto.
E’ fondato, invece, ad avviso del Collegio, il secondo motivo di ricorso con cui i ricorrenti lamentano che la regolamentazione della compartecipazione in questione sarebbe dovuta avvenire sulla base di una delibera del consiglio comunale e non della giunta.
Se è vero, infatti, come controdedotto dal Comune, che l’assunzione dell’obbligo di anticipare le spese per le rette dei minori, inseriti in strutture residenziali su disposizione dei Tribunali per i Minorenni, rientra tra le prestazioni oggetto dei servizi sociali di competenza dei Comuni e che il regolamento approvato dal Consiglio del Comune di Villorba con la deliberazione n. 59 del 2017, disciplina “… l’erogazione dei servizi sociali, che il Comune eroga nell’ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti dalla normativa statale …”, deve però rilevarsi come l’art.21, comma 3, del regolamento, nel disciplinare l’accesso di minori presso “comunità, case famiglie, istituti e quant’altro”, dispone solo che “la valutazione sarà effettuata dall’U.V.M.D. e da quanto previsto dalla delega conferita all’U.L.S.S.” e non si rinviene nel regolamento in questione una norma che fissi i criteri per la quantificazione della quota di compartecipazione da parte dei genitori per il servizio di affidamento dei minori al servizio sociale, né dalla lettura del regolamento si può, come vorrebbe il Comune, desumere l’attribuzione di una delega generale in materia alla giunta.
Il regolamento, infatti, non contiene una norma di carattere generale che individui i criteri di compartecipazione ai servizi sociali e deleghi la giunta ad individuare le diverse soglie di accesso, come sostiene la difesa del Comune, ma anzi prevede in norme specifiche i criteri sulla base dei quali stabilire la compartecipazione (art.33 e ss. con riferimento al ricovero in strutture residenziali di anziani e inabili) e dispone di volta in volta nei singoli articoli riferiti a determinate prestazioni sociali la delega alla giunta (articoli 33 e ss. con riferimento al ricovero in strutture residenziali di anziani e inabili; art. 46, per il servizio di assistenza domiciliare; art. 47 per la fornitura di pasti caldi a domicilio; art. 52, per il servizio di trasporto sociale; art. 54, per il servizio di telesoccorso); né si può ritenere legittimo estendere, in via analogica, le norme dettate per la compartecipazione agli specifici servizi di cui sopra alla compartecipazione dei genitori alle spese per l’inserimento dei figli minori in comunità, considerata la diversità di presupposti che sorreggono i diversi interventi in questione e di beneficiari.
Il Collegio, pertanto, ritiene che illegittimamente la giunta abbia adottato la Delib. n. 109 del 2018 con cui ha fissato gli indirizzi e i criteri per la definizione della compartecipazione dei genitori al pagamento delle rette dei minori inseriti in strutture residenziali, in assenza di una apposita disciplina e delega in materia in sede di regolamento consiliare.
Il riscontrato vizio di incompetenza consente (Cfr. C.d.S. Ad. Plen. n.5 del 2015) di assorbire gli ulteriori motivi di ricorso.
Per quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso deve essere accolto con riferimento al vizio di incompetenza della giunta dedotto con il secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento della delibera della giunta e dei provvedimenti impugnati e salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione comunale.
Le spese possono essere compensate in considerazione dell’esito complessivo della lite e della particolarità della situazione controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e termini di cui in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.52, commi 1,2 e 5D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Rovis, Presidente
Michele Pizzi, Referendario
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore